1. L'attività di consulenza dei dirigenti
medici e veterinari, per lo svolgimento di compiti inerenti i fini
istituzionali, all'interno dell'azienda o ente costituisce particolare
incarico dirigenziale ai sensi dell'art. 27, comma 1, lett. c).
2. Qualora l'attività di consulenza sia
chiesta all'azienda da soggetti terzi, essa costituisce una particolare forma
di attività aziendale a pagamento, rientrante tra le ipotesi di cui all'art.
55 lett. c), da esercitarsi al di fuori dell'impegno di servizio. Essa viene
attuata nei seguenti casi e con le modalità sottoindicate:
a) In servizi sanitari di altra azienda o ente del comparto,
mediante apposita convenzione tra le istituzioni interessate che
disciplini:
- i limiti orari minimi e
massimi dell'impegno, comprensivi anche dei tempi di raggiungimento delle sedi
di servizio, compatibili con l'articolazione dell'orario di
lavoro;
- il compenso e le modalità di
svolgimento.
b) Presso istituzioni pubbliche
non sanitarie o istituzioni socio – sanitarie senza scopo di lucro, mediante
apposita convenzione tra i soggetti istituzionali che attesti che l'attività
non è in contrasto con le finalità ed i compiti istituzionali del Servizio
Sanitario Nazionale e disciplini:
- la
durata della convenzione;
- la natura della
prestazione, che non può configurare un rapporto di lavoro subordinato e deve
essere a carattere occasionale;
- i limiti
di orario dell'impegno, compatibili con l'articolazione dell'orario di
lavoro;
- l'entità del
compenso;
- motivazioni e fini della
consulenza, al fine di accertarne la compatibilità con l'attività di
istituto.
3. Il compenso per le attività
di cui alle lettere a) e b) deve affluire all'azienda o ente di appartenenza
che provvede ad attribuirne il 95 % al dirigente avente diritto quale
prestatore della consulenza con la retribuzione del mese
successivo.
4. Tra le attività di cui al
presente articolo rientra quella di certificazione medico legale resa
dall'azienda per conto dell'Istituto Nazionale degli Infortuni sul lavoro
(I.N.A.I.L.) a favore degli infortunati sul lavoro e tecnopatici, ai sensi del
D.P.R. n. 1124 del 1965. Per i compensi si applica il comma
3.
5. L'atto indicato nell'art. 54,
comma 1 disciplina, inoltre, i casi in cui l'assistito può chiedere
all'azienda che la prestazione sia resa direttamente dal dirigente da lui
scelto ed erogata al suo domicilio, fuori dell'orario di servizio, in
relazione alle particolari prestazioni assistenziali richieste o al carattere
occasionale e straordinario delle prestazioni stesse o al rapporto fiduciario
già esistente con il medico prescelto con riferimento all'attività libero
professionale intramuraria svolta individualmente o in équipe nell'ambito
dell'azienda.
6. L'onorario della
prestazione di cui al comma 3, stabilito nel rispetto dei vincoli ordinistici,
viene riscosso dal dirigente che ha effettuato la prestazione, il quale ne
rilascia la ricevuta al paziente su apposito bollettario dell'azienda.
L'onorario viene versato entro cinque giorni dalla riscossione all'azienda,
che ne accredita il 95 % al dirigente stesso con la retribuzione del mese
successivo.
7. L'atto aziendale di cui
all'art. 54, comma 1, disciplina i casi in cui le attività professionali sono
richieste a pagamento da singoli utenti e svolte individualmente o in équipe ,
in strutture di altra azienda del Servizio sanitario nazionale o di altra
struttura sanitaria non accreditata, sono disciplinate da convenzione. Le
predette attività sono consentite solo se a carattere occasionale e se
preventivamente autorizzate dall'azienda con le modalità stabilite dalla
convenzione. L'azienda con l'atto richiamato disciplina in conformità al
presente contratto : il limite massimo di attività di ciascun dirigente tenuto
anche conto delle altre attività svolte; l'entità del compenso dovuto al
dirigente e/o all'équipe che ha effettuato la prestazione; le modalità di
riscossione e di attribuzione dei compensi, la quota della tariffa spettante
all'azienda stabilita in conformità ai criteri indicati nell'art.
56.
8. Gli onorari per le prestazioni di
cui al comma 7 sono riscossi dalla struttura presso la quale il dirigente ha
svolto l'attività, la quale ne rilascia ricevuta su appositi bollettari
forniti dall'azienda di appartenenza del dirigente stesso; la struttura
citata, dedotte le quote di propria spettanza, versa all'azienda ed al
dirigente le quote di loro competenza con le cadenze previste nella
convenzione.
9. L'atto aziendale di cui
all'art. 54, comma 1, disciplina, infine, l'attività professionale, richiesta
a pagamento da terzi all'azienda e svolta, fuori dall'orario di lavoro, sia
all'interno che all'esterno delle strutture aziendali. Tale attività può, a
richiesta del dirigente interessato, essere considerata attività
libero-professionale intramuraria e sottoposta alla disciplina per tale
attività ovvero considerata come obiettivo prestazionale incentivato con le
specifiche risorse introitate, in conformità al presente contratto
.
10. Per le prestazioni di cui al comma
9, l' atto aziendale in conformità di quanto previsto dal presente articolo,
stabilisce per le attività svolte, per conto dell'azienda in regime libero
professionale:
a) i limiti minimi e
massimi di ciascun dirigente, comprensivi anche degli eventuali tempi di
raggiungimento delle sedi di servizio, compatibili con l'articolazione
dell'orario di lavoro;
b) l'entità del
compenso dovuto al dirigente che ha effettuato la prestazione, ove l'attività
abbia luogo fuori dell'orario di lavoro e l'eventuale rimborso spese dallo
stesso sostenute, ove l'attività abbia luogo nell'orario di lavoro ma fuori
della struttura di appartenenza;
c) le
modalità di attribuzione dei compensi e rimborsi spese. I compensi e le
modalità di attribuzione sono stabiliti dai contratti collettivi nazionali di
lavoro.
d) La partecipazione ai proventi per
le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio non può essere
superiore al 50 per cento della tariffa per le prestazioni finalizzate alla
riduzione delle liste di attesa, ai sensi dell'art. 15 quinquies, comma 2,
lettera d), del d.lgs. 502/1992.
e)
L'attività deve garantire, di norma, il rispetto dei principi della
fungibilità e della rotazione di tutto il personale che eroga le prestazioni .