-----Messaggio originale-----
Da: Sezione del Sellino di Spine Sezione del Sellino di Spine <aciclosss@disinfo.net>
Data: venerdì 5 novembre 1999 18.38
Oggetto: Politica // Istituti di Vigilanza Armata Privata

Gli Istituti di Vigilanza Armata Privata sono sempre più diffusi: si
vedono ormai anche nelle Università Pubbliche. Ma quali pratiche di
controllo possono mettere in atto?
Il decennio che va dal 1970 al 1980 decennio che ha visto un grande
incremento degli Istituti di Vigilanza Privata in Italia. Dal 1970 al
1981 il numero degli istituti e le loro dimenzioni sono più che
raddoppiati, passando da 300 con un effettivo di 10.000 addetti a 640
con 27.000 addetti. Gli istituti controllavano anche, nel 1982, oltre il
50% degli impianti di vigilanza elettronica. I dati mostrano chiaramente
come questo fenomeno abbia assunto dimenzioni imponenti.
Secondo Max Weber lo stato detiene il monopolio dell'uso legittimo della
violenza. Questo vale per tutto il territorio nazionale. La legge però
prevede anche che in alcuni casi il singolo cittadino possa intervenire
autonomamente per difendere la propria persona; questo diritto di difesa
comprende anche il possesso e l'utilizzo di armi. Il possesso di armi da
parte del privato cittadino deve essere, secondo la dottrina giuridica,
"personale" e politicamente "neutrale", divenendo di fatto un
"micro-potere pubblico decentrato". L'autodifesa del cittadino si
estende a tutta la sfera giuridica del soggetto, e quindi a tutti i beni
di sua proprietà. In questo caso il singolo cittadino supplisce
personalmente ad una mancanza dello stato che, come mettono in evidenza
gli autori, spesso è dovuta ad un isolamento fisico del soggetto dalla
società.
Questo delega da parte dello Stato ha assunto col tempo nuove
connotazioni: la proprietà di alcune persone giuridiche è troppo ampia
perché il singolo individuo possa sorvegliarla da solo. Nel caso poi
delle persone fictae giuridicamente riconosciute (aziende, istituzioni
ed associazioni) non vi è un individuo particolare deputato alla difesa
ed alla sorveglianza.
Gli istituti di sorveglianza privata sono il frutto di questi nuove
esigenze: da un lato i privati cittadini possono assumere un personale
specializzato in compiti di sorveglianza e di difesa che lo stato,
dall'altro lato, è ben lieto di delegare. Estendendo il concetto
dottrinale di difesa privata armata e personale si è fatto sì che le
imprese assunte dai privati per la tutela dei propri beni avessero un
personale armato. Gli istituti di vigilanza privata sono, sotto alcuni
aspetti, delle vere e proprie istituzioni paramilitari: il personale può
disporre, oltre che di armi di ordinanza,  di armi lunghe (e questo non
dopo aver conseguito un porto d'armi personale ma per una licenza che
viene concessa ai titolari degli istituti), autoblindi e centrali
operative con apparecchiature radio e centraline telefoniche; gli
addetti sono divisi in squadre e organizzati in gerarchie disposte per
gradi. Spesso i vertici delle imprese sono costituiti da ex Commissari
di Pubblica Sicurezza, ex Questori, etc, e questo garantisce loro
competenze operative a volte paragonabili a quelle degli organi dello
stato.
Gli istituti di vigilanza privata sono dunque i protagonisti di un
procedimento di appalto da parte dello Stato a privati di un diritto
della persona trasformato in un prodotto di mercato. Questa questione
ben si inserisce quindi in un quadro ben più ampio di privatizzazione di
istituzioni pubbliche.
La situazione degli Istituti di Vigilanza, tuttavia, è ben diversa da
quella delle libere imprese. Se il riconoscimento giuridico per le
associazioni viene decretato caso per caso e quello per le imprese
economiche avviene semplicemente tramite registrazione dell'atto di
costituzione, per gli Istituti di Vigilanza (che hanno una forma
prevalentemente societaria e quindi rientrano pienamente nel regime
normativo economico) può essere posto in atto solo con l'intervento
preventivo e di supervisione dello Stato. Al contrario che per le altre
aziende, lo Stato giudica non solo sulla legittimità del loro esercizio,
ma anche sull'opportunità che esso venga svolto .
Il controllo avviene su più livelli:
1) Prima di costituire la società occorre essere già in possesso della
licenza d'esercizio concessa dal Prefetto in basa ad una valutazione di
merito sulle motivazione della richiesta (in relazione a quale pericolo
cioè viene chiesta la licenza?).
2) Contemporaneamente il Ministero dell'Interno effettua un controllo
preventivo.
3) Il decreto di licenza stabilisce: limiti territoriali di competenza;
dimensioni e dotazione dell'organizzazione; modalità tecniche del futuro
servizio.
4) La licenza è revocabile in qualunque momento a discrezione della
Pubblica Amministrazione. Il Prefetto ed il Questore hanno ampi poteri
di vigilanza, direzione e disciplina nei confronti dell'organizzazione:
questo vale per l'intero ordinamento interno dell'istituto, dalle
caratteristiche delle divise e delle armi in dotazione fino alle tariffe
delle prestazioni offerte.
Lo status giuridico degli Istituti di Vigilanza Privata è dunque
radicalmente diverso rispetto a quello delle normali imprese. La loro
natura appare un ibrido tra istituzione pubblica ed istituzione privata,
perché lo Stato la mantiene in bilico tra una struttura privatistica ed
una funzione pubblicistica.
La posizione giuridica dei singoli agenti armati è almeno altrettanto
oscura di quella degli Istituti di Vigilanza. Dal punto di vista
economico gli agenti sono prestatori d'opera subordinati, la cui
attività lavorativa è retribuita e che sono soggetti alle
caratteristiche dell'essere di appartenenza. Ma il loro accesso, la
permanenza e l'espulsione dal mercato del lavoro sono determinati dalla
pubblica amministrazione
Per la Corte di Cassazione "non sono pubblici ufficiali prima che sia
intervenuta l'approvazione del Prefetto ed abbiano prestato giuramento
dinanzi al Pretore": questo sembrerebbe indicare che una volta svolto
tale iter gli agenti di vigilanza armata possano essere considerati
agenti di pubblica sicurezza.
Per la Magistratura invece la Guardia Particolare Giurata ha la
qualifica di pubblico ufficiale; questa interpretazione è sostenuta
anche dalla Corte Costituzionale, avvalorando quindi la tesi
pubblicistica.
L'orientamento dottrinale (specialmente da parte del Ministero degli
Interni) è invece tendenzialmente privatistico: "le Guardie Particolari
Giurate non assumono la qualifica di Pubblici Ufficiali se non nei casi
eccezionali in cui tale veste viene riconosciuta a qualsiasi cittadino
(arresto in flagranza, etc). La Guardia Particolare Giurata segue le
direttive del proprio istituto di appartenenza e non le si può
rimproverare inadempienze che esulano da questi compiti; la sua attività
è esclusivamente di tipo cautelare e non investigativo o repressivo. Una
volta cessato l'orario di lavoro non è chiamata a svolgere nessun tipo
di funzione, al contrario degli Agenti di Pubblica Sicurezza, dei
carabinieri, etc.
Ma per l'articolo 221 c.p.p. sono "<Ufficiali o Agenti di Polizia
Giudiziaria, nei limiti a cui sono destinate e secondo le attribuzioni
ad essi conferite dalla legge e dai regolamenti> coloro che sono
incaricati <di ricercare o accertare determinate specie di reati>, e più
precisamente quei reati che ineriscano appunto al sevizio prestato".
Secondo questi termini sono Ufficiali di P.S. figure come Ufficiali
Sanitari, Ispettori del Lavoro, ed anche Guardie Particolari Giurate.
Queste ultime svolgono in ultima istanza la propria attività sotto la
supervisione della Pubblica Autorità; devono redigere un verbale
quotidianamente ed eventualmente un verbale di sevizio riguardo a fatti
criminali.
Nel complesso, la tesi della “supplenza” da parte dei privati di una
funzione pubblica risulta poco convincente: evidentemente non tutti i
cittadini fruiscono di questo diritto in egual modo, ma solo i soggetti
economicamente più forti.
Ma qual’è il costo sociale degli Istituti di Vigilanza (Tenendo conto
del tipo diverso di controllo sociale che mette in atto. Non certo u
controllo condiviso dal basso. La vigilanza armata di un personale in
divisa si avvicina molto al tipo di “controllo autoritario” descritto da
J. Dowd) ? Secondo i dati, nel decennio preso in esame non c’è una
diminuzione dei reati, ed anzi vi è un aumento dei reati con armi. Gli
autori sostengono che, se da un lato la funzione manifesta delle armi è
quella di simbolo atto a dissuadere da intenti criminosi, la loro
funzione latente è quella di aumentare il numero dei conflitti armati
(Come si è visto recentemente va modificandosi anche la qualità degli
atti criminosi: in seguito all’intensificarsi del traffico di armi da
guerra dovuto prevalentemente alle situazioni di instabilità nei
balcani, i criminali hanno iniziato ad usare un arsenale sempre più
letale: armi semiautomatiche ed automatiche, bombe a mano, esplosivi,
etc.) giacchè chi si accinge ad attentare ad un patrimonio difeso con
armi sarà pronto a rispondere con le armi. Come abbiamo visto, gli
Istituti di Vigilanza Privata non possono svolgere attività di indagine
o di repressione, ma solo cautelativa; non attendono quindi alle
aspettative di pace sociale ma aumentano, indirettamente, i costi
sociali della criminalità (l’uso delle armi aggrava la situazione penale
dei criminali, i premi assicurativi lievitano, etc.).

Orgon Anarcociclista

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