CAMERA DEI DEPUTATI
Proposta di Legge
d'iniziativa del deputato CENTO
n. 4553
 
 
ISTITUZIONE DEL REDDITO SOCIALE MINIMO
 
(presentata il 12 febbraio 1998)
 

ONOREVOLI COLLEGHI! - Con la presente proposta di legge s'intende introdurre l'istituto del reddito sociale minimo. La proposta di legge nasce dalla constatazione di un livello di disoccupazione strutturale che è fonte di notevoli preoccupazioni sulla tenuta dell'intero tessuto sociale. Si tratta di garantire, nell'ambito di una concezione che vede il lavoro come una questione centrale, sul piano nazionale e continentale, una ripartizione degli incrementi di produttività del lavoro che si sono avuti in particolare in questi ultimi venti anni, e conseguentemente della ricchezza sociale complessiva. Ciò porta alla necessità di distribuire socialmente tale ricchezza per fronteggiare le nuove povertà prodotte dallo sviluppo industriale. A tal fine, si può intanto imporre immediatamente l'allargamento della base occupazionale a partire da politiche reali di riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario, senza intaccare la certezza dei diritti acquisiti e delle conquiste dei lavoratori in termini di organizzazione dei turni, dei ritmi, dei tempi e della qualità del lavoro. Bisogna allora considerare la riduzione dell'orario sull'intero arco di vita del lavoratore, collegando tale riduzione ad una prospettiva d'iniziativa complessiva, una campagna di opinione, di lotta, un appello all'Europa sociale del lavoro per rivendicare il diritto al reddito sociale minimo per i lavoratori disoccupati, precari ed atipici. 
La proposta deve essere accompagnata da un aumento dei livelli e dalla piena indicizzazione delle pensioni sociali e minime, nell'ambito della riqualificazione di tutti gli strumenti della protezione sociale e da una riforma dell'ufficio di collocamento con la reintroduzione dell'istituto della chiamata numerica. La risorse finanziarie per coprire le spese conseguenti all'introduzione del reddito sociale minimo a colpire i redditi da lavoro ma, nell'ambito di una lotta generalizzata all'evasione ed all'elusione fiscale e contributiva, s'indirizzano verso le rendite di carattere finanziario, i trasferimenti di valuta all'estero, le innovazioni tecnologiche che producono diminuzione del numero degli addetti alle lavorazioni ed in genere verso forme di tassazione dei capitali. 
Nella prima fase di applicazione si prevede l'istituzione di una labour tax, per fronteggiare una grave emergenza nazionale, prendendo esempio dal grande sforzo compiuto per permettere l'ingresso del nostro Paese nel sistema monetario europeo. 
 

Art.1 
(Requisiti soggettivi) 

  1. E' istituito il reddito sociale minimo corrisposto dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai seguenti soggetti:
    1. coloro che sono iscritti alle liste del collocamento da almeno un anno
    2. coloro che sono residenti regolarmente nel nostro Paese da almeno due anni.
Art. 2 
(Entità del reddito sociale minimo) 
  1. Il reddito sociale minimo ammonta a lire 12.000.000 annui, e non è soggetto ad alcuna forma di tassazione.
Art. 3 
(Periodo di fruizione) 
  1. Il periodo di fruizione del reddito minimo deve essere calcolato ai fini pensionistici.
Art. 4 
(Indicizzazione del reddito sociale minimo) 
  1. L'importo di cui all'articolo 2 è rivalutato annualmente sulla base degli indici ISTAT del costo della vita.
Art. 5 
(Ipotesi di riduzione del reddito sociale minimo) 
  1. L'importo di cui all'articolo 2 è ridotto alla metà nell'ipotesi di svolgimento di attività che comunque producono un reddito inferiore all'ammontare del reddito sociale minimo.
Art. 6 
(Previsioni di sanzioni amministrative per i datori di lavoro) 
  1. Il datore di lavoro che non denuncia l'esistenza di un rapporto di lavoro intercorrente con un soggetto che fruisce del reddito sociale minimo è punito con una sanzione amministrativa, da comminare ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge del 24 novembre 1981 n. 684 pari all'ammontare delle somme versate al soggetto quale corrispettivo del lavoro svolto.
Art. 7 
(Ipotesi di decadenza del reddito sociale minimo) 
  1. Il soggetto decade dalla possibilità di percepire il reddito sociale minimo nell'ipotesi in cui ottiene un lavoro a tempo pieno o nell'ipotesi in cui immotivatamente lo rifiuti.
 Art. 8 
(Introduzione di tariffe sociali sui servizi) 
  1. I soggetti che fruiscono del reddito sociale minimo hanno diritto ad usufruire gratuitamente dei trasporti urbani e delle prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale, e alla riduzione, fino alla metà, dei costi delle utenze relative alle forniture di gas, luce, acqua e del servizio di telefonia fissa, previo versamento di un bonus ai soggetti erogati del servizio.
  2. Per l'utilizzo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai soggetti di cui al comma 1 si applica il canone sociale.
Art. 9 
(Copertura finanziaria) 
  1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge stimato in lire cinquantamila miliardi per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, si fa fronte, per il 1998, mediante l'introduzione di un'imposta straordinaria consistente in un'addizionale una tantum del 2,5 per cento sulla tassazione dei redditi d'impresa.
  2. Per la copertura in via ordinaria degli oneri derivanti dall'erogazione del reddito sociale minimo si dispone:
    1. l'incremento dell'aliquota d'imposta sugli interessi derivanti da titoli pubblici ed equiparati del 12,5 al 27 per cento. I possessori di titoli pubblici ed equiparati possono optare per l'indicazione nella dichiarazione annuale dell'ammontare dei titoli pubblici posseduti, dei relativi interessi ed altri proventi percepiti, ai fini dell'applicazione di un'aliquota d'imposta del 12,5 per cento sui redditi derivanti da un valore complessivo di titoli posseduti non superiore a centocinquanta milioni di lire. In tali casi l'imposta del 27 per cento viene applicata a titolo non definitivo e la tassazione è soggetta a conguaglio in sede di dichiarazione dei redditi;
    2. la tassazione delle somme derivanti da realizzi su titoli azionari con un'aliquota d'imposta del 30 per cento;
    3. l'inserimento nella dichiarazione annuale dei redditi di ogni reddito da capitale, ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi delle persone fisiche e giuridiche. Le aliquote e le ritenute su redditi da capitale dovranno anch'esse essere accorpate sull'unica quota del 27 per cento in modo da garantire l'uniformità di trattamento fiscale di diversi tipi di reddito;
    4. la tassazione dei trasferimenti di valuta all'estero con un'aliquota dell'1,5 per cento;

    5. l'introduzione di un tassa sull'innovazione tecnologica dalla quale deriva decremento occupazionale, da concepire come addizionale dell'imposta sul valore aggiuntivo nella misura dell'1 per cento.