riceviamo e pubblichiamo

A COLPI DI FETO
SI MOLTIPLICANO LE INIZIATIVE INTIMIDATORIE AI DANNI DELLE DONNE CHE ACCEDONO ALL'INTERRUZIONE VOLONTARIA DI GRAVIDANZA. UN'INTERPELLANZA PARLAMENTARE PER FARE LUCE SU UN GRAVE EPISODIO.


febbraio 2001, dalle compagne di Treviso, l'interpellanza dell'onorevole T. Valpiana

 

 

INTERROGAZIONE URGENTE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

AL MINISTRO DELLA SANITA' - AL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITA' - AL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

PER SAPERE, PREMESSO CHE

- Con atto n. 141 del 14 Ottobre 1999, la ASL n. 14 del Verbano Cusio Ossola, aveva stipulato una convenzione con l'Associazione "Difendere la vita con Maria" in conseguenza della quale la stessa ASL si impegnava a consegnare all'Associazione, a sua richiesta, i prodotti abortivi, anche di età gestazionale inferiore alla 20 settimane, provenienti dalle proprie strutture ospedaliere;

- l'Associazione avrebbe dovuto provvedere al seppellimento degli stessi prodotti abortivi a proprie spese e utilizzando "cassettine in legno a norma di legge";

- tutto ciò sarebbe dovuto avvenire dopo le prime 24 ore dall'evento, destinate per legge all'eventuale richiesta del feto da parte della donna sottoposta ad interruzione di gravidanza;

- alla scadenza di questa convenzione (31.12.2000), il Direttore generale della ASL 14 ha dichiarato di voler comunque procedere sempre e in ogni caso, al seppellimento dei prodotti abortivi, sia rinnovando la convenzione di cui sopra, sia stipulandone altre per la cura dei seppellimenti "laici";

se intenda intervenire per chiarire se questa pratica sia o meno in contrasto con quanto previsto dal DPR 285/1990 art.7 commi 3 e 4 "nel cimitero possono essere raccolti ... anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane", solo " a richiesta dei genitori" e che in ogni caso solo "i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento";

se questa pratica non sia in contrasto con la normativa di tutela della salute pubblica, che non consente la cessione di resti ospedalieri (rifiuti speciali), a soggetti esclusi da appositi albi, privi di autorizzazioni regionali;

se e come intenda garantire l'applicazione delle leggi e dei regolamenti in materia, in particolare la legge 194 /1978, senza condizionamenti o pressioni ideologiche e/o religiose, nel rispetto delle finalità delle ASL che devono garantire la difesa, la cura e la tutela della salute dei cittadini, e non possono quindi, nello specifico, promuovere iniziative lesive e psicologicamente violente nei confronti delle donne che si trovano
a dover affrontare una interruzione di gravidanza.