1. Le dotazioni del personale docente delle istituzioni scolastiche
autonome o delle reti di scuole sono costituite sulla base della
consistenza numerica degli alunni iscritti, in relazione alla
dimensione oraria e alle caratteristiche dei curriculi obbligatori,
secondo parametri definiti con Decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, finalizzati all'ottimizzazione
delle risorse.
2. Le dotazioni di personale di cui al comma 1 sono definite,
per ciascuna regione, dal dirigente preposto all'ufficio scolastico
regionale su proposta del dirigente dell'istituzione scolastica,
nel limite dell'organico complessivo determinato con decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
3. La prestazione oraria, a tempo pieno, di ciascun docente,
non può essere inferiore a quella stabilita dal CCNL sottoscritto
in data 4 agosto 1995, fissata rispettivamente in 18 ore settimanali
per la scuola secondaria, in 22 ore per la scuola elementare
e in 25 per la scuola materna. Le frazioni inferiori alle 18
unità orarie sono attribuite al personale in servizio
nelle istituzioni scolastiche fino ad un massimo, di norma, di
24 ore settimanali.
4. L'insegnamento di una lingua straniera nella scuola elementare
viene di norma assicurato all'interno del piano di studi obbligatorio
e dell'organico d'istituto.
5. Le istituzioni scolastiche autonome provvedono con proprie
risorse umane e finanziarie, ovvero con opportune scelte organizzative
alla sostituzione del personale assente fino a 30 giorni.
6. In attuazione di quanto stabilito dal presente articolo sono
disapplicate le disposizioni di legge ed i regolamenti in contrasto
con le norme ivi contenute.
7. La commissione di cui all'art. 4 della legge 10 dicembre 1997,
n. 425, è composta dagli insegnanti delle materie d'esame
della classe del candidato. Il dirigente regionale competente
nomina il presidente tra il personale docente e dirigente delle
scuole secondarie superiori, per ogni istituto scolastico, con
il compito di organizzare e coordinare le operazioni.
8. Sono abrogati il comma 5 dell'articolo 4 e l'articolo 9 della
legge 10 dicembre 1997, n. 425 e successive modificazioni.