Decorrenza della pensione di anzianitą

Con il recente provvedimento legislativo (legge 27 dicembre 1997, n. 449) che ha riformato alcuni aspetti del sistema pensionistico italiano, sono state introdotte anche delle modifiche riguardanti le regole che disciplinano la decorrenza della pensione di anzianitą.

Per sapere quindi - una volta in possesso dei necessari requisiti previsti dalla legge per il conseguimento della pensione di anzianitą - quando verrą erogata la prima rata di pensione occorre fare riferimento alle tabelle che seguono.

1. PER CHI MATURA I REQUISITI DI LEGGE ENTRO L'ANNO 1998

1.1 LAVORATORI DIPENDENTI IN GENERE

MATURAZIONE DEI REQUISITI DI LEGGE

DECORRENZA DELLA PENSIONE

entro il 31 dicembre 1997

1° aprile 1998

(1° gennaio 1998 per coloro che hanno 40 anni di contribuzione)

entro il 31 marzo 1998

1° ottobre 1998 se sono stati compiuti entro il 30 giugno 1998 anche i 57 anni di etą, altrimenti 1° gennaio 1999

entro il 30 settembre 1998

1° gennaio 1999

entro il 31 dicembre 1998

1° aprile 1999

 

1.2 PARTICOLARI CATEGORIE DI LAVORATORI DIPENDENTI

- Lavoratori collocati in mobilitą o in cassa integrazione straordinaria per accordi collettivi stipulati entro il 3 novembre 1997, a condizione che i requisiti di legge siano maturati entro il periodo di fruizione dell'indennitą di mobilitą o del trattamento di cassa integrazione.

- Lavoratori ammessi alla prosecuzione volontaria entro il 3 novembre 1997, a condizione che i requisiti di legge siano maturati durante il periodo di prosecuzione volontaria e, comunque, alla data del 31 dicembre 1998.

Per queste categorie di lavoratori vale il seguente prospetto:

MATURAZIONE DEI REQUISITI DI LEGGE

DECORRENZA DELLA PENSIONE

entro il 31 dicembre 1997

1° gennaio 1998

entro il 31 marzo 1998

1° luglio 1998 se sono stati compiuti entro il 30 giugno 1998 anche i 57 anni di etą; 1° ottobre 1998 se sono stati compiuti entro il 30 settembre 1998 anche i 57 anni di etą; altrimenti 1° gennaio 1999

entro il 30 giugno 1998

1° ottobre 1998 se sono stati compiuti entro il 30 settembre 1998 anche i 57 anni di etą; altrimenti 1° gennaio 1999

entro il 30 settembre 1998

1° gennaio 1999

entro il 31 dicembre 1998

1° aprile 1999

* Per i lavoratori che fruiscono di prepensionamenti autorizzati da leggi in vigore al 3 novembre 1997, la decorrenza della pensione č regolata dalle medesime leggi (in genere, il 1° giorno del mese successivo a quello di cessazione del rapporto di lavoro).

* Per i lavoratori per i quali era in corso al 3 novembre 1997 (data del provvedimento di "blocco" delle pensioni di anzianitą), il periodo di preavviso, č necessario distinguere due situazioni:

- per coloro che potevano accedere alla pensione entro il 1997 la decorrenza della pensione č fissata al 1° gennaio 1998;

- per coloro che avrebbero potuto conseguire la pensione il 1° gennaio 1998, la nuova decorrenza č fissata al 1° aprile 1998, ferma restando la possibilitą di prolungare i termini di preavviso fino a tale data.

 

1.3 LAVORATORI AUTONOMI

MATURAZIONE DEI REQUISITI DI LEGGE

DECORRENZA DELLA PENSIONE

entro il 31 marzo 1998

1° febbraio 1999

entro il 30 giugno 1998

1° maggio 1999

entro il 30 settembre 1998

1° agosto 1999

entro il 31 dicembre 1998

1° novembre 1999

 

 

2. PER CHI MATURA I REQUISITI DI LEGGE DALL'ANNO 1999 IN POI

 

2.1 LAVORATORI DIPENDENTI

MATURAZIONE DEI REQUISITI DI LEGGE

DECORRENZA DELLA PENSIONE

entro il 31 marzo dell'anno

1° luglio dello stesso anno se sono stati compiuti entro il 30 giugno anche i 57 anni di etą; 1° ottobre dello stesso anno se sono stati compiuti entro il 30 settembre anche i 57 anni di etą; altrimenti 1° gennaio dell'anno successivo

entro il 30 giugno dell'anno

1° ottobre dello stesso anno se sono stati compiuti entro il 30 settembre anche i 57 anni di etą; altrimenti 1° gennaio 1999

entro il 30 settembre dell'anno

1° gennaio dell'anno successivo

entro il 31 dicembre dell'anno

1° aprile dell'anno successivo

 

2.2 LAVORATORI AUTONOMI - FINO ALL'ANNO 2000

MATURAZIONE DEI REQUISITI DI LEGGE

DECORRENZA DELLA PENSIONE

entro il 31 marzo

1° febbraio dell'anno successivo

entro il 30 giugno

1° maggio dell'anno successivo

entro il 30 settembre

1° agosto dell'anno successivo

entro il 31 dicembre

1° novembre dell'anno successivo

DALL'ANNO 2001

MATURAZIONE DEI REQUISITI DI LEGGE

DECORRENZA DELLA PENSIONE

entro il 31 marzo dell'anno

1° ottobre dello stesso anno

entro il 30 giugno dell'anno

1° gennaio dell'anno successivo

entro il 30 settembre dell'anno

1° aprile dell'anno successivo

entro il 31 dicembre dell'anno

1° luglio dell'anno successivo