scheda 12
1998, Dalla disoccupazione
assistita alla flessibilità di occupazione e orario: leggi
e proposte di legge
abolizione della giusta causa di licenziamento (D.L. n. 2075, Debenedetti-Ichino 4-2-97)
art. 1: IL padrone è libero di licenziare tranne che nei periodi di malattia, maternità o licenza matrimoniale
art. 2: il lavoratore licenziato ha diritto al preavviso di tanti mesi quanti sono gli anni di lavoro in azienda (minimo 6 mesi, massimo 12).. Al di sotto dei 16 dipendenti il preavviso viene dimezzato.
art. 3: il licenziamento è monetizzato. l'indennità di licenziamento base è di 6 mensilità lorde cui si aggiungono tante mensilità quanti sono gli anni di lavoro in azienda e si sottraggono i mesi di preavviso lavorati.
art. 4:
è abolito il diritto al reintegro del posto di lavoro per
licenziamento ingiustificato e il licenziamento disciplinare riduce
il preavviso e l'indennità fino ad annullarle. In questo
caso il lavoratore colpito da provvedimento disciplinare immotivato
può fare causa al padrone solo per avere preavviso e indennità
di licenziamento normale.
definizione di lavoro parasubordinato e di collaborazione coordinata e continuativa (proposte di legge Smuraglia 29-1-97; Mussi 13-3-97; Salvati 9-7-97)
La proposta Smuraglia, sostenendo falsamente che "i lavori <<irregolari>>" e le relative violazioni delle " disposizioni vigenti in materia di lavoro subordinato" sarebbero altra cosa dal fatto che " gli schemi tradizionali del rapporto di lavoro subordinato e di quello di lavoro autonomo, non esauriscono più la complessa tipologia dei <<lavori>> (evidentemente irregolari) che vengono prestati in forma continuativa e sono soggetti a varie forme di coordinazione , dice che bisogna regolamentare questi "nuovi <<lavori>>" per evitarne l'irregolarità " evitare cioè che si risolvano in una forma diffusa di precariato (ciò che sono già) ".
La proposta Mussi in primo luogo spiega involontariamente come i lavori illegali, precari e in nero che " per molti anni (quando si ragionava in termini di classe) sono stati considerati una subordinazione mascherata ", si siano trasformati in lavori legali appartenenti al " fenomeno della parasubordinazione, ovvero della collaborazione coordinata e continuativa (evidenziato dalla controriforma Dini) attraverso il fondo istituito presso l'INPS ". In secondo luogo precisa che " le collaborazioni coordinate e continuative (leggi lavori illegali) sono definite esclusivamente dalla normativa fiscale e previdenziale e sono prive di nozione giuridica ". In terzo luogo propone la " definizione giuridica di <<collaboratori coordinati e continuativi>> per tutti coloro che svolgono attività parasubordinata funzionalmente e organizzativamente svincolata dalla struttura aziendale" . Naturalmente, continua la proposta Mussi, " per quanto riguarda l'orario di lavoro, questa tipologia di lavoro non prevede vincoli ".
La proposta Salvati
ripropone "
la definizione del contratto di lavoro
coordinato
" abbandonando la separazione dall'azienda
prevista nella Mussi. Infatti "il comma 1 dell'art. 1 prevede
che l'obbligazione fondamentale del lavoratore coordinato è
quella di eseguire, a favore dell'impresa e anche al suo interno,
non già un'unica prestazione bensì più prestazioni,
distribuite nel tempo in funzione dell'interesse durevole
dell'impresa".
fine dello statuto dei lavoratori, rimpiazzato con lo statuto dei lavori (proposta Giugni, agosto 97)
Giugni completa l'attacco al lavoro subordinato stabile osservando che " con l'esplosione dell'area del lavoro parasubordinato appare sempre più irrazionale ed iniqua una tecnica di tutela pensata esclusivamente per il lavoro dipendente (tanto più che) l'evasione della disciplina del lavoro non è patologica, ma è fisiologica di un sistema produttivo (regolato da) vincoli di compatibilità economica dettati dalla concorrenza internazionale ".
I privilegi del lavoro dipendente" si superano e si riequilibrano con l'individuazione di un nucleo minimo di tutele da estendersi a tutti i contratti di lavoro subordinati, autonomi, parasubordinati, a causa mista, mediante lo Statuto dei Lavori che si propone: di garantire un nucleo minimale di tutela indisponibile, di individuare un nucleo più esteso di diritti gestibile in sede di contrattazione collettiva o individuale, di procedere ad un riassetto normativo delle prestazioni previdenziali, definendo uno zoccolo minimo comune "