STATUTO DELLA FEDERAZIONE 3RME

 

 
Titolo I
Principi Fondamentali

Articolo 1
Definizione

    La Federazione 3RME è un'organizzazione sindacale generale ed associativa di natura programmatica, unitaria e democratica, plurietnica, di donne e di uomini, che promuove la libera associazione e l'autotutela solidale e collettiva dei soggetti che lavorano in forma precaria o intermittente, dei disoccupati, inoccupati, o comunque in cerca di una occupazione, dei giovani e delle giovani che studiano e lavorano allo stesso tempo, di coloro che si associano in forma cooperativistica e autogestionaria per produrre servizi e crearsi la possibilità di un reddito, dei pensionati sociali, degli anziani, dei portatori di handicap, delle persone affette da patologie limitanti.

    L'adesione alla 3RME è volontaria. Essa comporta piena eguaglianza di diritti e di doveri nel pieno rispetto delle libertà individuali e collettive.

    La Federazione 3RME ha la sua sede centrale a Padova.

Articolo 2
Principi fondamentali

    La Federazione 3RME basa i propri programmi e le proprie azioni sui diritti inalienabili di ogni persona, donna e uomo, e propugna la piena attuazione della salvaguardia e valorizzazione di una società democratica, antifascista e antirazzista, dove esista l'eguaglianza sociale, la dignità umana e sia combattuta ogni forma di eslusione sociale, emarginazione, discriminazione.

    Considera la garanzia dei diritti di cittadinanza per ogni cittadino del mondo, senza distinzioni, un bene supremo dell'umanità.

    La Federazione 3RME è impegnata nella costruzione, con altri soggetti sindacali, associativi, culturali, politici e sociali, dell'Europa Sociale, quale soggetto unitario e federale  dove al primo posto vi è la persona umana e i suoi diritti.

    La Federazione 3RME afferma pertanto il valore della solidarietà in una società senza privilegi e discriminazioni, dove sia riconosciuto il diritto all'esistenza dignitosa, alla salute, alla formazione culturale, dove il benessere sociale sia equamente distribuito, la cultura e la conoscenza sia un bene per tutte le persone, rimuovendo ostacoli come la mancanza di un reddito adeguato, la non volontà politica o economica che impediscono alle donne e agli uomini native/i e immigrate/i di decidere - su basi di pari diritti - della propria vita.

    La Federazione 3RME tutela, nelle forme e nelle procedure più adeguate, il diritto di tutte le lavoratrici e i lavoratori precari, intermittenti, disoccupati, con pensione sociale, portatori di handicap, affetti da patologie limitanti, giovani in cerca di occupazione, occupati in forma cooperativistica ed autogestionaria, a rapporti corretti ed imparziali, con particolare riferimento alle forme di sfruttamento, lavoro nero, sottopagato e privo di contratto a carattere nazionale.

    La Federazione 3RME è una organizzazione sindacale ed associativa a carattere federativo, e concepisce la propria unità e democrazia nel rispetto e nell'autonomia delle realtà ad essa federate.

    La stessa Federazione 3RME fonda la sua autonomia nella capacità di elaborazione programmatica in primo luogo nei confronti dei datori di lavoro, delle istituzioni e dei partiti e nel carattere unitario e democratico delle sue regole di vita interna.

    La Federazione 3RME considera decisivo per lo sviluppo della democrazia reale, che tutti i lavoratori, occupati o no, a tempo determinato o indeterminato, precari, intermittenti, eterodiretti, giovani, anziani,  portatori di handicap  o affetti da patologie limitanti, godano dei pieni diritti sindacali, in un quadro di pluralismo e pari diritti tra diverse organizzazioni.

    La Federazione 3RME si propone di tutelare le nuove figure del lavoro, con particolare riferimento alle trasformazioni in corso all'interno dei sistemi produttivi, ancora prive di qualsiasi riscontro a livello legislativo che prenda atto della sostanziale mancanza di normative che garantiscano i diritti minimi fondamentali a questa parte, sempre più grande, di cittadini.

Articolo 3
Iscrizione alla Federazione 3RME

    L'iscrizione alla Federazione 3RME avviene mediante domanda presentata tramite le strutture territoriali o dei luoghi di lavoro, e mediante la sottoscrizione della delega o corrispettivo atto certificatorio.

    L'iscrizione può essere rifiutata dal Consiglio Federale, per i casi di attività o appartenenza ad associazioni con finalità incompatibili con il presente statuto.

    Questi casi rappresentano, altresì, causa di interruzione del rapporto associativo con la Federazione 3RME.

    L'iscrizione è attestata dalla tessera e dalla regolarità del versamento  dei contributi; è periodicamente rinnovata e, comunque, può essere revocata in qualsiasi momento dall'iscritta/o.

Articolo 4
Diritti delle iscritte e degli iscritti

    Le iscritte/i della Federazione 3RME e alle strutture ad essa aderenti, hanno  pari diritti.

    Essi hanno diritto ad essere riconosciuti , rispettati, valorizzati come persone, senza discriminazione alcuna e salvaguardando la dignità della persona nei comportamenti e nel rapporto fra i sessi.

    Essi hanno il diritto di concorrere alla formazione delle decisioni della organizzazione e di manifestare liberamente il proprio pensiero e il proprio diritto di critica con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di  diffusione.

    Ogni iscritta/o ha diritto di concorrere alla formazione della piattaforma e alla conclusione di ogni vertenza che la/lo riguardi.

    Le iscritte/i hanno diritto alla piena tutela, sia individuale che collettiva, dei propri diritti e interessi economici, sociali, professionali e morali, usufruendo a tal fine anche dei vari servizi organizzati dalle strutture della Federazione 3RME.

    La Federazione 3RME deve adottare tutti gli strumenti necessari per garantire il diritto di partecipazione alla vita complessiva dell'organizzazione delle iscritte/i, attraverso anche la tempestiva ed esauriente informazione sull'attività sindacale ed associativa, ai vari livelli e nei diversi campi  di iniziativa.

    Le iscritte/i hanno diritto ad essere informati tempestivamente di addebiti mossi al loro operato e alla loro condotta, a ricorre, in seconda istanza, contro decisioni del Comitato dei Garanti e ad aver garantita la possibilità di far valere le proprie ragioni.

    Hanno diritto inoltre ad opporsi legittimamente contro atti e fatti commessi all'interno della organizzazione che considerino contrari ai principi statutari, anche richiedendo  l'attivazione della procedura relativa  alla  giurisdizione interna o alla garanzia statutaria.

    Tutte le iscritte/i sono elettori e possono accedere alle cariche elettive  in condizioni di eguaglianza; il voto e personale, eguale e libero.

Articolo 5
Doveri delle iscritte e degli iscritti

    Le iscritte/i partecipano all'attività dell'organizzazione, ne rendono attiva la vita democratica, contribuiscono al suo finanziamento attraverso le quote associative, e costruendo iniziative di sostegno alla stessa.

    Qualora assumano incarichi di direzione sono chiamati a farlo rispondendo al principio  zapatista del "comandare obbedendo"; devono sentirsi cioè al servizio dell'intera organizzazione e non al di sopra. Devono inoltre essere coscienti della responsabilità che deriva dal rappresentare i diritti e le aspirazioni delle iscritte/i. Devono inoltre adoperarsi per tutelare e difendere le posizioni stabilite dal mandato conferito dalle iscritte/i nelle trattive vertenziali sulle piattaforme rivendicative.

Articolo 6
Democrazia interna

    I cardini su cui poggia la vita democratica della Federazione 3RME sono:

    a) la garanzia della massima partecipazione personale di ogni iscritta/o alla Federazione 3RME, in uguaglianza di diritti con le altre iscritte/i, alla formazione di deliberazioni del proprio gruppo di lavoro e delle istanze confederali europee, o alle decisioni specifiche che li riguardano;
    b)l'adozione di regole per la formazione delle decisioni ai vari livelli, prevedendo quali siano i casi in cui è obbligatoria la consultazione referendaria delle iscritte/i, in ogni caso sempre vincolante;
    c)la periodicità delle riunioni ordinarie delle assemblee generali e delle assemblee territoriali, prevedendo la possibilità di convocazioni straordinarie su richiesta di un quinto delle iscritte/i per le assemblee generali, o di un decimo per le assemblee territoriali, sulla base del regolamento interno;
    d)il diritto al dissenso, la salvaguardia della pari dignità delle opinioni a confronto e in occasione dell'Assemblea Generale;
    e)la definizione di regole per la selezione degli incarichi di direzione, la loro revocabilità e rotazione;
    f)Dallo svolgimento dell'Assemblea Generale almeno ogni anno;
    g)dall'applicazione, nelle elezioni degli organismi di direzione, del voto segreto.

Titolo II
Degli organismi di struttura e delle forme organizzative

Articolo 7
Struttura organizzativa

    La struttura organizzativa della Federazione 3RME, in ogni suo assestamento e specifica attuazione, tende a valorizzare al massimo sia la specifica autonomia dei singoli organismi, associazioni, collettivi federati, sia l'intera federazione. Le decisioni e le azioni di ogni singola realtà federata, vanno intese come ricchezza per l'intera federazione, e devono avere la massima diffusione all'interno e all'esterno della federazione.

    La Federazione 3RME è organizzata in ORGANISMI TERRITORIALI federati tra loro.

    Per ORGANISMI TERRITORIALI si intende l'assemblea di tutti gli iscritti di ogni singolo territorio, che ha possibilità di deliberare e proporre iniziative all'intera federazione o ad altri organismi territoriali.

    Le associazioni o realtà collettive che aderiscono alla federazione, dovranno fare riferimento all'ORGANISMO TERRITORIALE di appartenenza.

    Ogni iscritto, all'interno dell'assemblea dell'ORGANISMO TERRITORIALE di appartenenza, ha diritto di voto.

    Il voto, all'interno dell'assemblea degli ORGANISMI TERRITORIALI è libero, personale e palese.
    Ogni ORGANISMO TERRITORIALE provvede ad eleggere i rappresentanti all'interno del CONSIGLIO FEDERALE, nei modi e nel numero previsti dall'Art.8 del presente Statuto.

Art.8
Elezione dei rappresentanti all'interno del CONSIGLIO FEDERALE

    Ogni ORGANISMO TERRITORIALE, riunito in assemblea, elegge i propri rappresentanti all'interno del CONSIGLIO FEDERALE.
    Essi saranno eletti in numero di 2 (due) per gli Organismi Territoriali fino a 150 iscritti, in numero di 3 (tre) per gli Organismi Territoriali che contano da 151 a 249 iscritti, 4 (quattro) da 250 a 399 iscritti, 5 (cinque) da 400 iscritti in poi.
    Gli eletti di ogni Organismo Territoriale formano il CONSIGLIO FEDERALE.

Art. 9
CONSIGLIO FEDERALE

    Il Consiglio Federale ha il compito di eseguire il mandato conferito dall'Assemblea Generale degli iscritti alla Federazione 3RME.
    Ogni Consigliere Federale deve rispondere al principio zapatista del "comandare obbedendo".
    Il Consiglio Federale assolve in termini pubblici a tutti i compiti di rappresentanza della Federazione 3RME.
    I membri del Consiglio Federale restano in carica fino ad un massimo di un anno, e possono essere rieletti.
    In ogni ASSEMBLEA GENERALE, ordinaria o straordinaria, convocata nei modi e nelle forme previste dal presente Statuto, potrà essere presentata una mozione di sfiducia, firmata da almeno un terzo degli iscritti alla Federazione 3RME, verso il Consiglio Federale o, singolarmente, ogni suo appartenente. 
    L'accoglimento della mozione di sfiducia, se presentata da almeno un terzo degli iscritti alla Federazione, è automatico.
    L'accoglimento della mozione di sfiducia deve essere motivato con almeno un intervento dei firmatari.
    Dopo gli interventi si procede alla votazione generale che deve confermare o togliere fiducia al Consiglio Federale o ai suoi singoli membri.
    E' possibile fare dichiarazioni di voto prima dello stesso.
    Se il Consiglio Federale viene sfiduciato, lo stesso provvederà immediatamente a rimandare la decisione alle assemblee degli ORGANISMI TERRITORIALI, che entro dieci giorni, dovranno eleggere i nuovi rappresentanti.
    Se l'assemblea dell'ORGANISMO TERRITORIALE non eleggerà i propri rappresentanti entro dieci giorni, può inviare dei portavoce con carica transitoria, per un tempo massimo  di due mesi (60gg.).
    Il Consiglio Federale ha i compiti di coordinamento e comunicazione interna ed  esterna alla Federazione. e decide l'attuazione e le modalità di svolgimento  delle iniziative su mandato dei singoli ORGANISMI TERRITORIALI.
    Nomina i membri dell'Agenzia Organizzativa che provvederà ad organizzare e gestire ogni Assemblea Generale e le consultazioni in essa previste.
    Il Consiglio Federale nomina il COMITATO dei GARANTI, che può essere formato anche da persone esterne all'Organizzazione.
    Il Consiglio Federale informa di ogni sua decisione gli ORGANISMI TERRITORIALI.
    Il Consiglio Federale espone all'Assemblea Generale l'attuazione del Programma deciso dall'Assemblea Generale.
    I membri del Consiglio Federale hanno l'obbligo di partecipare alle assemblee degli Organismi Territoriali di provenienza.

Art. 10
IL PORTAVOCE
 

    L'ASSEMBLEA GENERALE elegge il PORTAVOCE della FEDERAZIONE 3RME.
    Ogni  singolo iscritto può essere eletto.
    Il voto è libero, personale e segreto.
    Il PORTAVOCE ha compiti di rappresentanza pubblica della Federazione.
    Il PORTAVOCE entra di diritto all'interno del CONSIGLIO FEDERALE.
    Il PORTAVOCE rimane in carica per un massimo di un anno, e  può essere rieletto.
    In ogni ASSEMBLEA GENERALE, ordinaria o straordinaria, convocata nei modi previsti dal presente Statuto, il PORTAVOCE può essere sfiduciato, come ogni altro membro del CONSIGLIO FEDERALE, nei modi e nelle forme previsti dall'Art. 9

Art.11
Il COMITATO dei GARANTI

    Il CONSIGLIO FEDERALE nomina il COMITATO dei GARANTI, composto  da quattro persone, che possono essere iscritti alla Federazione o non iscritti.
    Nel caso siano non iscritti, acquisteranno al momento della nomina, il titolo di iscritto onorario alla Federazione.
    I compiti del COMITATO dei GARANTI sono quelli ricevere i ricorsi sui singoli temi inviati dagli iscritti o dagli organismi, ed introdurli al CONSIGLIO FEDERALE. Inoltre il COMITATO dei GARANTI può esprimere il proprio pare all'interno delle ASSEMBLEE GENERALI o TERRITORIALI, su ogni singolo aspetto della vita interna ed esterna della FEderazione, delle realtà ad essa federate o dei suoi singoli iscritti, con cariche o senza.
    Il COMITATO esprime pareri  consultivi, ma può chiedere la ratifica per votazione all'interno delle ASSEMBLEE GENERALI o TERRITORIALI.
    Il COMITATO ha  il compito di garantire lo svolgimento della vita interna ed esterna della Federazione 3RME, secondo i principi  e i regolamenti previsti dal presente Statuto.

Art.12
RISORSE del Tesseramento

    Il contributo degli iscritti, pervenuto tramite il tesseramento, sarà trattenuto, nella misura del 20% dagli ORGANISMI TERRITORIALI e per la restante parte sarà affidato al CONSIGLIO FEDERALE, per le spese del materiale informativo, per l'organizzazione delle iniziative, per la gestione deglla strumentazione centrale, per le spese atte al funzionamento del Consiglio Federale stesso.
    Le spese saranno documentate e presentate ad ogni Organismo Territoriale.
    L'Assemblea Generale fissa il contributo di Tesseramento.

Art.13
Compiti dell'assemblea degli Organismi Territoriali

    Sarà compito di ogni assemblea degli Organismi Territoriali:
    a) decidere la periodicità di riunione
    b) pubblicizzarla il più possibile
    c) eleggere i rappresentanti al Consiglio Federale
    d) organizzare e gestire le campagne di tesseramento
    e) decidere le proprie modalità di funzionamento
    f) avere ed organizzare almeno una sede sul territorio
    d) organizzare l'Agenzia Territoriale

    Tutte le decisioni saranno prese con votazione interna e dovranno essere comunicate al Consiglio Federale.

Art. 14
Agenzie Territoriali

    Sono gli "sportelli" della Federazione sul territorio.
    Hanno due compiti fondamentali: diffondere le notizie che riguardano la Federazione, le sue proposte ed attività, e organizzare la banca dati sui lavori.
    La banca dati è un insieme di informazioni sui tipi di lavoro disponibili e sulle loro caratteristiche.

Art.15
Assemblea Generale

    L'Assemblea Generale è l'assemblea di tutti gli iscritti alla Federazione 3RME. Dovrà essere convocata almeno ogni anno. Il Consiglio Federale, per mezzo dell'Agenzia Organizzativa, provvede ad indire l'Assemblea Generale, fissando la data e i luoghi in modo che tutti abbiano il tempo di organizzare la loro partecipazione. Tutti gli ostacoli che impediscono agli iscritti o agli organismi federati di partecipare, devono essere rimossi dal Consiglio Federale. L'Agenzia Organizzativa funziona da segreteria dell'Assemblea Generale.

    L'Assemblea Generale delibera con voto a maggioranza assoluta dei presenti.
    Ogni iscritto alla Federazione può votare.
    Il voto è libero, eguale e palese per le decisioni che riguardano il programma politico, l'articolazione operativa del programma, le scelte che riguardano gli aspetti vertenziali e di trattativa.
    E' altresì segreto per la fiducia al Consiglio Federale e al Portavoce.

Art. 16
Agenzia Organizzativa

    E' nominata dal Consiglio Federale ed ha il compito di preparare l'Assemblea Generale.
    Ha un ruolo tecnico e modera i lavori dell'Assemblea Generale.
    Funziona da segreteria e provvede all'informazione di tutti gli iscritti prima, durante e dopo l'Assemblea Generale.
    Organizza le votazioni nell'Assemblea Generale.
    Viene sciolta dopo aver svolto questi compiti.