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Al sindaco del Comune di Bergamo Cesare Veneziani DATO che per il sistema di videosorveglianza sono state installate 43 telecamere che controllano le persone presenti sulle pubbliche vie, dove transito quotidianamente o occasionalmente, PREMESSO che il Garante per la protezione dei dati personali ha chiaramente precisato che le immagini riprese da impianti di videosorveglianza fissi rientrano nel campo di applicazione della legge 675/96 e in particolare nel Provvedimento generale del 29 novembre 2000 ha precisato che: "Le regole di base della disciplina sul trattamento dei dati personali, infatti, sono giā applicabili alle immagini ed ai suoni, qualora le apparecchiature che li rilevano permettano di identificare, in modo diretto od indiretto, i soggetti interessati" e precisa al punto 1 che "Se l'attivitā č svolta per la prevenzione di specifici reati, occorre rispettare le competenze che le leggi assegnano per tali fini solo a determinate amministrazioni pubbliche, prevedendo che alle informazioni raccolte possano accedere solo queste amministrazioni", indicando al punto 5 che: "Occorre rispettare scrupolosamente il divieto del controllo a distanza dei lavoratori e le precise garanzie previste al riguardo (art. 4 legge 300/1970).", al punto 6 che "Occorre rispettare i principi di pertinenza e di non eccedenza, raccogliendo solo i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalitā perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando - quando non indispensabili - immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, e stabilendo in modo conseguente la localizzazione delle telecamere e le modalitā di ripresa.", al punto 7 che: "Occorre determinare con precisione il periodo di eventuale conservazione delle immagini, prima della loro cancellazione, e prevedere la loro conservazione solo in relazione a illeciti che si siano verificati o a indagini delle autoritā giudiziarie o di polizia.", al punto 8 che: "Occorre designare per iscritto i soggetti - responsabili incaricati del trattamento dei dati (art. 8 e 19 della legge 675/1996)- che possono utilizzare gli impianti e prendere visione delle registrazioni, avendo cura che essi accedano ai soli dati personali strettamente necessari e vietando rigorosamente l'accesso di altri soggetti, salvo che si tratti di indagini giudiziarie o di polizia." Io sottoscritto ai sensi dell'articolo 13 della legge 675/1996 mi oppongo e non autorizzo il trattamento dei miei dati personali in quanto non ritengo che esistano motivi legittimi per il trattamento e la raccolta, anzi, a mio parere, cono stati violati i principali diritti e libertā personali quali il diritto alla privacy e la libertā di movimento. |
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