Bozza di Dlgs sulla gestione dei rifiuti
approvata dal Consiglio dei Ministri del 20 settembre 1996

Relatore: On. Edoardo Ronchi



Relazione

La disciplina vigente in materia di rifiuti ha il suo nucleo costitutivo fondamentale nelle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n.915, che ha dato attuazione a specifiche disposizioni comunitarie.
Su questo impianto originario si sono andate stratificando, nel corso degli anni, ulteriori interventi normativi disomogenei e frammentari, che rispondevano essenzialmente, se non esclusivamente, ad una logica dell'emergenza.
Si tratta cioè di interventi caratterizzati dall'esigenza di fronteggiare situazioni puntuali e specifiche, e privi di un raccordo sistematico complessivo.
Il quadro normativo che ne è derivato rappresenta la causa principale della mancata attuazione dei principi fissati a livello comunitario dalla direttiva 751442/CE e solennemente recepiti nel decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 91 5.
In particolare, è mancata una risposta adeguata alle esigenze di certezza operativa e di semplificazione delle procedure amministrative, che ha impedito di realizzare gli obiettivi di riduzione della produzione dei rifiuti e del flusso dei rifiuti destinati allo smaltimento.
Sotto altro profilo ha reso possibile il progressivo affermarsi del fenomeno del ricorso a forme di smaltimento illecito, che desta sempre maggiore preoccupazione a causa del controllo di gran parte di queste attività da parte della criminalità organizzata, come rilevato anche dalla relazione presentata dalla Commissione di indagine parlamentare presieduta dall'On.le Scalia.
Infine, non può essere sottovalutata la responsabilità che tra le cause della mancata attuazione dei principi deve essere attribuita alla incertezza normativa che aveva determinato gravi disparità di trattamento in sede di applicazione delle disposizioni vigenti.
In questo contesto il provvedimento intende contrastare la tendenza ormai consolidata a risolvere i problemi legati alla gestione dei rifiuti con il ricorso allo smaltimento dei rifiuti tal quali in discarica o in impianti di incenerimento.

Il provvedimento che si propone attribuisce, infatti, un ruolo centrale, in primo luogo, al riutilizzo e al riciclaggio, e, in secondo luogo, al recupero di materia prima e di energia da rifiuti preselezionati o pretrattati. Intende, cioè, determinare una effettiva e sostanziale soluzione di continuità nella politica ambientale di settore, che risulta ancora anacronisticamente incentrata sullo smaltimento finale, ed in particolare sullo stoccaggio definitivo dei rifiuti in discarica. Si propone, inoltre, di razionalizzare e semplificare il quadro normativo vigente, che viene ridefinito in modo complessivo sulla base dei principi cardine previsti dalle direttive comunitarie 91/156/CEE, 91/689/CEE e 94/62/CE
Sotto il profilo dei contenuti generali i punti più qualificanti della nuova disciplina possono essere individuati nell'impulso dato alla riduzione della produzione dei rifiuti attraverso l'impiego di tecnologie pulite e nella previsione di procedure amministrative e strumenti economici che consentono di garantire un uso più razionale delle risorse naturali.
Più precisamente, sono previsti specifici accordi di programma tra la pubblica amministrazione e gli operatori economici interessati e sono introdotte semplificazioni procedurali per l'esercizio delle attività di recupero dei rifiuti preselezionati o pretrattati o comunque individuati da specifiche norme tecniche.
innanzi tutto, viene riconosciuta ed ampliata la possibilità di utilizzare strumenti convenzionali sia per individuare ed attuare iniziative volte a ridurre le quantità e la pericolosità dei rifiuti, sia per definire piani di settore di riduzione, di recupero e di ottimizzazione dei flussi di rifiuti. Questo strumento negoziale costituisce altresÏ il presupposto per autorizzare la realizzazione di impianti di recupero all'interno di insediamenti industriali esistenti anche nel caso in cui la localizzazione di detti impianti non sia prevista dal piano regionale di gestione dei rifiuti consentendo perciò di superare la insufficiente flessibilità dei piani regionali che nell'attuale sistema ha rappresentato uno dei principali ostacoli alla realizzazione degli obiettivi di riciclaggio e di recupero.
Sono, inoltre, previste apposite semplificazioni procedurali per l'approvazione e la realizzazione di nuovi impianti di recupero di rifiuti, nonché per l'esercizio delle attività di riciclaggio, di recupero e di utilizzo diretto in cicli di produzione e di consumo.
Più precisamente, viene innanzi prevista un'apposita conferenza di servizi per l'approvazione e l'autorizzazione alla realizzazione di nuovi impianti di recupero dei rifiuti.
Qualora, poi, le attività di recupero riguardino rifiuti l'esercizio delle attività di recupero dei rifiuti può essere avviata decorsi 90 giorni dalla comunicazione alla regione competente di una denuncia di inizio di attività, che deve essere sottoposta a verifica entro lo stesso termine da parte della regione medesima. Questa procedura presuppone, cioè, che i rifiuti siano individuati con riferimento alle loro specificamente individuati da appositi decreti ministeriali, caratteristiche ed alle modalità di impiego, e le attività di riciclaggio e di recupero siano svolte nel rispetto di apposite prescrizioni previste in via generale. Si tratta di una semplificazione che è, ovviamente, controbilanciata dalla responsabilità penale che l'operatore economico assume per la veridicità e la correttezza delle informazioni contenute nella denuncia di inizio di attività, nonché dalle funzioni di controllo che devono essere esercitate dalle regioni o dagli enti delegati. Tali enti sono infatti tenuti ad accertare la sussistenza dei requisiti tecnici richiesti per l'applicazione delle procedure semplificate e, qualora dovesse essere riscontrata la mancanza dei requisiti stessi, possono sospendere o vietare la prosecuzione delle attività.
Una procedura di iscrizione particolarmente snella e semplificata è infine prevista per l'utilizzo diretto in cicli di produzione di sostanze o materiali specificamente individuati, anche se compresi nelle categorie di cui all'allegato A al decreto. Tale semplificazione garantisce un elevato livello di protezione dell'ambiente e un controllo efficace, e non è comunque applicabile alle sostanze ed ai materiali compresi
negli elenchi dei rifiuti pericolosi, nonché alle operazioni di utilizzo finalizzate al recupero energetico ed a forme di smaltimento finale.
Per rafforzare la efficacia e la effettiva operatività dell'intero sistema il provvedimento impone, inoltre, specifici obiettivi di raccolta differenziata a carico dei comuni e prevede la graduale trasformazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti in tariffa. Questa è costituita da una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio e da una quota variabile rapportata alle quantità dei rifiuti conferiti da ciascun utente.
In tal modo il settore pubblico e quello privato vengono ad essere orientati e stimolati a comportamenti ambientalmente corretti in conformità ai principi perseguiti con il decreto.
In particolare, il passaggio dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani alla tariffa risulta essenziale per la corretta attuazione principio della responsabilità condivisa prevista dalla direttiva comunitaria sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio.
In conclusione, nell'ambito del nuovo sistema di gestione dei rifiuti lo smaltimento finale viene ad assumere un ruolo marginale e residuale in quanto è limitato ai rifiuti che residuano dalle operazioni finalizzate al riutilizzo, riciclo e recupero, che devono essere effettuate nel rispetto delle disposizioni di tutela ambientale e igienico-sanitaria, ovvero ai rifiuti per i quali lo smaltimento rappresenta una soluzione obbligata.
In sintesi il provvedimento intende allineare l'ordinamento nazionale a quello comunitario definendo un quadro normativo unitario ed omogeneo che risulta articolato come segue. A) Il titolo I contiene le norme generali sulla gestione dei rifiuti, ed è suddiviso nei seguenti cinque Capi:
1) Nel capo I (artt.1-16) sono stabiliti i principi generali della gestione dei rifiuti, e più precisamente:
- sono fissati il campo di applicazione (art.1) e le finalità (art.2) della nuova disciplina di settore
- sono chiarite le definizioni utilizzate nel decreto fra le quali in particolare quella di rifiuto, di produttore e detentore di rifiuti, di gestione di rifiuti e di deposito temporaneo (art.3)
- sono classificati i rifiuti con riferimento alla provenienza ed alle caratteristiche di pericolosità, distinguendo i rifiuti urbani dai rifiuti speciali e i rifiuti pericolosi dai rifiuti non pericolosi (art.4)
- sono individuati i tipi di rifiuti e le attività di recupero che restano esclusi dal campo di applicazione della disciplina generale sulla gestione dei rifiuti (art. 5)
- è agevolato l'impiego diretto in cicli di consumo o di produzione di sostanze o materiali compresi nelle categorie di cui all'allegato A, ad esclusione di quelli compresi negli elenchi dei rifiuti pericolosi e delle operazioni finalizzate al recupero energetico o allo smaltimento finale (art.6)
- sono precisati gli obblighi relativi al deposito temporaneo (art.7)
- sono vietati l'abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo nel sottosuolo e nelle acque superficiali e sotterranee, ed in caso di violazione di tali divieti è prevista, a carico dei responsabili, l'applicazione di sanzioni penali accompagnate dall'obbligo di provvedere al ripristino ed al corretto smaltimento dei rifiuti, (art.8)
- è vietata la miscelazione di rifiuti pericolosi e di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi (art.9)
- sono previste specifiche modalità di preselezione e pretrattamento per lo smaltimento dei rifiuti in discarica o mediante incenerimento con la determinazione di un calendario per l'attuazione di tali misure (art.10)
- sono definiti gli obblighi dei produttori e dei detentori dei rifiuti, e le modalità di adempimento di tali obblighi da parte del produttore di rifiuti da attività produttive sono graduate secondo un preciso ordine di priorità (art.11)
- è disciplinata la riorganizzazione del Catasto dei rifiuti presso l'ANPA e sono individuati i soggetti tenuti ad effettuare la comunicazione attuale secondo le modalità della legge 25 gennaio 1994, n.70 (art.12)
- è disciplinata la tenuta dei registri di carico e scarico (art.13)
- è regolamentata l'adozione di ordinanze contingibili ed urgenti da parte del Presidente della giunta regionale, del Presidente della provincia o del Sindaco per consentire il ricorso tempora neo a speciali forme di gestione dei rifiuti qualora si verifichino situazioni di. eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente (art.14);
- sono previste specifiche disposizioni per realizzare l'effettiva operatività del regolamento 259/93 sul trasporto transfrontaliero di rifiuti (art. I 5)
- sono disciplinate la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati (art. 16)
2) Nel Capo II sono disciplinate le competenze dello Stato (art. 17), delle regioni (art. 18), delle provincie (art. 19) e dei comuni (art. 20)
3) Nel Capo III sono disciplinati i Piani di gestione dei rifiuti, e precisamente:
- è disciplinata la predisposizione e l'approvazione del Piano nazionale per la gestione dei rifiuti, che è lo strumento fondamentale per l'attuazione dei principi in materia (art. 21)
- è disciplinata l'approvazione e la predisposizione dei Piani regionali, con i quali le regione danno attuazione al Piano nazionale (art.22)
- è disciplinata la gestione dei rifiuti urbani in ambiti territoriali e ottimali (art. 23)
- è integrata la disciplina per la determinazione del tributo speciale per lo smaltimento dei rifiuti in discarica (art. 24)
- è previsto il ricorso ad accordi e contratti di programma, per attuare specifici piani di settore per la riduzione e l'ottimizzazione dei flussi dÏ rifiuti (art. 25)
4) Nel Capo IV sono disciplinate le procedure di autorizzazione alla realizzazione dei nuovi impianti di recupero e all'esercizio delle attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti (artt. 26 - 27), nonché le procedure di iscrizione presso la Camera di Commercio delle imprese che intendono svolgere attività di raccolta e trasporto dei rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti a amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti, e delle imprese che intendono gestire impianti di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi (art.28). Per gli impianti di ricerca e sperimentazione è poi prevista la riduzione alla metà dei termini per l'approvazione dei relativi progetti e l'autorizzazione a realizzarli (art. 29).
5) Nel Capo V sono poi previste specifiche procedure autorizzative semplificate per l'esercizio delle attività di autosmaltimento di rifiuti non pericolosi, di recupero, di trasporto e di raccolta dÏ rifiuti specificamente individuati anche con riferimento alle modalità di recupero (artt. 30 - 31 32e 33).

B) Il Titolo II disciplina la gestione dei rifiuti di imballaggio definendo le modalità di determinazione degli obiettivi di recupero ed i tempi entro i quali gli stessi devono essere realizzata dagli operatori economici, cui viene attribuita piena autonomia organizzativa (artt. 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 e 42).

C) Il Titolo III disciplina la gestione dei rifiuti di beni durevoli, di rifiuti sanitari, dei veicoli a motore (artt 43, 44 e 45 ) e stabilisce alcuni prescrizioni e divieti in materia di pile (art. 46).

D) Il Titolo IV ha per oggetto la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, disciplinando l'elaborazione di un metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa dÏ riferimento (art.47).

E) Il Titolo V fissa le sanzioni per le violazioni dei divieti e degli obblighi previsti dal decreto e detta alcune disposizioni transitorie e finali (artt. 48-56)


Decreto legislativo .....................................

Attuazione delle direttive 91/156/CEE del Consiglio, del 18 marzo 1991 relativa ai rifiuti, 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991 relativa ai rifiuti pericolosi e 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994 relativa agli imballaggi ed ai rifiuti di imballaggio.

Il Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 1 della legge 22 febbraio 1994, n. 146 recante delega al governo per l'attuazione delle direttive 91/156/CEE del Consiglio, del 18 marzo 1991 che modifica la direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti e 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991 relativa ai rifiuti pericolosi;
Visti gli articoli 2, 36, 38 della legge 22 febbraio 1994, n. 146;
Visto l'articolo 1 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 recante delega al governo per l'attuazione delle direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994 relativa agli imballaggi ed ai rifiuti di imballaggio;
Visto l'articolo 3 e 43 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
Visto altresì l'articolo 6 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
Vista altresÏ la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del .....;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ....;
Sulla proposta delMinistro per il coordinamento delle politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Titolo I
Gestione dei rifiuti


Capo I
Principi generali

Art. 1
Campo di applicazione
1. Il presente Decreto disciplina la gestione dei rifiuti che costituisce attività di pubblico interesse.
2. Le regioni a statuto ordinario regolano la materia disciplinata dal presente decreto nel rispetto delle disposizioni in esso contenute, che costituiscono principi fondamentali della legislazione statale ai sensi dell'articolo 117, comma 1, della Costituzione.
3. Le disposizioni di principio del presente decreto costituiscono norme di riforma economico-sociale nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome aventi competenza esclusiva in materia, le quali provvedono ad adeguare I rispettivi ordinamenti entro un anno dallíentrata in vigore del presente decreto.

Art. 2
Finalità
1. Il presente decreto disciplina la gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi, al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi..
2. Per il conseguimento delle finalità del presente decreto lo stato, le regioni e gli enti locali, esercitano le rispettive competenze in conformità alle disposizioni che seguono ed adottano ogni opportuna azione di sensibilizzazione e di educazione, avvilendosi di -soggetti pubblici e privati qualificati, nonchè di incentivazione anche economica secondo i rispettivi ordinamenti.
3. I rifiuti sono recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimento o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:
a) rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la flora e la fauna.
b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.
4. Le autorità competenti adottano ciascuna nell'ambito delle proprie attribuzioni iniziative dirette a favorire la Prevenzione e la riduzione della Produzione e della pericolosità dei rifiuti mediante:
a) lo sviluppo di tecnologie pulite, in particolare quelle che consentono un maggiore risparmio di risorse naturali;
b) la messa a punto tecnica e l'immissione sul mercato di prodotti concepiti in modo da non contribuire o da contribuire il meno possibile, per la loro fabbricazione, il loro uso od il loro smaltimento, ad incrementare la quantità, il volume e la pericolosità dei rifiuti ed i rischi di insegnamento,
c) lo sviluppo di tecniche accurate per l'eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti destinati ad essere recuperati o smaltiti.
d) la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti reimpiego, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei rifiuti
5. Lo smaltimento dei rifiuti è attuato con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento, che tenga conto delle tecnologie pi_ perfezionate a disposizione che che non comportino costi eccessivi al fine di:
a) promuovere l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti in ambiti territoriali ottimali, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti;
b) ridurre i movimenti di rifiuti garantendo lo smaltimento degli stessi in uno degli impianti appropriati pi_ vicini
c) utilizzare i metodi e le tecnologie pi_ idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.
6. Nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario, la gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo dei beni da cui originano i rifiuti, e di promozione della cooperazione tra gli stessi.
7. Per l'attuazione delle finalità di cui al presente articolo sono elaborati ed adottati i piani. di gestione dei rifiuti di cui agli articoli 21 e 22.

Art. 3
Definizione
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A e di cui il detentore si disfi o Abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
h) produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e/o la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
c) detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;
d) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento. dei rifiuti compreso il controllo di queste operazioni nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopola chiusura;
e) raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita e/o raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto f) raccolta differenziata: raccolta dei rifiuti urbani raggruppati per frazioni merceologiche;
g) trasporto: operazione di movimentazione dei rifiuti successiva alla raccolta e preliminare ad una delle operazioni di cui agli allegati B e C;
h) smaltimento: le operazioni previste nell'allegato B
i) recupero: le operazioni previste nell'allegato C
l) luogo di produzione dei rifiuto: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono attività di produzione.
m) stoccaggio: le operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D 15 dell'allegato B nonché le operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R 13 dell'allegato C
n) deposito temporaneo: deposito effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti. Tali requisiti si intendono realizzati quando sussistono le seguenti condizioni:
1 - i rifiuta depositati non contengano policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli, policlorobifenile, policlorotrifenili in quantità superiore a 2,5 ppm;
2- il quantitativo di rifiuti pericolosi depositato non superi mai 10 metri cubi ed i rifiuti stessi siano asportati con cadenza almeno semestrale, ovvero annuale se il quantitativo massimo è inferiore a 2 metri cubi all'anno.
3- il quantitativo di rifiuti non pericolosi non superi mai 20 metri, ovvero i rifiuti stessi siano asportati con cadenza trimestrale;
4- il deposito temporaneo sia effettuato per tempi omogenei e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
5- i rifiuti pericolosi siano adeguatamente imballati ed etichettati in conformità alle disposizioni vigenti.
o) Operazioni di preselezione: operazioni idonee a separare e classificare il rifiuto, anche tramite raccolta differenziata, in frazioni omogenee destinatili al recupero, ivi compresa la separazione della frazione organica umida p) Operazioni di pretrattamento: operazioni idonee a qualificare la frazione omogenea dei rifiuti al fine di renderla idonea al recupero.
q) Bonifica: ogni intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area.
r) Messa in sicurezza: ogni intervento per il contenimento e/o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alla matrici ambientali circostanti

Art. 4
Classificazione
1. Ai fini dell' attuazione del presente decreto i rifiuti sono classificati secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi

2. Sono rifiuti urbani:
a) i rifiuti domestici anche ingombranti provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
b) i rifiuti provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti domestici per qualità e quantità, ai -sensi dell'articolo 20, comma 2, lettera g);
c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini parchi e aree cimiteriali.

3. Sono rifiuti speciali:
a) i rifiuti da attività agricole e/o agroindustriali;
b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione e scavo;
c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
d) i rifiuti da lavorazioni artigianali
e) i rifiuti da attività commerciali;
f) i rifiuti da attività di servizio,
g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti , i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie ivi compresi i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b) e c) del comma 2.
i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti
l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti

4. Sono rifiuti pericolosi precisati nell'elenco di cui all'allegato D. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato il predetto allegato è aggiornato e Modificato in conformità alle disposizioni adottate in sede comunitaria.

Art. 5
Esclusioni
1. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto gli, effluenti gassosi emessi nell'atmosfera, nonché, qualora disciplinati da specifiche disposizioni di legge:
a) i rifiuti radioattivi;
b) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento della cava;
c) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola;
d) le attività di trattamento degli scarti che danno origine ai fertilizzanti, individuati con riferimento alla tipologia e alle modalità d'impiego ai sensi della legge 19 ottobre 1984, n. 748, e successive modifiche ed integrazioni. Agli insediamenti che producono fertilizzanti anche con l'impiego di scarti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 32,
e) le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido
f) i materiali esplosivi- in disuso
2. Sono altresÏ esclusi dal campo di applicazione del presente decreto i materiali litoidi o vegetali derivanti dalle normali pratiche agricole o di conduzione dei fondi rustici comprese le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli.
3 Le attività di recupero di cui all'allegato C effettuate nel medesimo luogo di produzione dei rifiuti, ad eccezione del recupero dei rifiuti come combustibile o altro mezzo per produrre energia, si considerano parte integrante della produzione e sono escluse dal campo di applicazione del presente decreto. 4. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli scarti dell'industria alimentare destinati al consumo umano od animale in quanto non disciplinati da specifiche norme di tutela igienico-sanitaria.

Art. 6
Attività di utilizzo diretto
1. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria del commercio e dell'artigianato, della sanità e delle risorse agricole, alimentari e forestali sono individuati i materiali e le sostanze che benché compresi nell'allegato A al presente decreto possono essere utilizzati, nel rispetto delle condizioni stabilite dal presente articolo, direttamente in cicli di consumo o di produzione come materia prima

2. Il decreto di cui al comma 1 è adottato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e stabilisce in particolare, per ciascuna sostanza o materiale individuato:

a) le specifiche merceologiche e le specifiche qualitative o standard;
b) i cicli di produzione in cui sono destinati ad essere riutilizzati;

3. Chiunque intende utilizzare i materiali e le sostanze individuati ai sensi del commi 1 e 2 deve darne preventiva comunicazione in carta semplice alla camera di commercio, industria e artigianato del capoluogo della regione territorialmente competente, dalla quale deve risultare il rispetto delle prescrizioni e delle condizioni specifiche previste dal decreto di cui al comma 1. La comunicazione deve essere rinnovata in caso di modifica sostanziale del ciclo produttivo di utilizzo.
4. I soggetti che producono u utilizzano i materiali e le sostanze individuate ai sensi dei commi 1 e 2 devono effettuare la denuncia annuale dei materiali e delle sostanze utilizzati secondo le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70.
5. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura iscrivono gli operatori economici di cui al comma 3 in un apposito elenco, che mantengono aggiornato.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano a condizione che le sostanze ed i materiali individuati non escano dal circuito economico produttivo e siano destinati all'utilizzo nel rispetto delle norme di sicurezza, igienico sanitarie e ambientali.
7. Restano comunque sottoposti all'ordinario regime dei rifiuti le sostanze ed i materiali compresi negli elenchi dei rifiuti pericolosi, nonché le operazioni di utilizzo finalizzate al recupero energetico e le altre forme di smaltimento finale.
8. Sino all'emanazione del decreto di cui al comma 1, e comunque non oltre il termine previsto al comma 2, le disposizioni del presente articolo si applicano ai materiali ed alle sostanze individuati nell'allegato i al decreto del 5 settembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.212 del 10 settembre 1994.
9. Gli operatori economici che Provvedano alla raccolta o al trasporto dei materiali e delle sostanze individuati dal decreto di cui al comma 1 sono soggetti alla iscrizione presso la Camera dÏ Commercio, industria e artigianato a norma del comma 10. È fatto salvo l'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico di cui all'articolo 13 a carico dei produttori, dei detentori e degli utilizzatori dei materiali e delle sostanze di cui al comma 1
10. Tali registri possono essere sostituiti da ordinari documenti contabili, previsti dalla normativa vigente e regolarmente vidimati, dai quali, eventualmente integrati dalla comunicazione di cui al comma 3 e dalla denuncia di cui al comma 4, devono comunque risultare le informazioni di cui all'articolo 13, comma 1.

Art. 7
Deposito temporaneo
Il deposito temporaneo è soggetto unicamente agli adempimenti dettati con riferimento al registro di carico e scarico di cui all'articolo 13 ed al divieto di miscelazione dÏ cui all'articolo 9.

Art. 8
Divieto di abbandono
1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.
2. È altresÏ vietata l'immissione di rifiuti dÏ qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
3. Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui all'articolo 48, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1I e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. Il sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessario ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
4. Qualora la responsabilità del fatto illecito di cui al comma 1 sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, ai sensi e per gli effetti del comma 3 sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che subentrano nei della persona stessa

Art. 9
Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi
1. È vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.
2. In deroga al divieto di cui al Comma 1, la miscelazione di rifiuti pericolosi tra loro o con altri rifiuti, sostanza o materiali, può essere autorizzata ai sensi dell'articolo 27 qualora siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 2, comma 3, ed al fine di rendere più sicuro Il recupero e lo smaltimento dei rifiuti.
3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 49, chiunque viola il divieto di- cui al comma 1 è tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile e la miscelazione non soddisfi le condizioni di cui al comma 2.

Art. 10
Norme sul rilascio delle autorizzazioni
1. Dal 1_ gennaio 2000 nelle discariche è consentito solo lo smaltimento di rifiuti inerti, di rifiuti che residuano dalle operazioni di preselezione e/o operazioni di pretrattamento finalizzate al riutilizzo, al riciclo ed al recupero dei rifiuti, ovvero di altre tipologie di rifiuti specificamente individuate.

2. Dal 1_ gennaio 2000 è vietato smaltire i rifiuti urbani in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatte salve motivata deroghe di durata massima semestrale richieste dalle regioni interessate allo scopo di far fronte a situazioni di emergenza e concesse dalla competente autorità della regione dove i rifiuti sono destinati ad essere smaltiti.

3. A partire dal 1_ gennaio 2000 negli impianti di incenerimento è consentito solo lo smaltimento di rifiuti che residuano dalle operazioni di preselezione e/o di pretrattamento finalizzate al riutilizzo, al riciclo ed al recupero dei rifiuti ovvero di altre tipologie di rifiuti specificatamente individuate.

4. Con decreti del Ministro dell'Ambiente, di concerto con i Ministri del Tesoro, dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e della Sanità sono definite le norme tecniche che individuano i requisiti soggettivi e le capacità finanziarie richieste per la gestione dei rifiuti.

5. Con decreto del Ministro dell'Ambiente, di concerto con i Ministri dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e della Sanità sono altresÏ individuate le tipologie di rifiuti che per comprovate ragioni tecniche, ambientali ed economiche possono essere smaltiti direttamente in discarica o in impianti di incenerimento

Art. 11
Obblighi dei produttori e dei detentori
1. Gli oneri relativi alle attività di smaltimento sono a carico del detentore che consegna i rifiuti ad un raccoglitore autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni individuate nell'allegato B al presente decreto, e/o dei precedenti detentori o del produttore dei rifiuti.
2. Il produttore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi con le seguenti priorità:
a) autosmaltimento dei rifiuti;
b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;
c) conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;
d) esportazione dei rifiuti con le modalità previste dall'articolo 15 del presente decreto.
3. La responsabilità del produttore è esclusa in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta ovvero a soggetti autorizzati alle operazioni di smaltimento di cui all'allegato B ai sensi del presente decreto.

Art. 12
Catasto dei rifiuti
1. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede con proprio decreto alla riorganizzazione del Catasto dei rifiuti istituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, nella legge 9 novembre 1988, n. 475, e successive modificazioni, in modo da assicurare un sistema unitario di raccolta dei dati relativi alla gestione dei rifiuti secondo le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, utilizzando la nomenclatura prevista nel Catalogo europeo dei rifiuti istituito con decisione della Commissione delle comunità europee del 20 dicembre 1993, pubblicato sulla gazzetta ufficiale delle Comunità Europee n. 5 del 7 gennaio 1994.

2. Il Catasto è articolato in una sezione nazionale, che ha sede in Roma presso l'Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (ANPA) e in sezioni regionali o delle province autonome presso le corrispondenti Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell' ambiente (ARPA).

3. Il produttore di rifiuti di cui al comma 3, dell'articolo 4, e chiunque svolga attività di gestione dei rifiuti è tenuto a comunicare annualmente secondo le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n_ 70 le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti prodotti, recuperati e smaltiti. Nel caso in cui i produttori di rifiuti conferiscano i medesimi al Servizio pubblico di raccolta, la comunicazione è effettuata dal gestore del servizio.

4. I comuni, o loro consorzi o comunità montane ovvero aziende speciali con finalità di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati comunicano annualmente secondo le modalità previste dalla legge 25 / 1 /1994 n_ 70 le seguenti informazioni relative all'anno precedente:
a) la quantità dei rifiuti urbani raccolti nel proprio territorio;
b) i soggetti che hanno provveduto alla gestione dei rifiuti, specificando le operazioni svolte, le tipologie e la quantità dei rifiuti gestiti da ciascuno;
c) i costi di gestione e di ammortamento tecnico e finanziario degli investimenti per le attività di gestione dei rifiuti, nonché i proventi della tariffa di cui all'articolo 47.
d) i dati relativi alla raccolta differenziata.
5. Le sezioni regionali e provinciali del Catasto provvedono all'elaborazione dei dati ed alla successiva trasmissione alla Sezione nazionale entro 30 giorni dal ricevimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n_ 70, delle informazioni di cui ai commi 3 e 4. L'ANPA elabora i dati, evidenziando le tipologie e le quantità dei rifiuti prodotti, raccolti, trasportati, recuperati e smaltiti, nonché gli impianti di smaltimento e di recupero in esercizio, e ne assicura la pubblicità.
6. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 1 continuano applicarsi le disposizioni vigenti in materia.
7. La riorganizzazione del Catasto di cui ai commi 1 e 2 non deve comportare oneri ulteriori ed aggiuntivi per il bilancio dello stato.

Art. 13
Registri di carico e scarico
1. I soggetti che effettuano la comunicazione annuale di cui all'articolo 12, comma 3, nonché coloro che effettuano attività di commercio e intermediazione dei rifiuti, hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico, con fogli numerati e vidimati dall'Ufficio del registro, su, cui devono annotare, con cadenza almeno quindicinale, la caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione medesima.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto è adottato un modello uniforme di registro e sono definite le modalità di tenuta dello stesso. Il predetto decreto individua altresÏ gli eventuali documenti sostitutivi del registro.
3. I registri sono conservati per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione. Decorso tale termine, o comunque a seguito della cessazione dell'attività, devono essere depositati prezzo l'autorità dÏ controllo e, qualora si tratti di registri relativi ad attività di deposito, copia del registro deve essere inviata al comune interessato.
4. I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non ecceda le 5 tonnellate di rifiuti non pericolosi ed i 5 quintali di rifiuti pericolosi, possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile.
5. Il registro tenuto dagli stabilimenti e dalle imprese che svolgono attività di smaltimento e/o di recupero di rifiuti deve, inoltre, contenere:
a) l'origine e la destinazione dei rifiuti;
b) la frequenza della raccolta ed il mezzo di trasporto utilizzato;
c) il metodo di trattamento impiegato;
6. Le informazioni contenute nel registro sono rese in qualunque momento all'autorità di controllo che ne fa richiesta.
7. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 2 i registri sono tenuti con le modalità previste dalle disposizioni vigenti.

Art. 14
Ordinanze contingibili e urgenti
1. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verifichino situazioni di eccezionale ad urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti. Le ordinanze sono comunicate al Ministro dell'ambiente ed al Ministro della sanità entro tre giorni dall'emissione ad hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.
2. Le ordinanze di cui al comma 1 indicano le principali norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici locali, che lo esprimono con specifico riferimento al conseguente impatto ambientale.

Art. 15
Spedizioni transfrontaliere
1. Le spedizioni transfrontaliere dei rifiuti sono disciplinate dal regolamento CEE n. 259/93 del Consiglio del 1_ febbraio 1993.
2. Sono fatti salvi, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento CEE n. 259/93, gli accordi in vigore tra lo Stato della Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino e la Repubblica Italiana. 3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e del tesoro, nel rispetto delle norme del regolamento CEE n. 259/93 del Consiglio del 1_ febbraio 1993 disciplina:
a) i criteri per il calcolo degli importi minimi delle garanzie finanziarie da prestare per le spedizioni dei rifiuti, di cui all'articolo 27 del regolamento CEE;
b) le spese amministrative poste a carico dei notificatori dell'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento CEE;
c) le specifiche modalità per il trasporto dei rifiuti negli Stati di cui al comma 2.
4. Ai sensi e per gli effetti del Regolamento CEE n. 259/93:
a) le autorità competenti di spedizione e di destinazione sono le regioni e le province autonome;
b) l'autorità di transito è il Ministero dell'ambiente;
c) corrispondente è il Ministero dell'ambiente.
5. Le regioni e le province autonome comunicano le informazioni di cui all'articolo 38 del regolamento CEE n. 259/93 al Ministero dell'ambiente, per il successivo inoltro alla Commissione dell'Unione Europea.

Art. 16
Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati da rifiuti
1. Gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale devono essere realizzati da coloro che hanno causato l'inquinamento. Qualora i responsabili non provvedano ovvero non siano individuabili, gli interventi medesimi sono realizzati dai comuni nel cui territorio è ubicato il sito inquinato.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati previa approvazione del relativo progetto da parte della regione. L'approvazione del progetto costituisce anche autorizzazione all'esercizio di tutti gli impianti ed attrezzature temporanee previsti nel progetto medesimo.
3. Il completamento degli interventi previsti nei progetti di cui al comma 2 è attestato da apposita certificazione rilasciata dalla provincia competente per territorio.
4. Per contribuire al finanziamento degli interventi di cui al comma 1, la regione istituisce un apposito capitolo nel proprio bilancio in cui sono iscritte le disponibilità di cui all'articolo 24 destinate a tale finalità.
5. La regione informa il Ministrò dell'ambiente circa lo stato di attuazione dei piani di bonifica di cui al comma 1.
6. A decorrere dall'anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'ambiente riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione dei piani di bonifica di cui al comma 1.
7. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministro della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono determinati i criteri generali di bonifica, con particolare riguardo ai limiti di accettabilità degli inquinanti nei corpi idrici interessati e nel suolo, ed alle metodologie di intervento, con riferimento alle relative destinazioni d'uso. 8. I comuni ovvero gli enti che hanno finanziato gli interventi di cui al comma 1, devono esperire tutti i rimedi offerti dall'ordinamento giuridico al fine di recuperare le spese sostenute contro chiunque possa aver concorso a causare un danno ambientale, ai sensi della normativa vigente in materia.

Capo II
Competenze

Art. 17
Competenze dello Stato
1. Sono di competenza dello Stato:
a) la elaborazione del piano nazionale di gestione dei rifiuti;
b) le funzioni di indirizzo e coordinamento necessarie all'attuazione del presente decreto;
c) la determinazione di criteri generali relativi alle metodologie per la gestione dei rifiuti;
d) l'adozione delle norme tecniche per la gestione di specifiche tipologie di rifiuti;
e) la determinazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di misure dirette a limitare la produzione dei rifiuti, anche mediante il ricorso a forme di deposito cauzionale sui beni immessi sul mercato;
f) la determinazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano e le associazioni delle autonomie locali, di criteri generali per l'organizzazione e l'attuazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
g) la determinazione dei limiti di accettabilità e delle caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche di talune sostanze contenute nei rifiuti in relazione a specifiche utilizzazioni degli stessi;
h) la determinazione dei criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani;
i) la definizione dei contenuti della relazione da allegare alla comunicazione di cui agli articoli 31, 32 e 33;
j) la definizione dei contenuti del formulario di identificazione di cui agli articoli 28, comma 6, e 33, comma 4;
k) la definizione dei metodi e delle procedure per il campionamento e l'analisi dei rifiuti;
l) la determinazione dei requisiti soggettivi, delle capacità tecniche e finanziarie, e dei criteri generali per il rilascio delle autorizzazioni previste dal presente decreto;
m) la determinazione, con appositi atti di indirizzo, dei criteri generali per la elaborazione dei piani regionali di cui all'articolo 22, ed il coordinamento dei piani stessi, anche ai fini della costruzione di una rete nazionale integrata e adeguata di impianti di smaltimento e l'integrazione di tale rete nella rete comunitaria di impianti di smaltimento dei rifiuti;
n) l'individuazione dei criteri generali relativi alle caratteristiche delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti;
o) la riorganizzazione e la tenuta del Catasto nazionale dei rifiuti e la pubblicazione dei relativi dati;
p) la regolamentazione del trasporto dei rifiuti sul territorio nazionale;
q) la determinazione degli standards di bonifica dei siti contaminati;
r) la determinazione dei criteri generali e delle misure appropriate per la realizzazione di una rete nazionale integrata ed adeguata di impianti di smaltimento e l'integrazione di tale rete nella rete comunitaria di impianti di smaltimento dei rifiuti;
s) la redazione di comunicazioni e di periodiche relazioni sulla situazione della gestione dei rifiuti alla Commissione dell'Unione europea.

Art. 18
Competenze delle regioni
1. Sono di competenza delle regioni, nel rispetto dei principi previsti dalla normativa vigente e dal presente decreto:
a) la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento, sentiti le province ed i comuni, dei piani regionali di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 23;
b) la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi, con l'obiettivo prioritario della separazione dei rifiuti di provenienza alimentare, degli scarti di prodotti vegetali e animali, o comunque ad alto tasso di umidità, dai restanti rifiuti;
c) l'individuazione, ai sensi del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, dell'organo tecnico competente in ambito regionale ad effettuare l'accertamento dell'idoneità tecnica dei progetti degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
d) l'elaborazione, l'approvazione e l'aggiornamento dei piani per la bonifica di aree inquinate, avvalendosi a tale scopo degli organismi individuati ai sensi del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61;
e) l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione dei rifiuti, anche pericolosi, e l'autorizzazione alle modifiche degli impianti esistenti;
f) l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti, anche pericolosi;
g) le attività in materia di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti che il regolamento CEE n. 259/93 attribuisce alle autorità competenti di spedizione e di destinazione;
h) la delimitazione degli ambiti ottimali per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati ai sensi dell'articolo 23;
i) l'approvazione dei progetti di bonifica e di messa in sicurezza;
l) l'elaborazione delle procedure di approvazione dei progetti di bonifica e di messa in sicurezza;
m) l'incentivazione alla riduzione della produzione dei rifiuti ed al recupero degli stessi.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 le regioni si avvalgono anche degli organismi individuati ai sensi del decreto -legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61;
3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto le regioni emanano norme affinché gli uffici pubblici coprano il fabbisogno annuale di carta con una quota di carta riciclata pari almeno al quaranta per cento del fabbisogno stesso.

Art. 19
Competenze della province
1. In attuazione dell'articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142, alle province competono, in particolare:
a) le funzioni amministrative concernenti la programmazione e l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale;
b) il controllo e la verifica degli interventi di bonifica e del monitoraggio ad essi conseguenti;
c) il controllo su tutte la attività di gestione dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni del presente decreto;
d) la verifica ed il controllo del rispetto dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate di cui al Capo V.
2. Per l'esercizio delle attività di controllo sulla gestione dei rifiuti le province possono avvalersi anche delle strutture di cui all'articolo 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'articolo 8 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, con le modalità di cui al comma 3, nonché degli organismi individuati ai sensi del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.
3. Ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni le province possono altresÏ avvalersi di organismi pubblici con specifiche esperienze e competenze tecniche in materia, con i quali stipulano apposite convenzioni.
4. Gli addetti al controllo sono autorizzati ad effettuare ispezioni, verifiche e prelievi di campioni all' interno di stabilimenti, impianti o imprese che producono o che svolgono attività di gestione dei rifiuti. Il segreto industriale non può essere opposto agli addetti al controllo, che sono tenuti all'obbligo della riservatezza ai sensi della normativa vigente.
5. Il personale appartenente al Nucleo Operativo Ecologico dell'Arma dei Carabinieri è autorizzato ad effettuare le ispezioni e le verifiche necessarie ai fini dell'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349. Restano ferme le altre disposizioni vigenti in materia di vigilanza e controllo.

Art. 20
Competenze dei comuni
I comuni effettuano la gestione dei rifiuti urbani in regime di privativa e nelle forme di cui all'articolo 22, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n_ 142.
2. I comuni disciplinano la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, stabiliscono in particolare;
a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi;
e) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
g) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera h).
3. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, i comuni si possono avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e, della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni;.
4. I comuni possono istituire, nelle forme previste dalla legge 8 giugno 1990, n 142, e successive modificazioni, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.
5. I comuni sono tenuti a fornire alle regioni ed alla provincia tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani dalle stesse richieste.
6. La privativa di cui al comma 1 non si applica alle attività di recupero dei rifiuti sottoposti ad operazioni di preselezione e/o di pretrattamento, purché tali attività rientrino nell'accordo di programma di cui all'articolo 22, comma 10.

Capo III
Piani di gestione dei rifiuti

Art. 21
Piano nazionale

1. Il Piano nazionale per la gestione dei rifiuti è lo strumento fondamentale per l'attuazione degli obiettivi di cui all'articolo 2, in conformità ai criteri stabiliti dall'Unione Europea. Il Piano è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
2. In particolare il Piano nazionale:
a) promuove la riduzione delle quantità, dei volumi e della pericolosità dei rifiuti;
b) fissa gli obiettivi della qualità dei servizi di gestione dei rifiuti;
c) assicura la gestione integrata dei rifiuti, intesa come il complesso delle attività volte a ottimizzare il riutilizzo, il riciclaggio, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti;
d) definisce le misure atte a promuovere la raccolta differenziata nonché la razionalizzazione della raccolta , della cernita e del trattamento dei rifiuti;
e) individua i tipi, la quantità e l'origine dei rifiuti da recuperare e da smaltire;.
3. Per l'attuazione degli obiettivi del piano il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato può stipulare accordi e contratti di programma aventi ad oggetto in particolare:
a) la sperimentazione e la promozione di processi produttivi idonei a prevenire o ridurre la produzione di rifiuti e la loro pericolosità e a ottimizzarne il recupero;
b) la sperimentazione e la promozione di prodotti progettati, confezionati e messi in commercio in modo da ridurre la quantità dei rifiuti e i rischi di inquinamento;
c) la sperimentazione, la promozione e l'attuazione di attività di riutilizzo, riciclaggio e recupero di rifiuti;
d) lo sviluppo di tecniche appropriate per la riduzione e l'eliminazione dei rifiuti;
e) lo sviluppo di sistemi di controllo della riduzione o del recupero dei rifiuti;
4. Il programma triennale di tutela dell'ambiente di cui alla legge 28 agosto 1989, n_ 305, individua le risorse finanziarie da destinarsi, sulla base di apposite disposizioni legislative di finanziamento, agli accordi e ai contratti di programma di cui al comma 3, e fissa le modalità della stipula dei medesimi.
Art. 22
Gestione dei rifiuti urbani in ambiti territoriali ottimali
1. Le regioni, sentite le province ed i comuni, nel rispetto dei principi e delle finalità di cui ali articoli 1 e 2, in attuazione del piano nazionale ed in conformità ai criteri stabiliti dal presente articolo, predispongono piani regionali di gestione dei rifiuti assicurando adeguata pubblicità e la massima partecipazione dei cittadini, ai sensi dell'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n_ 241.
2. I piani regionali di gestione dei rifiuti promuovono la riduzione delle quantità, dei volumi e della pericolosità dei rifiuti.
3. Il piano regionale di gestione dei rifiuti prevede inoltre:
a) le condizioni ed i criteri tecnici in base ai quali, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, tutti gli impianti per la gestione dei rifiuti, ad eccezione delle discariche, possono essere localizzati nelle aree destinate ad insediamenti produttivi;
b) l'organizzazione delle attività di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati sulla base di ambiti territoriali ottimali delimitati ai sensi dell'articolo 23.
c) la tipologia ed il complesso degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani da realizzare nella regione, tenendo conto dell'obiettivo di assicurare la gestione dei rifiuti stessi nei luoghi prossimi a quello di produzione ed all'interno degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 23, nonché dell'offerta di smaltimento e di recupero da parte del sistema industriale;
d) il complesso delle attività e degli impianti necessari a garantire la gestione dei rifiuti speciali secondo criteri di efficienza, economicità ed autosufficienza e ad assicurare lo smaltimento dei rifiuti in luoghi prossimi a quelli di produzione e comunque, ove possibile, all'interno di ciascuno degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 23;
e) la stima dei costi delle operazioni di recupero e di smaltimento;
f) l'individuazione sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento di cui all'articolo 15, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n_ 142, ove già adottati, sentiti i comuni e le province, delle zone idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, con indicazioni plurime per ogni tipo di impianto, nonché delle zone non idonee;
g) le iniziative dirette a limitare la produzione dei rifiuti ed a favorire il riutilizzo il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti;
h) le iniziative dirette a favorire il recupero dai rifiuti di materiali e, previe idonee operazioni di preselezione e/o pretrattamento, di energia;
i) le misure atte a promuovere la regionalizzazione della raccolta, della cernita e dello smaltimento dei rifiuti;
l) le norme tecniche generali.
4. Il piano regionale di gestione dei rifiuti è coordinato con gli altri piani di competenza regionale previsti dalla normativa vigente, ove adottati.
5. Costituiscono parte integrante del piano regionale i piani per la bonifica delle aree inquinate che devono prevedere:
a) l'ordine di priorità degli interventi;
b) l'individuazione dei siti da bonificare e delle caratteristiche generali degli inquinamenti presenti;
c) le modalità per l'intervento di bonifica e risanamento ambientale;
d) la stima degli oneri finanziari;
e) le modalità di smaltimento dei materiali da asportare.
6. L'approvazione del piano regionale o il suo adeguamento è condizione necessaria per accedere ai finanziamenti nazionali.
7. La regione approva od adegua il piano entro un anno dall'approvazione del piano nazionale di cui all'articolo 21. In caso di inutile decorso del termine e di accertata inattività, il Ministro dell'Ambiente diffida gli organi regionali competenti adempiere entro un congruo termine e, in caso di protrazione dell'inerzia, adotta, in via sostitutiva, i provvedimenti necessari alla elaborazione del piano regionale o all'adeguamento dello stesso al piano nazionale.
8. Qualora le autorità competenti non realizzino gli interventi previsti dal piano regionale nei termini e con le modalità stabiliti, il Ministro dell'ambiente diffida le autorità inadempienti a provvedere entro un termine non inferiore ai 180 giorni. Decorso inutilmente detto termine, il Ministro dell'ambiente può adottare, in via sostitutiva, tutti i provvedimenti necessari ed idonei per l'attuazione degli interventi contenuti nel piano. A tal fine può avvalersi anche di commissari delegati.
9. I provvedimenti di cui al comma 8 possono riguardare interventi finalizzati a:
a) attuare la raccolta differenziata dei rifiuti;
b) provvedere al reimpiego, al recupero e al riciclaggio degli imballaggi secondari e terziari;
c) introdurre sistemi di deposito cauzionale obbligatorio sui contenitori;
d) favorire operazioni di preselezione e/o pretrattamento dei rifiuti urbani;
e) favorire la realizzazione e l'utilizzo di impianti per il recupero di materie dai rifiuti solidi urbani.
10. La costruzione all'interno di insediamenti industriali esistenti di impianti di recupero, anche ai fini della produzione di energia, di rifiuti non pericolosi sottoposti a preventive operazioni di preselezione e/o pretrattamento, è autorizzata anche in deroga al piano regionale, sulla base di appositi accordi di programma stipulati con il Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. L'esercizio dei predetti impianti e lo svolgimento delle relative attività di recupero sono sottoposti alle procedure semplificative previste dall'articolo 32.
11. Le regioni provvedono all'adeguamento dei piani regionali esistenti alle disposizioni del presente decreto entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto stesso. In attesa di tale adeguamento restano in vigore i piani regionali vigenti.

Art. 23
Gestione dei rifiuti urbani in ambiti territoriali ottimali
1. Entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni, sentite le province interessate, d'intesa con le province autonome di Trento e di Bolzano, provvedono alla delimitazione degli ambiti territoriali ottimali secondo i seguenti criteri:
a) superamento della frammentazione delle gestioni nella predisposizione dei piani di gestione dei rifiuti; b) conseguimento di adeguate dimensioni gestionali, definite sulla base di parametri fisici, demografici , tecnici, assumendo in linea di massima l'ambito provinciale.
2. I comuni di ciascun ambito territoriale ottimale di cui al comma 1, entro il termine perentorio di sei mesi dalla delimitazione dell'ambito medesimo, organizzano la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità.
3. I comuni provvedono alla gestione dei rifiuti urbani mediante le forme, anche obbligatorie, previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, come integrata dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498.
4. Per le finalità di cui ai commi 1, 2 e 3 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplinano con legge regionale, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni, le forme ed i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale. Nei casi in cui la forma di cooperazione sia attuata per gli effetti dell'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano gli enti locali partecipanti, l'ente locale responsabile del coordinamento, gli adempimenti ed i termini previsti per l'assicurazione delle convenzioni di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Dette convenzioni determinano in particolare le procedure che dovranno essere adottate per l'assegnazione del servizio di gestione dei rifiuti, le forme di vigilanza e di controllo, nonché gli altri elementi indicati all'articolo 24, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Decorso inutilmente il termine fissato dalle regioni e dalle province autonome, provvedono queste ultime in sostituzione degli enti inadempienti. 5. La regione provvede alla delimitazione degli ambiti territoriali ottimali entro il termine di cui al comma 1. Trascorso inutilmente detto termine il Ministro dell'ambiente, previa diffida agli organi regionali competenti ad adempiere entro un congruo termine, adotta, in via sostitutiva, i provvedimenti omessi o comunque necessari, anche avvalendosi di appositi commissari delegati.
Art. 24
Contributo per lo smaltimento di rifiuti in discarica
1. In ogni ambito territoriale ottimale deve essere assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali di rifiuti prodotti:
a) 10% entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) 25% entro quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
c) 35% a partire dal sesto anno successivo entrata in vigore del presente decreto.
2. Il coefficiente di correzione di cui all'articolo della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è determinato anche in relazione al conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1.

Art. 25
Flusso dei rifiuti, piani di settore, accordi e contratti di programmi e incentivi
1. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, d'intesa con le regioni:
a) individuale iniziative e le misure per ridurre le quantità, i volumi e la pericolosità dei rifiuti, tenendo in particolare conto delle disposizioni in materia di ecolabel ed ecoaudit;
b) individua i flussi omogenei di produzione dei rifiuti con più elevato impatto ambientale che presentano le maggiori difficoltà di smaltimento o particolari possibilità di recupero, sia per le sostanze impiegate nei prodotti base sia per la quantità complessiva dei rifiuti medesimi;
c) definisce i piani di settore per la riduzione, il recupero e l'ottimizzazione dei flussi di rifiuti.
2. I piani di settore sono attuati mediante accordi e contratti di programma stipulati dal Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con le imprese maggiormente presenti sul mercato nazionale e/o con le associazioni di categoria.
3. I contratti e gli accordi di programma di cui al comma 2 prevedono:
a) lo studio, la sperimentazione, la promozione e l'attuazione dei processi produttivi idonei a prevenire o ridurre la produzione di rifiuti e la loro pericolosità ed a ottimizzare il recupero;
b) lo sviluppo di tecnologie pulite per la riduzione dei flussi di produzione dei rifiuti con maggiore impatto ambientale;
c) lo sviluppo di innovazioni nei sistemi produttivi per favorire metodi di produzione dei beni con impiego di materiali meno inquinanti e comunque riciclabili;
d) l'adozione di tecniche per il riciclo dei residui nell'impianto o per il loro reimpiego;
e) le modifiche del ciclo produttivo e la riprogettazione di componenti, macchine e strumenti di controllo;
f) la realizzazione di prodotti progettati, confezionati e messi in commercio in modo da ridurre al massimo la quantità dei rifiuti e i rischi di inquinamento;
g) lo sviluppo di tecniche appropriate per l'eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti;
h) i sistemi di controllo della riduzione o del recupero dei rifiuti.
4. Al fine di ridurre il flusso di rifiuti destinati allo smaltimento, il Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può altresÏ stipulare appositi accordi di programma con i produttori che si impegnano a ritirare i beni di consumo da essi prodotti al termine del ciclo di utilità degli stessi e ad avviarli ad attività di riutilizzo e di riciclaggio. L'accordo di programma è aperto alla partecipazione dei produttori di beni della medesima natura e può prevedere procedure semplificate per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti, garantendo comunque un elevato livello di protezione dell'ambiente. La presente diposizione non si applica ai rifiuti pericolosi.
5. Per conseguire gli obiettivi stabiliti negli accordi e nei contratti di programma, con l'approvazione del programma triennale di tutela dell' ambiente, ai sensi della legge 28 agosto 1989, n. 305, sono individuate le risorse finanziarie previste da apposite disposizioni finanziarie previste da apposite leggi di finanziamento

Capo IV
Autorizzazioni e iscrizioni

Art. 26
Approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti
1. I soggetti che intendono realizzare nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, devono presentare apposita domanda alla regione competente per territorio, allegando il progetto definitivo dell'impianto e la documentazione tecnica prevista dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale e di igiene pubblica per la realizzazione del progetto stesso. Ove l'impianto debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale statale ai sensi della normativa vigente, alla domanda è altresÏ allegata la comunicazione del progetto all'autorità competente ai predetti fini ed il termine di cui al comma 3 resta sospeso fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349.
2. Entro 20 giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1, la regione convoca una apposita conferenza cui partecipano i responsabili degli uffici regionali competenti, il rappresentante dell'organo tecnico di cui all'articolo 18, comma 1, lett. c), i rappresentanti degli enti locali interessati. Alla conferenza può essere invitato a partecipare anche il richiedente l'autorizzazione o un suo rappresentante al fine di acquisire informazioni e chiarimenti.
3. Entro 90 giorni dalla sua convocazione, la conferenza:
a) procede alla valutazione dei progetti;
b) acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le esigenze ambientali e territoriali e, ove previsto dalla normativa vigente, acquisisce il giudizio sulla compatibilità ambientale;
c) trasmette le proprie conclusioni con i relativi atti alla giunta regionale.
4. Per l'istruttoria tecnica della domanda la regione può avvalersi dell'organo tecnico di cui all'articolo 18, comma 1, lett. c).
5. Entro 30 giorni dal ricevimento delle conclusioni della conferenza, e sulla base delle risultanze della stessa, la regione approva il progetto e autorizza la realizzazione dell'impianto.
L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali. L'approvazione stessa costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale, e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indefferibilità dei lavori.
6. Nel caso in cui il progetto approvato riguardi aree vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n_ 1497, e del decreto-legge 27 giugno 1985, n_ 312, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n_ 431, si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n_ 616, come modificato del D.L. 27 giugno 1985, n_ 312.
7. Le regioni emanano le norme necessarie per disciplinare l'intervento sostitutivo in caso di mancato rispetto del termine complessivo di cui ai commi 2, 3 e 4.
8. Le procedure di cui al presente articolo si applicano anche per la realizzazione di varianti sostanziali in corso di esercizio, che comportano modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi all'autorizzazione rilasciata.
9. Contestualmente alla domanda di cui al comma 1 può essere presentata domanda di autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero di cui all'articolo 27. In tal caso la regione autorizza le operazioni di smaltimento e di recupero contestualmente all'adozione del provvedimento che autorizza la realizzazione dell'impianto.

Art. 27
Autorizzazione allo smaltimento e al recupero
1. L'esercizio delle operazioni elencate negli allegati B e C è autorizzato dalla regione competente per territorio entro 90 giorni dalla presentazione della relativa istanza da parte dell'interessato. L'autorizzazione individua le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei principi di cui all'articolo 2, ed in particolare:
a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti da smaltire o da recuperare;
b) i requisiti tecnici, con particolare riferimento alla compatibilità del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti, ed alla conformità dell'impianto al progetto approvato;
c) le precauzioni da prendere in materia di sicurezza;
d) il luogo di smaltimento;
e) il metodo di trattamento e di recupero;
f) i limiti di emissione in atmosfera;
g) le prescrizioni per le operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito;
h) le garanzie finanziarie;
i) l'idoneità del soggetto richiedente;
l) i mezzi utilizzati per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti.
2. I rifiuti pericolosi possono essere smaltiti in discarica solo se preventivamente catalogati ed identificati secondo le modalità fissate dal Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro della dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa per un periodo di quattro anni ed è rinnovabile. A tale fine, entro 180 giorni dalla scadenza dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita domanda alla regione che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa.
4. Quando a seguito di controlli successivi all'avviamento degli impianti questi
non risultino conformi all'autorizzazione di cui all'articolo 26, ovvero non siano soddisfatte le condizioni e le prescrizioni contenute nell'atto di autorizzazione all'esercizio delle operazioni di cui al comma 1, quest'ultima è sospesa, previa diffida, per un periodo massimo di dodici mesi. Decorso tale termine senza che il titolare abbia provveduto a rendere quest'ultimo conforme all'autorizzazione, l'autorizzazione stessa è revocata.

Art. 28
Imprese sottoposte ad iscrizione
1. Le imprese che svolgono a titolo professionale attività di raccolta e trasporto dei rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti, nonché le imprese che gestiscono impianti di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi devono essere iscritti presso la Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo della regione ove ha sede legale l'interessato. L'iscrizione sostituisce l'autorizzazione di cui all'articolo 27 e deve essere rinnovata ogni 4 anni.
2. L'iscrizione di cui al comma 1 è deliberata, in conformità alla normativa vigente e alle direttive emesse dal Comitato di cui al comma 3, da apposite commissioni regionali istituite con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato presso le Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo di regione e composte:
a) dal presidente della Camera di Commercio del capoluogo ragionale o da un membro del Consiglio camerale all'uopo designato con funzioni di presidente;
b) da un funzionario o dirigente esperto designato dal presidente della giunta regionale con funzioni di vicepresidente; c) da un funzionario o dirigente esperto per ciascuna provincia designato dal presidente della provincia;
d) da un esperto designato dal Ministero dell'ambiente.
3. Presso il Ministero dell'ambiente è istituito un apposito
comitato tecnico-amministrativo per il coordinamento delle attività delle commissioni regionali, composto da 11 membri esperti nella materia. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, stabilisce le attribuzioni e le modalità organizzative del predetto comitato e procede alla nomina dei suoi membri. 4. Con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono stabiliti i requisiti, i termini, le modalità ed i diritti di iscrizione nonché le modalità e gli importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate, a favore dello Stato, dalle
imprese di cui al comma 1.
5. Il Comitato tecnico-amministrativo di cui al comma 3 succede nelle funzioni e nelle competenze del Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale delle Imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti istituito ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441. Restano valide ed efficaci le iscrizioni già effettuate in applicazione del suddetto articolo 10 della legge 29 ottobre 1987, n. 441 e successive modifiche ed integrazioni, e delle relativa disposizioni di attuazione.
6. Durante il trasporto i rifiuti devono essere accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare in particolare i seguenti dati:
a) nome ed indirizzo del produttore o del detentore;
b) origine, tipologia e quantità del rifiuto;
c) impianto di destinazione;
d) data e percorso dell'istradamento;
e) nome ed indirizzo del destinatario.
7. Il formulario di identificazione di cui al comma 6 deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore o dal detentore di rifiuti, e controfirmato dal trasportatore. Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore o detentore, una copia deve essere consegnata al trasportatore dei rifiuti e le altre due copie, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite dal destinatario medesimo che provvede a trasmetterne una al produttore o detentore. Le copie del formulario devono essere conservate almeno per cinque anni.
8. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità adotta un modello uniforme di formulario di identificazione.
9. Durante la raccolta e il trasporto i rifiuti pericolosi sono imballati ed etichettati in conformità alle vigenti norme in materia di trasporto di merci pericolose.
10. Agli oneri per il funzionamento del Comitato di cui al comma 3 e delle Commissioni regionali di cui al comma 2 si provvede con le entrate derivanti dai diritti di iscrizione.
11. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 4 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti.

Art. 29
Autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione
1. I termini di cui all'articolo 26 sono ridotti alla metà per l'approvazione e l'autorizzazione alla realizzazione dei progetti di impianti di ricerca e di sperimentazione qualora siano rispettate le seguenti condizioni:
a) le attività di gestione degli impianti non comportino utile economico;
b) gli impianti abbiano una potenzialità non superiore a 5 tonnellate al giorno, salvo deroghe ove gli impianti siano caratterizzati da innovazioni che giustificano l'esigenza di effettuare prove.
2. La durata dell'autorizzazione di cui al comma 1 è di un anno, salvo proroga che può essere concessa previa verifica annuale dei risultati raggiunti e non può comunque superare i due anni.
3. Qualora il progetto o la realizzazione dell'impianto non siano stati approvati e autorizzati entro il termine di cui al comma 1, l'interessato può presentare istanza al Ministero dell'ambiente, che si esprime nei successivi 60 giorni di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della ricerca scientifica. La garanzia finanziaria in tal caso è prestata a favore dello Stato.
4. Qualora vi sia il rischio di agenti patogeni o di sostanze sconosciute e pericolose dal punto di vista sanitario l'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata dal Ministro dell' ambiente di concerto con i Ministri dell'industria del commercio e dell' artigianato, della sanità e della ricerca scientifica.

Capo V
Procedure semplificate

Art. 30
Determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate
1. Con decreti del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, sono adottate per ciascun tipo di attività le norme, che fissano i tipi e le quantità di rifiuti, e le condizioni in base alle quali le attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate dai produttori nei luoghi di produzione degli stessi e le attività di recupero di cui all'allegato C sono sottoposte alle procedure semplificate di cui agli articoli 31, 32, 33. Con la medesima procedura si provvede all'aggiornamento delle predette norme tecniche e condizioni.
2. Le norme e le condizioni di cui al comma 1 sono individuate entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e devono garantire che i tipi o le quantità di rifiuti ed i procedimenti e metodi di smaltimento o di recupero siano tali da non costituire un pericolo per la salute dell'uomo e da non recare pregiudizio all'ambiente.
3. Alle denunce e alle domande disciplinate dal presente Capo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300 e successive modifiche ed integrazioni. Si applicano, altresÏ, le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 31
Autosmaltimento
1. Le attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate nel luogo di produzione degli stessi possono essere intraprese decorsi 90 giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla regione territorialmente competente, a condizione che siano rispettate le norme tecniche e le condizioni specifiche adottate ai sensi dei commi 1 e 2 dellíarticolo 30, che prevedono in particolare:
a) il tipo, la quantità, e le caratteristiche dei rifiuti da smaltire;
b) il ciclo di provenienza dei rifiuti;
c) le condizioni per la realizzazione e líesercizio degli impianti;
d) le caratteristiche dellíimpianto di smaltimento;
e) la qualità delle emissioni nellíambiente.
2. La regione iscrive in un apposito elenco le imprese che effettuano la denunzia di inizio di attività ed entro il termine di cui al comma 1 verifica díufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti. A tal fine alla denunzia di inizio di attività è allegata una relazione dalla quale deve risultare:
a) il rispetto delle condizioni e delle norme tecniche specifiche di cui al comma 1;
b) il rispetto delle norme tecniche di sicurezza e delle procedure autorizzative previste dalla normativa vigente.
3. Qualora la regione accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1 dispone con provvedimento motivato il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dellíattività, salvo che líinteressato non provveda a conformare alla normativa vigente dette attività ed i suoi effetti entro il termine prefissato dallíamministrazione.
4. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata ogni quattro anni e, comunque, in caso di variazione dei requisiti richieste.
5. Restano sottoposte alle disposizioni di cui agli articoli 26 e 27 le attività di autosmaltimento di rifiuti pericolosi e la discarica di rifiuti.
Art. 32
Attività di recupero
1. Líesercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti possono essere intrapresi decorsi 90 giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla regione territorialmente competente qualora siano rispettate le norme e le condizioni adottate ai sensi dei commi 1 e 2 dellíarticolo 30, che per ciascun tipo di attività prevedono, in particolare:
a) per i rifiuti non pericolosi:
1. le quantità massime impiegabili;
2. la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti utilizzabili nonché le condizioni specifiche alle quali le attività medesime sono sottoposte alla disciplina prevista dal presente articolo;
3. le prescrizioni necessarie per assicurare che , in relazione ai tipi e alle quantità dei rifiuti ed ai metodi di recupero, i rifiuti stessi siano recuperati senza pericolo per la salute dellíuomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio allíambiente;
b) per i rifiuti pericolosi:
1. le quantità massime impiegabili;
2. provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti;
3. le condizioni specifiche riferite ai valori limite di sostanze pericolose contenute nei rifiuti, ai valori limite di emissione di ogni tipo di rifiuto e al tipo di attività e di impianto utilizzato, anche in relazione alle altre emissioni presenti in sito;
4. altri requisiti necessari per effettuare forme diverse di recupero;
5. le prescrizioni necessarie per assicurare che, in relazione al tipo ed alle quantità di sostanze pericolose contenute nei rifiuti ed ai metodi di recupero, i rifiuti stessi siano recuperati senza pericolo per la salute dellíuomo e senza usare procedimenti e metodi che potrebbero recare pregiudizio allíambiente.
2. La regione iscrive in un apposito elenco le imprese che effettuano la comunicazione di inizio di attività ed entro il termine di cui al comma 1 verifica díufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti. A tal fine alla denunzia di inizio di attività è allegata una relazione dalla quale deve risultare:
a) il rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche di cui al comma 1;
b) il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per la gestione dei rifiuti;
c) le attività di recupero che si intendono svolgere;
d) stabilimento, capacità di recupero e ciclo di trattamento o di combustione nel quale i rifiuti stessi sono destinati ad essere recuperati;
e) le caratteristiche merceologiche dei prodotti derivanti dai cicli di recupero.
3. Qualora la regione accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1 dispone con provvedimento motivato il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dellíattività, salvo che líinteressato non provveda a conformare alla normativa vigente dette attività ed i suoi effetti entro il termine prefissato dallíamministrazione.
4. La comunicazione di cui al comma 2 deve essere rinnovata ogni 4 anni e comunque in caso di modifica sostanziale delle operazione di recupero.
5. Sino allíadozione delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1 e comunque non oltre 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le procedure di cui ai commi 1 e 2 si applicano a chiunque effettui operazioni di recupero dei rifiuti elencati rispettivamente nellíallegato 3 al decreto del Ministro dellíambiente 5 settembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario n. 126 alla Gazzetta Ufficiale 10 settembre 1994, n. 212, e nellíAllegato A al decreto del Ministro dellíambiente 16 gennaio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 1995, n. 24, nel rispetto delle prescrizioni ivi contenute. Líutilizzazione delle categorie di rifiuti individuate ai punti 21 e 22 del predetto decreto 16 gennaio 1995 è consentita.
6. La procedura semplificata di cui al presente articolo si applica esclusivamente agli impianti che utilizzano rifiuti sottoposti a operazioni di preselezione o di pretrattamento nel rispetto delle norme tecniche di cui al comma 1 .
7. Ferme restando le vigenti disposizioni sui limiti alle emissioni inquinanti gli altri vincoli a tutela dei profili sanitari e ambientali, il Ministro dellíindustria, del commercio e dellíartigianato, di concerto con il Ministro dellíambiente, con proprio decreto da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, determina modalità, condizioni e misure relative alla concessione di incentivi finanziari per la produzione di energia elettrica, tenuto anche conto del prevalente interesse pubblico alla utilizzazione nelle centrali di rifiuti provenienti da operazioni di preselezione o di pretrattamento rispetto agli altri rifiuti.

Art. 33
Raccolta e trasporto di rifiuti destinati a recupero
1. La raccolta e il trasporto dei rifiuti destinati ad essere recuperati nel rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui allíarticolo 30, possono essere intraprese sullíintero territorio nazionale su comunicazione di inizio delle attività stesse da parte dellíinteressato alla commissione regionale di cui allíarticolo 28, comma 2, presso la Camera di Commercio del capoluogo della regione nel cui territorio líimpresa o il soggetto richiedente hanno la sede legale o la residenza.
2. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere corredata da una relazione dalla quale risultino i seguenti elementi :
a) la quantità, la natura, líorigine e la destinazione dei rifiuti;
b) la frequenza media della raccolta;
c) la tipologia del mezzo di trasporto;
d) il possesso dei requisiti soggettivi dellíinteressato previsti dalla normativa vigente per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti.
3. Le imprese e i soggetti di cui al comma 2 sono registrate dalla Camera di Commercio in un apposito elenco.
4. Durante il trasporto i rifiuti di cui al presente articolo sono accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare:
a) nome e indirizzo del produttore o del detentore;
b) origine, composizione e quantità del rifiuto destinato a recupero;
c) destinazione, con particolare riferimento alle operazioni di recupero;
d) data del trasporto;
e) nome ed indirizzo del destinatario.
5. La commissione regionale di cui allíarticolo 28, comma 2, verifica díufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti e, se del caso, dispone, con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dellíattività, salvo che líinteressato non provveda a conformare alla normativa vigente dette attività e di effetti entro il termine prefissato dallíamministrazione.
6. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata ogni quattro anni e, comunque, in casi di variazione dei requisiti richiesti.
7. Le attività disciplinate dal presente articolo non sono sottoposte alle garanzie finanziarie di cui allíarticolo 28, comma 4.
8. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 dellíarticolo 28.


Titolo II
Gestione degli imballaggi

Art. 34
Ambito di applicazione
1. Il presente Titolo disciplina la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sia per prevenirne e ridurne l'impatto sull'ambiente ed assicurare un elevato livello di tutela dell'ambiente, sia per garantire il funzionamento del mercato e prevenire l'insorgere di ostacoli agli scambi nonché distorsione e restrizione alla concorrenza ai sensi della direttiva 94/62/CE.
2. La disciplina di cui al comma 1 riguarda la gestione di tutti gli imballaggi immessi sul mercato nazionale e di tutti i rifiuti di imballaggio derivanti dal loro impiego, utilizzati o prodotti da industrie, esercizi commerciali, uffici, negozi, servizi, nuclei domestici qualunque siano i materiali che il compongono.
3. Restano fermi i vigenti requisiti in materia di qualità degli imballaggi, quali quelli relativi alla sicurezza, alla protezione della salute e all'igiene dei prodotti imballati, nonché le vigenti disposizioni in materia di trasporto e sui rifiuti pericolosi.

Art. 35
Definizioni
1. Ai fini dellíapplicazione del presente Titolo si intende per:
a) imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o allíutilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
b) imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita per líutente finale o per il consumatore;
c) imballaggio multiplo o imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale allíutente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
d) imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei;
e) rifiuto di imballaggio: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto, esclusi i residui della produzione;
f) gestione dei rifiuti di imballaggio: le attività di gestione di cui allíarticolo 3, lett. d);
g) prevenzione: riduzione, in particolare attraverso lo sviluppo di prodotti e di tecnologie non inquinanti, della quantità e della nocività per líambiente sia delle materie e delle sostanze utilizzate negli imballaggi e nei rifiuti di imballaggio, sia degli imballaggi e rifiuti di imballaggio nella fase del processo di produzione, nonché in quella della commercializzazione, della distribuzione, dellíutilizzazione e della gestione post-consumo;
h) riutilizzo: qualsiasi operazione nella quale líimballaggio concepito e progettato per poter compiere, durante il suo ciclo di vita, un numero minimo di spostamenti o rotazioni è riempito di nuovo o reimpiegato per un uso identico a quello per il quale è stato concepito, con o senza il supporto di prodotti ausiliari presenti sul mercato che consentano il riempimento dellíimballaggio stesso; tale imballaggio riutilizzato diventa rifiuto di imballaggio quando cessa di essere reimpiegato;
i) riciclaggio: ritrattamento in un processo di produzione dei rifiuti di imballaggio per la loro funzione originaria o per altri fini, compreso il riciclaggio organico ed ad esclusione di energia;
l) recupero dei rifiuti generati da imballaggi: tutte le pertinenti operazioni previste dallíallegato C al presente decreto;

Art. 36
Criteri informatori dell'attività di gestione dei rifiuti di imballaggio
1. L'attività di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio deve uniformarsi ai seguenti principi generali:
a) incentivazione, anche mediante l'introduzione di strumenti finanziari, in conformità ai principi del diritto comunitario, di forme di prevenzione alla fonte della quanità e della pericolosità degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, soprattutto attraverso lo sviluppo di tecnologie pulite e di azioni volte a ridurre a monte la produzione e l'utilizzazione degli imballaggi;
b) responsabilizzazione degli operatori economici conformemente al principio "chi inquina paga" e cooperazione degli stessi secondo il principio della "responsabilità condivisa";
c) incentivazione e promozione del riutilizzo, del riciclaggio e delle altre forme di recupero, anche attraverso lo sviluppo di opportunità di mercato per i materiali ottenuti da imballaggi riciclati, al fine di ridurre il flusso dei rifiuti di imballaggi avviati allo smaltimento finale;
d) promozione di forme di cooperazione tra i soggetti istituzionali ed economici;
e) informazione degli utenti degli imballaggi, in particolare dei consumatori;
f) favorire la restituzione degli imballaggi usati e/o dei rifiuti di imballaggio;
g) garantire la raccolta differenziata di rifiuti di imballaggio al fine di realizzare un alto grado di riciclaggio ed evitare problemi di ordine sanitario e di sicurezza;
2. In conformità alle determinazioni assunte dalla Commissione dell'Unione Europea, con decreto del Ministro dell'ambiente e del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, sono adottate le misure tecniche che dovessero risultare necessarie nell'applicazione delle disposizioni del presente Titolo, con particolare riferimento agli imballaggi primari di apparecchiature mediche e prodotti farmaceutici, ai piccoli imballaggi ad agli imballaggi di lusso. Qualora siano interessati aspetti sanitari il predetto decreto è adottato di concerto con il Ministro della sanità.
3. Al fine di facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché al fine di dare corretta informazione ai consumatori sulle loro destinazioni finali, tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalla Commissione dell'Unione europea. Fino alla definizione del sistema di identificazione europeo si applica, agli imballaggi per i liquidi, la normativa vigente in materia di etichettatura.

Art. 37
Programma generale per la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio
1. Sulla base dei criteri di cui all'articolo 36, l'Organismo di cui all'articolo 40 elabora un Programma generale per la prevenzione della formazione dei rifiuti di imballaggio e per il riutilizzo degli imballaggi nonché per il riciclaggio e per la altre forme di recupero dei rifiuti di imballaggio. In particolare, il Programma:
a) determina le misure per prevenire la formazione dei rifiuti di imballaggio;
b) individua la percentuale in peso dei rifiuti di imballaggio da recuperare in un quinquennio, e nell'ambito di questo obiettivo globale determina, sulla base della stessa scadenza, la percentuale in peso da riciclare di tutti i materiali di imballaggio che rientrano nei rifiuti di imballaggio, con un minimo percentuale in peso per ciascun materiale di imballaggio;
c) indica obiettivi intermedi di recupero e riciclaggio rispetto agli obiettivi di cui alla lettera b);
d) indica le misure appropriate per realizzare gli obiettivi di recupero e riciclaggio;
e) definisce le necessarie integrazioni con il Piano nazionale per la gestione dei rifiuti.
2. Il Programma generale è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e l'ANCI. Con la medesima procedura si provvede alle eventuali modificazioni ed integrazioni del programma.
3. Nel caso in cui il Programma generale non sia predisposto entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e successivamente dall'inizio del quinquennio di riferimento, lo stesso è predisposto in via sostitutiva dal Ministro dell'ambiente e dal Ministro dell'industria, del commercio e dell' artigianato. In tal caso gli obiettivi di recupero e riciclaggio sono quelli massimi previsti ai sensi della direttiva 94/62/CE.
4. I piani regionali di cui all'articolo 22 sono integrati con un apposito capitolo relativo alla gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio in attuazione delle disposizioni del programma di cui al comma 2.
Art. 38
Obiettivi di Recupero e di riciclaggio
1. Gli obiettivi di recupero e riciclaggio di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 37 sono determinati nel rispetto dei limiti fissati per ogni quinquennio dal Consiglio dell'Unione Europea, e sono riferiti alla quantità di rifiuti di imballaggi generati nel mercato nazionale.
2 Il Ministro dell'ambiente e il Ministro dell'industria verificano l'attuazione dal Programma Generale di cui all'articolo 37 ad il raggiungimento degli obiettivi di recupero e di riciclaggio e svolgono la relativa funzioni di vigilanza.
3. Qualora gli obiettivi di recupero e riciclaggio non siano raggiunti entro 30 giorni dalla scadenze previste, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e del Ministro dell'industria del commercio e dell'Artigianato, alle diverse tipologie di imballaggi sono applicate misure di natura economica proporzionate al mancato raggiungimento di singoli obiettivi, ivi comprese misure di carattere pecuniario il cui Introito è destinato agli enti locali per la attività di raccolta differenziata, riciclaggio e recupero dei rifiuti. I proventi derivanti dall'applicazione delle predette misure sono accantonati in un apposito capitolo del bilancio dello Stato per essere trasferiti, entro l'anno solare successivo, alle regioni.
4. Al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 si considerano globalmente tutti i sistemi di recupero e riciclaggio al netto degli scarti.
5. Le attività di raccolta dei rifiuti di imballaggi, diverse da quelle realizzate su superfici private direttamente dai soggetti coinvolti nella produzione, nell'uso, nell'importazione e nella distribuzione degli imballaggi e di prodotti imballati, sono esercitate dai comuni secondo criteri che privilegino l'economicità e il coordinamento con la gestione degli altri rifiuti urbani. A tal fine può essere stipulato un accordo di programma su base nazionale tra l'ANCI e l'Organismo di cui all'articolo 40.
6. L'accordo di programma di cui al coma 5 è approvato dal Ministro dell'ambiente i dal Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato e garantisce l'attuazione del principio di corresponsabilità gestionale tra produttori, distributori, utilizzatori e pubblica amministrazione. L'accordo di programma stabilisce, in particolare:
a) l'entità del contributo ai costi della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio da versare ai comuni;
b) gli obblighi e le sanzioni posti a carico delle parti contraenti;
c) le modalità di raccolta ai fini del recupero e riciclo dei rifiuti da imballaggio, anche in base a raccolte differenziate rispetto ai rifiuti solidi urbani e assimilati;
d) i costi delle operazioni di cui alla precedente lettera c);
e) le modalità di calcolo del minor costo di smaltimento e l'incidenza dello stesso sulla tassa rifiuti;
f) gli eventuali maggiori oneri gravanti sugli operatori privati per effetto della raccolta differenziata.
7. Nel caso in cui il comune non attivi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggi primari soggetti coinvolti nella produzione, nell'uso, nell' importazione e nella distribuzione di imballaggi e di, prodotti imballati, organizzano direttamente le attività di raccolta differenziata su superfici pubbliche.

Art. 39
Consorzi
1. Al fine di razionalizzare ed organizzare la gestione dei rifiuti di imballaggio secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, nonché perseguire gli obiettivi di recupero e di riciclaggio previsti , entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto devono essere costituiti i seguenti consorzi tra i produttori della rispettive tipologie di materiali di imballaggio:
a) Consorzio per la raccolta, il riciclaggio ed il recupero di rifiuti di imballaggio in carta;
b) Consorzio per la raccolta, il riciclaggio ed il recupero di rifiuti di imballaggio in vetro;
c)Consorzio per la raccolta, il riciclaggio ed il recupero di rifiuti di imballaggio in plastica;
d) Consorzio per la raccolta, il riciclaggio ed il recupero di rifiuti di imballaggio alluminio;
e) Consorzio per la raccolta, il riciclaggio ed il recupero di rifiuti di imballaggio acciaio;
f) Consorzio per la raccolta, il riciclaggio ed il recupero di rifiuti di imballaggio in legno.
2. I Consorzi di cui al comma 1 hanno personalità giuridica non hanno fini di lucro, sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile in quanto compatibili con quelle previste dal presente decreto, e si finanziano esclusivamente con contributi dei consorziati.
3. I consorzi delle diverse tipologie di materiali di imballaggio sono obbligati a partecipare al relativo consorzio. I produttori di imballaggi di materiali compositi sono tenuti ad aderire al Consorzio del materiale prevalente nella tipologia di imballaggio da essi prodotta. La partecipazione ai Consorzi dei produttori, degli utilizzatori di imballaggi.
4. La partecipazione ai Consorzi dei produttori, degli utilizzatori e dei distributori deva essere garantita e non può essere limitata o comunque sottoposta a particolari vincoli o condizioni.
5. Ciascun Consorzio predispone un proprio programma specifico che costituisce la base per l'elaborazione del Programma generale di cui all'articolo 37 ed è obbligato al raggiungimento degli obiettivi previsti per la corrispondente tipologia di materiale che rappresentano la quota percentuale in peso dell'obiettivo globale.
7. Entro il trenta giugno di ogni anno i Consorzi trasmettono al Ministro dell'ambiente e al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato una relazione sulla gestione contenente l'elenco degli associati, i quantitativi di imballaggio riutilizzati, riciclati e recuperati, nonché le altre informazioni richieste nella relazione devono essere evidenziati i problemi inerenti il raggiungimento degli scopi istituzionali ed eventuali proposte di adeguamento della normativa. I Consorzi possono provvedere a tale adempimento anche tramite l'organismo di cui all'articolo 40.
8. Sulla base delle relazioni di cui al comma 7, i Ministri dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, redigono entro il 31 dicembre di ogni anno un rapporto generale sulla gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio da trasmettere alla Camera dei Deputati, al Senato della Repubblica e alla Commissione Europea.
9. In caso di mancata costituzione dei Consorzi obbligatori entro il termine di cui al comma 1, il Ministro dell'ambiente e il Ministro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato fissano un contributo annuo di riciclaggio a carico degli operatori economici interessati, che confluisce nel fondo di cui all'articolo 38, comma 3, per le medesime finalità.
10. I consorzi obbligatori esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, previsti dall'articolo 9 quater, del decreto legge 9 settembre 1988, n. 397 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, cessano di funzionare all'atto della costituzione dei corrispondenti consorzi di cui al comma 1 e comunque entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I consorzi di cui al comma I subentrano negli obblighi assunti verso i terzi dai consorzi obbligatori di cui all'articolo 9 quater, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397 convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, ed utilizzano gli eventuali patrimoni di questi ultimi per il raggiungimento delle specifiche finalità nelle quali gli stessi sono stati costituiti. Restano ferme le norme del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95 e successive modificazioni, e dei relativi decreti di attuazione per la disciplina del consorzio degli oli usati.

Art. 40
Organismo unico di coordinamento dei consorzi
1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi globali di recupero e diriciclaggio i produttori da una parte ed i distributori e gli utilizzatori dall'altra costituiscono in forma paritaria un Organismo di coordinamento dei Consorzi.
2. L'organismo di cui al comma 1 svolge le seguenti funzioni:
a) definisce in accordo con le ragioni e con i comuni interessati gli ambiti territoriali in cui rendere operante un sistema integrato che comprenda la raccolta, la selezione e il trasporto dei materiali selezionati a centri di raccolta o di smistamento;
b) definisce con i Comuni o loro consorzi appartenenti ai singoli sistemi integrati di cui alla lettera a) le condizioni generali di ritiro da parte dei Consorzi dei rifiuti selezionati provenienti dalla raccolta differenziata;
c) garantisce tramite accordi di programma con le imprese esercenti il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, la raccolta dei rifiuti di imballlaggio generati dai produttori e dai distributori nei propri centri di produzione o distribuzione;
d) elabola, anche sulla base diaccordi stabiliti con i comuni e le regioni, il programma generale ed i successivi aggiornamenti e modifiche;
e) promuove accordi di programma con le regioni e gli enti locali per favorire il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti di imballagio, e ne garantisce l'attuazione;
f) assicura il coordinamento dell'attivià dei Consorzi;
g) garantisce il necessario raccordo tra l'amministrazione pubblica, i Consorzi e gli altri operatori economici;
h) organizza le campagne di informazione ritenute utili ai fini dell'attuazione del Programma generale.
2. L'organismo determina le proprie modalità di organizzazione e di finanziamento, ed è costituito solo a seguito dell'adesione di tutti i Consorzi.

Art. 41
Comunicazione dati
1. A partire dal 1997, i produttori e gli importatori di materie prime destinate alla produzione di imballaggi, i produttori e gli importatori di imballaggi vuoti, i confezionatori e gli importatori di imballaggi
pieni nonché i soggetti impegnati nelle attività di
riciclaggio e di recupero comunicano annualmente Ï dati relativi
all'anno precedente secondo le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70.
2. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2 della legge 25 gennaio 1994, n. 70, le informazioni di cui al comma 1 sono trasmesse all'ANPA 3. I confezionatori e importatori di imballaggi pieni possono presentare dichiarazioni per il tramite delle associazioni di categoria.

Art. 42
Divieti
1. È vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati, ad eccezione degli scarti derivanti dalle operazioni di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio.
2. A decorrere dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore del presente decreto è vietato ai produttori ed ai distributori dei prodotti ai quali gli imballaggi sono destinati ad immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi secondari o terziari di qualsiasi natura.
3. A decorrere dal 31 dicembre 1997 possono essere commercializzati solo imballaggi rispondenti agli standard europei fissati dal CEN in conformità ai requisiti essenziali stabiliti dall'articolo 9 della direttiva 94/62 CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994 e dall'Allegato II alla direttiva stessa.
4. È vietato immettere sul mercato imballaggi o componenti di imballaggio, ad eccezione degli imballaggi interamente costituiti di cristallo, con livelli totali di concentrazione di piombo, mercurio, cadmio e cromo esavalente superiore a:
a) 600 parti per milione (ppm) in peso a partire dal 30 giugno 1998;
b) 250 ppm in peso a partire dal 30 giugno 2001.
5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e del Ministro in conformità alle decisioni dell'Unione Europea:
a) le condizioni alle quali i livelli di concentrazione di cui al comma 4 non si applicano ai materiali riciclati e ai circuiti di produzione localizzati in una catena chiusa e controllata;
b) le tipologie di imballaggio esonerate dal requisito di cui al comma 4, lettera c).


Titolo III
Gestione di particolari categorie di rifiuti

Art. 43
Beni durevoli
1. I beni durevoli per uso domestico rientranti nelle seguenti tipologie:
a) frigoriferi, surgelatori e congelatori;
c) computers;
d) lavatrici e lavastoviglie;
e) condizionatori d'aria.
devono essere raccolti , al termine della loro durata operativa e a cura di chi li detiene, dalle imprese pubbliche o private che gestiscono la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti ovvero devono essere conferiti agli appositi centri di raccolta individuati ai sensi del comma 2 .
2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con n il Ministro del commercio e dell'artigianato, promuove accordi di programma tra le imprese che producono i beni i cui al comma 1, quelle che li immettono al consumo anche in qualità di importatori e soggetti, pubblici e privati, che ne gestiscono la raccolta, il recupero, il riciclaggio, e lo smaltimento. Gli accordi prevedono
a) la messa a punto dei prodotti per le finalità di cui all'articolo 2, comma 5;
b) l'individuazione di centri di raccolta, diffusi su tutto il territorio nazionale
c) il recupero ed i1 riciclo dei materiali costituenti i beni;
d) lo smaltimento di quanto non recuperabile da parte dei soggetti che gestiscono il servizio pubblico.
3. Decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel caso si manifestino particolari necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente relativamente allo smaltimento dei rifiuti costituiti dai beni oggetto del presente articolo al termine della loro vita operativa, può essere introdotto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dellíartigianato, un sistema di cauzionamento obbligatorio. La cauzione, in misura pari al 10% del prezzo effettivo di vendita del prodotto e con il limite massimo di lire 200.000, è svincolata all'atto della restituzione, debitamente documentata, di un bene oggetto del presente articolo ai centri di raccolta ai servizi pubblici di nettezza urbana o ad un venditore autorizzato. Non sono tenuti a versare la cauzione gli acquirenti che, contestualmente all'acquisto, provvedano alla restituzione al venditore di un bene durevole di tipologia equivalente.

Art. 44
1. Il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi deve essere effettuato in condizioni tali da non causare alterazioni che comportino per la salute può avere una durata massima di 48 ore. Per quantitativi non superiori a 100 litri detto deposito temporaneo può raggiungere i trenta giorni, alle
predette condizioni.
2. Al direttore o responsabile sanitario della struttura pubblica o privata compete la sorveglianza ed il rispetto della disposizione di cui al comma 1, nonché gli altri rifiuti di cui all'articolo 4, comma 3, lettera h) , fino al conferimento dei rifiuti all'operatore autorizzato al trasporto verso l'impianto di smaltimento.
3. I rifiuti di cui al comma 1 devono essere smaltiti mediante termodistruzione presso impianti autorizzati ai sensi del presente decreto
4. Con decreto del Ministro dell'ambiente in concerto con il Ministro della sanità sono individuati i rifiuti sanitari pericolosi di cui al comma 1 e sono definite le norme tecniche di raccolta, disinfezione, sterilizzazione, trasporto, recupero e smaltimento.
5. il Ministro dell'ambiente e il Ministro della sanità, sentita con la Conferenza permanente per i rapporti per lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, individuano sul territorio nazionale gli impianti di incenerimento per lo smaltimento dei rifiuti sanitari raccolti dalle aziende sanitarie locali ovvero prodotti da altre istituzioni pubbliche.
Art. 45
Veicoli a motore
1. Il proprietario di un veicolo a motore che intenda procedere alla demolizione dello stesso deve consegnarlo ad un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione, autorizzato ai sensi degli articoli 26 e 27. Tali centri di raccolta possono ricevere anche rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore.
2. Il proprietario di un veicolo a motore destinato alla demolizione può altresÏ consegnarlo ai concessionari o alle succursali della casa costruttrice per la consegna successiva ai centri di cui al comma 1 qualora intenda cedere in permuta il predetto veicolo per acquistarne un altro.
3. I veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici
dai ai sensi degli articoli 927-929 del codice civile sono conferiti ai centri di raccolta di cui al comma 1 nei casi e
con le procedure determinate con decreto del Ministro dell'interno in concerto con il Ministro del tesoro.
4. I centri di raccolta ovvero i concessionari o le succursali rilasciano al proprietario del veicolo consegnato per la demolizione un certificato dal quale deve risultare la data della consegna, gli estremi dell'autorizzazione del centro, le generalità del proprietario e gli estremi di identificazione del veicolo nonché l'assunzione da parte del gestore del centro stesso ovvero del concessionario o del titolare della succursale dell'impegno a provvedere direttamente alle pratiche di registro Automobilistico (PRA).
5. La cancellazione dal Pubblico registro Automobilistico (PRA) avviene a cura del titolare del centro di raccolta o del concessionario o del titolare della succursale senza oneri di agenzia a carico del proprietario del veicolo.
6. Il possesso del certificato di cui al comma 4 libera il proprietario del veicolo dalla responsabilità civile, penale e amministrativa connessa con la proprietà dello stesso.
7. È consentito il commercio delle parti di ricambio recuperate dalla demolizione dei veicoli a motore ad esclusione di quelle che abbiano attinenza con la sicurezza dei veicoli.
8. Le parti i ricambio di cui al comma 7 sono cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, e sono utilizzate se sottoposte alle operazioni di revisione singola previste dall'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
9. L'utilizzazione delle parti di ricambio cui ai commi 7 e 8 da parte delle imprese esercenti attività di autoriparazione deve risultare dalle fatture rilasciate al cliente. 10. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente in concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei trasporti e della navigazione, sono dettate le norme tecniche relative alle caratteristiche degli impianti di demolizione, alle operazioni di messa in sicurezza e all'individuazione delle parti di ricambio attinenti la sicurezza che non possono essere commercializzati..

Art. 46
Commercializzazione e marcatura delle Pile
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è fatto divieto di commercializzare pile alcaline al manganese contenenti più dello 0,025 in peso di mercurio; in caso di utilizzazione prolungata delle predette pile in condizioni estreme il contenuto in peso di mercurio non può superare lo 0,05 %. Sono escluse da tale divieto le pile alcaline al manganese del tipo a bottone e le pile composte di elementi del tipo a bottone.
2. A decorrere dal centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto è vietata la commercializzazione degli apparecchi incorporanti pile e accumulatori che non possono essere estratti dal consumatore dopo l'utilizzo. Tale divieto non si applica agli apparecchi indicati nell'allegato I.
3. Sono soggetti all'obbligo i marcatura, secondo le modalità indicate negli allegati II e III le pile e gli accumulatori contenenti:
a) oltre 25 mg di mercurio per elemento
b) oltre lo 0, 025 % in peso di cadmio
c) oltre lo 0,4 % in peso di piombo
d) fino allo 0,025 in peso di mercurio per le pile alcaline al manganese.
4. Con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro della sanità vengono adeguate le norme tecniche di cui all'allegato II agli aggiornamenti delle direttive comunitarie in materia.


Titolo IV
Tabella per la gestione dei rifiuti

Art. 47
Istituzione della tariffa
1. La tassa per lo smaltimento dei rifiuti di cui alla sezione II del Capo XVIII del titolo III del testo unico della finanza locale, approvato con Regio Decreto 14 settembre 1931, n. 1175, come sostituito dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, ed al capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è soppressa a decorrere dal 1_ gennaio 1998.
2. I costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, sono coperte dai Comuni mediante l'istituzione di una tariffa.
3. La tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale.
4. La tariffa è composta da una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti da ciascun utente sulla base di parametri deliberati dai Comuni.
5. La tariffa è determinata tenendo conto della quantità dei rifiuti conferiti e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, e dell'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costÏ di investimento e di esercizio.
6. Il Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell' Industria del Commercio e dell'Artigianato, sentita la Conferenza permanente per il i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano elabora un metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento.
7. La tariffa di riferimento è articolata per fasce di utenza e territoriali.
8. La tariffa dÏ riferimento costituisce la base per la determinazione della tariffa nonché per orientare e graduare nel tempo gli adeguamenti tariffari derivanti dall'applicazione del presente decreto.
9. L



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