2. Nei confronti dei dirigenti di I livello con meno di cinque anni di
servizio ai quali dal 1 gennaio 1996 sia stato applicato l'art.4 della legge
724/1994, la corresponsione dell'indennità di specificità medica nella misura
di L. 7.370.000 è sospesa nella misura intera ed erogata in misura ridotta
pari a L. 5.660.000. In tal caso, ferme rimanendo le condizioni che ne hanno
determinato la sospensione, in deroga a quanto previsto dall'art. 43, comma 2,
primo periodo del CCNL di cui all'art. 1, essa è incrementata al compimento
del quinto anno, di un importo pari al valore delle indennità di cui all'art.
117 del D.P.R. 384/1990 e con le medesime procedure previste da tale norma.
Sino a tale incremento l'indennità di specificità medica prevista per i
suddetti dirigenti dall'1.1.1997 ammonta a L. 12.066.000 e dal 31 dicembre
1997 a L. 13.295.000 mentre la componente fissa della retribuzione di
posizione dal 1 gennaio 1996 ammonta a L. 136.000, che rimangono costanti al 1
gennaio ed al 31 dicembre 1997.
3. Nei
confronti dei dirigenti ai quali dal 1 gennaio 1996 sia stato applicato
dell'art. 4 della legge 724/1994, la componente fissa della retribuzione di
posizione prevista dall'art. 55, comma 7 e tabella allegato n. 3 del CCNL di
cui all'art. 1, dalla stessa data è sospesa nella misura intera e, ferme
rimanendo le condizioni che ne hanno determinato la sospensione, è erogata in
un importo ridotto della misura di seguito indicata:
ex IX livello : L. 1.995.000
ex X livello : L. 2.478.000
ex XI
livello : L. 2.967.000
4. La
retribuzione di posizione complessivamente prevista nelle due componenti -
fissa e variabile - dall'art. 55, comma 7 e relativo allegato n. 3, è
rideterminata a decorrere dal 1.1.1997 e sino al conferimento degli incarichi
di cui agli artt. 56 e 57 del citato CCNL secondo i valori indicati nella
tabella allegato n. 1 del presente contratto.
5. I valori minimi degli incarichi previsti dall'art. 56 del CCNL di
cui all'art. 1, dall'1 gennaio 1997 sono così
rideterminati:
fascia a): L.
16.000.000
fascia b): L.
15.000.000
6. I valori minimi degli
incarichi previsti dall'art. 57 del CCNL. di cui all'art. 1, dall'1 gennaio
1997, sono così rideterminati:
fascia
a): L. 11.000.000
fascia b): L.
2.300.000
7. Nei casi previsti dal comma
3, ferma restando la collocazione dei dirigenti nella posizione funzionale
ricoperta, permane, a titolo individuale, la riduzione del valore della
componente fissa della retribuzione di posizione indicata nella tabella
allegato n. 1, nelle misure individuate nel comma 3 citato.
8. Resta confermato quanto previsto
dagli artt. 56, comma 2, 57, comma 4 e 74, comma 2 del CCNL citato all'art.
1.
9. Qualora la valutazione dei
dirigenti prevista dall'art. 59 del medesimo CCNL non risulti positiva, gli
effetti della stessa si producono sulla componente variabile della
retribuzione di posizione di cui alla tabella allegato n. 1 del presente
contratto.