Decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica del 14 marzo 1956.
Divieto della fabbricazione e dell'importazione della diacetilmorfina e suoi sali.

L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica:

Vista la risoluzione adottata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, nella seduta del 20 maggio 1953, sulla opportunità di non consentire la fabbricazione della diacetilmorfina (eroina) da parte degli Stati membri;

Visti i pareri espressi in merito dal Consiglio superiore di sanità e dalla Commissione permanente per la farmacopea ufficiale;

Vista la propria ordinanza in data 30 luglio 1951;

Ritenuta l'opportunità, in relazione alla particolare pericolosità del prodotto, agli effetti della tossicomania, di vietarne la fabbricazione e l'importazione;

Visto l'art. 7 della legge 22 ottobre 1954, n. 1041;

Decreta

La fabbricazione e l'importazione della diacetilmorfina e suoi sali sono vietate.
 
 

Legge N° 685/75 Decreto del 9 gennaio 1957