SINDACATI – Rappresentanze dei lavoratori


A. Rsa    B. Rsu    C. Rappresentante per la sicurezza – Rappresentante ex art. 9 S.L.   


A. Rsa

  1. La nuova espressione <<contratti collettivi di lavoro applicati nell'unità produttiva>>, contenuta nell'art. 19 S.L. a seguito della parziale abrogazione disposta dal DPR 28/7/95 n. 312 in esito alla consultazione referendaria dell'11/6/95, da interpretarsi nel senso più pieno e ampio, concerne ogni espressione dell'autonomia collettiva, con la quale uno o più datori di lavoro e rappresentanze dei lavoratori regolino uno o più aspetti dei rapporti di lavoro, nel loro sorgere, nello svolgimento o nella loro estinzione (Pret. Milano 21/8/96, est. Santosuosso, in D&L 1996, 929. In senso conforme, v. Pret. Milano 4/11/97, est. Porcelli, in D&L 1998, 353; Pret. Milano 30/9/98, est. Porcelli, in D&L 1999, 69)
  2. E’ legittimato alla nomina di Rsa il sindacato che, pur non essendo firmatario di accordi nazionali, abbia sottoscritto un contratto collettivo aziendale che regolamenti un aspetto non marginale del rapporto di lavoro (Trib. Milano 30/6/99, pres. ed est. Mannacio, in D&L 1999, 812)
  3. Il sindacato che abbia sottoscritto accordi aziendali regolanti istituti vari di gestione di eccedenze occupazionali (Cassa integrazione guadagni, contratti di solidarietà, part-time, piani di riqualificazione) ha titolo alla costituzione di una propria rappresentanza sindacale aziendale ai sensi dell’art. 19 SL nel nuovo testo risultante dal referendum dell’11/6/95, con conseguente antisindacalità del disconoscimento di tale potere di costituzione (Pret. Milano 11/1/97, est. Curcio, in D&L 1997, 259, n. Franceschinis, Accordi aziendali e costituzione di Rsa ex art. 19 SL)
  4. Per configurare l'ipotesi di contratti collettivi, alla stipulazione dei quali l'art. 19 SL subordina la facoltà di costituire Rsa, è necessario e al contempo sufficiente che l'accordo si riferisca alla generalità dei lavoratori appartenenti all'unità produttiva, persegua l'obiettivo di regolamentare le relazioni di lavoro all'interno dell'azienda e non attenga ad aspetti del tutto marginali del rapporto di lavoro o della vita aziendale, potendo in questo senso rilevare anche un accordo esclusivamente obbligatorio (Pret. Monza 5/1/96, est. Dani, in D&L 1996, 368)
  5. Il requisito della sottoscrizione di contratti collettivi di lavoro applicati nell'unità produttiva, che costituisce la condizione necessaria e sufficiente per nominare Rsa ai sensi dell'art. 19 SL a seguito della parziale abrogazione disposta dal DPR 28/7/95 n. 312 in esito alla consultazione referendaria dell'11/6/95, è integrato solo nell'ipotesi in cui tale sottoscrizione costituisca il momento terminale di una partecipazione effettiva alle trattative sindacali (nella fattispecie è stato escluso che il requisito in questione ricorresse nei confronti del sindacato che si era limitato a proporre di aderire a un contratto sottoscritto da altre organizzazioni) (Pret. Milano 29/1/96, est. Negri della Torre, in D&L 1996, 377)
  6. La parziale abrogazione dell’art. 19 SL, disposta dal DPR 28/7/95 n. 312 in esito alla consultazione referendaria dell’11/6/95, comporta la caducazione delle preesistenti Rsa costituite da sindacati che non abbiano sottoscritto contratti collettivi applicati nell’unità produttiva (Trib. Milano 20/12/97, pres. Ruiz, est. de Angelis, in D&L 1998, 347, n. CHIUSOLO, Il rappresentante per la sicurezza tra rappresentanza sindacale aziendale e rappresentanza sindacale in azienda)
  7. E' antisindacale il disconoscimento di una Rsa costituita da un sindacato aderente a una confederazione maggiormente rappresentativa, né il datore di lavoro può sindacare la procedura seguita per la costituzione della Rsa, trattandosi di questioni interne al sindacato che non possono riguarda l'azienda (Pret. Legnano 3/11/94, est. Ravazzoni, in D&L 1995, 98)
  8. Costituisce comportamento antisindacale l'omessa consultazione della rappresentanza sindacale aziendale di un sindacato non aderente alla rappresentanza sindacale unitaria, qualora l'azienda abbia l'obbligo di consultare tutte le rappresentanze sindacali, in quanto l'avvenuta elezione della Rsu non fa venir meno le prerogative legali delle Rsa legittimamente costituite (Pret. La Spezia 21/11/94, est. Ghinoy, in D&L 1995, 307, con nota di FRANCESCHINIS)
  9. E' antisindacale il licenziamento di un rappresentante sindacale aziendale, quando risulti accertata l'esistenza di indizi obiettivi e concordanti che evidenziano una volontà del datore di lavoro di impedire l'esercizio di attività sindacali in azienda (Pret. Milano 20/6/94, est. Curcio, in D&L 1995, 110)
  10. Costituisce comportamento antisindacale il licenziamento disciplinare di un rappresentante sindacale aziendale, che abbia divulgato, nel corso di un’intervista giornalistica, il contenuto di una lettera a lui indirizzata dall’azienda in risposta a una sua segnalazione circa i problemi di organizzazione del lavoro (Pret. Milano 26/1/99 (decr.), est. Marasco, in D&L 1999, 298, n. FRANCESCHINIS, Rappresentante sindacale e diritto di critica)
  11. Costituisce comportamento antisindacale il trasferimento di dirigente Rsa presso altra unità produttiva senza nulla osta dell'organizzazione sindacale di appartenenza (Pret. Milano 20/9/95, est. Chiavassa, in D&L 1996, 102)
  12. Nel caso di trasferimento di dipendente del Ministero delle Finanze dirigente di Rsa, l’inadeguatezza della risposta del datore di lavoro alla richiesta del lavoratore di indicazione dei motivi e la mancanza del nulla osta sindacale comporta l’illegittimità del trasferimento sotto il duplice profilo della violazione del disposto dell’art. 2103 c.c. nonché degli artt. 22 SL e 40 DPR 8/5/87 n. 266 (Pret. Campobasso 14/1/99 (ord.), est. Valle, in D&L 1999, 579)
  13. Costituisce condotta antisindacale il rifiuto del datore di lavoro di riconoscere una Rsa, costituita nell’ambito di una OS firmataria di un Ccnl, ancorché tale Ccnl non sia applicato nell’unità produttiva da parte del datore di lavoro, il quale non applica alcun contratto collettivo (Pret. Milano 11/2/99, est. Frattin, in D&L 1999, 292, n. CAPURRO, Attività sindacale nel rapporto di lavoro in cooperativa. In senso conforme, v. Trib. Milano 14/7/99, pres. Gargiulo, est. Accardo, in D&L 1999, 813)
  14. È maggiormente rappresentativa (ai sensi dell’art. 19 lett. a SL, prima dell’abrogazione) la confederazione sindacale (nella specie, Cub - Confederazione Unitaria di Base) che: a) abbia l’adesione d’organizzazioni di vari settori dell’industria, del terziario e del pubblico impiego, con un numero non esiguo di aderenti (il dato numerico, ai fini della verifica di un’equilibrata distribuzione tra i settori, non è in sé decisivo quando sia in ogni modo osservabile un’apprezzabile consistenza organizzativa); b) abbia diffusione territoriale (desumibile anche dalle attestazioni della PA, dal Ministero del Lavoro, o, comunque, dagli stessi accertamenti giudiziari); c) abbia diretta implicazione in conflitti di lavoro o in azioni per l’organizzazione di scioperi (Cass. 30/3/98 n. 3341, pres. Pontrandolfi, est. Miani Canevari, in D&L 1998, 627, n. ZEZZA, La Corte di Cassazione riconosce alla Cub la maggiore rappresentatività: una vittoria di Pirro)
  15. E’ illegittimo il licenziamento in tronco di un rappresentante sindacale aziendale che abbia esercitato il proprio diritto di critica sulle scelte datoriali e sull’organizzazione aziendale senza violare il limite posto al legittimo esercizio di tale diritto, limite consistente nella falsità delle dichiarazioni e nella volgarità delle espressioni usate. (La fattispecie riguarda un Rsa, dipendente delle Poste, che aveva tenuto una conferenza stampa nel corso della quale aveva consegnato una lettera – non riservata e a lui inviata in qualità di Rsa dal dirigente – con cui venivano ammessi alcuni disservizi consistenti, tra l’altro, nel mandare al macero anziché al mittente qualche lettera o mazzetto di lettere) (Pret. Milano 9/1/99 (ord.), est. Atanasio, in D&L 1999, 384)
  16. Nell’ambito e i compiti demandati dalla legge alle r.s.a. per assicurare gli interessi individuali e collettivi di questi ultimi, inclusive delle “condizioni di lavoro” ex art. 2087 c.c., rientra anche la fissazione dei ritmi e dei carichi di lavoro: ma ciò deve verificarsi secondo le modalità previste negli accordi aziendali o attraverso il ricorso all’istituto dell’informazione (Cass. 1/12/99, n. 13383, pres. Sommella, in Mass. giur. lav. 2000, pag. 340, con nota di Papaleoni, Prassi e condotta antisindacale)

B. Rsu

  1. Non costituisce comportamento antisindacale la mancata ripartizione, tra tutte le Rsu elette, del monte ore di permessi sindacali retribuiti di cui godevano in precedenza i dirigenti delle Rsa, in forza di accordi aziendali, in quanto l'Accordo Interconfederale del 10/12/93 prevede il subingresso dei componenti delle Rsu limitatamente ai permessi spettanti per legge ai dirigenti della Rsa (Pret. Nola, sez. Pomigliano d'Arco, 19/4/95, est. Perrino, in D&L 1995, 847. In senso conforme, v. Pret. Milano 10/1/95, est. Porcelli, in D&L 1995, 549)
  2. Non costituisce comportamento antisindacale il comportamento del datore di lavoro che, conformemente alla prassi aziendale e senza operare disparità di trattamento tra diverse OO.SS., attribuisca il monte ore mensile di permessi ai singoli rappresentanti sindacali e non al sindacato nel suo insieme (Trib. Milano 17/4/98, pres. Mannacio, est. Accardo, in D&L 1998, 640, n. QUADRIO, Rsu tra collegialità e antagonismo)
  3. Non costituisce comportamento antisindacale l'obbligo imposto dalla società alle Rsu di consumare ogni mese l'intero monte ore mensile di permessi sindacali retribuiti (Pret. Milano 10/1/95, est. Porcelli, in D&L 1995, 549, nota FRANCESCHINIS)
  4. La comunicazione effettuata dal datore di lavoro, per la convocazione a trattative sindacali, mediante chiamata telefonica a uno degli apparecchi ubicati nel locale comune a disposizione delle Rsu, non è mezzo idoneo a garantire l'avvenuta conoscenza della convocazione da parte di tutte le Rsu e costituisce pertanto comportamento antisindacale (Pret. Milano 10/1/95, est. Porcelli, in D&L 1995, 549, nota FRANCESCHINIS. In senso conforme, v. Trib. Milano 17/4/98, pres. Mannacio, est. Accardo, in D&L 1998, 640, n. QUADRIO, Rsu tra collegialità e antagonismo)
  5. In quanto la Rsu non sia dotata di un organismo unitario di coordinamento, di un organo esecutivo autonomo e, quindi, di un referente unitario per il datore di lavoro, è obbligo di quest’ultimo comunicare informazioni e convocazioni a ogni specifico gruppo che, altrimenti, rischierebbe di rimanere escluso dalla partecipazione all’attività collegiale (Pret. Milano 31/12/98, est. Santosuosso, in D&L 1999, 305)
  6. Costituisce condotta antisindacale il rifiuto reiterato di incontrare e trattare con le Rsu, poiché tale comportamento rappresenta una chiara manifestazione di indisponibilità al confronto con conseguente disconoscimento del ruolo delle organizzazioni sindacali (Pret. Milano 5/8/95, est. Vitali, in D&L 1995, 865)
  7. E' antisindacale la pretesa del datore di lavoro di sindacare tempi e modalità di fruizione dei permessi ex art. 23 S.L da parte dei componenti delle Rsu (Pret. Nola, sez. Pomigliano d'Arco, 19/4/95, est. Perrino, in D&L 1995, 847)
  8. L'accordo interconfederale 20/12/93, relativo alla costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie, è inefficace nei confronti delle OO. SS. non firmatarie (Pret. Monza 11/4/95, est. Padalin, in D&L 1995, 557)
  9. Pur non sussistendo in capo ai dirigenti esterni delle OO.SS. componenti la Rsu il diritto di partecipare alle riunioni della medesima, il datore di lavoro è tenuto a ispirarsi a una logica di parità di trattamento tra le OO.SS. componenti la Rsu, non potendo pertanto impedire la partecipazione a dette riunioni solo ai dirigenti di alcune OO.SS. componenti la Rsu, avendolo consentito ai dirigenti delle altre OO.SS. (Pret. Varese 14/2/97, est. Papa, in D&L 1997, 507, nota Capurro)
  10. Il sindacato che, pur non possedendo i requisiti di cui all’art.19 SL, partecipi alla costituzione della Rsu, può legittimamente fruire dei diritti di cui al titolo III SL (nella fattispecie, è stato dichiarato antisindacale il rifiuto di consentire la partecipazione a un’assemblea ex art. 20 SL a un funzionario sindacale esterno) (Pret. Varese 14/2/97, est. Papa, in D&L 1997, 507, nota Capurro)
  11. La disdetta dall’iscrizione al sindacato che ha presentato una lista nelle elezioni della Rsu, da parte di un lavoratore eletto membro della Rsu in quella lista, è inidonea a far venir meno tale qualità di membro di Rsu (Pret. Milano 7/4/97, est. Santosuosso, in D&L 1997, 747)
  12. Ciascuna componente della rappresentanza sindacale unitaria ha ereditato, in virtù dell’art. 4 dell’Accordo Interconfederale del 20/12/93, il complesso di prerogative di cui al titolo III dello Statuto dei lavoratori, tra cui quella dell’art. 20 che consente alle Rsa, singolarmente o congiuntamente, di indire assemblee dei lavoratori (Pret. Busto Arsizio 11/9/97, est. Perfetti, in D&L 1998, 74, n. FRANCESCHINIS, Sui poteri e i diritti di ogni singola componente della Rsa)
  13. La sospensione in Cigs di un’alta percentuale (nel caso di specie 5 su 6) di Rsu di una medesima organizzazione sindacale configura comportamento antisindacale quando il datore di lavoro, pur avendo effettuato la scelta dei lavoratori da sospendere in base a criteri oggettivi e concertati, abbia fatto procedere tale momento di scelta da una ridistribuzione dell’organico aziendale preordinata, in modo esclusivo, a escludere, in concreto, i predetti criteri oggettivi di scelta (Pret. Milano 31/12/98, est. Santosuosso, in D&L 1999, 305)

C. Rappresentante per la sicurezza – Rappresentante ex art. 9 S.L.

  1. L’art. 18, 3° comma, D. Lgs. 19/9/94 n. 626, che disciplina il rappresentante per la sicurezza nelle aziende o unità produttive con più di 15 dipendenti, allorquando fa riferimento alle "rappresentanze sindacali in azienda" indica le rappresentanze sindacali aziendali ex art. 19 S.L. (nella fattispecie, è stato conseguentemente ritenuto che non costituisse condotta antisindacale il comportamento del datore di lavoro, che aveva escluso, dalle elezioni per il rappresentante per la sicurezza, la lista di un sindacato che non aveva costituito Rsa) (Trib. Milano 20/12/97, pres. Ruiz, est. de Angelis, in D&L 1998, 347, n. CHIUSOLO, Il rappresentante per la sicurezza tra rappresentanza sindacale aziendale e rappresentanza sindacale in azienda)
  2. Il diritto di promuovere la nomina, da parte dei lavoratori, di rappresentanze ex art. 9 S.L. spetta anche all'organizzazione sindacale non stipulante il CCNL, contenente la disciplina della formazione di comitati e rappresentanze per verificare e tutelare le condizioni di lavoro e l'applicazione delle misure di sicurezza (Pret. Milano 28/7/95, est. Santosuosso, in D&L 1995, 860, nota Vettor, Il rappresentante ex art. 9 SL)
  3. Costituisce comportamento antisindacale l'avvenuta indizione e gestione da parte del datore di lavoro delle elezioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, ai sensi del D. Lgs. 19/9/94 n. 626 (Pret. Milano 2/7/97, est. Negri Della Torre, in D&L 1998, 69, n. FRANCESCHINIS, L'elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza)
  4. Pone in essere un comportamento antisindacale il datore di lavoro che disconosca, in capo a soggetti esterni, la qualifica di rappresentante ex art. 9 SL, impedendo loro l'accesso ai locali aziendali (Pret. Milano 28/7/95, est. Santosuosso, in D&L 1995, 860, nota Vettor, Il rappresentante ex art. 9 SL)
  5. E' antisindacale, per contrarietà al disposto dell'art. 9 SL, il comportamento del datore di lavoro consistente nel rifiuto di far esaminare alle Rsa il registro degli infortuni, al fine di verificare la sussistenza di un rapporto di causalità tra lo svolgimento di un elevato numero di ore di lavoro straordinario e il verificarsi di infortuni sul lavoro (Pret. Milano 4/4/95, est. Peragallo, in D&L 1995, 563)
  6. E’ antisindacale l’omessa consultazione dei rappresentanti per la sicurezza da parte del datore di lavoro, in occasione della valutazione dei rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori (Pret. Campobasso 10/2/99 (decr.), est. Valle, in D&L 1999, 302, n. ZEZZA)