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STATUTO
DELLA FEDERAZIONE 3RME
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Titolo
I
Principi Fondamentali Articolo 1
L'adesione alla 3RME è volontaria. Essa comporta piena eguaglianza di diritti e di doveri nel pieno rispetto delle libertà individuali e collettive. La Federazione 3RME ha la sua sede centrale a Padova. Articolo 2
Considera la garanzia dei diritti di cittadinanza per ogni cittadino del mondo, senza distinzioni, un bene supremo dell'umanità. La Federazione 3RME è impegnata nella costruzione, con altri soggetti sindacali, associativi, culturali, politici e sociali, dell'Europa Sociale, quale soggetto unitario e federale dove al primo posto vi è la persona umana e i suoi diritti. La Federazione 3RME afferma pertanto il valore della solidarietà in una società senza privilegi e discriminazioni, dove sia riconosciuto il diritto all'esistenza dignitosa, alla salute, alla formazione culturale, dove il benessere sociale sia equamente distribuito, la cultura e la conoscenza sia un bene per tutte le persone, rimuovendo ostacoli come la mancanza di un reddito adeguato, la non volontà politica o economica che impediscono alle donne e agli uomini native/i e immigrate/i di decidere - su basi di pari diritti - della propria vita. La Federazione 3RME tutela, nelle forme e nelle procedure più adeguate, il diritto di tutte le lavoratrici e i lavoratori precari, intermittenti, disoccupati, con pensione sociale, portatori di handicap, affetti da patologie limitanti, giovani in cerca di occupazione, occupati in forma cooperativistica ed autogestionaria, a rapporti corretti ed imparziali, con particolare riferimento alle forme di sfruttamento, lavoro nero, sottopagato e privo di contratto a carattere nazionale. La Federazione 3RME è una organizzazione sindacale ed associativa a carattere federativo, e concepisce la propria unità e democrazia nel rispetto e nell'autonomia delle realtà ad essa federate. La stessa Federazione 3RME fonda la sua autonomia nella capacità di elaborazione programmatica in primo luogo nei confronti dei datori di lavoro, delle istituzioni e dei partiti e nel carattere unitario e democratico delle sue regole di vita interna. La Federazione 3RME considera decisivo per lo sviluppo della democrazia reale, che tutti i lavoratori, occupati o no, a tempo determinato o indeterminato, precari, intermittenti, eterodiretti, giovani, anziani, portatori di handicap o affetti da patologie limitanti, godano dei pieni diritti sindacali, in un quadro di pluralismo e pari diritti tra diverse organizzazioni. La Federazione 3RME si propone di tutelare le nuove figure del lavoro, con particolare riferimento alle trasformazioni in corso all'interno dei sistemi produttivi, ancora prive di qualsiasi riscontro a livello legislativo che prenda atto della sostanziale mancanza di normative che garantiscano i diritti minimi fondamentali a questa parte, sempre più grande, di cittadini. Articolo 3
L'iscrizione può essere rifiutata dal Consiglio Federale, per i casi di attività o appartenenza ad associazioni con finalità incompatibili con il presente statuto. Questi casi rappresentano, altresì, causa di interruzione del rapporto associativo con la Federazione 3RME. L'iscrizione è attestata dalla tessera e dalla regolarità del versamento dei contributi; è periodicamente rinnovata e, comunque, può essere revocata in qualsiasi momento dall'iscritta/o. Articolo 4
Essi hanno diritto ad essere riconosciuti , rispettati, valorizzati come persone, senza discriminazione alcuna e salvaguardando la dignità della persona nei comportamenti e nel rapporto fra i sessi. Essi hanno il diritto di concorrere alla formazione delle decisioni della organizzazione e di manifestare liberamente il proprio pensiero e il proprio diritto di critica con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. Ogni iscritta/o ha diritto di concorrere alla formazione della piattaforma e alla conclusione di ogni vertenza che la/lo riguardi. Le iscritte/i hanno diritto alla piena tutela, sia individuale che collettiva, dei propri diritti e interessi economici, sociali, professionali e morali, usufruendo a tal fine anche dei vari servizi organizzati dalle strutture della Federazione 3RME. La Federazione 3RME deve adottare tutti gli strumenti necessari per garantire il diritto di partecipazione alla vita complessiva dell'organizzazione delle iscritte/i, attraverso anche la tempestiva ed esauriente informazione sull'attività sindacale ed associativa, ai vari livelli e nei diversi campi di iniziativa. Le iscritte/i hanno diritto ad essere informati tempestivamente di addebiti mossi al loro operato e alla loro condotta, a ricorre, in seconda istanza, contro decisioni del Comitato dei Garanti e ad aver garantita la possibilità di far valere le proprie ragioni. Hanno diritto inoltre ad opporsi legittimamente contro atti e fatti commessi all'interno della organizzazione che considerino contrari ai principi statutari, anche richiedendo l'attivazione della procedura relativa alla giurisdizione interna o alla garanzia statutaria. Tutte le iscritte/i sono elettori e possono accedere alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza; il voto e personale, eguale e libero. Articolo 5
Qualora assumano incarichi di direzione sono chiamati a farlo rispondendo al principio zapatista del "comandare obbedendo"; devono sentirsi cioè al servizio dell'intera organizzazione e non al di sopra. Devono inoltre essere coscienti della responsabilità che deriva dal rappresentare i diritti e le aspirazioni delle iscritte/i. Devono inoltre adoperarsi per tutelare e difendere le posizioni stabilite dal mandato conferito dalle iscritte/i nelle trattive vertenziali sulle piattaforme rivendicative. Articolo 6
a) la garanzia della massima partecipazione
personale di ogni iscritta/o alla Federazione 3RME, in uguaglianza di diritti
con le altre iscritte/i, alla formazione di deliberazioni del proprio gruppo
di lavoro e delle istanze confederali europee, o alle decisioni specifiche
che li riguardano;
Titolo
II
Articolo 7
La Federazione 3RME è organizzata in ORGANISMI TERRITORIALI federati tra loro. Per ORGANISMI TERRITORIALI si intende l'assemblea di tutti gli iscritti di ogni singolo territorio, che ha possibilità di deliberare e proporre iniziative all'intera federazione o ad altri organismi territoriali. Le associazioni o realtà collettive che aderiscono alla federazione, dovranno fare riferimento all'ORGANISMO TERRITORIALE di appartenenza. Ogni iscritto, all'interno dell'assemblea dell'ORGANISMO TERRITORIALE di appartenenza, ha diritto di voto. Il voto, all'interno dell'assemblea degli
ORGANISMI TERRITORIALI è libero, personale e palese.
Art.8
Essi saranno eletti in numero di 2 (due) per gli Organismi Territoriali fino a 150 iscritti, in numero di 3 (tre) per gli Organismi Territoriali che contano da 151 a 249 iscritti, 4 (quattro) da 250 a 399 iscritti, 5 (cinque) da 400 iscritti in poi. Gli eletti di ogni Organismo Territoriale formano il CONSIGLIO FEDERALE. Art. 9
Ogni Consigliere Federale deve rispondere al principio zapatista del "comandare obbedendo". Il Consiglio Federale assolve in termini pubblici a tutti i compiti di rappresentanza della Federazione 3RME. I membri del Consiglio Federale restano in carica fino ad un massimo di un anno, e possono essere rieletti. In ogni ASSEMBLEA GENERALE, ordinaria o straordinaria, convocata nei modi e nelle forme previste dal presente Statuto, potrà essere presentata una mozione di sfiducia, firmata da almeno un terzo degli iscritti alla Federazione 3RME, verso il Consiglio Federale o, singolarmente, ogni suo appartenente. L'accoglimento della mozione di sfiducia, se presentata da almeno un terzo degli iscritti alla Federazione, è automatico. L'accoglimento della mozione di sfiducia deve essere motivato con almeno un intervento dei firmatari. Dopo gli interventi si procede alla votazione generale che deve confermare o togliere fiducia al Consiglio Federale o ai suoi singoli membri. E' possibile fare dichiarazioni di voto prima dello stesso. Se il Consiglio Federale viene sfiduciato, lo stesso provvederà immediatamente a rimandare la decisione alle assemblee degli ORGANISMI TERRITORIALI, che entro dieci giorni, dovranno eleggere i nuovi rappresentanti. Se l'assemblea dell'ORGANISMO TERRITORIALE non eleggerà i propri rappresentanti entro dieci giorni, può inviare dei portavoce con carica transitoria, per un tempo massimo di due mesi (60gg.). Il Consiglio Federale ha i compiti di coordinamento e comunicazione interna ed esterna alla Federazione. e decide l'attuazione e le modalità di svolgimento delle iniziative su mandato dei singoli ORGANISMI TERRITORIALI. Nomina i membri dell'Agenzia Organizzativa che provvederà ad organizzare e gestire ogni Assemblea Generale e le consultazioni in essa previste. Il Consiglio Federale nomina il COMITATO dei GARANTI, che può essere formato anche da persone esterne all'Organizzazione. Il Consiglio Federale informa di ogni sua decisione gli ORGANISMI TERRITORIALI. Il Consiglio Federale espone all'Assemblea Generale l'attuazione del Programma deciso dall'Assemblea Generale. I membri del Consiglio Federale hanno l'obbligo di partecipare alle assemblee degli Organismi Territoriali di provenienza. Art. 10
Ogni singolo iscritto può essere eletto. Il voto è libero, personale e segreto. Il PORTAVOCE ha compiti di rappresentanza pubblica della Federazione. Il PORTAVOCE entra di diritto all'interno del CONSIGLIO FEDERALE. Il PORTAVOCE rimane in carica per un massimo di un anno, e può essere rieletto. In ogni ASSEMBLEA GENERALE, ordinaria o straordinaria, convocata nei modi previsti dal presente Statuto, il PORTAVOCE può essere sfiduciato, come ogni altro membro del CONSIGLIO FEDERALE, nei modi e nelle forme previsti dall'Art. 9 Art.11
Nel caso siano non iscritti, acquisteranno al momento della nomina, il titolo di iscritto onorario alla Federazione. I compiti del COMITATO dei GARANTI sono quelli ricevere i ricorsi sui singoli temi inviati dagli iscritti o dagli organismi, ed introdurli al CONSIGLIO FEDERALE. Inoltre il COMITATO dei GARANTI può esprimere il proprio pare all'interno delle ASSEMBLEE GENERALI o TERRITORIALI, su ogni singolo aspetto della vita interna ed esterna della FEderazione, delle realtà ad essa federate o dei suoi singoli iscritti, con cariche o senza. Il COMITATO esprime pareri consultivi, ma può chiedere la ratifica per votazione all'interno delle ASSEMBLEE GENERALI o TERRITORIALI. Il COMITATO ha il compito di garantire lo svolgimento della vita interna ed esterna della Federazione 3RME, secondo i principi e i regolamenti previsti dal presente Statuto. Art.12
Le spese saranno documentate e presentate ad ogni Organismo Territoriale. L'Assemblea Generale fissa il contributo di Tesseramento. Art.13
a) decidere la periodicità di riunione b) pubblicizzarla il più possibile c) eleggere i rappresentanti al Consiglio Federale d) organizzare e gestire le campagne di tesseramento e) decidere le proprie modalità di funzionamento f) avere ed organizzare almeno una sede sul territorio d) organizzare l'Agenzia Territoriale Tutte le decisioni saranno prese con votazione interna e dovranno essere comunicate al Consiglio Federale. Art. 14
Hanno due compiti fondamentali: diffondere le notizie che riguardano la Federazione, le sue proposte ed attività, e organizzare la banca dati sui lavori. La banca dati è un insieme di informazioni sui tipi di lavoro disponibili e sulle loro caratteristiche. Art.15
L'Assemblea Generale delibera con voto
a maggioranza assoluta dei presenti.
Art. 16
Ha un ruolo tecnico e modera i lavori dell'Assemblea Generale. Funziona da segreteria e provvede all'informazione di tutti gli iscritti prima, durante e dopo l'Assemblea Generale. Organizza le votazioni nell'Assemblea Generale. Viene sciolta dopo aver svolto questi compiti. |