L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica:
Vista la risoluzione adottata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, nella seduta del 20 maggio 1953, sulla opportunità di non consentire la fabbricazione della diacetilmorfina (eroina) da parte degli Stati membri;
Visti i pareri espressi in merito dal Consiglio superiore di sanità e dalla Commissione permanente per la farmacopea ufficiale;
Vista la propria ordinanza in data 30 luglio 1951;
Ritenuta l'opportunità, in relazione alla particolare pericolosità del prodotto, agli effetti della tossicomania, di vietarne la fabbricazione e l'importazione;
Visto l'art. 7 della legge 22 ottobre 1954, n. 1041;
La fabbricazione e l'importazione della diacetilmorfina e suoi sali
sono vietate.
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