1. A norma dell'art. 72, comma 1 del D.
Lgs. n. 29 del 1993, dalla data di cui all'art. 2, comma 2, sono
inap-plicabili, nei confronti del personale dirigenziale appartenente alla
presente area negoziale, tut-te le norme previgenti incompatibili con quelle
del pre-sente contratto in relazione ai soggetti ed alle materie dalle stesse
contemplate e, in particolare, le seguenti disposizioni:
a) art. 2, durata, decorrenza, tempi e procedure di
applicazione del contratto: art. 75 del DPR 384/1990;
b) art. 4, tempi e procedure per la stipulazione del
contratto decentrato: art. 76 del DPR 384/ 1990;
c) art. 5, materie di contrattazione: artt.74 e 75 del DPR
270/1987;
d) artt. 6 e 8, diritti di
informazione: artt. dal 18 al 20 del DPR 13/1986; art. 38 del DPR
270/1987;
e) art. 9, forme di
partecipazione: art. 60 del DPR 761/1979;
f)
art. 10, rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro : art. 25 della
L.93/1983;
g) art. 11, composizione
delle delegazioni : art. 76 del DPR 270/1987;
h) art. 12, contributi sindacali: art. 104 del DPR
384/1990;
i) art. 13, interpretazione
autentica dei contratti: art. 112 del DPR 270/1987; art. 7 del DPR 384/90;
art. 21 del DPR 13/1986;
j) art. 14,
contratto individuale di lavoro: art. 12 del DPR 3/1957; art. 27, comma 4,
del DPR 761/1979; artt. 18, commi 3 e 4, e 20 del DM Sanità
30.01.1982;
k) art. 15, periodo di
prova: art. 14 del DPR 761/1979;
l) art.
16, contratto a tempo determinato: per le disapplicazioni vedi
dichiarazione congiunta all'art. 16
m)
artt. 17 e 18, orario di lavoro: art. 32 del DPR 761/1979; art. 77 del
DPR 270/1987; art. 79 del DPR 384/1990;
n)
art. 19, servizio di guardia: art. 80 del DPR 270/1987; pronta
disponibilità: art.82 del DPR 270/1987; è confermato l'ultimo periodo
dell'art. 110 del DPR 384/1990;
o) artt.
21 e 22, ferie, festività e riposo settimanale: artt. 33 e 37 del DPR
761/1979; art. 4 del DPR 395/1988; art. 134, comma 6, del DPR
384/1990;
p) art. 23, assenze
retribuite: art. 38 del DPR 761/1979; art. 3, commi dal 37 al 41, della L.
537/1993 e art. 22, commi da 22 a 24 e 26 della L. 724/1994;
q) artt. 24-25, assenze per malattia e per infortunio
e malattie derivanti da causa di servizio: art. 47 del DPR 761/1979; art. 56,
commi 1, punto 1) e 2 del medesimo decreto, artt. 28 e 29 del DPR 270/1987;
artt. 37, 68, commi da 1 a 7, 70 e 71 del DPR 3/1957; artt. dal 30 al 34 del
DPR 686/1957; art. 3, commi dal 37 al 41, della L. 537/1993 e art. 22, commi
da 22 a 24 e 26, della L. 724/1994;
r)
artt. 26 e 27, astensione obbligatoria e facoltativa per maternità,
servizio militare: artt. da 37 a 41 e 67del DPR 3/1957; art. 38 e 47 del DPR
761/1979; art. 3, comma 37 della L. 537/1993; art. 7, comma 3 della L.
1204/1971, limitatamente ai primi 30 giorni di assenza retribuita in ciascun
anno di vita del bambino fino al compimento del terzo anno;
s) art. 28, aspettativa: artt. 69 e 70 del DPR
3/1957; art. 47 del DPR 761/1979;
t) art.
29, passaggio ad altra funzione per inidoneità fisica: art. 16 del DPR
761/1979; art. 86 del DPR 384/1990;
u)
art. 30, effetti del procedimento penale sul rapporto di lavoro e al
recesso: artt. 51 e 61 del DPR 761/1979; art. 102 del DPR 384/1990; di
conseguenza gli artt. da 78 a 123 del DPR 3/1957, fatto salvo quanto previsto
dall'art. 70, comma 1;
v) art. 33,
aggiornamento professionale e partecipazione alla didattica e ricerca
finalizzata: art. 83 del DPR 270/1987; art. 134, comma 4, del DPR
384/1990;
w) art. 34, cause di
cessazione del rapporto di lavoro: artt. 52, 54, 55 e 57 del DPR 761/1979; per
ciò che concerne l'art. 56 del medesimo decreto vedi la lett. q del presente
comma;
x) artt. 42, 43, 44 e 45,
norme transitorie: artt. 108, 109, 110, comma 1, 111, 112,113 del DPR
384/1990, sostituiti dai nuovi valori tabellari nei quali vengono inglobate ed
assorbite in quota parte le indennità ivi citate; art. 18, comma 2 bis, del
d.lgs 502 del 1992, eccetto l'ultimo periodo del secondo
capoverso;
y) artt. 48 e 49,
personale delle IPAB: l'art. 43 del DPR 333/1990 sostituito dal nuovo
valore tabellare; art. 38 del DPR 333/1990 per la parte assorbita dal
tabellare; art. 69, comma 1 del DPR 268/1987;
z) artt. 54 e 55, indennità di specificità medica e retribuzione
di posizione della dirigenza: artt. 110, commi 5 e 6, 114, 116 del DPR
384/1990 assorbiti e sostituiti dalle due voci sopracitate; art. 118 del DPR
384/1990;
aa) art. 60, finanziamento
della retribuzione di posizione: tutti gli articoli citati nella lettera z)
nonché gli artt. 53 e 54 del DPR 270/1987, come modificati dall'art. 110 del
DPR 384/1990 le risorse dei quali, in quanto confluite nel fondo, sono da esso
assorbite e retribuite ad altro titolo; anche le risorse dell'art. 117 del DPR
384/1990 confluiscono nel fondo, ma la norma non è
disapplicata;
bb) art. 61,
finanziamento della retribuzione di posizione dei dirigenti IPAB: art. 38 del
DPR 333/1990 confluita ed assorbita dal fondo di posizione;
cc) art. 62, fondo per le condizioni di lavoro: gli
articoli dei decreti 270/1987 e 384/1990 citati nel primo comma dell'art. 60
sono disapplicati laddove ridisciplinati nel presente contratto altrimenti
sono mantenuti in vigore per quanto attiene la parte normativa e le procedure
di erogazione, salvo specifica diversa indicazione. Le risorse previste per il
pagamento delle predette indennità confluiscono nel fondo e sono da esso
assorbite;
dd) art. 63, produttività
per i dirigenti del S.S.N.: artt. da 123 a 132 del DPR 384/1990, fatto salvo
quanto previsto dall'art. 65, comma 9 del presente contratto per il quale la
disapplicazione della lettera b) del sesto comma dell'art. 123 decorre dall'1
gennaio 1997;
ee) artt. 67 e 68,
attività libero professionale: artt. da 85 a 90 del DPR 270/1987;art. 134,
comma 5, del DPR 384/1990;
ff) art.
69, prestazioni di consulenza e consulti: art. 84 del DPR
270/1987.
2. Con riferimento alle
norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali, dalla data di cui al comma
1 sono altresì inapplicabili gli artt. 73 e 74 del DPR
384/1990.
3. Il DPR 25 giugno 1983 n.
348 è completamente disapplicato.
4.
Sono del pari disapplicate le norme contenute nelle leggi regionali in materie
oggetto del presente contratto.
5. Le
aziende ed enti curano adeguate forme di pubblicità per informare i dirigenti
dell'interve-nu-ta disapplica-zione ed inviano, per conoscenza, all'A.Ra.N.
l'elenco delle norme non più applicabili in quanto incompatibili con il
presente contratto.
6. Le parti
concordano che eventuali errori materiali riscontrabili nel presente contratto
saranno corretti a cura dell'A.Ra.N., previa informazione alle OO.SS.
firmatarie.
ALL. 1
Allegato n. 3 DPR 384/1990 Area medica e veterinaria
|
|
|
RUOLO SANITARIOProfili e disciplina secondo decreto del Ministero
della Sanità del 10.3.1983, pubblicato sul Supplemento ordinario della
G.U. del 2.4.1983, n. 91 e successive modificazioni ed integrazioni. DM
del 19.3.1992, n. 312, pubblicato su G.U. 13.6.1992
|
|
|
Assistente
medico Assistente
odontoiatra Veterinario
collaboratore |
|
|
Coadiutore
sanitario Vice direttore
sanitario Aiuto corresponsabile
ospedaliero Aiuto corresponsabile
odontoiatra Veterinario
coadiutore |
|
|
Dirigente
sanitario Direttore
sanitario Primario
ospedaliero Primario
odontoiatra Sovraintendente
sanitario Veterinario
dirigente |
MODALITA' DI RICOSTRUZIONE DELLO STIPENDIO
TABELLARE DEI
DIRIGENTI MEDICI E VETERINARI
DI I E II LIVELLO DEL S.S.N.
Con il
presente allegato formato da due schede si intende illustrare con quali
modalità di calcolo si è proceduto alla ristrutturazione della retribuzione
tabellare spettante ai dirigenti dal 1. 12. 1995, utilizzando sia le voci
retributive del D.P.R. 384/1990 che le risorse contrattuali e quelle del D.L.
377/1996. Le risorse residue delle indennità del D.P.R. 384/1990 sono state
utilizzate per la definizione dell'indennità di specificità medica di cui
all'art. 54 e per l'individuazione della componente fissa della retribuzione
di posizione, come indicato nelle tabelle allegato n.
2.
|
Modalità di calcolo con le quali è stata determinata la retribuzione
tabellare e di posizione dei dirigenti nel biennio 1994-1995 al
1.12.95-Indennità DL 377/1996
|
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1) Nuovo stipendio
tabellare formato da:
· stipendio tabellare ex DPR 384/1990
più EDR · incrementi
contrattuali nuovi (art. 41 del CCNL) · quota parte indennità ex DPR 384/1990
conglobata · quota parte
IIS conglobata al 1.12.1995
· incremento del DL 377/1996 al
1.7.1997
TOTALE |
|
|
18.311 2.100 3.100
23.511
+
5.334
28.845 |
18.311 2.004 1.523
21.838
+
5.334
27.172 |
|
|
25.451 2.409 620 365
28.845
28.845 |
(1) di cui
811.000 di assegno ad personam
|
2) Indennità di
specificità medica (artt. 54 e 72 CCNL) |
|
|
|
|
|
|
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N.B. Le cifre sono arrotondate
N.B. La
quota parte delle indennità conglobate è valutata per 13 mensilità (quindi,
laddove le indennità fossero percepite per 12 mensilità, l'importo è diviso
per 13 e moltiplicato per 12)
|
Modalità di calcolo con le quali è stata determinata la retribuzione
tabellare e di posizione dei dirigenti nel biennio 1994-1995 al
1.12.1995
|
![]() |
|
|
|
1) Nuovo stipendio tabellare formato da:
· stipendio tabellare ex DPR 384/1990 più EDR
· incrementi contrattuali nuovi (art. 41 del
CCNL)
· quota parte indennità ex DPR 384/1990 conglobata al
1.12.1995 |
TOTALE
33.833
3.660
6.448 __________
|
25.435
2.507
2.326 __________
30.268
|
|
2) Indennità di specificità medica (art. 54 e 72
CCNL) |
|
|
|
N.B. Le cifre sono arrotondate
N.B. La
quota parte delle indennità conglobate è valutata per 13 mensilità (quindi,
laddove le indennità fossero percepite per 12 mensilità, l'importo è diviso 13
e moltiplicato per 12)
ALLEGATO N 3
Il presente allegato è costituito dalla tabella dalla quale
risulta - oltre all'indennità di specificità medica - anche la retribuzione di
posizione spettante ai dirigenti medici e veterinari del S.S.N. dal 1 dicembre
1995, nelle due componenti - fissa e variabile. La prima è costituita per il
presente biennio dal residuo delle indennità percepite dai dirigenti medici e
veterinari ai sensi degli artt. 110, 114, 116 e 117 (ove godute) - escluse
quelle per la partecipazione all'ufficio di direzione e di coordinamento,
conlfluite nel fondo dell'art. 60 a titolo collettivo - dopo l'applicazione
degli artt. 43, 44, 45 e 58. La componente variabile è invece, determinata
dalle risorse contrattuali utilizzabili, nel rispetto dell'equilibrio tra le
varie posizioni funzionali di provenienza.
Ne risulta che, in prima applicazione del presente contratto, pur non
essendo ancora conferiti gli incarichi di cui agli artt. 56 e 57, la
retribuzione di posizione risulta diversificata in base alla posizione
funzionale di provenienza cui corrispondeva un diverso assetto organizzativo.
Ciò giustifica il ricorso nella tabella ai precedenti livelli ma - con
riferimento ai dirigenti di I livello - non costituisce alcuna preclusione per
l'azienda o ente nell'utilizzo degli stessi in posizioni organizzative
retributivamente più elevate di quelle definite dalla presente tabella, nel
rispetto dei principi di cui agli artt. 53 e 55 nonchè delle risorse
disponibili nel fondo di cui all'art. 60 del presente
CCNL.
TABELLA PER LA DETERMINAZIONE DELLA
RETRIBUZIONE SPETTANTE DURANTE LE ASSENZE
ALLEGATO N.
4 |
INDIVIDUAZIONE DELLE VOCI DELLA RETRIBUZIONE IN RELAZIONE AI DIVERSI
ISTITUTI CONTRATTUALI
|
|
|
Indennità di specificità medica
|
|
Specifico trattamento II
livello r. sanitario
|
CONDIZIONI DI
LAVORO (1) P.D. Rischio Attività
Bilinguismo Anti Straordinario. RX
didattica TBC Indennità n.f. |
|
|
(1) ove spettanti
(2) la retribuzione di
risultato viene erogata a consuntivo e previa verifica del raggiungimento dei
risultati ; in caso di assenza nel corso dell'anno, può spettare nella misura
in cui il Dirigente ha partecipato al raggiungimento dei
risultati
(3) nella misura del
30%
(4) nella misura del
50%
ALLEGATO N. 5
ASSENZE PER MALATTIA -
ESEMPI PRATICI
1. Applicazione dell'art. 24, comma
1
1.1. Si supponga che un
Dirigente, dopo l'entrata in vigore del presente contratto, si assenti per
malattia secondo il seguente schema:
– dal
10.9.96 al 10.11.96 (2 mesi);
– dal 15.1.97
al 15.11.97 (10 mesi);
– dal 20.7.99 al
20.2.2000 (7 mesi - ultimo episodio morboso).
Per stabilire se e quando sarà superato il cosiddetto "periodo di
comporto" è necessario:
- sommare le
assenze intervenute nei tre anni precedenti la nuova malattia;
- sommare a tali assenze quelle dell'ultimo episodio
morboso.
Applicando tali regole si
ha:
- totale assenze effettuate dal 19.7.96
al 19.7.99: 12 mesi
- ultimo episodio
morboso: 7 mesi
- totale 19
mesi
Al 20.1.2000 il Dirigente avrà
totalizzato 18 mesi di assenza. Dal 21.1.2000 egli avrà quindi superato il
periodo massimo consentito (salva la possibilità di fruire di un ulteriore
periodo di assenza non retribuita).
1.2. Si supponga ora che il Dirigente si assenti secondo il
seguente schema:
- dal 10.9.96 al 10.11.96
(2 mesi);
- dal 15.1.97 al 15.11.97
(10mesi);
- dal 20.12.98 al 20.6.99 (6
mesi);
-dal 20.12.2000 al 20.1.2001 (1 mese
- ultimo episodio morboso).
Applicando
le regole illustrate nel punto 1.1. si può verificare che il Dirigente ha
ancora diritto alla conservazione del posto per un periodo di 11 mesi.
Infatti:
- totale assenze effettuate dal
19.12.97 al 19.12.2000: 6 mesi
- ultimo
episodio morboso: 1 mese
- totale 7
mesi
Al 20.6.99 il Dirigente completa,
ma non supera, il periodo consentito; successivamente egli non effettua
assenze fino al 20.12.2000, con la conseguenza che al fine del computo dei tre
anni si dovrà andare a ritroso fino al 19.12.97. Al 20.1.2000 egli avrà
totalizzato solo 7 mesi di assenza.
2.
Applicazione dell'art. 24, comma 6 - Trattamento
economico.
2.1. Per
stabilire il tipo di trattamento economico da applicare al caso concreto è
innanzitutto necessario stabilire, secondo le regole illustrate nel punto 1,
quante assenze sono state effettuate negli ultimi tre anni e sommare a queste
ultime quelle del nuovo episodio morboso.
Fatto questo si tratta di applicare meccanicamente quanto stabilito nel
comma 6 dell'art. 24.
Per stare agli
esempi fatti nel punto 1, il Dirigente avrà diritto al seguente trattamento
economico:
Caso illustrato nel punto
1.1.:
- dal 10.9.96 al 10.11.96 (2 mesi)
Intera retribuzione;
- dal 15.1.97 al
15.11.97 (10 mesi) Intera retribuzione fino al 15 .8.97, 90% della
retribuzione fino al 15.11.97;
- dal 20.7.99
al 20.2.2000 (7 mesi) 50% della retribuzione fino al
20.1.2000.
Dal 21.1.2000 l'assenza non è
retribuita (questo a prescindere dall'eventuale richiesta fatta ai sensi del
comma 2 dell'art. 24)
Caso illustrato
nel punto 1.2.:
- dal 10.9.96 al
10.11.96 (2 mesi); Intera retribuzione;
-
dal 15.1.97 al 15.11.97(10 mesi) Intera retribuzione fino al 15 .8.97; 90%
della retribuzione fino al 15.11.97;
- dal
20.12.98 al 20.6.99(6 mesi) 50% della retribuzione;
- dal 20.12.2000 al 20.1.2001(1 mese) 100% della
retribuzione.
3. Applicazione
dell'art. 24 comma 11 - Fase transitoria.
Il nuovo regime si applica solo alle assenze iniziate dopo
la data di stipulazione del contratto o a quelle che, pur iniziate in
precedenza, proseguano dopo tale data. In tale ultima ipotesi, il nuovo regime
si applicherà solo alla parte di assenza che prosegue dopo la data di
stipulazione del contratto. Le assenze effettuate in precedenza sono quindi
azzerate; delle stesse non si dovrà mai tener conto, né ai fini della
determinazione del periodo di conservazione del posto, né ai fini della
determinazione del trattamento economico. E' quindi di tutta evidenza che il
nuovo sistema potrà funzionare a pieno solo dopo tre anni dalla data di
stipulazione del contratto.
Assenze per malattia nel rapporto a tempo
determinato
In
conseguenza della non ammissione al visto della Corte dei conti dell'art. 16
del CCNL, il testo relativo all'esemplificazione delle assenze per malattia
nel rapporto a tempo determinato sarà allegato all'accordo integrativo di cui
alla dichiarazione congiunta all'art. 16 del
contratto.
Per fornire alle aziende ed enti unità di
indirizzo per attuare le modalità organizzative dell'attività libero
professionale e per la fissazione delle tariffe, fatte salve le disposizioni
vigenti in materia nonché le circolari del Ministero della Sanità, le parti
concordano i seguenti punti:
1. La
realizzazione degli artt. 67 e 68 rende opportuno che le aziende e gli enti,,
sentite le organizzazioni sindacali di cui agli art. 10 e 11, adottino - entro
60 giorni dall'entrata in vigore del presente contratto una idonea disciplina
regolamentare della materia, nella quale fissare anche i criteri per la
determinazione delle tariffe da applicare alle prestazioni, assicurando,
altresì, il rispetto dei seguenti principi:
b) l'attività libero professionale in regime ambulatoriale deve essere
organizzata in orari diversi da quelli stabiliti per qualsiasi tipo di
attività istituzionale, compresa la pronta disponibilità;
b) qualora, per ragioni tecnico - organizzative non sia
possibile l'articolazione dell'attività libero professionale in orari
differenziati, dovrà essere stabilito un tempo standard, corrispondente al
tempo mediamente necessario all'esecuzione delle medesime prestazioni in
regime istituzionale, da recuperare in relazione al numero di prestazioni
effettuate;
c) non è consentita attività
libero professionale relativamente ai ricoveri nei servizi di emergenza e di
terapia intensiva, nelle unità coronariche e nei servizi di rianimazione
ovvero per altre tipologie in relazione alla peculiarità delle patologie, da
individuare in sede aziendale;
d) fermo
restando il disposto dell'art. 4, comma 7 della legge 412/1991,
l'incompatibilità dello svolgimento di attività libero professionale esterna
nei confronti:
- delle stesse forme di
rappresentanza delle associazioni di utenti per le quali si esercita
l'attività professionale di cui all'art. 67 lettere b) e c);
- nei casi di conferimento dell'incarico di responsabile di
dipartimento, in deroga all'art. 58, comma 2, nel contratto individuale deve
essere prevista una maggiorazione della retribuzione di posizione del
dirigente interessato non inferiore al 40% del valore massimo previsto
dall'art. 56, comma 1, lettera a) e, comunque, non superiore ad
esso.
2. La disciplina aziendale dovrà
prevedere le modalità autorizzative dell'esercizio dell'attività libero
professionale nelle quali dovranno essere indicati:
- gli spazi orari disponibili;
- i
locali e le attrezzature necessari;
- le
modalità organizzative, anche in relazione al personale di
supporto;
- le tariffe da applicare secondo
le diverse tipologie di attività libero professionale.
3. La disciplina aziendale potrà, altresì, individuare forme
sperimentali di attività libero professionali individuali da svolgersi anche
in forma associata come "Associazione di professionisti".
4. Nella fissazione delle tariffe le aziende o enti terranno
comunque conto dei seguenti criteri generali:
a) relativamente alle attività ambulatoriali o di diagnostica
strumentale e di laboratorio, la tariffa è riferita alla singola prestazione
ovvero a gruppi integrati di prestazioni;
b)
relativamente alle prestazioni libero professionali individuali, in regime di
ricovero,ai sensi dell'art. 4, comma 10 del d.lgs. 502/1992, la tariffa è
forfetaria;
c) le tariffe di cui alle
lettere precedenti devono essere remunerative di tutti i costi sostenuti
dall'azienda o ente e devono evidenziare, pertanto, le voci relative ai
compensi del libero professionista, dell'équipe, del personale di supporto, i
costi - pro quota - per i materiali, per l'ammortamento e la manutenzione
delle apparecchiature, nonché la percentuale destinata all'azienda o ente,
finalizzata all'ulteriore sviluppo delle attività istituzionali. Tale quota
può essere comprensiva di una percentuale da concordare in azienda con
dirigenti interessati per essere destinata alle attività di aggiornamento
professionale;
d) le tariffe per le
prestazioni ambulatoriali e di diagnostica strumentale e di laboratorio non
possono comunque essere determinate in importi inferiori a quelli previsti
dalle disposizioni vigenti a titolo di partecipazione del cittadino alla spesa
sanitaria per le corrispondenti prestazioni;
e) le tariffe sono verificate annualmente, anche ai fini dell'art. 3,
comma 7 della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
f) nell'attività libero professionale di équipe di cui all'art. 67,
comma 3, lett. b), la distribuzione della quota parte spettante ai singoli
componenti avviene - da parte dell'azienda o ente - su indicazione dell'equipe
stessa;
5. Le tariffe delle prestazioni
libero professionali di cui all'art. 67, comma 3 lettere a) e b) sono definite
dall'azienda nel rispetto dei vincoli ordinistici, in contraddittorio con i
dirigenti interessati. Per l'attività di cui alla lettera c) della
disposizione citata, la tariffa è definita dall'azienda, previa contrattazione
decentrata per la determinazione dei compensi spettanti ai soggetti
interessati.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1
In considerazione del fatto che la
sottoscrizione del contratto avviene successivamente alla data prevista
dall'art. 2 comma quattro, le parti si danno atto che la disdetta del biennio
economico viene data contestualmente.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2
Le parti, visto anche il D.L. 163/1995,
convertito con modifiche con legge dell'11 luglio 1995, n. 273, esprimono il
comune avviso che le Aziende ed enti, nell'istituire - mediante i regolamenti
richiamati dalla citata legge - i servizi di controllo interno o i nuclei di
valutazione deputati la valutazione dei dirigenti ai sensi dell'art. 59 del
presente contratto, dovranno tenere conto della particolare funzione che detti
organismi saranno chiamati a svolgere in relazione alle specifiche
professionalità operanti in azienda, prevedendone una adeguata composizione o,
se del caso, una integrazione con figure adeguate per professionalità e
qualifica.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3
Le parti si danno atto che i protocolli di cui
all'art. 9, comma 4, non dovranno assumere carattere di accordi integrativi
regionali.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 4
Le parti, in relazione agli artt. 9 e 32 del
presente CCNL, concordano sulla necessità che, a livello regionale, venga
esperito ogni utile tentativo teso alla ricollocazione dei dirigenti medici e
veterinari, eventualmente dichiarati in esubero, tenuto conto delle
problematiche e dei vincoli che a tale personale derivano dall'incardinamento
in specifiche discipline, che nella fattispecie in esame, possono determinare
una mancanza di flessibilità nella ricollocazione del personale stesso. A tale
scopo le parti, anche quale suggerimento alla Conferenza di cui all'art. 9,
comma 3, individuano - quale strumento che può facilitare la citata
ricollocazione - il conferimento di incarichi dirigenziali anche nell'ambito
di strutture o unità operative o servizi delle aziende ed enti nei quali il
possesso o la mancanza di una specifica disciplina non determini un ostacolo
ad un proficuo e funzionale inserimento.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.
5
Le parti concordano sulla necessità ed urgenza
dell'approvazione di provvedimenti che affrontino il problema
dell'utilizzazione di istituti di flessibilità del rapporto di lavoro dei
dirigenti pubblici e, in particolare, di quelli del S.S.N., in cui vengono
impiegate professionalità per le quali l'utilizzazione part-time risulta
particolarmente adeguata per le caratteristiche delle prestazioni lavorative,
di contenuto prevalentemente professionale.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 6
Le parti si impegnano ad iniziare, a partire
dal mese di gennaio 1997, i lavori preparatori per giungere alla
regolamentazione della costituzione di fondi di previdenza complementari e
della riforma dell'indennità premio di servizio.
Le parti considerano la modifica del d.lgs. n. 124 del 1993 e
successive modificazioni condizione preliminare per rendere attuabile un
sistema di previdenza complementare adeguata alle esigenze dei Dirigenti delle
Aziende ed Enti del S.S.N.
In tale
orientamento dovranno essere costruite le modalità di costituzione e di
funzionamento del fondo e le clausole che ne permettano la
verifica.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.
7
Le parti riconoscono l'importanza peculiare
della tutela della salute dei Dirigenti e della sicurezza sul posto di lavoro
e, conseguentemente, rinnovano la propria attenzione ed impegno per una
evoluzione costruttiva della materia al fine di garantire ai Dirigenti lo
svolgimento delle proprie attività nelle migliori condizioni possibili, nel
pieno rispetto della persona e della sua integrità fisica.
A tal fine le parti, per dare concretezza ai principi della
tutela della salute e dell'integrità fisica dei dipendenti, in ottemperanza al
disposto dell'art. 9 della L. n. 300 del 1970, conformemente a quanto previsto
dalla normativa nazionale vigente in materia ed in particolare dal d.lgs. n.
626 del 19 settembre 1994, si impegnano a definire gli aspetti contrattuali
relativi alla figura del rappresentante per la sicurezza, a conclusione
dell'accordo intercompartimentale in via di definizione.
Le parti si impegnano altresì a disciplinare la materia
delle attività usuranti non appena sarà definito il quadro normativo di
riferimento.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.
8
Le parti si danno reciprocamente atto che le
conclusioni raggiunte con il presente accordo realizzano un delicato
bilanciamento tra i rispettivi interessi, tenuto conto delle risorse
finanziarie disponibili e delle esigenze di profonde modificazio-ni del
trattamento dirigenziale, nel rispetto altresì delle esigenze di equi-li-brio
con altre conclusio-ni contrattuali già realizzate nel settore pubblico.
Conseguentemente le parti concordano che, nel caso in cui le conclusioni
contrattuali che si realizzeranno in altre aree della dirigenza del Pubblico
Impiego, fossero incoerenti con i principi di cui sopra e comportassero
soluzioni sostanzialmente difformi rispetto ai corrispondenti istituti
contrattuali di contenuto economico - normativo del presente ccnl, con
particolare riferimento ai meccanismi di superamento del sistema di classi e
scatti, esse si incontreranno per pervenire alla necessaria armonizzazione
della presente intesa.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.
9
Le parti, in relazione all'art. 20 del presente
CCNL, concordano che, nell'ambito del piano annuale adottato dall'Azienda o
Ente, di cui al punto 1) del predetto articolo, si organizzi la pronta
disponibilità relativamente al singolo presidio e non a presidi multipli, al
fine di garantire la più tempestiva assistenza.
Le parti, inoltre, concordano sulla necessità di prevedere la copertura
assicurativa da parte dell'Azienda o Ente, particolarmente in quelle
condizioni che prevedano l'utilizzo del mezzo proprio di trasporto, qualora
sia indispensabile il riferimento a più presidi ovvero a spostamenti sul
territorio.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.
10
Le parti convengono che vengano fornite
direttive per l'attuazione della sentenza del TAR Lazio, Sezione I bis, n.
640/1994, in base alla quale viene riconosciuto il diritto agli ex medici
condotti di percepire la retribuzione individuale di anzianità secondo la
dinamica prevista dai DD.PP.RR. 348/83, 270/87 e 384/90.
Le parti si danno altresì atto che per l'attuazione della
predetta sentenza i finanziamenti dovranno essere reperiti ai sensi dell'art.
66 del D.Lgs. 29 del 1993.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.
11
Le parti auspicano che le Regioni pongano in
atto sistemi per il monitoraggio del rapporto di collaborazione tra i medici
dei presidi ospedalieri ed i medici di medicina generale convenzionati anche
al fine di evitare ricoveri impropri con il conseguente eccesso di carico
assistenziale a livello ospedaliero.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 12
Le parti con riferimento all'applicazione
dell'art. 18 comma 5 del presente contratto, relativo alla individuazione di
due ore dell'orario lavorativo dei dirigenti veterinari da destinare ad
attività di aggiornamento professionale, auspicano che nella prossima tornata
contrattuale anche a detti dirigenti vengano riconosciute, per evidenti motivi
di equiparazione, le stesse ore di aggiornamento settimanale godute dalla
dirigenza medica.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 13
Le parti concordano sulla necessità che sia
data completa applicazione all'art. 124, comma 6 del D.P.R. 384/90 ai fini
della corretta quantificazione del fondo aziendale della retribuzione di
risultato previsto dall'art. 63 del presente
contratto..
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 14
Il presente contratto ha realizzato le norme del d.lgs. 502/1992 e 29/1993
e successive modificazioni ed integrazioni, unificando nel I livello
dirigenziale gli assistenti e gli aiuti collocati rispettivamente nell'ex IX e
X livello e con gli artt. 43 e 54, anche grazie alle risorse messe a
disposizione del D.L. 377/1996 ha provveduto alla equiparazione tra i due ex
livelli sotto il profilo della retribuzione tabellare e dell'indennità di
specificità medica. Di conseguenza il contratto all'art. 75, lettera x) ha
disapplicato l'art. 18 comma 2 bis del d.lgs. 502/1992 citato che prevedeva
due fasce economiche. In relazione a ciò le parti auspicano ed invitano le
aziende ed enti del presente contratto a non procedere all'esple-ta-men-to di
eventuali procedure concorsuali indette per la copertura di posti di aiuto ex
X livello, fascia a) perché non più previsti dalla normativa realizzata con il
presente contratto.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.
15
Le parti convengono che, qualora l'articolo 4 com-ma 3 della L. 724/1994
relativo alla sospensione del 15% dell'indennità di Tempo Pieno, ve-nisse
superato dalla legge di accompagnamento alla Finanziaria 1997, i valori del-la
predetta percentuale, calcolati sulla citata indennità abrogata con il
presente contratto, saranno conformi a quel-li indicati nella predetta
emananda legge con ri-ferimento alle voci retributive che essa
indicherà.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.
16
Le parti prendono atto dell'eliminazione dal testo delle disposizioni
riguardanti l'attività di consulenza (art. 69 lett. B) verso i soggetti
privati ed i consulti, per effetto delle osservazioni formulate dal Governo in
data 12.9.1996 in sede di autorizzazione alla sottoscrizione del presente
contratto.
Le parti convengono sulla
necessità di reincontrarsi entro il 31.3.1997, data entro la quale il quadro
legislativo derivante dall'emananda legge di accompagno della finanziaria 1997
in tema di attività libero professionale extra muraria sarà completato, al
fine di rivalutare alla luce di tali disposizioni le norme
censurate.
DICHIARAZIONE A VERBALE N.
1
Medici inquadrati ai sensi
dell'art. 116 del D.P.R. 270/87
Le OO.SS. ritengono che il Governo, sentite le
OO.SS. firmatarie del presente accordo, adotterà entro il 30 giugno 1997 i
provvedimenti di competenza relativi agli inquadramenti di quei dipendenti che
alla data del 31.12.1986, in forza dell'art. 116 del D.P.R. 270/87, avevano
acquisito posizioni giuridico-economiche riconosciute da atti deliberativi
adottati dalle Regioni e dalle rispettive amministrazioni e che
successivamente a tale data hanno formato oggetto di sospensione o decisioni
giurisdizionali.
Si tratta di spese
consolidate ormai da anni nei bilanci delle UU.SS.LL.
S.I.ME.T.
(Sindacato Medici del Territorio)
DICHIARAZIONE A VERBALE N.
2
L'A.RA.N. ritiene che gli effetti che derivano
dalla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro nei confronti dei
dirigenti assunti successivamente alla data di entrata in vigore del presente
CCNL si producono automaticamente anche nei confronti dei dirigenti già in
servizio a tale data. Non occorre pertanto che questi ultimi sottoscrivano un
contratto individuale, fatta salva l'instaurazione di un nuovo rapporto di
lavoro, con la stessa o altra azienda, a seguito di vincita di concorso
pubblico ovvero in caso di opzione per il passaggio al rapporto ad incarico
quinquennale per i dirigenti di II livello.
DICHIARAZIONE A VERBALE N.
3
Le sottoscritte Organizzazioni sindacali
mediche e veterinarie, preso atto della dichiarazione dell'A.Ra.N. circa la
non competenza del presente CCNL alla soluzione del problema dei dirigenti
medici e veterinari del Ministero della Sanità, e contestualmente della
disponibilità a dare attuazione al D.P.C.M. applicativo dell'art. 18, comma 8
del D.Lgs. 502 del 1992, nell'ambito dello stipulando CCNL del II biennio
dell'area della dirigenza ministeriale, richiedono una rapidissima soluzione
della vertenza che dovrà affrontare e risolvere l'equiparazione normativa ed
economica dei dirigenti medici e veterinari del Ministero della Sanità. Sono
fatti salvi tutti gli atti legali esperiti ed esperibili in materia dalle
sottoscritte organizzazioni sindacali mediche.
DICHIARAZIONE A VERBALE N.
4
Le sottoscritte Organizzazioni sindacali sono
impegnate alla costituzione di uno o più fondi sanitari integrativi per la
categoria medica e per la dirigenza nel suo complesso oppure per le singole
Organizzazioni sindacali firmatarie del contratto, sulla base della
legislazione vigente e nella prospettiva di attuazione dell'art. 9 del D.Lgs.
502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni.
DICHIARAZIONE A VERBALE N.
5
Per quanto riguarda la previsione, contenuta
negli artt. 43, 44 e 45 della bozza di contratto che stabilisce un diverso
trattamento, rispettivamente ai dirigenti già appartenenti all'ex IX, X e XI
livello, a seconda che gli stessi beneficino o meno dell'indennità
medico-veterinaria di ispezione vigilanza e polizia veterinaria, il
S.I.Ve.M.P., pur pervenendo alla determinazione di sottoscrivere l'accordo,
ritiene di dover esprimere le proprie riserve sulla legittimità, anche sotto
il profilo dell'osservanza dei principi costituzionali sull'equa retribuzione,
di disposizioni sostanzialmente discriminanti nella determinazione dei
trattamenti stipendiali fissi e ricorrenti con riferimento a fattori estranei
al rapporto di lavoro, al suo svolgimento ed alla qualifica dirigenziale
rivestita. In particolare, si evidenzia come i medici veterinari prestino
tutti indistintamente un identico numero di ore lavorative.
Si riafferma quindi l'esigenza di equiparare il trattamento
economico dei medici veterinari in servizio a tempo pieno nelle aziende del
Servizio Sanitario Nazionale, così come avviene per i medici
chirurghi.
Il S.I.Ve.M.P. si riserva inoltre
di esperire tutte le azioni utili per giungere alla eliminazione della
evidenziata sperequazione.
Il Segretario
Nazionale
Dott. Aldo
Grasselli
DICHIARAZIONE A VERBALE N.6
Le OO.SS. mediche che l'applicazione del
presente accordo non può risultare in contrasto con l'equiparazione dei
livelli minimi assistenziali previsti dalle vigenti disposizioni nazionali e
regionali in materia.
ANAAO/ASSOMED
FED.NE FP CGIL/MEDICI -
UIL/MEDICI - FIALS/MEDICI - CUMI/AMFUP
UMSPED (AAROI - AIPAC) - CIDA
FESMED
FED.NE
CISL/MEDICI/COSIME
ANPO
SIVEMP
SNR
SIMET
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 7
Le sottoscritte OO.SS. mediche rilevata tuttora
la presenza in servizio di "aiuti dirigenti capi servizio e/o sezioni
autonome" ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 128/1969 ritengono che dette
posizioni siano riconducibili agli incarichi di struttura di cui all'art. 56
del presente contratto.
ANAAO/ASSOMED
FED.NE FP CGIL/MEDICI -
UIL/MEDICI - FIALS/MEDICI - CUMI/AMFUP
UMSPED (AAROI - AIPAC) - CIDA
FESMED
FED.NE
CISL/MEDICI/COSIME
ANPO
SIVEMP
SNR
SIMET
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 8
Le Organizzazioni Sindacali sottoscritte
dichiarano che il CCNL per l'area Dirigenza Medica e Veterinaria si applica,ai
sensi dell'articolo 13 Legge 222/1984 anche ai medici del ruolo sanitario del
Servizio Medico Legale degli Enti Previdenziali.
ANAAO/ASSOMED
FED.NE FP CGIL/MEDICI -
UIL/MEDICI - FIALS/MEDICI - CUMI/AMFUP
UMSPED (AAROI - AIPAC) - CIDA
FESMED
FED.NE
CISL/MEDICI/COSIME
ANPO
SIVEMP
SNR
SIMET
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 9
Le sottoscritte OO.SS., al fine di realizzare la piena integrazione del
personale medico all'interno delle strutture sanitarie in cui sono presenti
dipendenti degli Enti del comparto sanitario ed operatori universitari
convenzionati, sollecitano un tempestivo intervento del governo volto
a:
1 definire l'equipollenza tra i due
livelli della Dirigenza Medica del Comparto Sanità ed i quattro livelli del
personale medico dipendente dalle università convenzionato con le Aziende
Sanitarie ai fini dell'espletamento di attività assistenziali;
2 indicare le modalità ed i tempi di applicazione degli
istituti giuridici ed economici di cui al presente contratto ai medici
dipendenti dalle università convenzionati, per l'espletamento di attività
assistenziali con le Aziende Sanitarie, individuando in particolare le fonti
di finanziamento per la copertura dei seguenti oneri;
3 disciplinare le modalità di verifica del personale medico
dipendente dalle Università e convenzionato, ai fini assistenziali, con le
Aziende Sanitarie nel caso in cui allo stesso siano attribuite responsabilità
equivalenti al II livello dirigenziale ex art. 15, comma 2, del D.Lgs. 30
dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ovvero responsabilità di
dirigente di Dipartimento, di modulo e/o settore organizzativo, di altra
articolazione organizzativa individuata dal O.G. della singola azienda
sanitaria in applicazione del presente contratto.
ANAAO/ASSOMED
FED.NE FP
CGIL/MEDICI - UIL/MEDICI - FIALS/MEDICI - CUMI/AMFUP
UMSPED (AAROI - AIPAC) - CIDA
FESMED
FED.NE
CISL/MEDICI/COSIME
ANPO
SIVEMP
SNR
SIMET