Decreto-Legge 3 marzo 2003, n. 32 (G.U. n. 52 del 4-3-2003)
 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
      Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
      Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
    disposizioni  per  una  piu'  incisiva repressione degli illeciti nel
    settore  sanitario,  la  cui  recente  recrudescenza ha causato grave
    turbamento e giustificate preoccupazioni nei cittadini;
      Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
    riunione del 28 febbraio 2003;
      Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
    Ministro  della  salute,  di  concerto con i Ministri dell'economia e
    delle finanze, della giustizia e per gli affari regionali;
                                  E m a n a
                         il seguente decreto-legge:
                                   Art. 1.
                 Inosservanza di doveri in materia sanitaria
      1.  L'Autorita'  amministrativa  competente,  salvo  che  il  fatto
    costituisca  reato, commina, sulla base anche della sola colpa grave,
    una  sanzione  amministrativa  pecuniaria, non inferiore nel minimo a
    50.000  euro e non superiore nel massimo ad un ammontare pari a venti
    volte il prodotto, il profitto o il prezzo della violazione commessa,
    ai   professionisti   sanitari   dipendenti  dal  Servizio  sanitario
    nazionale  o  con  esso  convenzionati,  ovvero  ai  responsabili  di
    strutture  sanitarie  accreditate  per  l'erogazione  di  prestazioni
    clinico-diagnostiche  i quali, nello svolgimento delle funzioni o del
    servizio, effettuano prescrizioni, farmaceutiche o diagno-stiche, non
    pertinenti  per tipologia o quantita' con la patologia di riferimento
    ovvero  in  violazione  di norme di legge o di regolamento richiedono
    rimborsi    inappropriati,    determinano   ingiustificati   ricoveri
    ospedalieri   o   assumono   impegni   contrattuali  e  obbligazioni,
    cagionando  danno alle aziende unita' sanitarie locali e ospedaliere.
    Nei  casi  previsti dal presente articolo non e' ammesso il pagamento
    in misura ridotta. E' inoltre disposta la confisca amministrativa dei
    beni  e  delle  cose che servirono o furono destinate a commettere la
    violazione  e di quelli che ne costituiscono il prodotto, il profitto
    o   il  prezzo,  salvo  che  appartengano  a  persona  estranea  alla
    violazione.
      2. Con regolamento del Ministro della salute, da adottare entro 120
    giorni  dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge ai
    sensi  dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
    sono  individuati  gli  uffici gestionali competenti alla irrogazione
    delle  sanzioni,  nonche' le concrete modalita' di accertamento delle
    violazioni, ivi compreso l'eventuale ricorso ad accertamenti tecnici.
    Le  somme  incassate  a  titolo  di  sanzione affluiscono in apposito
    capitolo  di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate,
    nei limiti dell'ottanta per cento, alle regioni nel cui territorio e'
    stato  commesso l'illecito, con obbligo di destinare dette somme alla
    riduzione delle liste d'attesa.
      3.  Il  provvedimento  che  conclude  il  procedimento  deve essere
    comunicato   al   competente   ordine  o  collegio  professionale  di
    appartenenza,  che,  valutati  gli atti, puo' disporre la sospensione
    dall'esercizio della professione o la radiazione dall'Albo.