ART. 5
Indennità di esclusività
del rapporto di lavoro
1. In applicazione di quanto previsto dalla norma
di rinvio contenuta nell' art. 42 del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000,
con la presente clausola viene disciplinata, a decorrere dal 1 gennaio 2000,
l'indennità per l'esclusività del rapporto dei dirigenti medici e
veterinari.
2. L'indennità di esclusività, fissa e ricorrente,
è corrisposta per tredici mensilità. Essa costituisce un elemento distinto
della retribuzione che non viene calcolato al fine della determinazione del
monte salari cui fanno riferimento gli incrementi contrattuali.
3. L'indennità di esclusività del rapporto di
lavoro, che non determina forme di automatismo, è fissata nelle seguenti
misure annue lorde:
- Dirigente con incarico di direzione di
struttura complessa
|
|
- Dirigente con incarichi art. 27 lett. b) o
c) del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000 ed esperienza
professionale nel SSN superiore a quindici anni
|
|
- Dirigente con incarichi art. 27, lett. b)
o c) del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000 ed esperienza
professionale nel SSN tra cinque e quindici anni
|
|
- Dirigente con esperienza professionale nel
SSN sino a cinque anni
|
|
4. L' esperienza professionale di cui al comma 3 è
quella maturata al 31 dicembre 1999.
5. Il passaggio alla fascia superiore dell'
indennità, per i dirigenti cui non è conferito l'incarico di direzione di
struttura complessa, è condizionato all'esito positivo della verifica
triennale di cui all'art. 31, comma 2 del CCNL stipulato in data 8 giugno
2000. In caso di mancato superamento essa sarà attribuita alla successiva
verifica triennale se positiva. Il mancato rinnovo dell'incarico di direzione
di struttura complessa determina l'attribuzione dell'indennità di esclusività
della fascia immediatamente inferiore.
6. In caso di non coincidenza dei tempi tra la
verifica e la maturazione dell'esperienza professionale, la verifica è
anticipata dall'azienda al trimestre immediatamente successivo al
conseguimento del requisito ed è effettuata, con le stesse modalità previste
dall'art. 31 e 32 del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000. L'indennità - se
la verifica è positiva – decorre dal primo giorno del mese successivo alla
maturazione dell'esperienza richiesta.
7. Nella prima applicazione l'indennità è
finanziata con le seguenti risorse derivanti :
1) dall'art. 72, comma 15, L. 448/1998
;
2) dall'art. 28, commi 8, 10 e seguenti,
della legge 488/1999 .;
1) dall'1,2 % del monte salari annuo aziendale,
calcolato con riferimento al 1997, quale risorsa aggiuntiva messa a
disposizione delle Regioni, ai sensi degli artt. 4 e 13 del d.lgs. n. 502 del
1992, a decorrere dall'1 gennaio 2000.
C) A
livello aziendale:
1) dai risparmi derivanti dall'applicazione dei
commi 4, 5 e 12 dell'art. 72 della legge 448/1998.
8. Per effetto della diversa distribuzione dei dirigenti nelle aziende
in rapporto all' esperienza professionale nonché dei risparmi citati nella
lettera C) del comma precedente e per l'attribuzione delle risorse aggiuntive
di cui alla lettera B) dello stesso comma, si procede alla ripartizione delle
predette risorse in sede regionale nell'ambito delle procedure di perequazione
previste dall'art. 7 senza pregiudizio per la corresponsione dell'indennità di
esclusività di rapporto alle scadenze previste dal comma 3.
9. Alla corresponsione dell'indennità ai dirigenti
che revochino l'opzione per il rapporto non esclusivo successivamente al 14
marzo 2000, provvede l'azienda con le risorse del proprio bilancio,
attribuendo nel primo inserimento – che decorre comunque dal primo gennaio
dell'anno successivo alla revoca ai sensi dell'art. 48 del CCNL, stipulato in
data 8 giugno 2000, la misura corrispondente all'esperienza professionale di
cui al comma 3. Al personale di nuova assunzione compete la misura iniziale
dell'indennità. A coloro che hanno optato per il rapporto esclusivo nel
periodo ricompreso tra l' 1 gennaio ed il 14 marzo 2000, l'indennità decorre
dalla data dell'opzione.
10. L'indennità di esclusività goduta è mantenuta
anche nel trasferimento o vincita di concorso in altra azienda o ente del
comparto, fatto salvo il caso di conferimento di incarico di direzione di
struttura complessa in cui è attribuita nella misura più elevata.
CAPO III
TRATTAMENTO ECONOMICO DEI RAPPORTI DI LAVORO AD
ESAURIMENTO
ART.
6
Incrementi e stipendi tabellari dei
medici a tempo definito e dei veterinari con rapporto di lavoro non
esclusivo
1. Gli incrementi mensili lordi degli
stipendi tabellari, previsti per i di-rigenti medici e veterinari indicati
dall'art. 43 del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000 sono i seguenti:
a) Dirigenti Medici già a tempo definito L.
36.000
B) Dal 1 luglio 2001 gli incrementi tabellari sono
i seguenti :
a) Medici già a tempo definito L. 33.000
2. Lo stipendio tabellare annuo lordo, per dodici
mensilità, dei dirigenti medici e veterinari di cui al comma 1 lett. a e b,
alle cadenze sottoindicate, è così stabilito:
![]() |
1 luglio 2000 |
1 luglio 2001 |
Dirigenti medici |
L. 24.083.000 |
L. 24.479.000 |
Dirigenti veterinari |
L. 33.561.000 |
L.
34.065.000 |
3. Per i dirigenti medici e veterinari già di II
livello dirigenziale è conservato l'assegno personale previsto dall'art. 43,
commi 2 e 3 del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000.
4. Il trattamento economico omnicomprensivo di L.
11.156.000 previsto per gli ex medici condotti ed equiparati che non abbiano
effettuato l'opzione per il rapporto esclusivo, è rideterminato
rispettivamente alle decorrenze del 1/7/2000 e 1/7/2001 in £ 11.289.872 ed in
£ 11.412.588.
5. Sono confermate le disposizioni dell'art. 44,
commi 6 e 7 del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000, per effetto delle quali
i dirigenti di cui al presente articolo improrogabilmente entro il 1 dicembre
2001 debbono trasformare il proprio rapporto di lavoro anche in caso di non
opzione per il rapporto esclusivo con l'attribuzione di quanto previsto dalle
medesime clausole.
CAPO IV
TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIRIGENTI
con rapporto di lavoro non esclusivo
ART. 7
Trattamento
economico fondamentale
1. Il trattamento economico fondamentale dei
dirigenti con rapporto di lavoro non esclusivo di cui all' art. 46 del CCNL,
stipulato in data 8 giugno 2000, è confermato e segue la dinamica degli
incrementi contrattuali prevista per i dirigenti cui si riferisce.
ART. 8
Effetti dei benefici economici
1. Le misure degli stipendi tabellari
risultanti dal-l'ap-plicazione del presente contratto - hanno effetto sulla
tredicesima mensilità, sul compenso per lavoro straor-dinario sul trattamento
ordinario di quie-scen-za, normale e privilegiato, sull'inden-nità premio di
servizio, sull'indennità alimentare di cui all'art. 30, comma 4 del CCNL 5
dicembre 1996, sull'e-quo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e
previden-ziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.
2. Gli effetti del comma 1 , si applicano alla
retribuzione di posizione complessiva nelle componenti fissa e variabile in
godimento nonchè alle indennità di cui art. 37, comma 2, agli assegni
personali previsti dall'art. 38, commi 1 e 2 e dall'art. 43, commi 2 e 3 data
la loro natura stipendiale, dall' art. 40 del CCNL stipulato in data 8 giugno
2000 ed, infine, dall' indennità dell'art. 5 del presente contratto.
3. I benefici economici risultanti
dall'appli-ca-zio-ne dei commi 1 e 2 nonchè gli incrementi di cui agli artt. 3
e 4 del presente contratto hanno effetto integralmente sulla determinazione
del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con
diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente biennio contrattuale
di parte eco-nomica alle scadenze e negli importi previsti dalle disposizioni
richiamate nel presente comma. Agli ef-fetti dell'indennità premio di
servizio, dell'indennità sostitutiva di preavviso e di quella prevista
dall'art. 2122 del C.C. si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla
data di cessazione dal servizio nonché la retribuzione di posizione minima
contrattuale – parte fissa e variabile - indicata nella tabella allegato 1 al
CCNL del 5 dicembre 1996 - II biennio economico 1996-1997 e, per le modifiche
alla stessa apportate dagli artt. 3 e 4 del presente contratto, tenuto conto
delle relative cadenze temporali.
CAPO
V
I FONDI
AZIENDALI
ART.
9
Fondo per l'indennità di
specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione,
specifico trattamento per i
dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa
1. Il fondo previsto dall'art. 50 del CCNL,
stipulato in data 8 giugno 2000, per il finanziamento dell'indennità di
specificità medica, della retribuzione di posizione, dello specifico
trattamento economico nei casi in cui è mantenuto a titolo personale nonché
dell'indennità di incarico di direzione di struttura complessa, è confermato .
Il suo ammontare è quello consolidato al 31.12.1999, comprensivo, in ragione
d'anno degli incrementi previsti a tale scadenza.
2. Il fondo, oltre ad essere integrato dalle
risorse previste dall'art. 50, comma 2, lettere a), c) e d), a decorrere dal 1
luglio 2000 è incrementato, in ragione d'anno:
a) a decorrere dal 1 luglio 2000 di una quota, in
ragione d'anno, pari allo 0,6% del monte salari annuo della dirigenza medico –
veterinaria, calcolato con riferimento al 31 dicembre 1999;
b) a decorrere dal 1 luglio 2001 di una quota, in ragione
d'anno, pari allo 0,5% del monte salari annuo calcolato con riferimento al 31
dicembre 1999;
c) a decorrere dal 1 luglio
2000 dalle risorse relative allo specifico trattamento economico di cui
all'art. 47 comma 3.
3. Al fine di dare
applicazione all' art. 41 del CCNL, stipulato in data 8 giugno 2000, a
decorrere dal 1 febbraio 2001 il presente fondo è, altresì, integrato con una
quota delle risorse derivanti dai risparmi sulla retribuzione individuale di
anzianità dei dirigenti cessati dal servizio, già attribuite al fondo previsto
dall'art. 47, comma 4 del CCNL 5 dicembre 1996. Tale incremento è pari a L.
6.673.000 medie annue lorde pro – capite per ogni dirigente di ex IX livello
in servizio alla data del 5 dicembre 1996, di cui L: 5.345.000 destinate
all'applicazione dell'art. 3 e per la parte residua all'attuazione dell'art.
4. Il fondo previsto dall'art. 47, comma 4, del CCNL 5 dicembre 1996 dal 31
dicembre 2001 viene definitivamente unificato con quello di cui al presente
articolo dove confluiscono le relative risorse, anche per l'applicazione delle
sue originarie finalità.
4. Al fine di garantire una omogenea e congrua
distribuzione dei risparmi di cui al comma 3 tra le aziende ed enti del
comparto presenti nella Regione stessa, a causa della diversa distribuzione
dei dirigenti cessati dal servizio, l'incremento del fondo di ciascuna azienda
sarà assicurato previa perequazione e compensazione a livello regionale con le
modalità indicate nell'art. 7 del CCNL, stipulato in data 8 giugno 2000, Le
risorse residue dopo l'applicazione del comma 4 rimangono accreditate al fondo
aziendale .
5. Dal 31 dicembre 2001 l'art. 47, comma 4 del CCNL
5 dicembre 1996 è disapplicato.
ART. 10
Fondi per il trattamento accessorio legato alle condizioni di
lavoro
e per la retribuzione di
risultato e per la qualità della prestazione individuale
1. Nulla è innovato per quanto attiene il fondo
previsto dall'art. 51 del CCNL, stipulato in data 8 giugno 2000, per il
trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro. Il suo ammontare è
quello consolidato al 31.12.1999.
2. E' confermato quanto previsto dall'art. 52 del
CCNL, stipulato in data 8 giugno 2000, per la retribuzione di risultato e per
il premio della qualità delle prestazioni per i dirigenti medici e veterinari.
L' ammontare dei fondi è quello consolidato al 31.12.1999 nel rispetto delle
regole stabilite con l'art. 52, comma 4 citato. L'incremento annuo dei fondi
di risultato dell'1% di cui al comma 5, lettera b) dell'art. 52 continua ad
operare, a decorrere dal 1 gennaio 2000, alle medesime condizioni e
caratteristiche previste nella clausola richiamata. L'incremento di cui al
medesimo articolo comma 7, dall'1 gennaio 2000 concorre a finanziare
l'indennità di cui all'art. 5.
CAPO VI
DISPOSIZIONI
FINALI
ART.
11
Verifiche
1. L'indennità di esclusività del rapporto, in
quanto compensativa di una opzione che modifica in modo irreversibile la sfera
giuridica dei dirigenti sanitari, presenta caratteristiche di stabilità e nel
primo biennio di applicazione 2000 - 2001 trova la garanzia di finanziamento
nei risparmi derivanti dai processi di riforma e razionalizzazione dei servizi
sanitari in corso.
2. A tal fine, in
attuazione della riforma le Regioni attiveranno, con adeguati provvedimenti
organizzativi misure di indirizzo e controllo del governo clinico della spesa
atte a garantire risparmi di gestione certi e consolidati, derivanti dalla
qualificazione del servizio ospedaliero e dall'incremento di produttività –
anche attraverso l'applicazione degli opportuni protocolli diagnostici e
terapeutici, la razionalizzazione della spesa sanitaria che consentirà il
reperimento delle risorse necessarie al finanziamento dell'indennità.
3. Al termine del biennio contrattuale del
comma 1 si procederà ad una verifica del processo attuativo di tale istituto e
del relativo finanziamento che continuerà ad essere assicurato dalle Regioni
con voci di risparmio dalle stesse destinate a finanziare la spesa sanitaria
ed aventi la medesima finalizzazione di cui all'art. 5, senza aggravio per il
SSN.
ART. 12
Disposizioni
particolari
1. Nell'arco di vigenza contrattuale, qualora
le somme stanziate per il finanziamento dei fondi di cui agli artt. 9 e 10 non
siano impegnate nel rispettivo esercizio economico, sono riassegnate
nell'esercizio dell'anno successivo ai fondi di pertinenza.
2. Rimangono in vigore tutte le disposizioni di
carattere economico previste dal CCNL, stipulato in data 8 giugno 2000, non
modificate dal presente contratto.
3. Con riferimento alle norme in cui è richiesta
esperienza professionale si deve intendere:
a) ai fini del compimento del quinquennio di
attività di cui all'art. 4, l'anzianità di servizio maturata in qualità di
dirigente del SSN, a tempo indeterminato, senza soluzione di continuità anche
se prestato in aziende o enti diversi del Comparto;
b) ai fini dell'applicazione degli artt. 3 e 5 l'anzianità complessiva,
con rapporto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato, maturata alle
date previste dalle norme, senza soluzione di continuità anche in aziende ed
enti diversi del comparto .
Tavola
1 |
INDIVIDUAZIONE DEGLI IMPORTI RETRIBUTIVI ANNUI LORDI COMPRENSIVI
DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE MINIMA CONTRATTUALE E DELL'INDENNITA' DI
ESCLUSIVITA' DI RAPPORTO A REGIME |
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
Indennità struttura complessa |
Retribuzione di posizione(5) |
Indennità di esclusività di rapporto a seconda
dell'esperienza |
|
|
|
|
|
|
|
|
Struttura complessa ex art. 56 fascia a) (area
chirurgica) |
In servizio al
31/7/1999(1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
assunti dopo l'1/8/99(2) |
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
|
Struttura complessa ex art. 56 fascia a) (area medica)
|
In servizio al
31/7/1999(1) |
|
|
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
assunti dopo l'1/8/99(2) |
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
|
Struttura complessa ex art. 56 fascia a) (territorio)
|
In servizio al
31/7/1999(1) |
|
|
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
assunti dopo l'1/8/99(2) |
|
![]() |
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
|
2) |
ex art. 56 fascia b) CCNL 5/12/96(3) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ex art. 57 fascia a) o b) CCNL 5/12/96(3)
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
3) |
ex art. 57 fascia a)(3) |
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ex art. 57 fascia b)(3) |
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
ex art. 57, comma 1, lettera b) del
CCNL 5/12/96 con esperienza inferiore a 5 anni |
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
(1) Già dirigenti di II
livello, anche con incarico quinquennale, ovvero assunti come dirigenti
di II livello o con incarico di direzione di struttura complessa anche
dopo il 31/7/99 ma con avviso pubblicato in G.U. prima del
31/7/99. |
(2) Dirigenti assunti
dopo il 31/7/99 con avviso pubblicato in G.U. dopo il
31/7/99 |
(3) Gli incarichi di
cui ai punti 2), 3) e 4) della presente tabella sono raggruppati sulla
base della retribuzione di posizione minima contrattuale storica di cui
alla tabella allegato 1 al CCNL del 5/12/96, II biennio economico. La
collocazione nelle fasce degli artt. 56 e 57 del CCNL 5/12/96 è,
pertanto, strettamente legata al minimo di "ingresso" già previsto per
le stesse. Nell'attuale sistema, ai sensi dell'art. 27 del CCNL
stipulato in data 8 giugno 2000, essi corrispondono (anche ai fini
dell'art. 5 del presente contratto) ai seguenti: |
![]() |
- incarichi ex art. 56 fascia b) agli
incarichi di direzione di struttura semplice (art. 27, comma 1,
lettera b));
|
![]() |
- incarichi ex art. 57 fascia a) o b) agli
incarichi di natura professionale, anche di alta specializzazione
ovvero di consulenza, studio, ricerca, ispettivo e di controllo (art.
27, comma 1, lettera c));
|
![]() |
- incarichi ex art. 57 fascia b) agli
incarichi di natura professionale (art. 27, comma 1, lettera
d)).
|
All'interno degli
incarichi di cui alla seconda alinea la differenza discende dalla
diversa entità della retribuzione di posizione che varia tra 18.115.000
e 12.820.000. |
(4) Al presente assegno
si aggiunge lo specifico trattamento ove in godimento per coloro che
avevano un incarico quinquennale (art. 38). |
(5) La retribuzione di
posizione riportata in questa tabella è quella minima contrattale
attribuita , ai sensi della tabella all. 1 al CCNL del 5.12.1996, II
biennio economico 1996-1997 (cfr. art. 39, comma 5) e quella
rideterminata ai sensi degli artt. 3 e 4 del presente CCNL.
Successivamente al contratto del 1996, la retribuzione di posizione di
parte variabile è stata suscettibile di incremento in sede aziendale,
sulla base della graduazione delle funzioni.'Per i dirigenti di
sturttura complessa assunti successivamente al 1° agosto 1999 citati in
tabella la retribuzione di posizione è attribuita dalle aziende sulla
base della graduazione dell'incarico assegnato nel rispetto dell'art.
39, comma 3, per quanto attiene la componente della retribuzione stessa
di parte fissa e variabile. |
Tavola
2 |
INDIVIDUAZIONE DEGLI IMPORTI RETRIBUTIVI ANNUI LORDI COMPRENSIVI
DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE MINIMA CONTRATTUALE E DELL'INDENNITA' DI
ESCLUSIVITA' DI RAPPORTO A REGIME |
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
Indennità struttura complessa |
Retribuzione di posizione(5) |
Indennità di esclusività di rapporto a seconda
dell'esperienza |
|
|
|
|
|
|
|
|
Struttura complessa ex art. 56 fascia a) (zooprof.)
|
In servizio al
31/7/1999(1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
assunti dopo l'1/8/99(2) |
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
|
Struttura complessa ex art. 56 fascia a)
|
In servizio al
31/7/1999(1) |
|
|
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
assunti dopo l'1/8/99(2) |
|
![]() |
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
|
|
ex art. 56 fascia b) CCNL 5/12/96(3) |
![]() |
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ex art. 57 fascia a) o b) CCNL 5/12/96(3)
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
ex art. 57 fascia
a)(3) |
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ex art. 57 fascia b)(3) |
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
ex art. 57, comma 1, lettera b) del CCNL 5/12/96 con esperienza
inferiore a 5 anni |
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
(1) Già dirigenti di II
livello, anche con incarico quinquennale, ovvero assunti come dirigenti
di II livello o con incarico di direzione di struttura complessa anche
dopo il 31/7/99 ma con avviso pubblicato in G.U. prima del
31/7/99. |
(2) Dirigenti assunti
dopo il 31/7/99 con avviso pubblicato in G.U. dopo il
31/7/99 |
(3) Gli incarichi di
cui ai punti 2), 3) e 4) della presente tabella sono raggruppati sulla
base della retribuzione di posizione minima contrattuale storica di cui
alla tabella allegato 1 al CCNL del 5/12/96, II biennio economico. La
collocazione nelle fasce degli artt. 56 e 57 del CCNL 5/12/96 è,
pertanto, strettamente legata al minimo di "ingresso" già previsto per
le stesse. Nell'attuale sistema, ai sensi dell'art. 27 del CCNL
stipulato in data 8 giugno 2000, essi corrispondono (anche ai fini
dell'art. 5 del presente contratto) ai seguenti: |
![]() |
- incarichi ex art. 56 fascia b) agli
incarichi di direzione di struttura semplice (art. 27, comma 1,
lettera b));
|
![]() |
- incarichi ex art. 57 fascia a) o b) agli
incarichi di natura professionale, anche di alta specializzazione
ovvero di consulenza, studio, ricerca, ispettivo e di controllo (art.
27, comma 1, lettera c));
|
![]() |
- incarichi ex art. 57 fascia b) agli
incarichi di natura professionale (art. 27, comma 1, lettera
d)).
|
All'interno degli
incarichi di cui alla seconda alinea la differenza discende dalla
diversa entità della retribuzione di posizione che varia tra 18.049.000
e 12.063.000. |
(4) Al presente assegno
si aggiunge lo specifico trattamento ove in godimento per coloro che
avevano un incarico quinquennale (art. 38). |
(5) La retribuzione di
posizione riportata in questa tabella è quella minima contrattale
attribuita , ai sensi della tabella all. 1 al CCNL del 5.12.1996, II
biennio economico 1996-1997 (cfr. art. 39, comma 5) e quella
rideterminata ai sensi degli artt. 3 e 4 del presente CCNL.
Successivamente al contratto del 1996, la retribuzione di posizione di
parte variabile è stata suscettibile di incremento in sede aziendale,
sulla base della graduazione delle funzioni.'Per i dirigenti di
sturttura complessa assunti successivamente al 1° agosto 1999 citati in
tabella la retribuzione di posizione è attribuita dalle aziende sulla
base della graduazione dell'incarico assegnato nel rispetto dell'art.
39, comma 3, per quanto attiene la componente della retribuzione stessa
di parte fissa e variabile. |
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.
1
Con riferimento all'art. 9, al fine di
esplicitare meglio la propria volontà, le parti concordano che le risorse
utilizzabili per l'equiparazione di cui ai commi 3 e 4 della norma sono
esclusivamente quelle derivanti dalla RIA dei dirigenti cessati dal servizio,
che le citate clausole finalizzano a tale scopo. Ne consegue che le altre
risorse attribuite al fondo, ivi compresi gli incrementi derivanti dal
finanziamento contrattuale nazionale, non devono, quindi, concorrere
all'applicazione dei commi 3 e 4 citati ma devono essere utilizzate
esclusivamente per le altre finalità cui il fondo stesso
sovrintende.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.
2
Le parti concordano che, nelle aziende ove non
siano stati conferiti gli incarichi, ai sensi del CCNL 5 dicembre 1996, la
corrispondenza degli incarichi di cui al presente contratto viene effettuata
con riferimento alla tabella allegato 1 del CCNL 5 dicembre 1996 II biennio
economico 1996-1997, che rinvia alle posizioni giuridiche di
provenienza.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.
3
L'esperienza professionale richiesta ai
dirigenti medici e veterinari dall'art. 12, comma 3 deve essere maturata nel
profilo di appartenenza anche in più discipline.