Accordo sull'orario di lavoro
tra Sindacati e Confindustria
(12 novembre 1997)
Criteri di recezione della Direttiva Ue 93/104
Orario normale
1.
La durata normale dell'orario di lavoro è fissata in 40 ore
settimanali;
2.
I contratti collettivi possono stabilire, ai fini contrattuali,
limiti orari settimanali inferiori;
3.
Fatte salve le vigenti disposizioni contrattuali, sono abrogate le
disposizione di legge che quantificano la durata massima normale
della giornata di lavoro;
4.
I contratti collettivi, fatte salve le disposizioni contrattuali
vigenti, possono stabilire che il limite normale della durata
settimanale dell'orario di lavoro, sia espresso come media
effettuata su periodi plurisettimanali fino ad un limite di 12
mesi;
5.
I criteri di computo dell'orario rimangono quelli attuati dalla
contrattazione ai sensi degli artt. 1 e 3 del Rdl 15.3.1923 n. 692
e dell'art. 5 del Rd 10.9.1923 n. 1955.
Riposo giornaliero
Ferma restando la durata normale dell'orario settimanale, il
lavoratore ha diritto ad 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore
salva diversa disposizione contrattuale collettiva.
Pause di lavoro
1.
Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di 6 ore,
il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui
modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti
collettivi, ai fine del recupero delle energie psicofisiche e
della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare
il lavoro monotono e ripetitivo.
2.
Nelle ipotesi di cui sopra, in difetto di disciplina collettiva
che preveda un intervallo a qualsivoglia titolo attribuito, al
lavoratore deve essere concessa una pausa, anche, sul posto di
lavoro, tra l'inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di
lavoro, di durata non inferiore a 10 minuti - fermo restando
quanto previsto per ragioni di sicurezza e per i lavori faticosi -
e la cui collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del
processo lavorativo;
3.
Salvo diverse disposizioni dei contratti collettivi, rimangono non
retribuiti o computati come lavoro ai fini del superamento dei
limiti di durata i periodi di cui all'art.5 Rd 10.9.1923, n. 1955
e successive applicazioni.
Lavoro straordinario
1.
È lavoro straordinario la prestazione resa in eccedenza
all' "orario normale" di cui sopra ai punti 1 e 4;
2.
Il lavoro straordinario deve essere computato a parte e compensato
con le maggiorazioni retributivo e/o gli eventuali riposi
compensativi previsti dalla contrattazione collettiva.
I contratti collettivi stabiliscono, inoltre, eventuali
modalità e le maggiorazioni retributive del lavoro
straordinario; sono fatte salve le vigenti disposizioni
contrattuali; sono abrogate le disposizioni legislative sulla
durata massima giornaliera e settimanale dello straordinario;
3.
L'art. 5-bis del Rdl 15.3.1923, n. 692, e successive modificazioni
è abrogato; in caso di superamento delle 48 ore di lavoro
settimanale, attraverso prestazioni di lavoro straordinario,
l'Ispettorato del lavoro competente per territorio deve essere
informato dal datore di lavoro entro 24 ore dall'inizio di tali
prestazioni;
4.
Il ricorso al lavoro straordinario deve essere contenuto; in
difetto di disciplina collettiva applicabile, il ricorso al lavoro
straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore
di lavoro e prestatore di lavoro, per un periodo che non superi le
250 ore annuali e le 80 ore trimestrali;
5.
Il ricorso al lavoro straordinario è inoltre ammesso -
salva diversa previsione del contratto collettivo - in relazione
a:
b.
casi di forza maggiore o casi in cui la cessazione del lavoro ad
orario normale costituisca un pericolo o danno alle persone od
alla produzione (es. cambio turno);
c.
per eventi particolari, come mostre, fiere e manifestazioni
collegate all'attività produttiva, nonchè
allestimento di prototipi, modelli o simili, predisposti per le
stesse, preventivamente comunicati agli uffici competenti ai sensi
dell'art. 2, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e in
tempo utile alle rappresentanze sindacali in azienda.
Deroghe alla disciplina sulla durata settimanale dell'orario
Fatte salve le condizioni di miglior favore stabilite dai
contratti collettivi nazionali, sono escluse dall'ambito di
applicazione della nuova disciplina, per la parte che concerne la
durata settimanale dell'orario di lavoro, le seguenti fattispecie.
1.
Le fattispecie previste dall'art. 4 del Rd 692/1923 e successive
modifiche; dal Rd 1957/1923 e successive modifiche alle condizioni
ivi previste; dagli artt. 8 e 10 del Rd 1955/1923;
2.
Le prestazioni rese dal personale con funzioni direttive o da
altre persone aventi potere di decisione autonomo sul proprio
tempo di lavoro, tenendo comunque conto di eventuali limiti
fissati dalla contrattazione;
3.
Le prestazioni rese nell'ambito di rapporti lavoro a domicilio;
4.
Le industrie di ricerca e coltivazione di idrocarburi, sia in mare
che in terra, di posa condotte ed installazione in mare;
5.
Le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice
attesa o custodia, elencate nella tabella approvata con Rd
6.12.1923, n. 2657 e successive modificazioni ed integrazioni,
alle condizioni ivi previste;
6.
I commessi viaggiatori o piazzisti;
7.
Il personale navigante impiegato nella navigazione marittima,
aerea e interna, nonchè il personale viaggiante dei servizi
pubblici di trasporto;
8.
Gli operai agricoli a tempo determinato;
9.
I giornalisti professionisti, praticanti e pubblicisti dipendenti
da aziende editrici di giornali, periodici e agenzie di stampa,
nonchè quelli dipendenti da aziende pubbliche e private
esercenti servizi radiotelevisivi;
10.
Il personale poligrafico (operai e impiegati) addetto alle
attività di composizione, stampa e spedizione di quotidiani
e settimanali, di documenti necessari al funzionamento degli
organi legislativi e amministrativi nazionali e locali,
nonchè alle attività produttive delle agenzie di
stampa;
11.
Il personale addetto ai servizi di informazione radiotelevisiva
gestiti da aziende pubbliche e private;
12.
I lavori di cui all'art. 1 della legge 20.4.1978, n. 154 e
all'art. 2 della legge 13.7.1966, n. 559;
13.
Le prestazioni rese da personale addetto alle aree operative, per
assicurare la continuità del servizio, nei settori appresso
indicati:
b.
personale dipendente da aziende pubbliche o private di produzione,
trasformazione, distribuzione, trattamento ed erogazione di
energia elettrica, gas, calore ed acqua; personale dipendente da
quelle di raccolta, trattamento, smaltimento e trasporto di
rifiuti solidi urbani, nonchè personale addetto ai servizi
funebri e cimiteriali limitatamente ai casi in cui il servizio
stesso sia richiesto dall'autorità giudiziaria, sanitaria o
di pubblica sicurezza;
14.
Le attività e le prestazioni sopra individuate verranno
aggiornate ed armonizzate con quanto previsto dalla direttiva
93/104 mediante decreto del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale da adottarsi sentite le organizzazioni
sindacali nazionali maggiormente rappresentative, nonchè le
organizzazioni nazionali dei datori di lavoro.
Ferie annuali
1.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del CC, il
prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie
retribuite non inferiore a 4 settimane; i contratti collettivi
possono stabilire condizioni di miglior favore;
2.
Il predetto periodo minimo di 4 settimane non può essere
sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute,
salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro;
3.
Nel caso di orario espresso come media di cui all'art. "orario
normale", comma 4, i contratti collettivi stabiliscono criteri e
modalità di regolazione.
Lavoro notturno
1.
Per lavoro notturno si intende quello effettuato nel corso di un
periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo
tra la mezzanotte e le cinque del mattino e cioè dalle 22
alle 5, oppure dalle 23 alle 6, oppure dalle 24 alle 7, salvo
condizioni contrattuali migliorative;
2.
Per lavoratore notturno si intende qualsiasi lavoratore che,
durante il periodo notturno, svolga almeno tre ore del suo tempo
di lavoro giornaliero impiegato in modo normale, ovvero svolga
durante il periodo notturno una certa parte del suo orario di
lavoro secondo le norme definite dal contratto collettivo
nazionale di lavoro di riferimento.
In difetto di disciplina collettiva è considerato
lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolge un lavoro
notturno per un minimo di 80 giorni lavorativi all'anno.
Il suddetto minimo è riproporzionato in caso di lavoro a
tempo parziale;
3.
L'introduzione del lavoro notturno deve essere preceduta, secondo
i criteri e con le modalità previsti dai contratti
collettivi, dalla consultazione delle rappresentanze sindacali in
azienda, se costituite, aderenti alle organizzazioni firmatarie
del contratto collettivo applicato dall'impresa; in mancanza, tale
consultazione va effettuata con le organizzazioni territoriali dei
lavoratori come sopra definite per il tramite dell'Associazione
cui l'azienda aderisca o conferisca mandato; la consultazione va
effettuata e conclusa entro un periodo di almeno 7 giorni;
4.
Il datore di lavoro informa per iscritto l'Ispettorato provinciale
del lavoro competente per territorio, con periodicità
annuale, dell'esecuzione di lavoro notturno svolto in modo
continuativo o compreso in regolari turni periodici, salvo che
esso sia disposto dal contratto collettivo; tale informativa va
estesa alle rappresentanze sindacali di cui al comma precedente;
5.
L'inidoneità al lavoro notturno può essere accertata
attraverso le competenti strutture sanitarie pubbliche;
6.
La norma di legge dovrà prevedere, anche tramite rinvio ai
contratti collettivi, i requisiti dei lavoratori che possono
essere esclusi dall'obbligo di effettuare lavoro notturno. Sono
comunque esclusi:
b.
le lavoratrici in gravidanza ed in puerperio alle condizioni di
cui all'art. 3 della l. n. 1204 del 1971 e successive modifiche;
c.
le lavoratrici ed i lavoratori che abbiano a carico un bambino
fino al terzo anno di età (esenzione fruibile
alternativamente da coniugi o conviventi);
d.
i lavoratori o le lavoratrici che abbiano a carico e conviventi
soggetti handicappati ai sensi della legge 104/1992 (alle medesime
condizioni di cui alla lettera c);
7.
L'orario di lavoro dei lavoratori notturni non può superare
le 8 ore in media per periodo di 24 ore, salva la individuazione
da parte dei contratti collettivi, anche aziendali, di un periodo
di riferimento più ampio sul quale calcolare come media il
suddetto limite;
8.
Per i lavori che comportano rischi particolari o rilevanti
tensioni fisiche o mentali, il limite è di 8 ore nel corso
di ogni periodo di 24 ore;
9.
Il periodo minimo di riposo settimanale non viene preso in
considerazione per il computo della media quando coincida con il
periodo di riferimento stabilito dai contratti collettivi di cui
al comma 7;
10.
Con decreto del Ministro del Lavoro, previa consultazione delle
Organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente
rappresentative e delle Organizzazioni nazionali dei datori di
lavoro, viene stabilito un elenco delle lavorazioni di cui al
comma 8;
11.
La valutazione dello stato di salute dei lavoratori addetti al
lavoro notturno deve avvenire attraverso controlli preventivi e
periodici adeguati al rischio cui il lavoratore è esposto,
secondo le disposizioni previste dalla legge e dai contratti
collettivi;
12.
Durante il lavoro notturno il datore di lavoro garantisce, previa
informativa alle rappresentanze sindacali di cui al comma 3, un
livello di servizi o mezzi di prevenzione o di protezione adeguato
ed equivalente a quello previsto per il turno diurno;
13.
Il datore di lavoro, previa consultazione con le rappresentanze
sindacali di cui al comma 3, dispone, per i lavoratori che
effettuano le lavorazioni che comportano rischi particolari di cui
all'elenco definito ai sensi del comma 10, appropriate misure di
protezione personale e collettiva;
14.
I contratti collettivi di lavoro possono prevedere modalità
e specifiche misure di prevenzione relativamente alla prestazione
di lavoro di particolari categorie di lavoratori, quali quelle
individuate con riferimento alla legge 5.6.1990, n. 135 e alla
legge 26.6.1990, n. 162.
Lavoro a turni
Si intende per lavoro a turni qualsiasi metodo di organizzazione
del lavoro a squadre, in base al quale dei lavoratori siano
successivamente occupati negli stessi posti di lavoro, secondo un
determinato ritmo, compreso il ritmo rotativo, che può
essere di tipo continuo o discontinuo ed il quale comporti la
necessità per i lavoratori di compiere un lavoro ad ore
differenti su un periodo determinato di giorni o settimane.
Sono fatte salve le vigenti disposizioni dei contratti collettivi
in materia di modalità e criteri di effettuazione.
Riposo settimanale
1.
Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni ad un periodo di riposo
di almeno 24 ore consecutive, che di norma deve essere utilizzato
di domenica, da cumulare con le 11 ore di riposo giornaliero.
Fanno eccezione:
b.
le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati
durante la giornata. I contratti collettivi possono stabilire
previsioni diverse.
2.
Il riposo di 24 ore consecutive può essere fissato in un
giorno diverso dalla domenica e può essere attuato mediante
turni per il personale interessato a modelli tecnico -
organizzativi di turnazione particolare ovvero addetto alle
attività aventi le seguenti caratteristiche:
b.
attività industriali il cui processo richieda, in tutto o
in parte, lo svolgimento continuativo per ragioni tecniche;
c.
industrie stagionali per le quali si abbiano ragioni di urgenza
riguardo alla materia prima o al prodotto dal punto di vista del
loro deterioramento e della loro utilizzazione, comprese le
industrie che trattano materie prime di facile deperimento ed il
cui periodo di lavorazione si svolge in non più di 3 mesi
all'anno, ovvero quando nella stessa azienda e con lo stesso
personale si compiano alcune delle suddette attività con un
decorso complessivo di lavorazione superiore ai 3 mesi;
d.
servizi ed attività il cui funzionamento domenicale
soddisfi interessi rilevanti della collettività o sia di
pubblica utilità
e.
attività che richiedano l'impiego di impianti e macchinari
ad alta intensità di capitali o ad alta tecnologia;
f.
attività di cui gli articoli 7, 16 e 17 della legge
22.2.1934, n. 370;
3.
Sono fatte salve le disposizioni speciali che consentono la
fruizione del riposo settimanale in giorno diverso dalla domenica
nonchè quelle che escludono dall'ambito di applicazione
della legge n. 370 del 1934;
4.
Con decreto del Ministro del Lavoro, adottato sentite le
Organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente
rappresentative nonchè le Organizzazioni nazionali dei
datori di lavoro, saranno individuate le attività aventi le
caratteristiche di cui alle lettere da a) ad e) del comma 2 - che
non siano già ricomprese nel decreto ministeriale
22.6.1935, pubblicato nella G.U. n. 161 del 12.7.1935 e successive
modifiche ed integrazioni - nonchè quelle di cui al comma
1, salve le eccezioni di cui alle lettere a) e b).
Con le stesse modalità il Ministro del lavoro provvede
all'aggiornamento ed all'integrazione delle predette
attività.
Nel caso di cui al comma 1, salve le eccezioni di cui alla lettera
b), l'integrazione avrà senz'altro luogo decorsi 30 giorni
dal deposito dell'accordo presso il Ministero stesso.
Abrogazioni
1.
Sono abrogate tutte le disposizioni legislative, amministrative,
regolamentari in contrasto con la nuova disciplina, salvo quelle
esplicitamente richiamate.
Campo di applicazione e deroghe
Le disposizioni di cui ai capitoli precedenti - salvo quelle che
vi facciano esplicito riferimento - non si applicano ai settori
del trasporto aereo, ferroviario, stradale e marittimo, della
navigazione interna, della pesca in mare, delle altre
attività in mare, nonchè delle attività dei
medici in formazione.
Roma, 12 novembre 1997