Decreto-Legge 3 marzo 2003, n. 32 (G.U. n. 52 del 4-3-2003)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare
disposizioni per una piu' incisiva repressione degli illeciti nel
settore sanitario, la cui recente recrudescenza ha causato grave
turbamento e giustificate preoccupazioni nei cittadini;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 febbraio 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e
delle finanze, della giustizia e per gli affari regionali;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Inosservanza di doveri in materia sanitaria
1. L'Autorita' amministrativa competente, salvo che il fatto
costituisca reato, commina, sulla base anche della sola colpa grave,
una sanzione amministrativa pecuniaria, non inferiore nel minimo a
50.000 euro e non superiore nel massimo ad un ammontare pari a venti
volte il prodotto, il profitto o il prezzo della violazione commessa,
ai professionisti sanitari dipendenti dal Servizio sanitario
nazionale o con esso convenzionati, ovvero ai responsabili di
strutture sanitarie accreditate per l'erogazione di prestazioni
clinico-diagnostiche i quali, nello svolgimento delle funzioni o del
servizio, effettuano prescrizioni, farmaceutiche o diagno-stiche, non
pertinenti per tipologia o quantita' con la patologia di riferimento
ovvero in violazione di norme di legge o di regolamento richiedono
rimborsi inappropriati, determinano ingiustificati ricoveri
ospedalieri o assumono impegni contrattuali e obbligazioni,
cagionando danno alle aziende unita' sanitarie locali e ospedaliere.
Nei casi previsti dal presente articolo non e' ammesso il pagamento
in misura ridotta. E' inoltre disposta la confisca amministrativa dei
beni e delle cose che servirono o furono destinate a commettere la
violazione e di quelli che ne costituiscono il prodotto, il profitto
o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea alla
violazione.
2. Con regolamento del Ministro della salute, da adottare entro 120
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sono individuati gli uffici gestionali competenti alla irrogazione
delle sanzioni, nonche' le concrete modalita' di accertamento delle
violazioni, ivi compreso l'eventuale ricorso ad accertamenti tecnici.
Le somme incassate a titolo di sanzione affluiscono in apposito
capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate,
nei limiti dell'ottanta per cento, alle regioni nel cui territorio e'
stato commesso l'illecito, con obbligo di destinare dette somme alla
riduzione delle liste d'attesa.
3. Il provvedimento che conclude il procedimento deve essere
comunicato al competente ordine o collegio professionale di
appartenenza, che, valutati gli atti, puo' disporre la sospensione
dall'esercizio della professione o la radiazione dall'Albo.