PROTOCOLLO D’INTESA

FRA
IL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE,
IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE,
LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA,
LE PROVINCE
E LA CONFEDERAZIONE DELLE AUTONOMIE LOCALI DELL’EMILIA-ROMAGNA

SI STIPULA

il seguente protocollo d’intesa per avviare nella Regione Emilia-Romagna la sperimentazione di un sistema di governo a livello regionale e locale per il coordinamento delle politiche per l’istruzione e la formazione, nonché di un nuovo sistema integrato di istruzione scolastica, postsecondaria, di formazione professionale al lavoro e sul lavoro fondato sull’autonomia degli istituti scolastici e su uno stretto rapporto con il territorio ed il lavoro.

Visto l’Accordo per il lavoro tra il Governo e la Parti sociali del 24 settembre 1996;

Vista la legge n.59/1997 "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed agli Enti Locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa" ed in particolare l’art. 21;

Vista la "Risoluzione per una riforma del sistema scolastico e formativo" approvata dal Consiglio regionale dell’Emilia-Romagna nella seduta del 22 maggio 1996;

Vista l’intesa stipulata il 15 dicembre 1995 tra il Ministero della Pubblica Istruzione e l’Unione delle Province Italiane, con la quale vengono individuati gli ambiti e le materie per la stipula di accordi a livello provinciale;

Vista la convenzione tra il Ministero della Pubblica Istruzione e la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome stipulata il 16 febbraio 1994;

Visti i protocolli d’intesa stipulati tra il Ministero della Pubblica Istruzione e la Regione Emilia-Romagna per favorire l’integrazione dei sistemi formativi;

Viste le sperimentazioni avviate su tali basi in Emilia-Romagna per progetti di integrazione fra il sistema della formazione professionale regionale e gli Istituti scolastici superiori non statali;

Vista la legge regionale n. 15 del 16/5/1966 sull’educazione ambientale ;

Visto il documento per il riordino dei cicli scolastici del 14 gennaio 1997 presentato dal Ministero della Pubblica Istruzione;

Considerato che nel previsto triennio obbligatorio è necessario che l’impianto formativo abbia caratteristiche di omogeneità nella qualità e capacità di orientamento al fine di evitare scelte errate e premature in ordine al proseguimento degli studi;

Rilevato che l’arricchimento in itinere dei piani di studio nella prospettiva del riordino dei cicli prevederà brevi e specifici moduli aggiuntivi di formazione professionale finalizzati al saper fare e moduli di formazione-orientamento al fine di sviluppare negli studenti, ferma restando la competenza e la responsabilità della scuola, un fecondo intreccio tra apprendimenti teorici ed operativi di carattere prevalentemente orientativo, rivolti in massima parte al rafforzamento delle abilità di base e non ad una precoce professionalizzazione;

Rilevato che nel secondo triennio di scuola secondaria superiore i percorsi formativi dei diversi indirizzi, ivi compreso un percorso di cultura di base per la professionalizzazione dovranno essere progettati anche in modo da valorizzare le vocazioni di apprendimento "professionale", e basati sulla stretta cooperazione tra Stato e Regione per i profili di rispettivo interesse;

Ritenuto che l’adozione di un sistema di certificazione dei percorsi formativi incentrato sulla modularità del curricolo e sull’adozione di piani di studio, anche individuali che prevedano unità capitalizzabili consentirà di integrare e di esplicitare gli apporti del sistema di formazione professionale e le esperienze lavorative;

Vista la Direttiva del Ministro della Pubblica Istruzione del 3 aprile 1996 n.133 e il DPR 10 ottobre 1996 n.567 concernente la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche;

Valutata l’esigenza di definire modalità di concreta attuazione del diritto alla formazione di giovani ed adulti che comprenda non solo l’istruzione generale, ma anche la formazione iniziale, postsecondaria e continua con finalità di inserimento nel mondo del lavoro e di riqualificazione professionale;

Valutata la necessità di dare luogo alla costruzione, come previsto dal citato Accordo per il lavoro, di un sistema di governo a livello regionale e locale per il coordinamento delle politiche per l’istruzione e la formazione, nonché alla realizzazione di un sistema integrato tra scuola, formazione professionale e lavoro per rafforzare complessivamente il tessuto socio-economico regionale;

Considerato che le finalità di questo sistema di governo sono quelle di dare una più forte identità socio-territoriale alle strategie educative, di promuovere la crescita culturale, il senso e l’esercizio della responsabilità delle persone, nonché di favorire un più razionale utilizzo delle risorse finanziarie, strumentali, ambientali e professionali a livello locale in un’ottica federalista, valorizzando la prospettiva di uno sviluppo sostenibile e compatibile con le ragioni dell’ambiente e con la qualità della vita dei cittadini;

Rilevato che in relazione alle competenze delle Regioni e degli Enti Locali previste dall’attuale ordinamento e nel rispetto dell’autonomia scolastica e degli indirizzi e standard definiti a livello nazionale, si riconosce alle Regioni un ruolo politico nella programmazione dell’offerta formativa sul territorio;

Considerata, quindi, la necessità di sperimentare un forte coordinamento delle competenze e delle funzioni tra i diversi livelli di governo, nazionali, regionali e locali e la necessità di collocare in maniera adeguata l’autonomia scolastica, di cui all’art. 21 della legge n. 59 del 1997, all’interno di un contesto di nuove relazioni istituzionali ed in stretta connessione con le politiche territoriali e di sviluppo locale;

Considerato che la costruzione di un sistema formativo integrato più aderente ai sistemi socio-economici locali passa anche attraverso la realizzazione di un canale autonomo e distinto da quello scolastico, ancorché integrato, di formazione tecnico-professionale radicata nei subsistemi territoriali, finalizzata a valorizzare il legame diretto tra formazione e potenziale di crescita dei sistemi locali;

Considerato che pur nel quadro di un indirizzo nazionale i punti cardine di questo sistema dovranno essere la ricerca di un corretto rapporto tra autonomia scolastica e programmazione territoriale, il coinvolgimento diretto degli enti locali e la partecipazione istituzionalizzata delle parti sociali; considerato inoltre che esso dovrà essere fondato su un sistema di certificazione di competenze - anche conseguite sul lavoro - e di riconoscimento di crediti formativi, sull’alternanza, sulla certificazione e l’accreditamento dell’offerta e raccordato con l’analisi dei fabbisogni formativi;

Considerata la necessità di sviluppare su scala territoriale una rete di servizi e opportunità che connetta le autonomie scolastiche ai centri di ricerca, alle università, alle imprese, ai centri di formazione professionale, ai servizi per l’impiego;

PREMESSO

che le Istituzioni firmatarie del presente protocollo e i relativi organi, in particolare gli istituti scolastici nell’ambito della loro autonomia e sulla base delle determinazioni emanate dai propri organi, concorreranno all’attuazione del presente accordo nel quadro dei rispettivi ordinamenti e in conformità con essi, così come definiti dalle normative comunitarie, nazionali, regionali e locali attualmente in vigore o che interverranno nel periodo di validità dell’accordo stesso;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

INDICE

Articolo 1 - Oggetto
Articolo 2 - Gli organismi preposti all’attuazione dell’intesa
Articolo 3 - Modalità di attuazione
Articolo 4 - Modalità di finanziamento
Articolo 5 - Monitoraggio e valutazione dei risultati
Articolo 6 - Durata
Articolo 7 - Clausole finali

Allegato n. 1


Articolo 1

Oggetto

1. L’oggetto del presente protocollo d’intesa consiste nell’avvio della sperimentazione e dell’attuazione:

a) di modelli di governo territoriale a livello regionale e subregionale per la programmazione dell’offerta di istruzione e formazione e per il coordinamento del sistema scolastico, della formazione professionale e dei servizi per l’impiego che possano prefigurare e testare i futuri assetti istituzionali previsti dalla legge n. 59 del 1997, da affidare alle Regioni ed al sistema delle Autonomie Locali, nell’ambito dell’autonomia scolastica e degli indirizzi e degli standard definiti a livello nazionale;

b) di un sistema strutturato ed operativo di integrazione tra istruzione e formazione professionale connesso con il lavoro e realizzato con il concorso delle parti sociali, finalizzato alla creazione di una offerta formativa unitaria a livello regionale e locale;

c) dell’autonomia degli istituti scolastici, contemperando criteri di complessità dell’unità scolastica, criteri dimensionali e aspetti qualitativi che rendano più efficace il rapporto tra l’autonomia stessa e le specificità culturali e socio-economiche dei territori, nonché la sperimentazione di una piena valorizzazione delle strutture delle scuole e delle loro dotazioni tecnologiche promuovendone un utilizzo, al di fuori degli orari scolastici, flessibile e integrato con il contesto territoriale.

2. Gli obiettivi e le azioni specifiche previste sono indicate nell’Allegato 1 che costituisce parte integrante del presente protocollo d’intesa.

3. Dato il carattere sperimentale dell’intesa e la conseguente necessità di una adeguata flessibilità nell’attuazione del protocollo, il Comitato Regionale di Coordinamento di cui all’art. 2 potrà, con decisione unanime, apportare modifiche e/o integrazioni agli obiettivi ed alle azioni specifiche riportate nell’Allegato 1, fermo restando l’aderenza allo spirito ed agli obiettivi generali indicati nel protocollo.

Articolo 2

Gli organismi preposti all’attuazione dell’intesa

1. L’attuazione del presente accordo è demandata ad una struttura di governo, con compiti di programmazione e indirizzo, costituita dal Comitato Regionale di Coordinamento per l’Istruzione e la Formazione, di seguito Comitato, e dalla Conferenza Permanente per l’Istruzione e la Formazione, di seguito Conferenza.

2. Il Comitato è composto dal Presidente della Regione o da un suo delegato, che lo presiede, dal Ministro della Pubblica Istruzione o da un suo delegato, dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale o da un suo delegato, dai Presidenti delle Province o da loro delegati, da quattro rappresentanti delle altre Amministrazioni Locali designati dalla Confederazione delle Autonomie Locali dell’Emilia-Romagna. Alla nomina provvede il Presidente della Regione con le modalità previste all’art.7 comma 2. Il Comitato programma l’uso delle risorse e gli interventi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi ed alla realizzazione delle azioni previste dall’intesa. Dal punto di vista organizzativo il Comitato si avvale oltre che delle strutture e del personale messo a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna, delle strutture tecniche messe a disposizione dagli altri firmatari del presente protocollo, secondo le modalità definite dal medesimo Comitato. Il Comitato ha i seguenti compiti:

a) sovraintende alla corretta applicazione del presente protocollo esaminando i problemi e prospettandone le soluzioni;

b) propone la programmazione delle risorse che le diverse istituzioni hanno reso disponibili per l’attuazione del presente protocollo;

c) coordina l’attuazione dell’ottimale dimensionamento della rete scolastica verificando la coerenza e la compatibilità complessiva al livello regionale delle scelte effettuate a livello provinciale e locale;

d) assicura l’omogeneità e l’efficacia degli interventi previsti dalle singole convenzioni;

e) individua le modalità di diffusione delle informazioni;

f) promuove il monitoraggio delle azioni previste dal protocollo;

g) favorisce l’utilizzazione degli strumenti previsti dalla L. 23.12.1996 n. 662 art. 2 comma 203.

3. Ordinariamente il Comitato viene convocato dal suo Presidente che può anche indire riunioni congiunte tra il Comitato stesso e la Conferenza. Il Comitato si riunisce di norma almeno ogni tre mesi. Alla sua convocazione provvede in luogo del Presidente il Ministro della Pubblica Istruzione o il suo delegato qualora il Comitato non venga convocato per due volte consecutive e su richiesta di un quinto dei componenti la Conferenza. In questa ipotesi la convocazione è sempre congiunta con la Conferenza.

4. La Conferenza Permanente per le Politiche dell’Istruzione, della Formazione e del Lavoro, di seguito Conferenza, è composta dal Presidente del Comitato, dal Sovrintendente Scolastico Regionale, dai Provveditori agli Studi, da un rappresentante per ciascuna delle università dell’Emilia-Romagna, designato dal Rettore, da 10 rappresentanti delle associazioni datoriali e sindacali designati dalle rispettive associazioni, da due rappresentanti delle scuole non statali, da 6 rappresentanti degli enti di formazione più rappresentativi. Spettano alla Conferenza compiti di proposta, monitoraggio e verifica in ordine agli indirizzi ed alla programmazione degli interventi previsti dal presente protocollo. Il Presidente della Conferenza è designato dal Presidente della Regione d’intesa con il Ministro della Pubblica Istruzione, tra i componenti della Conferenza stessa. Alla nomina provvede il Presidente della Regione con le modalità previste dall’art.7 comma 2.

5. Il Comitato e la Conferenza operano di concerto e si avvalgono di un Gruppo tecnico nominato dal Comitato d’intesa con la Conferenza e composto da esperti in materia di scuola, formazione professionale, mercato del lavoro, metodologie della valutazione, i cui principali compiti sono:

a) predisporre su richiesta analisi, valutazioni e pareri;

b) fornire assistenza tecnica e consulenza alle strutture scolastiche e formative per la predisposizione delle convenzioni e per l’attuazione degli interventi:

6. Al fine di assicurare un più efficace raccordo tra i due organismi di cui al comma 1, i Provveditori agli Studi della regione partecipano alle sedute del Comitato Regionale.

7. Le Province si impegnano a garantire la partecipazione dei Comuni e delle Comunità montane nella realizzazione degli obiettivi e delle azioni previste dal presente protocollo con particolare riferimento ai punti a) e c) dell’art. 1.

8. Fermo restando l’assetto generale previsto nel presente articolo per l’attuazione del protocollo e il governo delle azioni conseguenti, su proposta della Conferenza, il Ministero della Pubblica Istruzione, d’intesa con la Regione, può assumere la presidenza del Comitato.

Articolo 3

Modalità di attuazione

1. Nell’ambito degli indirizzi e delle linee guida definite dal Comitato le azioni previste sono realizzate promuovendo le collaborazioni preferibilmente dal basso, all’interno di progetti quadro regionali o provinciali di riferimento. A tal fine potranno essere attivate specifiche convenzioni tra Regione, Province e Comuni e gli organismi territoriali della scuola e gli istituti scolastici, i centri di formazione, le università e le imprese.

2. Per la realizzazione degli obiettivi dell’intesa la parti si impegnano a mettere a disposizione reciprocamente le strutture tecniche e professionali.

3. Per quanto riguarda gli aspetti procedurali e contabili si fa riferimento alle norme amministrativo-contabili dello stato ed alle leggi ed ai regolamenti della Regione Emilia-Romagna che, su proposta del Comitato, potranno essere eventualmente rivisti per aderire maggiormente al nuovo sistema integrato.

Articolo 4

Modalità di finanziamento

1. La Regione e ciascuna Provincia da una parte e il Ministero della Pubblica istruzione dall’altra si impegnano a definire prima dell’avvio di ogni anno scolastico e proporzionalmente alle dimensioni dei settori della scuola e della formazione professionale le risorse finalizzate all’attuazione del presente protocollo, nonché a ricercare e rendere disponibili ulteriori risorse finanziarie.

2. Le risorse come sopra definite saranno impiegate privilegiando il metodo dei progetti temporanei e verificabili.

3. Il Ministero del Lavoro si impegna a favorire la realizzazione del protocollo e delle conseguenti iniziative integrate scuola-formazione professionale anche nell’ambito degli interventi di rafforzamento dei sistemi con particolare riguardo allo sviluppo delle innovazioni sperimentate tramite le azioni comunitarie.

4. Al fine di coordinare e razionalizzare l’uso delle risorse finanziarie, tutte le risorse destinate all’integrazione dei sistemi, saranno programmate dal Comitato anche tramite gli strumenti previsti dalla L. 23.12.1996 n. 662 art.2 comma 203.

Articolo 5

Monitoraggio e valutazione dei risultati

1. Le parti si impegnano ad affidare ad un valutatore indipendente, individuato dalla Regione con procedura concorsuale e sulla base dei criteri e degli obiettivi indicati dal Comitato, la realizzazione di un sistema di valutazione dei risultati previsti in attuazione del presente protocollo. A tal fine il Comitato definirà annualmente gli obiettivi ed i risultati attesi in modo che siano misurabili e verificabili dal valutatore indipendente.

2. Il costo relativo verrà assunto nell’ambito delle disponibilità di risorse determinate ai sensi dell’art. 4 comma 1.

Articolo 6

Durata

1. Il presente protocollo ha validità di tre anni dalla data di sottoscrizione e può essere, d’intesa tra le parti, modificato in ogni momento e rinnovato alla scadenza.

Articolo 7

Clausole finali

1. Le azioni in corso avviate sulla base dei precedenti accordi assumeranno le procedure previste dal presente protocollo a partire dalla data di insediamento del Comitato Regionale di Coordinamento per l‘Istruzione e la Formazione.

2. Entro 30 giorni dalla firma del protocollo il Presidente della Regione provvede, con proprio decreto, alla nomina dei componenti tra quelli designati dalle rispettive organizzazioni.

Bologna, 13 giugno 1997

Il Ministro della Pubblica Istruzione
Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale
Il Presidente della Regione Emilia-Romagna
Il Presidente della Provincia di Bologna
Il Presidente della Provincia di Ferrara
Il Presidente della Provincia di Forlì-Cesena
Il Presidente della Provincia di Modena
Il Presidente della Provincia di Parma
Il Presidente della Provincia di Piacenza
Il Presidente della Provincia di Ravenna
Il Presidente della Provincia di Reggio Emilia.
Il Presidente della Provincia di Rimini
Il Presidente della C.A.L.E.R.
Per INFO:
Servizio Politiche familiari, infanzia, adolescenza e sviluppo del sistema scolastico
Patrizia Negrini, Teresa Iezzi Tel. +39 51 283392 - Fax. 283399

 

a cura dell'Assessorato al Lavoro, Formazione, Università e Immigrazione

 

PROTOCOLLO D’INTESA

FRA
IL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE,
IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE,
LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA,
LE PROVINCE
E LA CONFEDERAZIONE DELLE AUTONOMIE LOCALI DELL’EMILIA-ROMAGNA


ALLEGATO 1

A - Obiettivi specifici

Il Ministero della Pubblica Istruzione, il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, la Regione Emilia-Romagna, le Province e la CALER, nel rispetto dei propri ruoli istituzionali, si impegnano ad avviare iniziative sperimentali volte a prefigurare un sistema formativo integrato e governato, nel rispetto dell’ordinamento vigente ed in particolare di quanto stabilito dalla legge n. 59 del 1997, secondo il metodo della concertazione dei poteri a livello territoriale. Le parti si impegnano in particolare a perseguire i seguenti obiettivi comuni:

1. Individuare una coerente ed efficace coordinamento di competenze e ruoli dei diversi soggetti istituzionali e amministrativi da affidare alle Regioni ed al sistema delle Autonomie Locali, nell’ambito dell’autonomia scolastica e degli indirizzi e degli standard definiti a livello nazionale.

2. Costruire un sistema educativo e formativo più aderente alle realtà locali e teso a dare una maggiore identità territoriale alle strategie educative, attraverso la valorizzazione dell’autonomia scolastica e del governo territoriale del sistema, in raccordo con gli indirizzi nazionali.

3. Costruire forme e strumenti atti a: supportare l’attuazione e lo sviluppo dell’autonomia scolastica e delle azioni di integrazione ai vari livelli tra il sistema dell’istruzione e quello della formazione; attuare forme di monitoraggio delle iniziative, realizzate ai sensi del presente protocollo d’intesa, concordando col sistema nazionale per la qualità dell’istruzione indicatori quantitativi e qualitativi.

4. Coordinare e razionalizzare nel rispetto delle competenze dei diversi soggetti coinvolti l’uso delle risorse finanziarie, strumentali e professionali che concorrono a definire l’offerta educativa nel suo complesso, con particolare riferimento all’offerta di formazione professionale scolastica (IPS) e regionale (FP).

5. Assegnare un ruolo fondamentale alla cultura del lavoro nell’ambito dei percorsi di istruzione e di formazione, riconoscendo al lavoro una funzione formativa, in particolare nelle esperienze di apprendistato che comprendano rilevanti momenti formativi.

6. Combattere più efficacemente il fenomeno della dispersione scolastica attraverso l’orientamento e fornendo a coloro che abbandonano i percorsi scolastici opzioni caratterizzate da un rapporto più stretto tra istruzione e lavoro e costruendo modelli formativi maggiormente capaci di adattare le risposte alla individualità degli utenti, con particolare riferimento ai soggetti in situazione di handicap.

7. Connettere più strettamente l’istruzione e la formazione con l’insieme degli strumenti di politica del lavoro quali l’adozione di incentivi per l’occupazione, la creazione di nuovi servizi per l’impiego ed il sostegno ad iniziative per lo sviluppo locale.

8. Istituzionalizzare la partecipazione delle parti sociali per la concertazione degli indirizzi e delle linee di programmazione, distinguendola chiaramente dalle responsabilità dei momenti decisionali.

9. Raccordare più strettamente gli interventi formativi con l’analisi dei fabbisogni di professionalità, senza tuttavia esasperare il riferimento questi ultimi per non cadere in un approccio eccessivamente economicistico e deterministico, nella consapevolezza che è necessario formare gli individui non solo come lavoratori ma anche come cittadini.

10. Favorire lo sviluppo qualitativo dell’offerta attraverso l’avvio di percorsi di certificazione della qualità finalizzati alla creazione di un sistema generalizzato di accreditamento delle agenzie formative non scolastiche. Le istituzioni scolastiche che si candidino a collaborare nel sistema integrato dovranno corrispondere agli stessi standard di accreditamento.

11. Costruire un sistema di certificazione dei percorsi e dei crediti formativi basato su standard formativi omogenei a livello nazionale e su unità capitalizzabili, condiviso sia dalla scuola sia dalla formazione professionale e da realizzarsi con il coinvolgimento del sistema delle imprese e del mondo del lavoro in generale. Tale sperimentazione, pur non comportando in questa fase un riconoscimento formale da parte del mercato del lavoro, può essere a tale obiettivo propedeutica.

12. Favorire un rapido sviluppo di un sistema fondato sull’alternanza valorizzando la componente formativa dei contratti a causa mista, di apprendistato e di formazione e lavoro, i tirocini formativi attrezzando l’offerta formativa, scolastica e non, per rispondere adeguatamente alla domanda espressa dal sistema socio-economico.

13. Sviluppare un’offerta di formazione continua e permanente per favorire l’adeguamento e lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze dei soggetti lungo tutto l’arco della vita.

14. Sperimentare un autonomo sistema di formazione professionale superiore, distinto da quello universitario e in discontinuità rispetto alla scuola secondaria, ma nel contempo collegato sia con la scuola sia con l’università, nonché alle esigenze dei mercati locali ed all’evoluzione delle esigenze professionali e delle dinamiche aziendali, da realizzarsi anche attraverso la costituzione di forme associative, a livello regionale e subregionale tra università, scuole, centri di formazione, imprese, enti bilaterali, ordini professionali e istituzioni locali a seconda delle convergenze e delle necessità emergenti nei singoli territori.

15. Promuovere un più stretto coordinamento funzionale ai fini di una progettazione congiunta e di una razionalizzazione dell’uso delle risorse umane e finanziarie tese a favorire le attività extrascolastiche che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile, consentendo l’uso degli edifici e delle attrezzature fuori dall’orario del servizio scolastico.

16. Riconoscere all’orientamento una funzione di nodo centrale tra le politiche della formazione e le politiche attive del lavoro a supporto della persona nelle situazioni di transizione fra formazione e lavoro.

17.favorire il raccordo, specialmente al livello locale, tra sistema scolastico e formativo per attivare e/o migliorare la rilevazione e la conoscenza dei fabbisogni formativi dei potenziali allievi.

B - Azioni previste

Per raggiungere gli obiettivi specifici indicati al punto precedente le parti si impegnano ad attuare le seguenti azioni.

1. L’individuazione e avvio di forme di collaborazione integrata tra le diverse amministrazioni, finalizzata a un’equilibrata ed efficace programmazione territoriale dell’offerta scolastica e formativa ai diversi livelli regionale, provinciale e sub-provinciale.

2. L’individuazione e l’attivazione di forme e strumenti integrati in grado di supportare, anche attraverso il costante monitoraggio e la valorizzazione delle esperienze, il progressivo sviluppo dell’autonomia didattica, organizzativa, di ricerca e di sviluppo delle istituzioni scolastiche e di sempre più efficaci rapporti di integrazione tra il sistema scolastico e quello della formazione professionale.

3. La messa a punto e proposta di indicatori qualitativi e quantitativi finalizzati a:

a) riconsiderare, sulla base degli andamenti demografici e dei problemi connessi alla realizzazione dell’autonomia, la dimensione territoriale degli ambiti d’intervento;

b) concorrere alla definizione di criteri di complessità e dimensionali minimi/massimi per l’attribuzione dell’autonomia scolastica, anche in rapporto con le specificità geo-territoriali (trasporti, pianura, montagna, etc.) e con le caratteristiche sociali, economiche e culturali dei territori;

c) rilevare in collegamento con il sistema nazionale per la qualità dell’istruzione gli elementi fondamentali qualitativi e quantitativi del funzionamento scolastico (dispersione, regolarità, produttività qualitativa e quantitativa, etc.) al fine di conoscere qualità e consistenza dei vari fenomeni, di orientare gli interventi, di generalizzare i "casi di eccellenza" e di supportare le situazioni di debolezza;

d) contribuire alla elaborazione di un sistema di accreditamento delle strutture - riconosciuto sia dal sistema dell’istruzione che da quello della formazione professionale - fondato sulla definizione di criteri e standard relativi alle performances dell’offerta formativa omogenei a livello nazionale e concordati con le Regioni.

4. La sperimentazione di un sistema di riconoscimento reciproco di crediti formativi spendibile in termini culturali e professionali, basato su un impianto condiviso di unità formative modulari capitalizzabili e frutto di un’integrazione dei programmi ministeriali dell’istruzione statale con i moduli formativi della formazione professionale.

5. La predisposizione di apposite commissioni miste di valutazione per la certificazione dei crediti formativi e dei bilanci di competenza.

6. La sperimentazione di moduli di orientamento e di formazione professionale di carattere orientativo da inserire nell’ultimo anno dell’attuale scuola media e nei primi due anni delle superiori finalizzati ad anticipare parte della riforma dei cicli scolastici.

7. La predisposizione e la sperimentazione di moduli professionalizzanti, anche attraverso l’uso delle metodologie di simulazione, da inserire nel triennio della scuola superiore, con particolare riguardo alla sperimentazione di moduli di competenze e di linguaggi trasversali.

8. La sperimentazione di forme e modalità che consentano di porre in sintonia l’offerta degli istituti scolastici con le linee regionali di programmazione dell’offerta professionale, sviluppando così una cultura e una programmazione integrate dell’istruzione e della formazione professionale, nonché, di integrare l’offerta degli Istituti Professionali di Stato con le linee regionali di programmazione della formazione professionale.

9. La sperimentazione di nuove e significative forme e modalità di integrazione tra istruzione e formazione professionali che superino le attuali modalità in favore di forme maggiormente flessibili, dimensionate sul piano quantitativo e qualitativo secondo le concrete necessità, e di percorsi di durata variabile con relativo riconoscimento di crediti per il successivo proseguimento nell’istruzione professionale ovvero per il passaggio ad altro indirizzo di studio secondario.

10. La promozione di organismi di collaborazione tra scuola, università, formazione professionale, imprese, centri di ricerca, enti locali, ed altri per sviluppare un sistema di formazione professionale superiore collegato alle dinamiche socio-economiche del territorio e teso a sviluppare il potenziale di crescita dei sistemi locali.

11. Lo sviluppo di un’offerta di progetti formativi specifici nell’ambito dei contratti di apprendistato e di formazione lavoro, anche attraverso l’uso della formazione a distanza e favorendo l’integrazione tra l’offerta scolastica e quella professionale.

12. L’avvio della sperimentazione di un’offerta di moduli di formazione continua e permanente dei lavoratori occupati, valorizzando a tal fine anche i nuovi servizi integrati per l’impiego.

13. L’avvio di tirocini formativi per favorire lo svolgimento in situazione lavorativa del percorso orientativo-formativo attraverso il coinvolgimento diretto dell’azienda nel sistema integrato della formazione e definendo le modalità di riconoscimento dei costi reali, anche aziendali, sostenuti per la promozione e la realizzazione dei tirocini stessi.

14. L’attuazione di interventi volti alla riduzione dei fenomeni di dispersione scolastica ed all’integrazione degli alunni in situazione di handicap con la generalizzazione di azioni e progetti destinati all’accoglienza, all’orientamento ed al riorientamento, al rafforzamento di motivazioni, al rafforzamento delle funzioni di tutoraggio, alla reale apertura della scuola al rapporto con il territorio attraverso l’impegno in prima persona nella riqualificazione ambientale, sociale e culturale del territorio, alla messa in rete dei diversi servizi esistenti sul territorio; tali azioni e progetti, oltre ad essere diretti al contenimento della dispersione, sono altresì finalizzati ad un maggiore coordinamento delle attività di orientamento scolastico, universitario e professionale utilizzando tutte le strutture e gli sportelli locali e valorizzando il ruolo dei nuovi servizi per l’impiego riformati.

15. La diffusione delle analisi sui fabbisogni formativi esistenti e la promozione ed il coordinamento di quelle che si rendessero necessarie ad integrazione di quelle oggetto di intervento degli enti bilaterali nazionali e di quelle realizzate dalla rete delle Camere di commercio, avvalendosi della consulenza metodologica del Comitato Tecnico Scientifico dell’Osservatorio Regionale del Mercato del Lavoro.

16. La sperimentazione di uno o più programmi di assistenza tecnica che sviluppino, tra l’altro, le seguenti linee di intervento:

a) formazione dei formatori, da svilupparsi e realizzarsi in comune tra i diversi soggetti, con particolare riguardo alle figure di sistema quali tutors, coordinatori, orientatori, ecc. in ambito scolastico, in quello della formazione professionale, in azienda e nelle aree di lavoro in genere;

b) sviluppo e integrazione dei sistemi informativi ed informatici.

17. Lo studio, la definizione e la realizzazione di un Libretto formativo individuale di competenze capitalizzabili rilasciato dal Ministero della Pubblica Istruzione e dalla Regione, che accompagni il singolo per tutta la vita professionale e dichiari il livello di qualificazione certificato raggiunto.

18. L’analisi delle opportunità presenti nel territorio in una logica di continuità tra tempo scolastico e non ai fini di verificare quali sono le opportunità di offerta formativa attraverso l’utilizzo delle strutture scolastiche per favorire l’aggregazione, la socializzazione e la promozione della dimensione civica e culturale dei giovani , nonché finalizzato alla prevenzione dell’abbandono e della dispersione scolastica.

19. Il potenziamento, la qualificazione delle strutture locali di orientamento già operanti e la valorizzazione del ruolo di nuovi servizi per l’impiego attraverso le seguenti linee di intervento:

a) promozione dell’accesso da parte dell’utenza;
b) messa a punto e diffusione di metodologie innovative;
c) definizione di standard di servizio e modalità di valutazione.


a cura dell'Assessorato al Lavoro, Formazione, Università e Immigrazione