FERIE

  1. Affinché la determinazione del periodo feriale da parte del datore di lavoro sia legittima, l'epoca delle ferie deve essere comunicata con quel preavviso che, secondo correttezza e buona fede, consenta al lavoratore di organizzare in modo conveniente il riposo concesso (Trib. Milano 24/2/96, pres. ed est. Mannacio, in D&L 1996, 684)
  2. È illegittima la determinazione unilaterale del periodo di godimento delle ferie da parte del datore di lavoro allorché non venga salvaguardata la funzione fondamentale dell’istituto di consentire al lavoratore la reintegrazione delle energie psicofisiche (nella fattispecie, il Pretore ha ritenuto in contrasto con la funzione dell’istituto la fruizione di un solo giorno di ferie per disposizione del datore di lavoro) (Pret. Milano 16/11/96, est. Cincotti, in D&L 1997, 344)
  3. E’ illegittima la determinazione unilaterale del periodo di godimento delle ferie da parte del datore di lavoro allorché non venga tenuto conto anche degli interessi dei lavoratori e non vi siano comprovate esigenze organizzative aziendali (Pret. Milano 20/1/99, est. Cecconi, in D&L 1999, 359)
  4. E' illegittima la riduzione delle ferie in misura proporzionale alle assenze per malattia intervenute nel periodo della loro maturazione (Pret. Milano 28/2/96, est. Porcelli, in D&L 1996, 686)
  5. Poiché il nostro ordinamento tutela il diritto alle ferie in tutti i casi in cui la mancata prestazione lavorativa non sia imputabile alla volontà dell’interessato, bensì dipenda dalla legge o da uno stato di necessità, va ritenuta la maturazione del diritto alle ferie anche per i periodi di assenza per malattia. Non così in ipotesi di preavviso sostituito dalla corrispondente indennità, poiché, in tale caso, l’avvenuto pagamento dell’indennità sostitutiva, accettata dal lavoratore, comporta la risoluzione del rapporto di lavoro (Pret. Milano 23/7/99, est. Anastasio, in D&L 1999, 881)
  6. Sussiste l'effetto interruttivo delle ferie a causa della malattia insorta durante le stesse in applicazione dell'attuale testo dell'art. 2109 c.c., qualora la malattia non consenta la salvaguardia dell'essenziale funzione di riposo, recupero delle energie psicofisiche e ricreazione propria delle ferie (Trib. Milano 16/12/95, pres. Mannacio, est. Gargiulo, in D&L 1996, 456)
  7. Sussiste l'effetto interruttivo delle ferie, a causa della malattia insorta durante le stesse – in applicazione dell'art. 2109 c.c., siccome modificato dalla sentenza 30/12/87 n. 616 della Corte Costituzionale – qualora il lavoratore abbia richiesto e ottenuto regolare certificazione dello stato morboso, inviata sia al datore di lavoro sia all'Inps, che imponga la reperibilità al domicilio nelle fase orarie previste dal DM 15/7/86; tale reperibilità è infatti incompatibile con il reale conseguimento delle finalità proprie delle ferie, sottoponendo il lavoratore a restrizioni della libertà di movimento e della libertà di partecipare ad attività ricreative di svago, nonché ad incontri sociali (Trib. Pordenone 10/4/95, pres. Fontana, est. Bolzoni, in D&L 1995, 984)
  8. L'effetto sospensivo delle ferie da parte della malattia, ai sensi dell'art. 2109 c.c. come integrato dalla sentenza della Corte cost. n. 616/87, si verifica – quando la malattia comprometta apprezzabilmente la funzione assolta dalle ferie nel ritemprare le energie psicofisiche del lavoratore – sia se si tratti di ferie individuali sia se si tratti di ferie godute collettivamente dai dipendenti in concomitanza con la chiusura dello stabilimento (Trib. Milano 16/12/94, pres. Siniscalchi, est. Accardo, in D&L 1995, 652. In senso conforme, v. Trib. Milano 21/5/97, pres. Ruiz, est. De Angelis, in D&L 1998, 126)
  9. Ai sensi dell'art. 2109 c.c. – come rivisto dalla sentenza della Corte cost. n. 616/87, secondo le precisazioni di cui alla successiva sentenza n. 297/90 della medesima Corte – la malattia sospende le ferie, salvo il caso in cui non sia tale da pregiudicarne la funzione, che è quella di consentire il recupero delle energie psico – fisiche attraverso il riposo e la ricreazione; conseguentemente la clausola contrattuale che consente la sospensione delle ferie solo in caso di ricovero ospedaliero, ponendo una limitazione non consentita, è nulla per contrasto con norma imperativa (Cass. 22/3/96 n. 2515, pres. Micali, est. Sciarelli, in D&L 1997, 115)