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ISTITUZIONE DEL REDDITO SOCIALE MINIMO
(presentata il 12 febbraio 1998)
ONOREVOLI COLLEGHI! - Con la presente proposta di legge
s'intende introdurre l'istituto del reddito sociale minimo. La proposta
di legge nasce dalla constatazione di un livello di disoccupazione strutturale
che è fonte di notevoli preoccupazioni sulla tenuta dell'intero
tessuto sociale. Si tratta di garantire, nell'ambito di una concezione
che vede il lavoro come una questione centrale, sul piano nazionale e continentale,
una ripartizione degli incrementi di produttività del lavoro che
si sono avuti in particolare in questi ultimi venti anni, e conseguentemente
della ricchezza sociale complessiva. Ciò porta alla necessità
di distribuire socialmente tale ricchezza per fronteggiare le nuove povertà
prodotte dallo sviluppo industriale. A tal fine, si può intanto
imporre immediatamente l'allargamento della base occupazionale a partire
da politiche reali di riduzione dell'orario di lavoro a parità di
salario, senza intaccare la certezza dei diritti acquisiti e delle conquiste
dei lavoratori in termini di organizzazione dei turni, dei ritmi, dei tempi
e della qualità del lavoro. Bisogna allora considerare la riduzione
dell'orario sull'intero arco di vita del lavoratore, collegando tale riduzione
ad una prospettiva d'iniziativa complessiva, una campagna di opinione,
di lotta, un appello all'Europa sociale del lavoro per rivendicare il diritto
al reddito sociale minimo per i lavoratori disoccupati, precari ed atipici.
La proposta deve essere accompagnata da un aumento dei
livelli e dalla piena indicizzazione delle pensioni sociali e minime, nell'ambito
della riqualificazione di tutti gli strumenti della protezione sociale
e da una riforma dell'ufficio di collocamento con la reintroduzione dell'istituto
della chiamata numerica. La risorse finanziarie per coprire le spese conseguenti
all'introduzione del reddito sociale minimo a colpire i redditi da lavoro
ma, nell'ambito di una lotta generalizzata all'evasione ed all'elusione
fiscale e contributiva, s'indirizzano verso le rendite di carattere finanziario,
i trasferimenti di valuta all'estero, le innovazioni tecnologiche che producono
diminuzione del numero degli addetti alle lavorazioni ed in genere verso
forme di tassazione dei capitali.
Nella prima fase di applicazione si prevede l'istituzione
di una labour tax, per fronteggiare una grave emergenza nazionale,
prendendo esempio dal grande sforzo compiuto per permettere l'ingresso
del nostro Paese nel sistema monetario europeo.
Art.1
(Requisiti soggettivi)
-
E' istituito il reddito sociale minimo corrisposto dal Ministero del lavoro
e della previdenza sociale ai seguenti soggetti:
-
coloro che sono iscritti alle liste del collocamento da almeno un anno
-
coloro che sono residenti regolarmente nel nostro Paese da almeno due anni.
Art. 2
(Entità del reddito sociale minimo)
-
Il reddito sociale minimo ammonta a lire 12.000.000 annui, e non è
soggetto ad alcuna forma di tassazione.
Art. 3
(Periodo di fruizione)
-
Il periodo di fruizione del reddito minimo deve essere calcolato ai fini
pensionistici.
Art. 4
(Indicizzazione del reddito sociale minimo)
-
L'importo di cui all'articolo 2 è rivalutato annualmente sulla base
degli indici ISTAT del costo della vita.
Art. 5
(Ipotesi di riduzione del reddito sociale minimo)
-
L'importo di cui all'articolo 2 è ridotto alla metà nell'ipotesi
di svolgimento di attività che comunque producono un reddito inferiore
all'ammontare del reddito sociale minimo.
Art. 6
(Previsioni di sanzioni amministrative per i datori di lavoro)
-
Il datore di lavoro che non denuncia l'esistenza di un rapporto di lavoro
intercorrente con un soggetto che fruisce del reddito sociale minimo è
punito con una sanzione amministrativa, da comminare ai sensi degli articoli
14 e seguenti della legge del 24 novembre 1981 n. 684 pari all'ammontare
delle somme versate al soggetto quale corrispettivo del lavoro svolto.
Art. 7
(Ipotesi di decadenza del reddito sociale minimo)
-
Il soggetto decade dalla possibilità di percepire il reddito sociale
minimo nell'ipotesi in cui ottiene un lavoro a tempo pieno o nell'ipotesi
in cui immotivatamente lo rifiuti.
Art. 8
(Introduzione di tariffe sociali sui servizi)
-
I soggetti che fruiscono del reddito sociale minimo hanno diritto ad usufruire
gratuitamente dei trasporti urbani e delle prestazioni erogate dal servizio
sanitario nazionale, e alla riduzione, fino alla metà, dei costi
delle utenze relative alle forniture di gas, luce, acqua e del servizio
di telefonia fissa, previo versamento di un bonus ai soggetti erogati
del servizio.
-
Per l'utilizzo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai soggetti
di cui al comma 1 si applica il canone sociale.
Art. 9
(Copertura finanziaria)
-
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge stimato in lire
cinquantamila miliardi per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, si fa
fronte, per il 1998, mediante l'introduzione di un'imposta straordinaria
consistente in un'addizionale una tantum del 2,5 per cento sulla
tassazione dei redditi d'impresa.
-
Per la copertura in via ordinaria degli oneri derivanti dall'erogazione
del reddito sociale minimo si dispone:
-
l'incremento dell'aliquota d'imposta sugli interessi derivanti da titoli
pubblici ed equiparati del 12,5 al 27 per cento. I possessori di titoli
pubblici ed equiparati possono optare per l'indicazione nella dichiarazione
annuale dell'ammontare dei titoli pubblici posseduti, dei relativi interessi
ed altri proventi percepiti, ai fini dell'applicazione di un'aliquota d'imposta
del 12,5 per cento sui redditi derivanti da un valore complessivo di titoli
posseduti non superiore a centocinquanta milioni di lire. In tali casi
l'imposta del 27 per cento viene applicata a titolo non definitivo e la
tassazione è soggetta a conguaglio in sede di dichiarazione dei
redditi;
-
la tassazione delle somme derivanti da realizzi su titoli azionari con
un'aliquota d'imposta del 30 per cento;
-
l'inserimento nella dichiarazione annuale dei redditi di ogni reddito da
capitale, ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi delle persone
fisiche e giuridiche. Le aliquote e le ritenute su redditi da capitale
dovranno anch'esse essere accorpate sull'unica quota del 27 per cento in
modo da garantire l'uniformità di trattamento fiscale di diversi
tipi di reddito;
-
la tassazione dei trasferimenti di valuta all'estero con un'aliquota dell'1,5
per cento;
l'introduzione di un tassa sull'innovazione tecnologica dalla quale
deriva decremento occupazionale, da concepire come addizionale dell'imposta
sul valore aggiuntivo nella misura dell'1 per cento.
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