Schema
di disegno di legge delega recante
«Interventi per favorire lo sviluppo della previdenza
complementare» approvato il 4-2-2000 dal Consiglio dei
ministri.
ARTICOLO1
Interventi per favorire lo sviluppo della previdenza
complementare
1.Al fine di favorire lo sviluppo della previdenza
complementare, il Governo è delegato a emanare entro 9
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge
uno o più decreti legislativi con losservanza dei
seguenti principi e criteri direttivi:
a) destinazione degli accantonamenti annuali relativi al
trattamento di fine rapporto (Tfr) di cui
allarticolo 2120 del Codice civile, alle forme
pensionistiche complementari previste dallarticolo
3, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
124, e successive modificazioni, prevedendo, nel rispetto
del principio "pro-rata":
1) la possibilità da parte dei lavoratori per i quali
non sussistano o non operino le fonti istitutive di cui
allarticolo 3, comma 1, del citato decreto
legislativo n. 124 del 1993, di destinare gli
accantonamenti annuali al Tfr a fondi intercategoriali
istituiti con le modalità descritte dallarticolo 3
del predetto decreto legislativo o alle forme
pensionistiche previste dallarticolo 9 dal medesimo
decreto;
2) il diritto per i lavoratori di optare per modalità
diverse di destinazione dei predetti accantonamenti
annuali al Tfr con predisposizione di misure e strumenti
idonei che assicurino in tali casi prestazioni
equivalenti, sotto i profili del rischio, del rendimento
e della liquidità, a tutte quelle previste dalla
normativa vigente con riguardo al trattamento di fine
rapporto e la canalizzazione delle disponibilità
finanziarie così derivanti verso la piccola e media
impresa e lartigianato;
3) la riduzione dei limiti temporali di cui
allarticolo 10, comma 3-bis, del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e la loro definizione
anche per il fondo intercategoriale di cui al punto 1)
della presente lettera;
b) soppressione contestuale, garantendo gli equilibri di
finanza pubblica, del contributo destinato al Fondo di
garanzia istituito ai sensi dellarticolo 2 della
legge 29 maggio 1982 n. 297, per la quota relativa al
trattamento di fine rapporto, con assunzione della
garanzia della prestazione equivalente di cui al punto 2)
della lettera a) a carico del bilancio dello Stato e
abolizione dellaccantonamento di cui
allarticolo 13, comma 6, del decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni;
c) definizione, relativamente ai dipendenti delle
pubbliche amministrazioni di cui allarticolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
che abbiano esercitato lopzione di cui
allarticolo 59, comma 56, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e con riferimento alle quote maturande del
trattamento di fine rapporto, dei livelli e delle
modalità di destinazione alle forme di previdenza
complementare tenendo conto del decreto del presidente
del Consiglio dei ministri attuativo dellaccordo
quadro del 29 luglio 1999 e prevedendo:
1) lintegrale destinazione ai fondi pensione del
trattamento di fine rapporto, attraverso
lelevazione della quota di cui allarticolo 2,
comma 1, del decreto del presidente del Consiglio dei
ministri attuativo dellaccordo quadro del 29 luglio
1999, ai sensi dellarticolo 2, commi 5, 6, 7, 8 e 9
della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive
modificazioni e integrazioni, secondo lo schema virtuale
di cui allarticolo 2, commi 3 e 5, del predetto
decreto;
2) il versamento effettivo ai fondi pensione del
trattamento di fine rapporto fino a un importo di
ulteriori lire 500 miliardi annui rispetto a quelli
previsti dallarticolo 26, comma 18, della legge 23
dicembre 1998, n. 448;
d) predisposizione di misure e modalità specifiche di
attuazione di quanto previsto dal presente provvedimento,
in caso di presenza di forme di previdenza integrativa
obbligatoria anche attraverso la trasformazione in forme
pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, e successive modificazioni;
e) raccordo delle norme delegate di cui al presente
articolo con le disposizioni di cui al decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 299, e al decreto
legislativo attuativo dellarticolo 3 della legge 13
maggio 1999, n. 133;
f) utilizzo, per il concorso alla copertura degli oneri
derivanti dallattuazione della presente delega,
delle economie conseguenti al decreto legislativo
attuativo dellarticolo 3 della legge 13 maggio
1999, n. 133, anche per gli effetti prodotti dalle
disposizioni contenute nella presente delega.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1,
deliberati dal Consiglio dei ministri, sentite le
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori maggiormente rappresentative sul piano
nazionale, sono trasmessi alle competenti Commissioni
parlamentari permanenti, ai fini dellespressione
del parere, entro il sessantesimo giorno antecedente la
scadenza del termine previsto per lesercizio della
relativa delega. Le competenti Commissioni parlamentari
esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di
trasmissione. Decorso tale termine senza che le
competenti Commissioni abbiano espresso il predetto
parere, i decreti legislativi possono essere comunque
emanati.
3. Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore dei
decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può
emanare eventuali disposizioni modificative e correttive
con le medesime modalità di cui al comma 2, attenendosi
ai principi e ai criteri direttivi di cui al comma 1.
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