Per una nuova scala mobile
E'
ormai indispensabile ripristinare un meccanismo di adeguamento automatico
dei salari e pensioni al costo della vita per difenderne il potere d'acquisto
e restituire così ai contratti la funzione di redistribuzione della
ricchezza prodotta. Reds - Aprile 2006
Proposta di legge di iniziativa popolare
Istituzione di una nuova scala mobile per la indicizzazione automatica delle
retribuzioni dei lavoratori e delle lavoratrici.
Premesso che:
a) nel mese di luglio del 1992 il Governo, la Confindustria e CGIL - CISL
- UIL sottoscrissero un accordo interconfederale a seguito del quale venivano
definitivamente abrogati gli accordi sindacali e le norme di legge aventi
per oggetto l’indicizzazione automatica delle retribuzioni dei lavoratori
e lavoratrici pubblici e privati all’inflazione rilevata dall’ISTAT,
la cosiddetta scala mobile;
b) con lo stesso accordo interconfederale la scala mobile veniva sostituita
con un modello contrattuale basato sull’inflazione programmata da contrattare,
comparto per comparto, ad ogni rinnovo dei CCNL;
c) tale modello di difesa delle retribuzioni e delle pensioni non è
riuscito a tutelare il potere di acquisto delle stesse.
Infatti,
a) la differenza che ogni anno si determina tra l’inflazione programmata
e l’inflazione rilevata non viene colmata dai rinnovi contrattuali,
tanto da aver determinato il reale impoverimento di milioni di famiglie di
operai, impiegati e pensionati;
b) la perdita di potere d’acquisto delle retribuzioni dei lavoratori
dipendenti e dei pensionati ha prodotto il crollo dei consumi, con ripercussioni
anche sul sistema commerciale, agricolo e industriale;
c) lo stesso meccanismo di rilevazione dei prezzi al consumo da parte dell’ISTAT
deve essere integralmente rivisto, inserendo nel paniere voci che lo rendano
effettivamente adeguato alla spesa reale di lavoratori e lavoratrici;
d) la lotta per la cancellazione della legge 30 e di tutte le tipologie di
lavoro precarie è fondamentale e comunque occorre tutelare da subito
tutti i redditi da lavoro esistenti e le pensioni;
i sottoscritti cittadini italiani, ritenuto che il meccanismo della scala
mobile costituisce un efficace sistema di salvaguardia delle retribuzioni,
promuovono la seguente legge di iniziativa popolare volta a tutelare il potere
d’acquisto dei lavoratori pubblici e privati le cui retribuzioni saranno
automaticamente adeguate con costi a carico dei datori di lavoro pubblici
e privati.
Articolo 1
1. Con lo scopo di tutelare i salari e gli stipendi dei lavoratori dipendenti
dall’aumento dei prezzi e delle tariffe viene introdotto, con la presente
legge, un meccanismo di adeguamento automatico dei salari e degli stipendi.
2. Le retribuzioni mensili corrisposte, dai datori di lavoro e dai committenti,
pubblici o privati, ai lavoratori dipendenti, ai soggetti titolari di rapporti
di collaborazione coordinata e continuativa, di cui all’articolo 409,
primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, ivi compresi i lavoratori
a progetto di cui al Titolo VII, Capo I, del decreto legislativo10 settembre
2003, n.276, e successive modificazioni, ed ai soci lavoratori di cui all’articolo
1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n.142, e successive modificazioni,
sono integrate, con cadenza trimestrale, per un ammontare determinato applicando
alla retribuzione di cui all’articolo 27 del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni,
corrisposta nel trimestre precedente, la percentuale stabilita con la procedura
di cui al comma 3 del presente articolo.
3. Le retribuzioni di cui al comma 2 sono incrementate, con cadenza trimestrale,
dell’importo determinato con la seguente procedura:
3,1 l’indice
ISTAT relativo all’andamento dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati è fissato convenzionalmente a 100, alla data di
entrata in vigore della presente legge, ai fini del computo di cui alla lettera
b);
3,2 per ogni variazione pari a un punto percentuale dell’indice ISTAT
come fissato convenzionalmente alla lettera a), è corrisposto un incremento
di retribuzione nella misura dell’80 per cento della suddetta variazione,
ai sensi dell’articolo 1, secondo comma, della legge 13 agosto 1980,
n. 427, e successive modificazioni;
3,3 ai fini di cui alla lettera b), le frazioni di punto pari o superiori
allo 0,50 per cento sono arrotondate all’unità superiore;
3,4 il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto da adottare
con cadenza trimestrale, stabilisce l’ammontare dell’aumento di
retribuzione di cui al comma 3, calcolato in base a quanto previsto nelle
lettere da a) a c) del presente comma.
4. Le pensioni erogate dagli enti previdenziali pubblici e privati, nonché
le indennità di disoccupazione, di cassa integrazione guadagni, straordinaria
ed ordinaria, e di mobilità sono integrate con la medesima cadenza
e per gli stessi importi stabiliti ai sensi dei commi 2 e 3.
5. Alla quantificazione e alla relativa copertura finanziaria degli eventuali
oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, si provvede
con legge finanziaria, ai sensi dell’articolo 11, comma 5, della legge
5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.