Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; Visto larticolo 3 della legge 13 maggio 1999, n. 133, il quale prevede lemanazione di uno o più decreti legislativi per il riordino del regime fiscale delle forme di previdenza per lerogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico, per la disciplina di forme di risparmio individuali vincolate a finalità previdenziali, per la modifica del trattamento fiscale dei contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, nonché per il riordino del regime fiscale del trattamento di fine rapporto e delle altre indennità; Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari; Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: Visto larticolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1999, n. 662, che prevede lemanazione di regolamenti ai sensi dellarticolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare gli adempimenti contabili e formali dei contribuenti al fine della razionalizzazione e della tempestiva semplificazione delle procedure di attuazione delle norme tributarie; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 1999; Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ........... Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e del lavoro e della previdenza sociale;
Emana il seguente decreto legislativo:
Capo I Disciplina del risparmio previdenziale
Articolo 1 Disciplina fiscale dei contributi e dei premi versati per la previdenza complementare e individuale 1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nellarticolo 10: 1) al comma 1, la lettera e-bis) è sostituita dalla seguente: e-bis) i contributi versati alle forme pensionistiche complementari e i contributi e premi versati alle forme pensionistiche individuali, previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, per un importo complessivamente non superiore al 12 per cento del reddito complessivo e comunque non superiore a lire 10 milioni. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente, relativamente a tali redditi, la deduzione compete per un importo complessivamente non superiore al doppio della quota di TFR destinata alle forme pensionistiche collettive istituite ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e, comunque, entro i predetti limiti del 12 per cento del reddito complessivo e di 10 milioni di lire. La disposizione contenuta nel precedente periodo non si applica nel caso in cui la fonte istitutiva sia costituita unicamente da accordi tra lavoratori, nonché ai soggetti iscritti entro il 28 aprile 1993 alle forme pensionistiche complementari che risultano istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Ai fini del computo del predetto limite di lire 10 milioni si tiene conto: delle quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza di cui allarticolo 70, comma 1; dei contributi versati ai sensi dellarticolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, eccedenti il massimale contributivo stabilito dal decreto legislativo 14 dicembre 1995, n. 579. Per le persone che sono fiscalmente a carico di altri soggetti non si tiene conto del predetto limite percentuale, nonché, nei riguardi del soggetto di cui sono a carico, della condizione di destinazione delle quote di TFR alle forme pensionistiche complementari.; 2) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Per gli oneri di cui alla lettera e-bis) del comma 1, sostenuti nellinteresse delle persone indicate nellarticolo 12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, spetta la deduzione per lammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando limporto complessivamente stabilito.; b) nellarticolo 17, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Non si considerano anticipazioni le somme e i valori destinati alle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.; c) nellarticolo 48, comma 2, lettera a), primo periodo, le parole da i contributi versati dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, fino alla fine della lettera sono soppresse; e) nellarticolo 48-bis, comma 1, la lettera a) è soppressa; f) nellarticolo 70, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: 1. Gli accantonamenti ai fondi per le indennità di fine rapporto e ai fondi di previdenza del personale dipendente istituiti ai sensi dellarticolo 2117 del codice civile, se costituiti in conti individuali dei singoli dipendenti, sono deducibili nei limiti delle quote maturate nellesercizio in conformità alle disposizioni legislative e contrattuali che regolano il rapporto di lavoro dei dipendenti stessi. I rendimenti attribuiti in ciascun esercizio ai fondi di previdenza sono deducibili nei limiti dei rendimenti finanziari medi dei titoli obbligazionari pubblici e privati, accertati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro entro il 31 marzo di ciascun anno; 2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: 2-bis. E deducibile un importo non superiore al 3 per cento delle quote di accantonamento annuale del TFR destinate a forme pensionistiche complementari, se accantonato in una speciale riserva, designata con riferimento al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che concorre a formare il reddito nellesercizio e nella misura in cui sia utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite dellesercizio o del passaggio a capitale; in tal caso si applica larticolo 44, comma 2. Se lesercizio è in perdita, la deduzione può essere effettuata negli esercizi successivi ma non oltre il quinto, fino a concorrenza dellammontare complessivamente maturato.. 2. Se lammontare dei contributi o dei premi versati alle forme pensionistiche previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 non ha fruito, anche parzialmente, della deduzione ai sensi della lettera e-bis) del comma 1 dellarticolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il contribuente comunica al fondo pensione o allimpresa di assicurazione, entro il 30 settembre dellanno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, limporto non dedotto o che non sarà dedotto in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi. Articolo 2 Disciplina delle forme pensionistiche individuali 1. Dopo larticolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, sono inseriti i seguenti: Articolo 9-bis Forme pensionistiche individuali attuate mediante fondi pensione aperti 1. Le forme pensionistiche individuali sono attuate mediante ladesione ai fondi pensione di cui allarticolo 9. Ladesione avviene, su base individuale, anche in assenza di specifiche previsioni delle fonti istitutive. 2. I regolamenti dei fondi stabiliscono le modalità di partecipazione alle forme di cui al comma 1. 3. Lammontare del contributo, definito anche in misura fissa allatto delladesione, può essere successivamente variato. 4. I regolamenti dei fondi definiscono i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche, prevedendo che le prestazioni di vecchiaia siano consentite al compimento delletà pensionabile stabilita nel regime obbligatorio di appartenenza con un minimo di cinque anni di partecipazione alla forma e che quelle di anzianità siano consentite, in caso di cessazione dellattività lavorativa, nel concorso del requisito di partecipazione di almeno quindici anni e di unetà di non più di dieci anni inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza. Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o dimpresa si considera età pensionabile il compimento delletà prevista dallarticolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Non sono in ogni caso consentite anticipazioni. 5. I regolamenti dei fondi possono disciplinare la prosecuzione volontaria della partecipazione alla forma pensionistica non oltre i cinque anni dal raggiungimento del limite delletà pensionabile. 6. La liquidazione della prestazione pensionistica in forma di capitale secondo il valore attuale può essere chiesta per un importo non superiore al cinquanta per cento di quello maturato, salvo che limporto annuo della prestazione pensionistica in forma periodica risulti di ammontare inferiore al 50 per cento dellassegno sociale di cui allarticolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Articolo 9-ter Forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita
1. Le forme pensionistiche individuali sono attuate anche mediante contratti di assicurazione sulla vita stipulati con imprese di assicurazioni autorizzate dallIstituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private (ISVAP) ad operare nel territorio dello Stato o quivi operanti in regime di stabilimento o di prestazioni di servizi, che garantiscano le prestazioni di cui allarticolo 9-bis, comma 4, secondo le modalità ivi previste, e consentano le facoltà di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo. Ladesione avviene anche in assenza di specifiche previsioni delle fonti istitutive. . Lammontare dei premi, definito anche in misura fissa allatto della conclusione del contratto, può essere successivamente variato. 3. Le condizioni di polizza dei contratti di cui al comma 1, devono essere comunicate dalle imprese assicuratrici alla Commissione di cui allarticolo 16, prima della loro applicazione..
Articolo 3 Norme di coordinamento e di adeguamento del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124
1. Al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nellarticolo 7, comma 6, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: , salvo che limporto annuo della prestazione pensionistica in forma periodica risulti di ammontare inferiore al 50 per cento dellassegno sociale di cui allarticolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335; b) nellarticolo 10: 1) la rubrica è sostituita dalla seguente: Permanenza nel fondo pensione o nella forma pensionistica individuale e cessazione dei requisiti di partecipazione; 2) nel comma 1, lettera b), sono aggiunte le seguenti parole: o a una delle forme pensionistiche individuali di cui agli articoli 9-bis e 9-ter;; 3) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: 1-bis. Il riscatto anche parziale della posizione individuale maturata nelle forme pensionistiche individuali di cui agli articoli 9-bis e 9-ter è consentito soltanto nelle ipotesi previste dal comma 4 dellarticolo 7.; 4) nel comma 2, dopo le parole ai fondi pensione di cui allarticolo 9, sono inserite le seguenti: o a una delle forme pensionistiche individuali di cui agli articoli 9-bis e 9-ter; 5) nel comma 3, dopo le parole a carico del fondo pensione, sono aggiunte le seguenti: o delle forme pensionistiche individuali di cui agli articoli 9-bis e 9-ter,; 6) nel comma 3-bis, primo periodo, dopo le parole di cui agli articoli 3 e 9 sono inserite le seguenti o presso forme pensionistiche individuali di cui agli articoli 9-bis e 9-ter; 7) dopo il comma 3-ter, sono aggiunti i seguenti: 3-quater. In caso di morte delliscritto ad una delle forme pensionistiche individuali di cui agli articoli 9-bis e 9-ter prima dellaccesso alla prestazione, la posizione individuale è riscattata dagli eredi. 3-quinquies. I regolamenti e i contratti di cui agli articoli 9-bis e 9-ter prevedono la facoltà di trasferimento dell'intera posizione individuale dell'iscritto stesso presso altro fondo pensione, di cui agli articoli 3 e 9, o presso forme pensionistiche individuali di cui ai medesimi articoli 9-bis e 9-ter, non prima che siano trascorsi tre anni dalla data di adesione o di conclusione del contratto.; c) nellarticolo 13: 1) i commi 1, 2, 5, 6, 9, 10, 11 e 12 sono abrogati; 2) il comma 13 è sostituito con il seguente: 13. Le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche sono esenti da ogni onere fiscale, a condizione che avvengano a favore di forme pensionistiche disciplinate dal presente decreto. Sono altresì esenti da ogni onere fiscale i trasferimenti delle risorse o delle riserve matematiche da un fondo pensione o da una forma pensionistica individuale ad altro fondo pensione o ad altra forma pensionistica individuale.;
Articolo 4 Decorrenza e norme transitorie
1. Le disposizioni dellarticolo 1, comma 1, lettera a), si applicano con riferimento ai contributi e ai premi versati alle forme pensionistiche previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, a decorrere dalla data da cui ha effetto il presente decreto. 2. Le disposizioni dellarticolo 1, comma 1, lettera f), n. 1, si applicano con riferimento agli accantonamenti effettuati a decorrere dal periodo dimposta che inizia dalla predetta data. 3. Per i soggetti iscritti entro il 28 aprile 1993 alle forme pensionistiche complementari che risultano istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, ai fini della deducibilità prevista dallart. 10, comma 1, lettera e bis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, fermo restando il limite del 12 per cento del reddito complessivo, limporto massimo deducibile di dieci milioni di lire è maggiorato, per un periodo transitorio di cinque anni, della differenza tra i contributi effettivamente versati nel 1999 alle suddette forme pensionistiche e il predetto limite di dieci milioni. Le modalità per fruire della predetta maggiorazione sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze.
Capo II Disciplina della gestione del risparmio previdenziale Articolo 5 Regime tributario dei fondi pensione in regime di contribuzione definita
1. Larticolo 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 è sostituito dal seguente: Articolo 14 Regime tributario dei fondi pensione in regime di contribuzione definita 1. I fondi pensione in regime di contribuzione definita sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell11 per cento che si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo dimposta. Il risultato si determina sottraendo dal valore del patrimonio netto al termine di ciascun anno solare, al lordo dellimposta sostitutiva, aumentato delle erogazioni effettuate per il pagamento dei riscatti, delle prestazioni previdenziali e delle somme trasferite ad altre forme pensionistiche, e diminuito dei contributi versati, delle somme ricevute da altre forme pensionistiche nonché dei redditi soggetti a ritenuta, dei redditi esenti o comunque non soggetti ad imposta, i proventi maturati derivanti da quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva e il valore del patrimonio stesso allinizio dellanno. Il valore del patrimonio netto del fondo allinizio e alla fine di ciascun anno è desunto da un apposito prospetto di composizione del patrimonio. Nel caso di fondi avviati o cessati in corso danno, in luogo del patrimonio allinizio dellanno si assume il patrimonio alla data di avvio del fondo ovvero in luogo del patrimonio alla fine dellanno si assume il patrimonio alla data di cessazione del fondo. 2. Il risultato negativo maturato nel periodo dimposta, risultante dalla relativa dichiarazione, è computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi dimposta successivi, per lintero importo che trova in essi capienza. 3. Le ritenute operate sui redditi di capitale percepiti dai fondi sono a titolo dimposta. Non si applicano la ritenute previste dal comma 2 dellarticolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi e altri proventi dei conti correnti bancari e postali, nonché la ritenuta prevista, nella misura del 12,50 per cento, dal comma 3-bis dellarticolo 26 del predetto decreto e dal comma 1 dellarticolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77. 4. I redditi di capitale che non concorrono a formare il risultato della gestione e sui quali non è stata applicata la ritenuta a titolo dimposta o limposta sostitutiva sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta o dellimposta sostitutiva. 5. Limposta sostitutiva di cui ai commi 1 e 4 è versata entro il 16 febbraio di ciascun anno. Si applicano le disposizioni del Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 6. La dichiarazione relativa allimposta sostitutiva è presentata entro un mese dallapprovazione del bilancio o rendiconto del fondo. Se il bilancio o rendiconto non è stato approvato nel termine stabilito, la dichiarazione è presentata entro un mese dalla scadenza del termine stesso. Se non è prevista lapprovazione di un bilancio o rendiconto la dichiarazione è presentata entro sei mesi dalla fine del periodo dimposta. Nel caso di fondi costituiti nellambito del patrimonio di società ed enti la dichiarazione è presentata contestualmente alla dichiarazione dei redditi propri della società o dellente. 7. Le operazioni di costituzione, trasformazione, scorporo e concentrazione tra fondi pensione sono soggette ad imposta di registro e ad imposta catastale e ipotecaria in misura fissa per ciascuna di esse.. 2. Al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 sono apportate le seguenti modificazioni: a) nellarticolo 2, comma 1, la lettera e), è soppressa; b) nellarticolo 2, comma 1-quater, dopo le parole: decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sono aggiunte le seguenti: nonchè per i fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; c) nellarticolo 3, comma 3, le parole allarticolo 2, comma 1, lettere d) ed e) sono sostituite dalle seguenti: allarticolo 2, comma 1, lettera d). 3. Nellarticolo 27, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e sono soppresse. 4. Le disposizioni del comma 2 del presente articolo e quelle del comma 3 dellarticolo 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 si applicano ai redditi di capitale maturati a decorrere dalla data da cui ha effetto il presente decreto. Le disposizioni del comma 3 del presente articolo si applicano agli utili derivanti dalla partecipazione a società o enti soggetti allimposta sul reddito delle persone giuridiche divenuti esigibili a decorrere dalla predetta data. 5. Per gli interessi e altri proventi soggetti alle disposizioni dellarticolo 26, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, limposta si applica su quelli maturati fino al giorno precedente alla data da cui ha effetto il presente decreto. I relativi importi sono liquidati entro il mese da cui ha effetto il presente decreto e sono versati entro il giorno 16 del mese successivo. 6. Per gli interessi e altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui allarticolo 2, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, detenuti alla data da cui ha effetto il presente decreto, le operazioni di accreditamento e addebitamento del conto unico sono eseguite limitatamente agli interessi e altri proventi maturati fino al giorno precedente alla predetta data. Limposta sostitutiva è liquidata entro il mese da cui ha effetto il presente decreto ed è versata entro il giorno 16 del mese successivo. 7. Per i proventi relativi alle quote o azioni di organismi di investimento collettivo soggetti alle disposizioni dellarticolo 10-ter, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 77, limposta del 12,50 per cento si applica su quelli maturati fino al giorno precedente alla data da cui ha effetto il presente decreto. I relativi importi sono liquidati entro il mese da cui ha effetto il presente decreto e sono versati entro il giorno 16 del mese successivo.
Articolo 6 Regime tributario dei fondi pensione in regime di prestazioni definite e dei contratti di assicurazione di cui allarticolo 9-ter del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124
1. Nel decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, dopo larticolo 14, è inserito il seguente: Articolo 14-bis Regime tributario dei fondi pensione in regime di prestazioni definite e dei contratti di assicurazione di cui allarticolo 9-ter 1. I fondi pensione in regime di prestazioni definite sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell11 per cento applicata sul risultato netto maturato in ciascun periodo dimposta. Il risultato netto si determina sottraendo dal valore attuale della rendita in via di costituzione, calcolato al termine di ciascun anno solare ovvero determinato alla data di accesso alla prestazione, diminuito dei premi versati nellanno, il valore attuale della rendita stessa allinizio dellanno. Il risultato negativo è computato in riduzione del risultato dei periodi dimposta successivi, per lintero importo che trova in essi capienza. Si applicano le disposizioni dei commi da 3 a 7 dellarticolo 14. 2. Per i contratti di assicurazione di cui allarticolo 9-ter, le imprese di assicurazione applicano una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 11 per cento sul risultato netto maturato in ciascun periodo dimposta. Il risultato si determina sottraendo dal valore attuale della rendita in via di costituzione, calcolato al termine di ciascun anno solare ovvero alla data di accesso alla prestazione, diminuito dei premi versati nellanno, il valore attuale della rendita stessa allinizio dellanno. Il risultato negativo è computato in riduzione del risultato dei periodi dimposta successivi, per lintero importo che trova in essi capienza.. 2. Ai fondi pensione di cui al comma 1 dellarticolo 14-bis del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, si applicano le disposizioni dellarticolo 5, commi da 4 a 7.
Articolo 7 Regime tributario dei fondi pensione che detengono immobili
1. Nel decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, dopo larticolo 14-bis, introdotto dallarticolo 6, comma 1, è inserito il seguente: Articolo 14-ter Regime tributario dei fondi pensione che detengono immobili 1. Fino a quando non si saranno adeguati alle disposizioni di cui allarticolo 6, i fondi pensione il cui patrimonio, alla data del 28 aprile 1993, sia direttamente investito in beni immobili, sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dello 0,50 per cento del patrimonio, riferibile agli immobili determinato, in base ad apposita contabilità separata, secondo i criteri di valutazione previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per i fondi comuni di investimento immobiliare chiusi, calcolato come media annua dei valori risultanti dai prospetti periodici previsti dal citato decreto. Sul patrimonio riferibile al valore degli immobili per i quali il fondo pensione abbia optato per la libera determinazione dei canoni di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, limposta sostitutiva di cui al periodo precedente è aumentata all1,50 per cento. 2. I fondi pensione di cui al comma 1 sono altresì soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell11 per cento sul risultato netto maturato in ciascun periodo dimposta derivante dal restante patrimonio, determinato ai sensi dellarticolo 14, commi 1 e 2. 3. Si applicano le disposizioni dellarticolo 14, commi da 3 a 7.. 2. Ai fondi pensione di cui allarticolo 14-ter del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, si applicano le disposizioni dellarticolo 5, commi da 4 a 7. 3. Larticolo 9 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 è abrogato.
Articolo 8 Regime tributario dei fondi pensione che risultavano istituiti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421 1. Nel decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, dopo larticolo 14-ter, introdotto dallarticolo 7, comma 1, è inserito il seguente: Articolo 14-quater Regime tributario dei fondi pensione che risultavano istituiti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421 1. Alle forme pensionistiche complementari di cui allarticolo 18, comma 1, in regime di contribuzione definita o di prestazione definita gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della capitalizzazione, si applicano le disposizioni dellarticolo 14. 2. Alle forme pensionistiche complementari di cui allarticolo 18, comma 1, in regime di prestazioni definite gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della ripartizione e alle forme indicate nel comma 1 gestite mediante convenzioni con imprese di assicurazione, si applicano le disposizioni dellarticolo 14-bis, comma 2. Si applicano altresì le disposizioni dellarticolo 14, commi da 5 a 7. 3. Nel caso in cui le forme pensionistiche complementari di cui allarticolo 18, comma 1, siano costituite nellambito del patrimonio di società o enti, limposta sostitutiva di cui ai commi precedenti è corrisposta dalla società o dallente nellambito del cui patrimonio il fondo è costituito.. 2. Ai fondi pensione di cui allarticolo 14-quater del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, si applicano le disposizioni dellarticolo 5, commi da 4 a 7.
Articolo 9 Decorrenza 1. Le disposizioni degli articoli da 5 a 8 si applicano dal periodo dimposta in corso alla data da cui ha effetto il presente decreto.
Capo III Disciplina delle prestazioni pensionistiche e del trattamento di fine rapporto Articoli 10 Trattamento tributario delle prestazioni pensionistiche erogate ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nellarticolo 16, comma 1, è inserita la seguente lettera: a-bis) le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1 dellarticolo 47, erogate in forma di capitale, anche in caso di riscatto di cui allarticolo 10, comma 1-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e a titolo di anticipazioni;; b) dopo larticolo 17 è inserito il seguente: Articolo 17-bis 1. Le prestazioni di cui alla lettera a-bis) del comma 1 dellarticolo 16 sono soggette ad imposta mediante lapplicazione dellaliquota determinata con i criteri previsti al comma 1 dellarticolo 17, assumendo il numero degli anni e frazione di anno di effettiva contribuzione e limporto imponibile della prestazione maturata, al netto delle quote del trattamento di fine rapporto e dei redditi già assoggettati ad imposta. Gli uffici finanziari provvedono a riliquidare limposta in base allaliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione. Si applicano le disposizioni previste dallarticolo 17, comma 1-bis. 2. Se la prestazione è non superiore a un terzo dellimporto complessivamente maturato alla data di accesso alla prestazione stessa, limposta si applica sullimporto al netto dei redditi già assoggettati ad imposta. Tale disposizione si applica altresì nei casi previsti dallarticolo 10, commi 3-ter e 3-quater, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e comunque quando limporto annuo della prestazione pensionistica spettante in forma periodica è inferiore al 50 per cento dellassegno sociale di cui allarticolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335. 3. Salvo conguaglio allatto della liquidazione definitiva della prestazione, le prestazioni pensionistiche erogate in caso di riscatto parziale di cui allarticolo 10, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 124 del 1993, o a titolo di anticipazione, sono soggette ad imposta con laliquota determinata ai sensi del comma 1, primo periodo, per il loro intero importo.; c) nellarticolo 41, comma 1, dopo la lettera g-quater) è inserita la seguente: g-quinquies) i redditi derivanti dai rendimenti delle prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1 dellarticolo 47 erogate in forma periodica e delle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale;; d) nellarticolo 42, dopo il comma 4-bis, è inserito il seguente: 4-ter. I proventi di cui alla lettera g-quinquies, del comma 1 dellarticolo 41 sono costituiti dai rendimenti maturati nel periodo dimposta riferibili al valore attuale delle prestazioni pensionistiche di cui allarticolo 47, comma 1, lettera h-bis, erogate nel corso del medesimo periodo, nonchè, per le rendite vitalizie aventi funzione previdenziale, dai rendimenti maturati nel periodo dimposta riferibili al valore attuale delle rendite erogate o in via di costituzione al termine di ciascun periodo dimposta.; e) nellarticolo 47, comma 1, la lettera h-bis) è sostituita dalla seguente: h-bis) le prestazioni pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, comunque erogate;; f) nellarticolo 48-bis, comma 1, la lettera d) è sostituita dalle seguenti: d) per le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1 dellarticolo 47 erogate in forma periodica non si applicano le disposizioni del richiamato articolo 48. Le stesse si assumono al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e di quelli di cui alla lettera g-quinquies) del comma 1 dellarticolo 41, se determinabili; d-bis) per le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1 dellarticolo 47 erogate in forma di capitale a seguito di riscatto della posizione individuale ai sensi dellarticolo 10, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, non si applicano le disposizioni del richiamato articolo 48. Le stesse si assumono al netto dei redditi già assoggettati ad imposta se determinabili;.
2. Nellarticolo 23, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera d) è inserita le seguente: d-bis) sulla parte imponibile delle prestazioni di cui allarticolo 16, comma 1, lettera a-bis), del citato testo unico, con i criteri di cui allarticolo 17-bis, comma 1, primo periodo, dello stesso testo unico;. 3. Per ladempimento degli obblighi derivanti dai contratti di assicurazione di cui allarticolo 9-ter del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, le imprese di assicurazione operanti nel territorio dello Stato in regime di libertà di prestazione di servizi devono nominare un rappresentante fiscale residente nel territorio dello Stato, il quale risponde in solido con limpresa. Il rappresentante fiscale comunica allAmministrazione finanziaria i dati relativi ai soggetti che stipulano i predetti contratti. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità per lassolvimento dei predetti obblighi.
Articolo 11Disciplina tributaria del trattamento di fine rapporto
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nellarticolo 17: 1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: 1. Il trattamento di fine rapporto costituisce reddito per un importo che si determina riducendo il suo ammontare delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva. Limposta è applicata con laliquota determinata con riferimento allanno in cui è maturato il diritto alla percezione, corrispondente allimporto che risulta dividendo il suo ammontare, aumentato delle somme destinate alle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione e moltiplicando il risultato per dodici. Gli uffici finanziari provvedono a riliquidare limposta in base allaliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione. 1-bis. Se in uno o più degli anni indicati al comma 1 non vi è stato reddito imponibile laliquota media si calcola con riferimento agli anni in cui vi è stato reddito imponibile; se non vi è stato reddito imponibile in alcuno di tali anni si applica laliquota stabilita dallarticolo 11 per il primo scaglione di reddito 1-ter. Qualora il trattamento di fine rapporto sia relativo a rapporti di lavoro a tempo determinato, di durata effettiva non superiore a due anni, limposta determinata ai sensi del comma 1 è diminuita di un importo pari a lire 120 mila per ciascun anno; per i periodi inferiori ad anno, tale importo è rapportato a mese. 2. Le altre indennità e somme indicate alla lettera a) del comma 1 dellarticolo 16, anche se commisurate alla durata del rapporto di lavoro e anche se corrisposte da soggetti diversi dal datore di lavoro, sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto dei contributi obbligatori dovuti per legge, con laliquota determinata agli effetti del comma 1. Tali indennità e somme, se corrisposte a titolo definitivo e in relazione ad un presupposto non connesso alla cessazione del rapporto di lavoro che ha generato il trattamento di fine rapporto, sono imponibili per il loro ammontare netto con laliquota determinata con i criteri di cui al comma 1. 2-bis. Le indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente di cui alla lettera a) del comma 1 dellarticolo 16, sono imponibili per un importo che si determina riducendo il loro ammontare netto di una somma pari a lire 600.000 per ciascun anno preso a base di commisurazione con esclusione dei periodi di anzianità convenzionale; per i periodi inferiori allanno la riduzione è rapportata a mese. Se il rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro, la somma è proporzionalmente ridotta. Limposta è applicata con laliquota determinata con riferimento allanno in cui è maturato il diritto alla percezione, corrispondente allimporto che risulta dividendo il suo ammontare netto, aumentato delle somme destinate alle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione e moltiplicando il risultato per dodici. Lammontare netto delle indennità alla cui formazione concorrono contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati, è computato previa detrazione di una somma pari alla percentuale di tali indennità corrispondente al rapporto, alla data del collocamento a riposo o alla data in cui è maturato il diritto alla percezione, fra laliquota del contributo previdenziale posto a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati e laliquota complessiva del contributo stesso versato allente, cassa o fondo di previdenza. 2) il comma 4 è sostituito dal seguente: 4. Salvo conguaglio allatto della liquidazione definitiva, sulle anticipazioni e sugli acconti relativi al trattamento di fine rapporto e alle indennità equipollenti, nonché sulle anticipazioni relative alle altre indennità e somme, si applica laliquota determinata, rispettivamente, a norma dei commi 1, 2 e 2-bis, considerando limporto accantonato, aumentato delle anticipazioni e degli acconti complessivamente erogati e al netto delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva. 2. Nellarticolo 23, comma 2, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole di cui allarticolo 17 dello stesso testo unico sono sostituite dalle seguenti: di cui allarticolo 17, comma 1, secondo periodo, e comma 2-bis, terzo periodo, dello stesso testo unico. 3. Sui redditi derivanti dalle rivalutazioni dei fondi per il trattamento di fine rapporto e dai rendimenti attribuiti ai fondi di previdenza è applicata limposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell11 per cento. 4. I soggetti indicati negli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 applicano limposta di cui al comma 3 sulle rivalutazioni e sui rendimenti maturati in ciascun anno. Limposta è versata entro il 16 febbraio dellanno successivo. Limposta è imputata a riduzione del fondo. Nellanno solare in cui maturano le rivalutazioni e i rendimenti, compreso lanno 2001, è dovuto lacconto dellimposta sostitutiva commisurato al 90 per cento delle rivalutazioni e dei rendimenti maturati nellanno precedente. Se il trattamento di fine rapporto è corrisposto da soggetti diversi da quelli indicati nei predetti articoli, limposta sostitutiva di cui al comma 3 è complessivamente liquidata dal soggetto percettore nella dichiarazione dei redditi del periodo dimposta in cui viene corrisposto, anche a titolo di anticipazione, e versata nei termini previsti per il versamento a saldo delle imposte derivanti dalla medesima dichiarazione dei redditi. 5. Dallimposta relativa ai trattamenti di fine rapporto, determinata ai sensi dellarticolo 17, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, percepiti a seguito della cessazione di rapporti di lavoro intervenuta nel periodo dal 1° gennaio 2001 e fino alla data di entrata in vigore della disciplina concernente la riforma del trattamento di fine rapporto e comunque non oltre il 31 dicembre 2005, si detrae un importo pari a lire 120.000 per ciascuno degli anni compresi nel suddetto periodo; per i periodi inferiori ad anno, tale importo è rapportato a mese.
Articolo 12 Decorrenza e disciplina transitoria 1. Per i soggetti che risultano iscritti a forme pensionistiche complementari alla data da cui ha effetto il presente decreto, le disposizioni introdotte dallarticolo 10 si applicano alle prestazioni riferibili agli importi maturati a decorrere dalla data da cui ha effetto il decreto stesso, nonché, in caso di riscatto parziale di cui allarticolo 10, comma 1-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 o di anticipazione, a quelle erogate a decorrere da tale data. 2. Le disposizioni dellarticolo 17 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dallarticolo 11, si applicano alle quote di trattamento di fine rapporto maturate, nonché a quelle erogate a titolo di anticipazione a decorrere dalla data da cui ha effetto il presente decreto. Per il trattamento di fine rapporto maturato fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni del menzionato articolo 17, nel testo vigente anteriormente alla data stessa.
CAPO IV Contratti di assicurazione, disposizioni varie e finali Articolo 13 Trattamento tributario dei contratti di assicurazione, dei contributi versati volontariamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nellarticolo 10: 1) al comma 1, lettera e), dopo le parole in ottemperanza a disposizioni di legge sono aggiunte le seguenti nonché quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Sono altresì deducibili i contributi versati al fondo di cui allarticolo 1 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565.; 2) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Tale disposizione si applica altresì per gli oneri di cui alla lettera e) del comma 1 relativamente alle persone indicate nel medesimo articolo 433 del codice civile se fiscalmente a carico.; b) nellarticolo 13-bis, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) la lettera f) è sostituita dalla seguente: f) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente superiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana se limpresa di assicurazione non ha facoltà di recesso dal contratto, per un importo complessivamente non superiore a lire 2 milioni e 500 mila. Con decreto del Ministero delle finanze, sentito lIstituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private (ISVAP) sono stabilite le caratteristiche alle quali devono rispondere i contratti che assicurano il rischio di non autosufficienza. Per i percettori di redditi di lavoro dipendente e assimilato, si tiene conto, ai fini del predetto limite, anche dei premi di assicurazione in relazione ai quali il datore di lavoro ha effettuato la detrazione in sede di ritenuta;; c) nellarticolo 42, comma 4, il primo periodo è sostituito dai seguenti: 4. I capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione costituiscono reddito per la parte corrispondente alla differenza tra lammontare percepito e quello dei premi pagati. Tale differenza si assume applicando al suo importo gli elementi di rettifica finalizzati a rendere la tassazione equivalente a quella che sarebbe derivata se tale reddito avesse subito la tassazione per maturazione, calcolati tenendo conto del tempo intercorso, delle eventuali variazioni dellaliquota dellimposta sostitutiva, nonché della data di pagamento della stessa. Con decreti del Ministro delle finanze, sentito un apposito organo tecnico, sono stabiliti gli elementi di rettifica.; d) nellarticolo 47, comma 1, la lettera h) è sostituita dalla seguente: h) le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle aventi funzione previdenziale. Le rendite aventi funzione previdenziale sono quelle derivanti da contratti di assicurazione sulla vita stipulati con imprese autorizzate dallIstituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private (ISVAP) ad operare nel territorio dello Stato o quivi operanti in regime di stabilimento o di prestazioni di servizi, che non consentano il riscatto della rendita successivamente allinizio dellerogazione;; e) nellarticolo 48-bis, comma 1, lettera c), lultimo periodo è soppresso. 2. Ai fini dellapplicazione degli articoli 10, comma 1, lettera e-bis) e 13-bis, comma 1, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i contratti di assicurazione che prevedono la copertura di più rischi aventi un regime fiscale differenziato, nella polizza è evidenziato limporto del premio afferente a ciascun rischio. 3. Alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, sono apportate le seguenti modificazioni: a) gli articoli 13, 14 e 15 sono abrogati; b) nellarticolo 21, secondo comma, le parole e di rendita vitalizia sono soppresse; c) nella tariffa, allegato A, gli articoli 1, 14 e 23 sono soppressi; d) nella tariffa, allegato C è aggiunto larticolo 11, così rubricato: Assicurazioni sulla vita e contratti di capitalizzazione, in corrispondenza della natura delle assicurazioni e Assicurazione sulla vita di qualunque specie, ivi compresi i contratti di rendita vitalizia e i contratti di capitalizzazione, in corrispondenza dellindicazione delle operazioni. 4. Nellarticolo 2 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, il comma 5 è soppresso.
Articolo 14 Applicazione dellimposta sostitutiva sui redditi di cui allarticolo 41, comma 1, lettera g-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi 1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo larticolo 26-bis è inserito il seguente: Articolo 26-ter 1. Sui redditi di cui allarticolo 41, comma 1, lettera g-quater), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, limpresa di assicurazione applica una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura prevista dallarticolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461. 2. Sui redditi di cui allarticolo 41, comma 1, lettera g-quinquies), del citato testo unico delle imposte sui redditi, i soggetti indicati nel primo comma dellarticolo 23 applicano una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura prevista dallarticolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461. 3. Per i redditi indicati nei commi 1 e 2 dovuti da soggetti non residenti si applicano le disposizioni dellarticolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi.. 2. Nellarticolo 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482, il primo e il secondo comma sono abrogati relativamente ai contratti stipulati a decorrere dalla data da cui ha effetto il presente decreto.
Articolo 15 Regime tributario dei fondi pensione ai fini IVA 1. Nellarticolo 10, primo comma , numero 1), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole la gestione di fondi comuni di investimento sono inserite le seguenti: e di fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.
Articolo 16 Decorrenza
1. Le disposizioni dellarticolo 13 si applicano per i contratti stipulati a decorrere dalla data da cui ha effetto il presente decreto. 2. Le disposizioni dellarticolo 14 si applicano per i redditi maturati a decorrere dalla data da cui ha effetto il presente decreto. 3. Le disposizioni dellarticolo 15 si applicano a decorrere dalla data da cui ha effetto il presente decreto.
Articolo 17 Allargamento delle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 ai destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565
1. Al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nellarticolo 2, al comma 1, dopo la lettera b-bis), è aggiunta la seguente: b-ter) per i soggetti destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, anche se non iscritti al fondo ivi previsto. e al comma 2, lettera a), le parole: lettere a e b-bis) sono sostituite dalle seguenti: lettere a), b-bis) e b-ter); b) nellarticolo 3, comma 1, dopo la lettera c-bis), è aggiunta la seguente: c-ter) accordi tra soggetti destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, promossi da loro sindacati o associazioni di rilievo almeno regionale.; c) nellarticolo 7, comma 2, è inserito, in fine, il seguente periodo: Per i soggetti di cui allarticolo 2, comma 1, lettera b-ter), si considera età pensionabile il compimento delletà prevista dallarticolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335.; d) nellarticolo 8, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: 1-bis. Per i soggetti di cui allarticolo 2, comma 1, lettera b-ter), sono consentite contribuzioni saltuarie e non fisse. I medesimi soggetti possono altresì delegare il centro servizi o lazienda emittente la carta di credito o di debito, al versamento con cadenza trimestrale al fondo pensione dellimporto corrispondente agli abbuoni accantonati a seguito di acquisti effettuati tramite moneta elettronica presso i centri vendita convenzionati. Per la regolarizzazione di dette operazioni deve ravvisarsi la coincidenza tra soggetto che conferisce la delega al centro convenzionato con il titolare della moneta elettronica e con il titolare della posizione aperta presso il fondo pensione medesimo.
Articolo 18 Disposizioni di attuazione1. Le disposizioni di attuazione del presente decreto sono emanate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dellarticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 2. Per gli adempimenti contabili e formali di carattere tributario, ivi compresi quelli connessi alle scadenze temporali, previsti dal presente decreto, si applica la disposizione di cui allarticolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Articolo 19 Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il 1° giugno 2000 ed ha effetto relativamente ai contributi versati, ai rendimenti maturati, ai contratti stipulati, alle prestazioni maturate, alle rendite erogate a decorrere dal 1° gennaio 2001. 2. Per ladeguamento delle disposizioni del presente decreto con la riforma della disciplina prevista dal decreto legislativo n. 124 del 21 aprile 1993, si provvede con i decreti legislativi correttivi di cui allarticolo 3, comma 7, della legge 13 maggio 1999, n. 133. |