La legge n° 180 del 13 maggio 1978 confluì successivamente
quasi per intero nella legge n° 833 del 23
dicembre 1978, con la quale veniva istituito il Servizio Sanitario
Nazionale.
Legge 13 maggio 1978, n° 180
Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori
Art. 1 - Accertamenti e trattamenti sanitari
volontari e obbligatori
Art. 2 - Accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori
per malattia mentale.
Art. 3 - Procedimento relativo agli accertamenti e trattamenti
sanitari obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera per malattia
mentale
Art. 4 - Revoca e modifica del provvedimento di trattamento
sanitario obbligatorio
Art . 5 - Tutela giurisdizionale
Art. 6 - Modalità relative agli accertamenti e
trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera
Art. 7 - Trasferimento alle regioni delle funzioni in
materia di assistenza ospedaliera psichiatrica.
Art. 8 - Infermi già ricoverati negli ospedali
psichiatrici
Art. 9 - Attribuzuioni del personale medico
Art. 10 - Modifiche al codice penale
Art. 11 - Norme finali
Art. 1 - Accertamenti e trattamenti sanitari volontari
e obbligatori
Art. 2 - Accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori
per malattia mentale.
Art. 3 - Procedimento relativo agli accertamenti
e trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera
per malattia mentale .
Art. 4 - Revoca e modifica del provvedimento di
trattamento sanitario obbligatorio
Art . 5 - Tutela giurisdizionale
- Chi è sottoposto
a trattamento sanitario obbligatorio, e chiunque vi abbia interesse, può
proporre al tribunale competente per il territorio ricorso contro il provvedimento
convalidato dal giudice tutelare.
- Entro il termine di 30 giorni, decorrente dalla
scadenza del termine di cui al secondo comma dell art. 3, il sindaco può
proporre analogo ricorso avverso la mancata convalida del provvedimento
che dispone del trattamento sanitario obbligatorio .
- Nel processo daventi al tribunale le parti
possono stare in giudizio senza ministero di difensore e
farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce al ricorso
o in atto separato. Il ricorso può essere presentato al tribunale
mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Il presidente del tribunale
fissa l'udienza di comparizione delle parti con decreto in calce al ricorso
che, a cura del cancelliere, è notificato alle parti nonché
al pubblico ministero.
- Il presidente del tribunale,
acquisito il provvedimento che ha disposto il trattamento sanitario obbligatorio
e sentito il pubblico ministero, può sospendere il trattamento medesimo
anche prima che sia tenuta l'udienza di comparizione.
- Sulla richiesta di sospensiva il presidente
del tribunale provvede entro dieci giorni.
- Il tribunale provvede in camera di consiglio,
sentito il pubblico ministero, dopo avere assunto le informazioni e raccolto
le prove disposte di ufficio o richieste dalle parti.
- I ricorsi ed i successivi provvedimenti sono
esenti da imposta di bollo. La decisione del processo non è soggetta
a registrazione.
Art. 6 - Modalità relative agli accertamenti
e trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera
Gli interventi di prevenzione,
cura e riabilitazione relativi alle malattie mentali sono attuati di norma
dai servizi e presidi psichiatrici extra ospedalieri.
A decorrere dall' entrata in vigore della presente
legge i trattamenti sanitari per malttie mentali che comportino la necessità
di degenza ospedaliera e che siano a carico dello stato o di enti e istituzioni
pubbliche sono effettuati, salvo quanto disposto dal successivo articolo
8, nei servizi psichiatrici di cui ai successivi commi.
Le regioni e le province autonome di Trento
e Bolzano, anche con riferimento agli ambiti territoriali previsti dal
secondo e terzo comma dell' art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n.°616, individuano gli ospedali generali nei quali,
entro sessanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge, devono
essere istituiti specifici servizi psichiatrici di diagnosi e cura.
I servizi di cui al secondo comma del presente
articolo - secondo quanto è previsto dal decreto del Presidente
della Repubblica 27 marzo 1969, n°128, per i servizi speciali obbligatori
negli ospedali generali e che non devono essere dotati di un numero di
posti letto superiore a 15 - al fine di garantire
la continuità dell' intervento sanitario a tutela della salute mentale
sono organicamente e funzionalmente collegati, in forma dipartimentale,
con gli altri servizie presidi psichiatrici esistenti nel territorio.
Le regioni e le province autonome di Trento
e Bolzano individuano le istituzioni private di ricovero e cura, in possesso
dei requisiti prescritti, nelle quali possono essere attuati trattamenti
sanitari obbligatori e volontari in regime di ricovero.
In relazione alle esigenze assistenziali, le
provincepossono stipulare con le istituzioni di cui al precedente comma
convenzioni ai sensi dell successivo art. 7.
Art. 7 - Trasferimento alle regioni delle funzioni
in materia di assistenza ospedaliera psichiatrica.
- A decorrere dall' entrata in vigore della presente
legge le funzioni amministrative concernenti l' assistenza psichiatrica
in condizioni di degenza ospedaliera, già esercitate dalle province,
sono trasferite, per i territori di loro competenza, alle regioni ordinarie
e a statuto speciale. resta ferma l' attuale competenza delle province
autonome di Trento e Bolzano.
- L 'assistenza ospedaliera disciplinata dagli
artt. 12 e 13 del decreto-legge 8 luglio 1974, n°264, convertito con
modificazioni nella legge 17 agosto 1974, n°386, comprende i ricoveri
ospedalieri per alterazioni psichiche. Restano ferme fino al 31 dicembre
1978 le disposizioni vigenti in ordine alla competenza della spesa.
- A decorrere dall' entrata in vigore della presente
legge le regioni esercitano anche nei confronti degli ospedali psichiatrici
le funzioni che svolgono nei confronti degli altri ospedali.
- Sino alla data di entrata in vigore della riforma
sanitaria e comunque non oltre il 1° gennaio del 1979, le province
continuano ad esercitare le funzioni amministrative relative alla gestione
degli ospedali psichiatrici e di ogni altra funzione rigurdante i servizi
psichiatrici e di igiene mentale.
- Le regioni e le province autonome di Trento
e Bolzano programmano e coordinano l' organizzazione dei presidi e dei
servizi psichiatrici e di igiene mentale con le altre strutture sanitarie
operanti nel territorio e attuano il graduale superamento degli ospedali
psichiatrici e la diversa utilizzazione delle strutture esistenti e di
quelle in via di completamento tali iniziative non possono comportare maggiori
oneri per i bilanci delle amministrazioni provinciali .
- E' in ogni caso vietato
costruire nuovi ospedali psichiatrici, utilizzare quelli attualmente esistenti
come divisioni specialistiche psichiatriche di ospedali generali o sezioni
psichiatriche e utilizzare come tali divisioni o sezioni neurologiche o
neuropsichiatriche.
- Agli ospedali psichiatrici dipendenti dalle amministrazioni provinciali
o da altri enti pubblici o dalle istituzioni pubbliche di assistenza e
di beneficenza si applicano i divieti di cui all' art. 6 del decreto-legge
29 dicembre 1977, n°946, convertito con modificazioni nella legge 27
febbraio 1978, n° 43.
- Ai servizi psichiatrici di diagnosi e cura
degli ospedali generali, di cui all' art. 6, è addetto personale
degli ospedali psichiatrici e dei servizi e presidi psichiatrici pubblici
extraospedalieri.
- I rapporti tra le province, gli enti ospedalieri
e le altre strutture di ricovero e cura sono regolati da apposite convenzioni,
conformi ad uno schema tipo, da approvare entro 30 giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con decretodel ministro della sanità
di intesa con le regioni e l' Unione delle province d' Italia e sentite,
per quanto rigurad i problemi del personale, le organizzazioni sindacali
di categoria maggiormente rappresentative,
- Lo schema tipo di convenzione dovrà
disciplinare tra l' altro il collegamento organico e funzionale di cui
al quarto comma dell' art. 6, i rapporti finanziari tra le province e gli
istituti di ricovero e l' impiego, anche mediante comando, del personale
di cui all' ottavo comma del presente articolo.
Con decorrenza del 1° gennaio 1979 in sede di rinnovo contrattuale
saranno stabilite norme per la graduale omogeneizzazione tra il trattamento
economico del personale degli ospedali psichiatrici pubblici e gli istituti
normativi di carattere economico delle corrispondenti categorie del personale
degli enti ospedalieri
Art. 8 - Infermi già ricoverati negli ospedali
psichiatrici
- Le norme di cui alla presente legge si applicano agli infermi ricoverati
negli ospedali psichiatrici al momento dell' entrata in vigore della legge
stessa.
- Il primario responsabile della divisione entro novanta giorni dall'
entrata in vigore della presente legge, con singloe relazioni motivate,
comunica al sindaco dei rispettivi comuni di residenza, i nominativi dei
degenti per i quali ritiene necessario il proseguimento del trattamento
sanitario obbligatorio presso la stessa struttura di ricovero, indicando
la durata presubimile del trattamento stesso. Il primario responsabile
della divisione è altresì tenuto agli adempimenti di cui
all' articolo 3.
- Il sindaco dispone il provvedimento di trattamento sanitario obbligatorio
in condizioni di degenza ospedaliera secondo le norme di cui all' articolo
2 e ne da comunicazione al giudice tutelare con le modalità e per
gli adempimenti di cui all' articolo 3.
- L' omissione delle comunicazioni di cui ai commi precedenti determina
la cessazione di ogni effetto del provvedimento e configura, salvo non
sussitano gli estremi per un delitto più gravo, il reato di omissione
di atti di ufficio.
- Tenuto conto di quanto previsto al quinto comma dell' articolo 7 e
in temporanea deroga a quanto disposto dal secondo comma dell' articolo
6, negli attuali ospedali psichiatrici possono essere ricoverati, sempre
che ne facciano richiesta, esclusivamente coloro vi sono stati ricoverati
anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e che
necessitano di trattamento psichiatrico in condizioni di degenza ospedaliera.
Art. 9 - Attribuzuioni del personale medico
- Le attribuzioni in materia sanitaria del direttore, dei primari, degli
aiuti e degli assistenti degli ospedali psichiatrici sono stabilite, rispettivamente,
dagli articoli 4 e 5 e dall' articolo 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 marzo 1969, n° 128.
Art. 10 - Modifiche al codice penale
- Nella rubrica del libro III, titolo I, capo I, sezione III, pragrafo
6 del Codice Penale sono soppresse le parole : "di alienati di mente".
Nella rubrica del articolo 716 del Codice Penale sono soppresse le parole
: "di infermi di mente".
- Nello stesso articolo sono soppresse le parole: " a uno stabilimento
di cura o".
Art. 11 - Norme finali
- Sono abrogati gli articoli 1,2,3-bis della legge 14 febbraio 1904,
n° 36, concernente " Disposizioni sui manicomi e sugli alienati"
e successive modificazioni, l' articolo 420 del codice civile, gli articoli
714 e 717 del codice penale, il n° 1 dell articolo 2 e dell' articolo
3 del testo unico delle leggi recanti norme per la disciplina dell' elettorato
attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n° 223,
nonchè ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.
- Le disposizioni contenute agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9
della presente legge restano in vigore sino alla data di entrata in vigore
della legge istitutiva del servizio sanitario nazionale.
- Fino a quando non si provvederà a modificare, coordinare e riunire
in un testo unico le disposizioni vigenti in materia di profilassi internazionale
e di malattie infettive e diffusive, ivi comprese le vaccinazioni obbligatorie,
sono fatte salve in materia di trattamenti sanitari obbligatori le compotenze
delle autorità militari, dei medici di porto e aereoporto di frontiera
e dei comandanti di anvi e aereomobili.
- La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della
Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge dello Stato.
