3. In presenza di particolari e motivate esigenze il dirigente può
concordare con l'azienda ulteriori modalità di articolazione della prestazione
lavorativa che contemperino le reciproche esigenze nell'ambito delle fasce
orarie individuate con le procedure di cui all'art. 4, in base alle tipologie
del regime orario giornaliero, settimanale, mensile o annuale praticabili
presso ciascuna azienda tenuto conto della natura dell'attività istituzionale,
degli orari di servizio e di lavoro praticati e della situazione degli
organici nelle diverse discipline. La modificazione delle tipologie di
articolazione della prestazione del comma 2 e di quelle concordate in base al
presente comma, richiesta dall'azienda o dal dirigente, avviene con le
procedure dell'art. 2, comma 3.
ART.
4
Trattamento economico - normativo
dei dirigenti ad impegno ridotto
1. Nell'applicazione degli istituti normativi
previsti dal presente contratto, tenendo conto della ridotta durata della
prestazione e della peculiarità del suo svolgimento, si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto
di lavoro a tempo pieno, ivi compreso il diritto alla
formazione.
2. Il dirigente con rapporto
di lavoro ad impegno ridotto di tipo orizzontale, previo suo consenso, può
essere chiamato a svolgere prestazioni di lavoro supplementare di cui
all'art.1, co.2, lett. e) del D.Lgs.n.61/2000, nella misura massima del 10%
della durata di lavoro concordata riferita a periodi non superiori ad un mese
e da utilizzare nell'arco di più di una settimana. Il ricorso al lavoro
supplementare è ammesso per specifiche e comprovate esigenze organizzative o
in presenza di particolari situazioni di difficoltà organizzative derivanti da
concomitanti assenze di personale non prevedibili ed
improvvise.
3. Le ore di lavoro
supplementare sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria
maggiorata di una percentuale pari al 15%. I relativi oneri sono a carico del
fondo di cui all'art. 51 del CCNL 8 giugno 2000.
4. Il dirigente con rapporto di lavoro ad impegno ridotto di
tipo verticale può effettuare prestazioni di lavoro straordinario nelle sole
giornate di effettiva attività lavorativa entro il limite massimo individuale
annuo di 20 ore.
5. Le ore di lavoro
supplementare o straordinario di cui l'azienda - previo consenso del dirigente
- chieda occasionalmente lo svolgimento in eccedenza rispetto ai commi 3 e 4
sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria maggiorata di
una percentuale del 50%. Anche tali ore non possono superare il limite del
comma 4.
6. Il trattamento economico,
anche accessorio, dei dirigenti con rapporto di lavoro ad impegno ridotto è
proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le
competenze fisse e periodiche, ivi compresa l'indennità integrativa speciale,
la retribuzione individuale di anzianità, l' indennità di specificità medica e
l'indennità di rischio radiologico ove spettante, corrisposte al dirigente con
rapporto di lavoro ad impegno pieno appartenente alla stessa posizione di
incarico. L'indennità di esclusività è percepita per intero.
7. La retribuzione di posizione, ferma
restando la componente fissa e quanto stabilito al comma 6, è rideterminabile
dalle parti - azienda e dirigente - in misura proporzionale all'impegno
ridotto e, comunque, in ragione dell'eventuale mutamento dell'incarico
conseguentemente assegnato. Per i dirigenti ai quali sia stata applicata
l'equiparazione di cui all'art. 3 del CCNL dell'8 giugno 2000, II biennio
economico, la riduzione della parte variabile della retribuzione di posizione
deve comunque garantire, sommata alla parte fissa attribuita dal citato
articolo, una quota pari a L. 7.940.000 corrispondente alla parte fissa
dell'ex X livello del DPR 384/1990, quale risultante dall'ultima decorrenza
della tabella all. 1 al CCNL del 5 dicembre 1996, II biennio economico.
8. La contrattazione integrativa, nelle
materie ad essa demandate, stabilisce i criteri per l'attribuzione ai
dirigenti ad impegno ridotto dei trattamenti accessori collegati al
raggiungimento dei risultati nonché di altri istituti non collegati alla
durata della prestazione lavorativa ed applicabili anche in misura non
frazionata e non direttamente proporzionale al regime orario
adottato.
9. Al ricorrere delle
condizioni di legge, al dirigente ad impegno ridotto sono corrisposte per
intero le aggiunte di famiglia.
10. I
dirigenti ad impegno ridotto di tipo orizzontale hanno diritto ad un numero di
giorni di ferie pari a quello dei dirigenti a tempo pieno. I dirigenti ad
impegno ridotto di tipo verticale hanno diritto ad un numero di giorni di
ferie e di festività soppresse proporzionato alle giornate di lavoro prestate
nell'anno ed il relativo trattamento economico è commisurato alla durata della
prestazione giornaliera. Per il tempo parziale verticale analogo criterio di
proporzionalità si applica anche per le altre assenze dal servizio previste
dalla legge e dai CCNL, ivi comprese le assenze per malattia. In presenza di
impegno ridotto verticale, è comunque riconosciuto per intero il periodo di
astensione obbligatoria dal lavoro previsto dalla L.n.1204/71, anche per la
parte non cadente in periodo lavorativo ed il relativo trattamento economico,
spettante per l'intero periodo di astensione obbligatoria, è commisurato alla
durata prevista per la prestazione giornaliera; il permesso per matrimonio,
l'astensione facoltativa, i permessi per maternità e i permessi per lutto,
spettano per intero solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi,
fermo restando che il relativo trattamento economico è commisurato alla durata
prevista per la prestazione giornaliera. Nell'impegno ridotto di tipo
verticale il preavviso si calcola con riferimento ai periodi effettivamente
lavorati.
11. I dirigenti possono
accedere all'impegno ridotto solo dopo i primi sei mesi dall'assunzione.
12. I dirigenti ad impegno ridotto di
tipo orizzontale o verticale non possono svolgere sevizio di pronta
disponibilità. L'attività libero professionale intramuraria, comunque
classificata, è sospesa per tutta la durata dell'impegno ad orario
ridotto.
13. Al dirigente che rientra
dall'impegno ridotto viene ripristinato l'intero trattamento economico del
comma 6 nonché la retribuzione di posizione minima contrattuale ove fosse
stata oggetto di riduzione ed è, comunque, fatto salvo il ripristino da parte
dell'azienda dell'incarico precedentemente ricoperto.
14. Per tutto quanto non disciplinato dalle clausole del
presente contratto, in materia di rapporto di lavoro con impegno ridotto si
applicano le disposizioni contenute nel D. lgs. N. 61/2000.
ART.
5
Utilizzo dei risparmi derivanti
dall'impegno ridotto dei dirigenti
1. L'utilizzo dei risparmi derivanti
dall'accesso dei dirigenti al regime di impegno ridotto per le voci indicate
nell'art. 4, comma 6 avviene con le modalità previste dall'art. 1, comma 59
della legge 662/1996. A tal fine la quota del 20% destinata ad incentivi del
personale viene accreditata al fondo di cui all'art. 52 del CCNL 8 giugno
2000. Le quote di retribuzione di posizione ridotte in conseguenza
dell'accesso all'impegno ridotto ai sensi dell'art. 4, comma 7, rimangono nel
fondo previsto dall'art. 50 del CCNL dell'8 giugno 2000 e sono utilizzate a
consuntivo anche con le modalità previste dal comma 4 del medesimo
articolo.
2. La contrattazione
integrativa definisce i criteri di ripartizione delle risorse di cui al comma
1 tenendo prioritariamente conto del maggior impegno orario richiesto ai
dirigenti dell'unità operativa cui appartiene il dirigente con regime ad
impegno ridotto.
ART.
6
Incompatibilità
1. E' previsto il recesso per giusta causa nei
confronti del dirigente con regime ad impegno ridotto che violi il rispetto
del rapporto di lavoro esclusivo svolgendo attività libero professionale
extramuraria.
2. In tal caso si
applicano le procedure previste dall'art. 36 e seguenti del CCNL 5 dicembre
1996.
1. Le disposizioni di cui al presente contratto
si applicano ai dirigenti ai quali le aziende a seguito di pronunce
giurisdizionali o per interpretazione dell'art. 1, comma 59 della legge
662/1996 abbiano già consentito l'accesso all'impegno ridotto esclusivamente
per motivi familiari o sociali riferiti ai casi rientranti tra quelli previsti
dal presente contratto. A tale scopo i dirigenti devono dichiarare all'azienda
la propria necessità entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente
contratto, ai fini della conferma del rapporto ad impegno
ridotto.
2. Il rapporto ad impegno
ridotto - in caso di sua conferma ai sensi del comma 1- deve essere adeguato
dal punto di vista normativo e del trattamento economico al presente contratto
entro un mese dalla sua entrata in vigore.
3. Qualora il rapporto con impegno ridotto non corrisponda ai criteri
del presente contratto, il dirigente interessato dovrà rientrare ad impegno
pieno entro quindici giorni dalla comunicazione effettuata dall'azienda ai
sensi del comma 1.
4. Il numero dei
rapporti ad impegno ridotto confermati ai sensi del presente articolo grava
sulla percentuale prevista dall'art. 2, comma 4.
5. Qualora i rapporti ad impegno ridotto siano stati a suo
tempo consentiti per l'esercizio dell'attività libero professionale, essi sono
soggetti alla disciplina dell'art. 44 e seguenti del CCNL dell'8 giugno 2000.
TITOLO
III
DISPOSIZIONI INTEGRATIVE DEL CCNL
8 GIUGNO 2000
ART.
8
Integrazioni ed interpretazioni
autentiche
1. Le parti convengono che ai fini di una
corretta applicazione del CCNL dell'8 giugno 2000, i sottonotati articoli
vadano così integrati o modificati:
a) all'art. 18, comma 7, al terzo periodo le parole "dei commi 1 e 2"
sono sostituite dalle parole "dei commi 1, 2 e 4".
b) all'art. 38, comma 5 dopo l' ultimo periodo va aggiunto
il seguente: " Tale ultima clausola - eccetto la verifica - si applica anche
ai dirigenti già di II livello ad incarico quinquennale all'entrata in
vigore del dlgs. 229/1999, che abbiano assunto un incarico di struttura
complessa dopo il 1 agosto 1999 in azienda diversa da quella di
provenienza".
c) il comma 11
dell'art. 39 è così sostituito:
"11.
Per i dirigenti medici e veterinari con meno di cinque anni alla data del 5
dicembre 1996 e per quelli assunti successivamente a tale data la
retribuzione di posizione minima contrattuale, di cui alla tabella all. 1 al
CCNL del 5 dicembre 1996, II biennio economico 1996 – 1997, corrisponde ai
seguenti valori fatti salvi i casi di conferimento di incarico di maggior
valore da parte dell'azienda superato il periodo di prova ovvero di
raggiungimento del quinquennio entro l'8 giugno 2000 in applicazione
dell'art. 117 del DPR 384/1990 (disapplicato dal presente contratto) ovvero
per applicazione congiunta di entrambi i casi prospettati:
![]() |
Meno di cinque anni |
Al raggiungimento dei cinque
anni in applicazione art. 117 DPR 384/1997 sino all'8 giugno 2000 e
fatti salvi i casi di rideterminazione aziendale: |
componente fissa |
L. 422. 000 |
L. 2.000.000 |
componente variabile |
L. 371.000" |
L.
371.000 |
d) dopo il comma 11 è inserito il seguente
comma 11 bis:
" 11 bis. Per i
dirigenti che abbiano raggiunto il quinquennio dopo l'8 giugno o che non
versino nell'ipotesi di rideterminazione della retribuzione di posizione da
parte dell'azienda , questa rimane fissata nel suo valore minimo nelle
misure previste dal comma 11, sino alla realizzazione dell'equiparazione di
cui all'art. 41 cui si provvederà con il CCNL del II biennio economico 2000-
2001.
e) Nel comma 9 dell'art. 5 del
CCNL dell'8 giugno 2000, relativo al II biennio economico 2000 – 2001, al
termine del primo periodo, dopo le parole "al comma 3" e prima del punto
vanno aggiunte le seguenti parole "valutata alla data del 31 dicembre 1999.
Per i successivi passaggi si applica il comma 5."
A miglior chiarimento di quanto previsto
dall'art. 2, comma 1 per particolari esigenze sociali si intendono tutte
quelle esigenze personali che rientrano nei principi generali e finalità
dell'art. 1 della legge 8 novembre 2000, n. 328.
ARAN
ANAAO
ASSOMED
CGIL MEDICI
FESMED
CIVEMP
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 1
FEDERAZIONE MEDICI
Federazione Medici dopo la consultazione della
propria base di iscritti per sottoscrivere o meno il contratto relativo al
rapporto di lavoro ad orario ridotto.
La
delegazione trattante di FM sin da ora esprime, tuttavia, il suo dissenso,
specificatamente sul seguenti nodi:
La percentuale dell'art. 2 comma 4 non può essere inferiore a quella
prevista per gli altri comparti.
L'eventuale rideterminazione deve eguagliare la percentuale di riduzione
economica a quella della riduzione di orario.
Il comma 12 deve consentire l'esercizio dell'attività libero
professionale allargata al proprio ambulatorio.
I riferimenti della Legge 278 e le precisazioni del comma 5 dell'art. 1
escludono di fatto ogni possibilità di accesso all'orario ridotto per esigenze
di carattere sociale o personale.
Federazione Medici auspica che la possibilità di part time sia estesa
anche ai colleghi in extramoenia.
Roma,
21 dicembre 2000
FED. UIL FNAM,
FIALS,
Nuova ASCOTI, CUMI
AMFUP
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 2
A fronte di un contingentamento con percentuali
troppo basse dei richiedenti ammissibili e di caratteristiche cogenti e
restrittive delle motivazioni della richiesta di part – time, si aggiunge,
inoltre, la discriminante negativa per i dirigenti non a rapporto esclusivo e
la mancata assicurazione del rientro del dirigente nella posizione
precedentemente occupata, le sottoscritte organizzazioni sindacali ritengono
insoddisfacente l'accordo proposto e invitano l'A.RA.N. e il Comitato di
Settore a rivedere i punti sopra indicati, facendone oggetto di una prossima
riunione nell'ambito della trattativa per la risoluzione delle code
contrattuali.
Pertanto, le sottoscritte
OO.SS. ritengono di non potere sottoscrivere
l'accordo.
ANPO CIMO/ASMD FED.NE
CISL MEDICI COSIME
Roma, 21 dicembre
2000