Bozza di Dlgs sulla gestione dei rifiuti
approvata
dal Consiglio dei Ministri del 20 settembre 1996
Relatore: On. Edoardo Ronchi
Relazione
La disciplina vigente in materia di rifiuti ha il suo nucleo
costitutivo fondamentale nelle disposizioni del decreto del Presidente
della Repubblica 10 settembre 1982, n.915, che ha dato attuazione
a specifiche disposizioni comunitarie.
Su questo impianto originario si sono andate stratificando, nel
corso degli anni, ulteriori interventi normativi disomogenei e
frammentari, che rispondevano essenzialmente, se non esclusivamente,
ad una logica dell'emergenza.
Si tratta cioè di interventi caratterizzati dall'esigenza
di fronteggiare situazioni puntuali e specifiche, e privi di un
raccordo sistematico complessivo.
Il quadro normativo che ne è derivato rappresenta la causa
principale della mancata attuazione dei principi fissati a livello
comunitario dalla direttiva 751442/CE e solennemente recepiti
nel decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982,
n. 91 5.
In particolare, è mancata una risposta adeguata alle esigenze
di certezza operativa e di semplificazione delle procedure amministrative,
che ha impedito di realizzare gli obiettivi di riduzione della
produzione dei rifiuti e del flusso dei rifiuti destinati allo
smaltimento.
Sotto altro profilo ha reso possibile il progressivo affermarsi
del fenomeno del ricorso a forme di smaltimento illecito, che
desta sempre maggiore preoccupazione a causa del controllo di
gran parte di queste attività da parte della criminalità
organizzata, come rilevato anche dalla relazione presentata dalla
Commissione di indagine parlamentare presieduta dall'On.le Scalia.
Infine, non può essere sottovalutata la responsabilità
che tra le cause della mancata attuazione dei principi deve essere
attribuita alla incertezza normativa che aveva determinato gravi
disparità di trattamento in sede di applicazione delle
disposizioni vigenti.
In questo contesto il provvedimento intende contrastare la tendenza
ormai consolidata a risolvere i problemi legati alla gestione
dei rifiuti con il ricorso allo smaltimento dei rifiuti tal quali
in discarica o in impianti di incenerimento.
Il provvedimento che si propone attribuisce, infatti, un ruolo
centrale, in primo luogo, al riutilizzo e al riciclaggio, e, in
secondo luogo, al recupero di materia prima e di energia da rifiuti
preselezionati o pretrattati. Intende, cioè, determinare
una effettiva e sostanziale soluzione di continuità nella
politica ambientale di settore, che risulta ancora anacronisticamente
incentrata sullo smaltimento finale, ed in particolare sullo stoccaggio
definitivo dei rifiuti in discarica. Si propone, inoltre, di razionalizzare
e semplificare il quadro normativo vigente, che viene ridefinito
in modo complessivo sulla base dei principi cardine previsti dalle
direttive comunitarie 91/156/CEE, 91/689/CEE e 94/62/CE
Sotto il profilo dei contenuti generali i punti più qualificanti
della nuova disciplina possono essere individuati nell'impulso
dato alla riduzione della produzione dei rifiuti attraverso l'impiego
di tecnologie pulite e nella previsione di procedure amministrative
e strumenti economici che consentono di garantire un uso più
razionale delle risorse naturali.
Più precisamente, sono previsti specifici accordi di programma
tra la pubblica amministrazione e gli operatori economici interessati
e sono introdotte semplificazioni procedurali per l'esercizio
delle attività di recupero dei rifiuti preselezionati o
pretrattati o comunque individuati da specifiche norme tecniche.
innanzi tutto, viene riconosciuta ed ampliata la possibilità
di utilizzare strumenti convenzionali sia per individuare ed attuare
iniziative volte a ridurre le quantità e la pericolosità
dei rifiuti, sia per definire piani di settore di riduzione, di
recupero e di ottimizzazione dei flussi di rifiuti. Questo strumento
negoziale costituisce altresÏ il presupposto per autorizzare
la realizzazione di impianti di recupero all'interno di insediamenti
industriali esistenti anche nel caso in cui la localizzazione
di detti impianti non sia prevista dal piano regionale di gestione
dei rifiuti consentendo perciò di superare la insufficiente
flessibilità dei piani regionali che nell'attuale sistema
ha rappresentato uno dei principali ostacoli alla realizzazione
degli obiettivi di riciclaggio e di recupero.
Sono, inoltre, previste apposite semplificazioni procedurali per
l'approvazione e la realizzazione di nuovi impianti di recupero
di rifiuti, nonché per l'esercizio delle attività
di riciclaggio, di recupero e di utilizzo diretto in cicli di
produzione e di consumo.
Più precisamente, viene innanzi prevista un'apposita conferenza
di servizi per l'approvazione e l'autorizzazione alla realizzazione
di nuovi impianti di recupero dei rifiuti.
Qualora, poi, le attività di recupero riguardino rifiuti
l'esercizio delle attività di recupero dei rifiuti può
essere avviata decorsi 90 giorni dalla comunicazione alla regione
competente di una denuncia di inizio di attività, che deve
essere sottoposta a verifica entro lo stesso termine da parte
della regione medesima. Questa procedura presuppone, cioè,
che i rifiuti siano individuati con riferimento alle loro specificamente
individuati da appositi decreti ministeriali, caratteristiche
ed alle modalità di impiego, e le attività di riciclaggio
e di recupero siano svolte nel rispetto di apposite prescrizioni
previste in via generale. Si tratta di una semplificazione che
è, ovviamente, controbilanciata dalla responsabilità
penale che l'operatore economico assume per la veridicità
e la correttezza delle informazioni contenute nella denuncia di
inizio di attività, nonché dalle funzioni di controllo
che devono essere esercitate dalle regioni o dagli enti delegati.
Tali enti sono infatti tenuti ad accertare la sussistenza dei
requisiti tecnici richiesti per l'applicazione delle procedure
semplificate e, qualora dovesse essere riscontrata la mancanza
dei requisiti stessi, possono sospendere o vietare la prosecuzione
delle attività.
Una procedura di iscrizione particolarmente snella e semplificata
è infine prevista per l'utilizzo diretto in cicli di produzione
di sostanze o materiali specificamente individuati, anche se compresi
nelle categorie di cui all'allegato A al decreto. Tale semplificazione
garantisce un elevato livello di protezione dell'ambiente e un
controllo efficace, e non è comunque applicabile alle sostanze
ed ai materiali compresi
negli elenchi dei rifiuti pericolosi, nonché alle operazioni
di utilizzo finalizzate al recupero energetico ed a forme di smaltimento
finale.
Per rafforzare la efficacia e la effettiva operatività
dell'intero sistema il provvedimento impone, inoltre, specifici
obiettivi di raccolta differenziata a carico dei comuni e prevede
la graduale trasformazione della tassa per lo smaltimento dei
rifiuti in tariffa. Questa è costituita da una quota fissa
determinata in relazione alle componenti essenziali del costo
del servizio e da una quota variabile rapportata alle quantità
dei rifiuti conferiti da ciascun utente.
In tal modo il settore pubblico e quello privato vengono ad essere
orientati e stimolati a comportamenti ambientalmente corretti
in conformità ai principi perseguiti con il decreto.
In particolare, il passaggio dalla tassa per lo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani alla tariffa risulta essenziale per la corretta
attuazione principio della responsabilità condivisa prevista
dalla direttiva comunitaria sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio.
In conclusione, nell'ambito del nuovo sistema di gestione dei
rifiuti lo smaltimento finale viene ad assumere un ruolo marginale
e residuale in quanto è limitato ai rifiuti che residuano
dalle operazioni finalizzate al riutilizzo, riciclo e recupero,
che devono essere effettuate nel rispetto delle disposizioni di
tutela ambientale e igienico-sanitaria, ovvero ai rifiuti per
i quali lo smaltimento rappresenta una soluzione obbligata.
In sintesi il provvedimento intende allineare l'ordinamento nazionale
a quello comunitario definendo un quadro normativo unitario ed
omogeneo che risulta articolato come segue. A) Il titolo I contiene
le norme generali sulla gestione dei rifiuti, ed è suddiviso
nei seguenti cinque Capi:
1) Nel capo I (artt.1-16) sono stabiliti i principi generali della
gestione dei rifiuti, e più precisamente:
- sono fissati il campo di applicazione (art.1) e le finalità
(art.2) della nuova disciplina di settore
- sono chiarite le definizioni utilizzate nel decreto fra le quali
in particolare quella di rifiuto, di produttore e detentore di
rifiuti, di gestione di rifiuti e di deposito temporaneo (art.3)
- sono classificati i rifiuti con riferimento alla provenienza
ed alle caratteristiche di pericolosità, distinguendo i
rifiuti urbani dai rifiuti speciali e i rifiuti pericolosi dai
rifiuti non pericolosi (art.4)
- sono individuati i tipi di rifiuti e le attività di recupero
che restano esclusi dal campo di applicazione della disciplina
generale sulla gestione dei rifiuti (art. 5)
- è agevolato l'impiego diretto in cicli di consumo o di
produzione di sostanze o materiali compresi nelle categorie di
cui all'allegato A, ad esclusione di quelli compresi negli elenchi
dei rifiuti pericolosi e delle operazioni finalizzate al recupero
energetico o allo smaltimento finale (art.6)
- sono precisati gli obblighi relativi al deposito temporaneo
(art.7)
- sono vietati l'abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti
sul suolo nel sottosuolo e nelle acque superficiali e sotterranee,
ed in caso di violazione di tali divieti è prevista, a
carico dei responsabili, l'applicazione di sanzioni penali accompagnate
dall'obbligo di provvedere al ripristino ed al corretto smaltimento
dei rifiuti, (art.8)
- è vietata la miscelazione di rifiuti pericolosi e di
rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi (art.9)
- sono previste specifiche modalità di preselezione e pretrattamento
per lo smaltimento dei rifiuti in discarica o mediante incenerimento
con la determinazione di un calendario per l'attuazione di tali
misure (art.10)
- sono definiti gli obblighi dei produttori e dei detentori dei
rifiuti, e le modalità di adempimento di tali obblighi
da parte del produttore di rifiuti da attività produttive
sono graduate secondo un preciso ordine di priorità (art.11)
- è disciplinata la riorganizzazione del Catasto dei rifiuti
presso l'ANPA e sono individuati i soggetti tenuti ad effettuare
la comunicazione attuale secondo le modalità della legge
25 gennaio 1994, n.70 (art.12)
- è disciplinata la tenuta dei registri di carico e scarico
(art.13)
- è regolamentata l'adozione di ordinanze contingibili
ed urgenti da parte del Presidente della giunta regionale, del
Presidente della provincia o del Sindaco per consentire il ricorso
tempora neo a speciali forme di gestione dei rifiuti qualora si
verifichino situazioni di. eccezionale ed urgente necessità
di tutela della salute pubblica e dell'ambiente (art.14);
- sono previste specifiche disposizioni per realizzare l'effettiva
operatività del regolamento 259/93 sul trasporto transfrontaliero
di rifiuti (art. I 5)
- sono disciplinate la bonifica ed il ripristino ambientale dei
siti inquinati (art. 16)
2) Nel Capo II sono disciplinate le competenze dello Stato (art.
17), delle regioni (art. 18), delle provincie (art. 19) e dei
comuni (art. 20)
3) Nel Capo III sono disciplinati i Piani di gestione dei rifiuti,
e precisamente:
- è disciplinata la predisposizione e l'approvazione del
Piano nazionale per la gestione dei rifiuti, che è lo strumento
fondamentale per l'attuazione dei principi in materia (art. 21)
- è disciplinata l'approvazione e la predisposizione dei
Piani regionali, con i quali le regione danno attuazione al Piano
nazionale (art.22)
- è disciplinata la gestione dei rifiuti urbani in ambiti
territoriali e ottimali (art. 23)
- è integrata la disciplina per la determinazione del tributo
speciale per lo smaltimento dei rifiuti in discarica (art. 24)
- è previsto il ricorso ad accordi e contratti di programma,
per attuare specifici piani di settore per la riduzione e l'ottimizzazione
dei flussi dÏ rifiuti (art. 25)
4) Nel Capo IV sono disciplinate le procedure di autorizzazione
alla realizzazione dei nuovi impianti di recupero e all'esercizio
delle attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti
(artt. 26 - 27), nonché le procedure di iscrizione presso
la Camera di Commercio delle imprese che intendono svolgere attività
di raccolta e trasporto dei rifiuti, di bonifica dei siti, di
bonifica dei beni contenenti a amianto, di commercio ed intermediazione
dei rifiuti, e delle imprese che intendono gestire impianti di
smaltimento e di recupero di titolarità di terzi (art.28).
Per gli impianti di ricerca e sperimentazione è poi prevista
la riduzione alla metà dei termini per l'approvazione dei
relativi progetti e l'autorizzazione a realizzarli (art. 29).
5) Nel Capo V sono poi previste specifiche procedure autorizzative
semplificate per l'esercizio delle attività di autosmaltimento
di rifiuti non pericolosi, di recupero, di trasporto e di raccolta
dÏ rifiuti specificamente individuati anche con riferimento
alle modalità di recupero (artt. 30 - 31 32e 33).
B) Il Titolo II disciplina la gestione dei rifiuti di imballaggio
definendo le modalità di determinazione degli obiettivi
di recupero ed i tempi entro i quali gli stessi devono essere
realizzata dagli operatori economici, cui viene attribuita piena
autonomia organizzativa (artt. 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40
- 41 e 42).
C) Il Titolo III disciplina la gestione dei rifiuti di beni durevoli,
di rifiuti sanitari, dei veicoli a motore (artt 43, 44 e 45 )
e stabilisce alcuni prescrizioni e divieti in materia di pile
(art. 46).
D) Il Titolo IV ha per oggetto la tariffa per la gestione dei
rifiuti urbani, disciplinando l'elaborazione di un metodo normalizzato
per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa
dÏ riferimento (art.47).
E) Il Titolo V fissa le sanzioni per le violazioni dei divieti
e degli obblighi previsti dal decreto e detta alcune disposizioni
transitorie e finali (artt. 48-56)
Decreto legislativo .....................................
Attuazione delle direttive 91/156/CEE del Consiglio,
del 18 marzo 1991 relativa ai rifiuti, 91/689/CEE del Consiglio,
del 12 dicembre 1991 relativa ai rifiuti pericolosi e 94/62/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994 relativa
agli imballaggi ed ai rifiuti di imballaggio.
Il Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 1 della legge 22 febbraio 1994, n. 146 recante
delega al governo per l'attuazione delle direttive 91/156/CEE
del Consiglio, del 18 marzo 1991 che modifica la direttiva 75/442/CEE
relativa ai rifiuti e 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre
1991 relativa ai rifiuti pericolosi;
Visti gli articoli 2, 36, 38 della legge 22 febbraio 1994, n.
146;
Visto l'articolo 1 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 recante
delega al governo per l'attuazione delle direttiva 94/62/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994 relativa
agli imballaggi ed ai rifiuti di imballaggio;
Visto l'articolo 3 e 43 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
Visto altresì l'articolo 6 della legge 6 febbraio 1996,
n. 52;
Vista altresÏ la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del .....;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della
Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del ....;
Sulla proposta delMinistro per il coordinamento delle politiche
comunitarie e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri
degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, della
sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato
e della sanità;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Titolo I
Gestione dei rifiuti
Capo I
Principi generali
Art. 1
Campo di applicazione
1. Il presente Decreto disciplina la gestione dei
rifiuti che costituisce attività di pubblico interesse.
2. Le regioni a statuto ordinario regolano la materia disciplinata
dal presente decreto nel rispetto delle disposizioni in esso contenute,
che costituiscono principi fondamentali della legislazione statale
ai sensi dell'articolo 117, comma 1, della Costituzione.
3. Le disposizioni di principio del presente decreto costituiscono
norme di riforma economico-sociale nei confronti delle regioni
a statuto speciale e delle province autonome aventi competenza
esclusiva in materia, le quali provvedono ad adeguare I rispettivi
ordinamenti entro un anno dallíentrata in vigore del presente
decreto.
Art. 2
Finalità
1. Il presente decreto disciplina la gestione dei
rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi, al fine
di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli
efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi..
2. Per il conseguimento delle finalità del presente decreto
lo stato, le regioni e gli enti locali, esercitano le rispettive
competenze in conformità alle disposizioni che seguono
ed adottano ogni opportuna azione di sensibilizzazione e di educazione,
avvilendosi di -soggetti pubblici e privati qualificati, nonchè
di incentivazione anche economica secondo i rispettivi ordinamenti.
3. I rifiuti sono recuperati o smaltiti senza pericolo per la
salute dell'uomo e senza usare procedimento o metodi che potrebbero
recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:
a) rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la flora e la fauna.
b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse,
tutelati in base alla normativa vigente.
4. Le autorità competenti adottano ciascuna nell'ambito
delle proprie attribuzioni iniziative dirette a favorire la Prevenzione
e la riduzione della Produzione e della pericolosità dei
rifiuti mediante:
a) lo sviluppo di tecnologie pulite, in particolare quelle che
consentono un maggiore risparmio di risorse naturali;
b) la messa a punto tecnica e l'immissione sul mercato di prodotti
concepiti in modo da non contribuire o da contribuire il meno
possibile, per la loro fabbricazione, il loro uso od il loro smaltimento,
ad incrementare la quantità, il volume e la pericolosità
dei rifiuti ed i rischi di insegnamento,
c) lo sviluppo di tecniche accurate per l'eliminazione di sostanze
pericolose contenute nei rifiuti destinati ad essere recuperati
o smaltiti.
d) la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti reimpiego,
il riciclaggio e le altre forme di recupero dei rifiuti
5. Lo smaltimento dei rifiuti è attuato con il ricorso
ad una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento,
che tenga conto delle tecnologie pi_ perfezionate a disposizione
che che non comportino costi eccessivi al fine di:
a) promuovere l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti
in ambiti territoriali ottimali, tenendo conto del contesto geografico
o della necessità di impianti specializzati per determinati
tipi di rifiuti;
b) ridurre i movimenti di rifiuti garantendo lo smaltimento degli
stessi in uno degli impianti appropriati pi_ vicini
c) utilizzare i metodi e le tecnologie pi_ idonei a garantire
un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.
6. Nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario,
la gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione
di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione,
nell'utilizzo e nel consumo dei beni da cui originano i rifiuti,
e di promozione della cooperazione tra gli stessi.
7. Per l'attuazione delle finalità di cui al presente articolo
sono elaborati ed adottati i piani. di gestione dei rifiuti di
cui agli articoli 21 e 22.
Art. 3
Definizione
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie
riportate nell'allegato A e di cui il detentore si disfi o Abbia
deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
h) produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti
e/o la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento
o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o
la composizione dei rifiuti;
c) detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o
giuridica che li detiene;
d) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento.
dei rifiuti compreso il controllo di queste operazioni nonché
il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento
dopola chiusura;
e) raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita e/o raggruppamento
dei rifiuti per il loro trasporto f) raccolta differenziata: raccolta
dei rifiuti urbani raggruppati per frazioni merceologiche;
g) trasporto: operazione di movimentazione dei rifiuti successiva
alla raccolta e preliminare ad una delle operazioni di cui agli
allegati B e C;
h) smaltimento: le operazioni previste nell'allegato B
i) recupero: le operazioni previste nell'allegato C
l) luogo di produzione dei rifiuto: uno o più edifici o
stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno
di un'area delimitata in cui si svolgono attività di produzione.
m) stoccaggio: le operazioni di deposito preliminare di rifiuti
di cui al punto D 15 dell'allegato B nonché le operazioni
di messa in riserva di materiali di cui al punto R 13 dell'allegato
C
n) deposito temporaneo: deposito effettuato, prima della raccolta,
nel luogo in cui sono prodotti. Tali requisiti si intendono realizzati
quando sussistono le seguenti condizioni:
1 - i rifiuta depositati non contengano policlorodibenzodiossine,
policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli, policlorobifenile,
policlorotrifenili in quantità superiore a 2,5 ppm;
2- il quantitativo di rifiuti pericolosi depositato non superi
mai 10 metri cubi ed i rifiuti stessi siano asportati con cadenza
almeno semestrale, ovvero annuale se il quantitativo massimo è
inferiore a 2 metri cubi all'anno.
3- il quantitativo di rifiuti non pericolosi non superi mai 20
metri, ovvero i rifiuti stessi siano asportati con cadenza trimestrale;
4- il deposito temporaneo sia effettuato per tempi omogenei e
nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per
i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano
il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
5- i rifiuti pericolosi siano adeguatamente imballati ed etichettati
in conformità alle disposizioni vigenti.
o) Operazioni di preselezione: operazioni idonee a separare e
classificare il rifiuto, anche tramite raccolta differenziata,
in frazioni omogenee destinatili al recupero, ivi compresa la
separazione della frazione organica umida p) Operazioni di pretrattamento:
operazioni idonee a qualificare la frazione omogenea dei rifiuti
al fine di renderla idonea al recupero.
q) Bonifica: ogni intervento di rimozione della fonte inquinante
e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei
valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area.
r) Messa in sicurezza: ogni intervento per il contenimento e/o
isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alla matrici
ambientali circostanti
Art. 4
Classificazione
1. Ai fini dell' attuazione del presente decreto i
rifiuti sono classificati secondo l'origine, in rifiuti urbani
e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità,
in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi
2. Sono rifiuti urbani:
a) i rifiuti domestici anche ingombranti provenienti da locali
e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
b) i rifiuti provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi
da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti domestici
per qualità e quantità, ai -sensi dell'articolo
20, comma 2, lettera g);
c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle
strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque
soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e
sulle rive dei corsi d'acqua;
e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini
parchi e aree cimiteriali.
3. Sono rifiuti speciali:
a) i rifiuti da attività agricole e/o agroindustriali;
b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione
e scavo;
c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
d) i rifiuti da lavorazioni artigianali
e) i rifiuti da attività commerciali;
f) i rifiuti da attività di servizio,
g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento
di rifiuti , i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri
trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue
e da abbattimento di fumi;
h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie ivi compresi
i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni nonché
gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi
da quelli di cui alle lettere b) e c) del comma 2.
i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti
l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti
4. Sono rifiuti pericolosi precisati nell'elenco di cui all'allegato
D. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri
della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato
il predetto allegato è aggiornato e Modificato in conformità
alle disposizioni adottate in sede comunitaria.
Art. 5
Esclusioni
1. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente
decreto gli, effluenti gassosi emessi nell'atmosfera, nonché,
qualora disciplinati da specifiche disposizioni di legge:
a) i rifiuti radioattivi;
b) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal
trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento
della cava;
c) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed
altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività
agricola;
d) le attività di trattamento degli scarti che danno origine
ai fertilizzanti, individuati con riferimento alla tipologia e
alle modalità d'impiego ai sensi della legge 19 ottobre
1984, n. 748, e successive modifiche ed integrazioni. Agli insediamenti
che producono fertilizzanti anche con l'impiego di scarti si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 32,
e) le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido
f) i materiali esplosivi- in disuso
2. Sono altresÏ esclusi dal campo di applicazione del presente
decreto i materiali litoidi o vegetali derivanti dalle normali
pratiche agricole o di conduzione dei fondi rustici comprese le
terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali
eduli.
3 Le attività di recupero di cui all'allegato C effettuate
nel medesimo luogo di produzione dei rifiuti, ad eccezione del
recupero dei rifiuti come combustibile o altro mezzo per produrre
energia, si considerano parte integrante della produzione e sono
escluse dal campo di applicazione del presente decreto. 4. Le
disposizioni del presente decreto si applicano agli scarti dell'industria
alimentare destinati al consumo umano od animale in quanto non
disciplinati da specifiche norme di tutela igienico-sanitaria.
Art. 6
Attività di utilizzo diretto
1. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto
con i Ministri dell'industria del commercio e dell'artigianato,
della sanità e delle risorse agricole, alimentari e forestali
sono individuati i materiali e le sostanze che benché compresi
nell'allegato A al presente decreto possono essere utilizzati,
nel rispetto delle condizioni stabilite dal presente articolo,
direttamente in cicli di consumo o di produzione come materia
prima
2. Il decreto di cui al comma 1 è adottato entro 90 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e stabilisce
in particolare, per ciascuna sostanza o materiale individuato:
a) le specifiche merceologiche e le specifiche qualitative o standard;
b) i cicli di produzione in cui sono destinati ad essere riutilizzati;
3. Chiunque intende utilizzare i materiali e le sostanze individuati
ai sensi del commi 1 e 2 deve darne preventiva comunicazione in
carta semplice alla camera di commercio, industria e artigianato
del capoluogo della regione territorialmente competente, dalla
quale deve risultare il rispetto delle prescrizioni e delle condizioni
specifiche previste dal decreto di cui al comma 1. La comunicazione
deve essere rinnovata in caso di modifica sostanziale del ciclo
produttivo di utilizzo.
4. I soggetti che producono u utilizzano i materiali e le sostanze
individuate ai sensi dei commi 1 e 2 devono effettuare la denuncia
annuale dei materiali e delle sostanze utilizzati secondo le modalità
previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70.
5. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
iscrivono gli operatori economici di cui al comma 3 in un apposito
elenco, che mantengono aggiornato.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano a condizione
che le sostanze ed i materiali individuati non escano dal circuito
economico produttivo e siano destinati all'utilizzo nel rispetto
delle norme di sicurezza, igienico sanitarie e ambientali.
7. Restano comunque sottoposti all'ordinario regime dei rifiuti
le sostanze ed i materiali compresi negli elenchi dei rifiuti
pericolosi, nonché le operazioni di utilizzo finalizzate
al recupero energetico e le altre forme di smaltimento finale.
8. Sino all'emanazione del decreto di cui al comma 1, e comunque
non oltre il termine previsto al comma 2, le disposizioni del
presente articolo si applicano ai materiali ed alle sostanze individuati
nell'allegato i al decreto del 5 settembre 1994, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n.212 del 10 settembre 1994.
9. Gli operatori economici che Provvedano alla raccolta o al trasporto
dei materiali e delle sostanze individuati dal decreto di cui
al comma 1 sono soggetti alla iscrizione presso la Camera dÏ
Commercio, industria e artigianato a norma del comma 10. È
fatto salvo l'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico
di cui all'articolo 13 a carico dei produttori, dei detentori
e degli utilizzatori dei materiali e delle sostanze di cui al
comma 1
10. Tali registri possono essere sostituiti da ordinari documenti
contabili, previsti dalla normativa vigente e regolarmente vidimati,
dai quali, eventualmente integrati dalla comunicazione di cui
al comma 3 e dalla denuncia di cui al comma 4, devono comunque
risultare le informazioni di cui all'articolo 13, comma 1.
Art. 7
Deposito temporaneo
Il deposito temporaneo è soggetto unicamente
agli adempimenti dettati con riferimento al registro di carico
e scarico di cui all'articolo 13 ed al divieto di miscelazione
dÏ cui all'articolo 9.
Art. 8
Divieto di abbandono
1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti
sul suolo e nel suolo sono vietati.
2. È altresÏ vietata l'immissione di rifiuti dÏ
qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali
e sotterranee.
3. Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui all'articolo
48, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1I e 2 è tenuto
a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento
dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido
con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali
di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile
a titolo di dolo o colpa. Il sindaco dispone con ordinanza le
operazioni a tal fine necessario ed il termine entro cui provvedere,
decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti
obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
4. Qualora la responsabilità del fatto illecito di cui
al comma 1 sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di
persona giuridica, ai sensi e per gli effetti del comma 3 sono
tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che subentrano
nei della persona stessa
Art. 9
Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi
1. È vietato miscelare categorie diverse di
rifiuti pericolosi ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.
2. In deroga al divieto di cui al Comma 1, la miscelazione di
rifiuti pericolosi tra loro o con altri rifiuti, sostanza o materiali,
può essere autorizzata ai sensi dell'articolo 27 qualora
siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 2, comma 3,
ed al fine di rendere più sicuro Il recupero e lo smaltimento
dei rifiuti.
3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo
49, chiunque viola il divieto di- cui al comma 1 è tenuto
a procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati
qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile e la miscelazione
non soddisfi le condizioni di cui al comma 2.
Art. 10
Norme sul rilascio delle autorizzazioni
1. Dal 1_ gennaio 2000 nelle discariche è consentito
solo lo smaltimento di rifiuti inerti, di rifiuti che residuano
dalle operazioni di preselezione e/o operazioni di pretrattamento
finalizzate al riutilizzo, al riciclo ed al recupero dei rifiuti,
ovvero di altre tipologie di rifiuti specificamente individuate.
2. Dal 1_ gennaio 2000 è vietato smaltire i rifiuti urbani
in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatte
salve motivata deroghe di durata massima semestrale richieste
dalle regioni interessate allo scopo di far fronte a situazioni
di emergenza e concesse dalla competente autorità della
regione dove i rifiuti sono destinati ad essere smaltiti.
3. A partire dal 1_ gennaio 2000 negli impianti di incenerimento
è consentito solo lo smaltimento di rifiuti che residuano
dalle operazioni di preselezione e/o di pretrattamento finalizzate
al riutilizzo, al riciclo ed al recupero dei rifiuti ovvero di
altre tipologie di rifiuti specificatamente individuate.
4. Con decreti del Ministro dell'Ambiente, di concerto con i Ministri
del Tesoro, dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e
della Sanità sono definite le norme tecniche che individuano
i requisiti soggettivi e le capacità finanziarie richieste
per la gestione dei rifiuti.
5. Con decreto del Ministro dell'Ambiente, di concerto con i Ministri
dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e della Sanità
sono altresÏ individuate le tipologie di rifiuti che per
comprovate ragioni tecniche, ambientali ed economiche possono
essere smaltiti direttamente in discarica o in impianti di incenerimento
Art. 11
Obblighi dei produttori e dei detentori
1. Gli oneri relativi alle attività di smaltimento
sono a carico del detentore che consegna i rifiuti ad un raccoglitore
autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni individuate
nell'allegato B al presente decreto, e/o dei precedenti detentori
o del produttore dei rifiuti.
2. Il produttore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi
con le seguenti priorità:
a) autosmaltimento dei rifiuti;
b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle
disposizioni vigenti;
c) conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio
pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata
stipulata apposita convenzione;
d) esportazione dei rifiuti con le modalità previste dall'articolo
15 del presente decreto.
3. La responsabilità del produttore è esclusa in
caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta
ovvero a soggetti autorizzati alle operazioni di smaltimento di
cui all'allegato B ai sensi del presente decreto.
Art. 12
Catasto dei rifiuti
1. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, il Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 12 della legge
23 agosto 1988, n. 400, provvede con proprio decreto alla riorganizzazione
del Catasto dei rifiuti istituito ai sensi dell'articolo 3 del
decreto legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni,
nella legge 9 novembre 1988, n. 475, e successive modificazioni,
in modo da assicurare un sistema unitario di raccolta dei dati
relativi alla gestione dei rifiuti secondo le modalità
previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, utilizzando la nomenclatura
prevista nel Catalogo europeo dei rifiuti istituito con decisione
della Commissione delle comunità europee del 20 dicembre
1993, pubblicato sulla gazzetta ufficiale delle Comunità
Europee n. 5 del 7 gennaio 1994.
2. Il Catasto è articolato in una sezione nazionale, che
ha sede in Roma presso l'Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente
(ANPA) e in sezioni regionali o delle province autonome presso
le corrispondenti Agenzie regionali e provinciali per la protezione
dell' ambiente (ARPA).
3. Il produttore di rifiuti di cui al comma 3, dell'articolo 4,
e chiunque svolga attività di gestione dei rifiuti è
tenuto a comunicare annualmente secondo le modalità previste
dalla legge 25 gennaio 1994, n_ 70 le quantità e le caratteristiche
qualitative dei rifiuti prodotti, recuperati e smaltiti. Nel caso
in cui i produttori di rifiuti conferiscano i medesimi al Servizio
pubblico di raccolta, la comunicazione è effettuata dal
gestore del servizio.
4. I comuni, o loro consorzi o comunità montane ovvero
aziende speciali con finalità di smaltimento dei rifiuti
urbani e assimilati comunicano annualmente secondo le modalità
previste dalla legge 25 / 1 /1994 n_ 70 le seguenti informazioni
relative all'anno precedente:
a) la quantità dei rifiuti urbani raccolti nel proprio
territorio;
b) i soggetti che hanno provveduto alla gestione dei rifiuti,
specificando le operazioni svolte, le tipologie e la quantità
dei rifiuti gestiti da ciascuno;
c) i costi di gestione e di ammortamento tecnico e finanziario
degli investimenti per le attività di gestione dei rifiuti,
nonché i proventi della tariffa di cui all'articolo 47.
d) i dati relativi alla raccolta differenziata.
5. Le sezioni regionali e provinciali del Catasto provvedono all'elaborazione
dei dati ed alla successiva trasmissione alla Sezione nazionale
entro 30 giorni dal ricevimento, ai sensi dell'articolo 2, comma
2, della legge 25 gennaio 1994, n_ 70, delle informazioni di cui
ai commi 3 e 4. L'ANPA elabora i dati, evidenziando le tipologie
e le quantità dei rifiuti prodotti, raccolti, trasportati,
recuperati e smaltiti, nonché gli impianti di smaltimento
e di recupero in esercizio, e ne assicura la pubblicità.
6. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 1 continuano
applicarsi le disposizioni vigenti in materia.
7. La riorganizzazione del Catasto di cui ai commi 1 e 2 non deve
comportare oneri ulteriori ed aggiuntivi per il bilancio dello
stato.
Art. 13
Registri di carico e scarico
1. I soggetti che effettuano la comunicazione annuale
di cui all'articolo 12, comma 3, nonché coloro che effettuano
attività di commercio e intermediazione dei rifiuti, hanno
l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico, con fogli
numerati e vidimati dall'Ufficio del registro, su, cui devono
annotare, con cadenza almeno quindicinale, la caratteristiche
qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini
della comunicazione medesima.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità,
da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto è adottato un modello uniforme di
registro e sono definite le modalità di tenuta dello stesso.
Il predetto decreto individua altresÏ gli eventuali documenti
sostitutivi del registro.
3. I registri sono conservati per cinque anni dalla data dell'ultima
registrazione. Decorso tale termine, o comunque a seguito della
cessazione dell'attività, devono essere depositati prezzo
l'autorità dÏ controllo e, qualora si tratti di registri
relativi ad attività di deposito, copia del registro deve
essere inviata al comune interessato.
4. I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non ecceda le
5 tonnellate di rifiuti non pericolosi ed i 5 quintali di rifiuti
pericolosi, possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri
di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le organizzazioni
di categoria interessate o loro società di servizi che
provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile.
5. Il registro tenuto dagli stabilimenti e dalle imprese che svolgono
attività di smaltimento e/o di recupero di rifiuti deve,
inoltre, contenere:
a) l'origine e la destinazione dei rifiuti;
b) la frequenza della raccolta ed il mezzo di trasporto utilizzato;
c) il metodo di trattamento impiegato;
6. Le informazioni contenute nel registro sono rese in qualunque
momento all'autorità di controllo che ne fa richiesta.
7. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 2 i registri
sono tenuti con le modalità previste dalle disposizioni
vigenti.
Art. 14
Ordinanze contingibili e urgenti
1. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni
vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica
sicurezza, qualora si verifichino situazioni di eccezionale ad
urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente,
e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della giunta
regionale o il Presidente della provincia ovvero il sindaco possono
emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili
ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme
di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti.
Le ordinanze sono comunicate al Ministro dell'ambiente ed al Ministro
della sanità entro tre giorni dall'emissione ad hanno efficacia
per un periodo non superiore a sei mesi.
2. Le ordinanze di cui al comma 1 indicano le principali norme
a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi
tecnici locali, che lo esprimono con specifico riferimento al
conseguente impatto ambientale.
Art. 15
Spedizioni transfrontaliere
1. Le spedizioni transfrontaliere dei rifiuti sono
disciplinate dal regolamento CEE n. 259/93 del Consiglio del 1_
febbraio 1993.
2. Sono fatti salvi, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento
CEE n. 259/93, gli accordi in vigore tra lo Stato della Città
del Vaticano, la Repubblica di San Marino e la Repubblica Italiana.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto il Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, della sanità e del tesoro,
nel rispetto delle norme del regolamento CEE n. 259/93 del Consiglio
del 1_ febbraio 1993 disciplina:
a) i criteri per il calcolo degli importi minimi delle garanzie
finanziarie da prestare per le spedizioni dei rifiuti, di cui
all'articolo 27 del regolamento CEE;
b) le spese amministrative poste a carico dei notificatori dell'articolo
33, paragrafo 1, del regolamento CEE;
c) le specifiche modalità per il trasporto dei rifiuti
negli Stati di cui al comma 2.
4. Ai sensi e per gli effetti del Regolamento CEE n. 259/93:
a) le autorità competenti di spedizione e di destinazione
sono le regioni e le province autonome;
b) l'autorità di transito è il Ministero dell'ambiente;
c) corrispondente è il Ministero dell'ambiente.
5. Le regioni e le province autonome comunicano le informazioni
di cui all'articolo 38 del regolamento CEE n. 259/93 al Ministero
dell'ambiente, per il successivo inoltro alla Commissione dell'Unione
Europea.
Art. 16
Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati da rifiuti
1. Gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica
e di ripristino ambientale devono essere realizzati da coloro
che hanno causato l'inquinamento. Qualora i responsabili non provvedano
ovvero non siano individuabili, gli interventi medesimi sono realizzati
dai comuni nel cui territorio è ubicato il sito inquinato.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati previa approvazione
del relativo progetto da parte della regione. L'approvazione del
progetto costituisce anche autorizzazione all'esercizio di tutti
gli impianti ed attrezzature temporanee previsti nel progetto
medesimo.
3. Il completamento degli interventi previsti nei progetti di
cui al comma 2 è attestato da apposita certificazione rilasciata
dalla provincia competente per territorio.
4. Per contribuire al finanziamento degli interventi di cui al
comma 1, la regione istituisce un apposito capitolo nel proprio
bilancio in cui sono iscritte le disponibilità di cui all'articolo
24 destinate a tale finalità.
5. La regione informa il Ministrò dell'ambiente circa lo
stato di attuazione dei piani di bonifica di cui al comma 1.
6. A decorrere dall'anno successivo alla data di entrata in vigore
del presente decreto, il Ministro dell'ambiente riferisce annualmente
al Parlamento sullo stato di attuazione dei piani di bonifica
di cui al comma 1.
7. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con
i Ministro della sanità e dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, sono determinati i criteri generali di bonifica,
con particolare riguardo ai limiti di accettabilità degli
inquinanti nei corpi idrici interessati e nel suolo, ed alle metodologie
di intervento, con riferimento alle relative destinazioni d'uso.
8. I comuni ovvero gli enti che hanno finanziato gli interventi
di cui al comma 1, devono esperire tutti i rimedi offerti dall'ordinamento
giuridico al fine di recuperare le spese sostenute contro chiunque
possa aver concorso a causare un danno ambientale, ai sensi della
normativa vigente in materia.
Capo II
Competenze
Art. 17
Competenze dello Stato
1. Sono di competenza dello Stato:
a) la elaborazione del piano nazionale di gestione dei rifiuti;
b) le funzioni di indirizzo e coordinamento necessarie all'attuazione
del presente decreto;
c) la determinazione di criteri generali relativi alle metodologie
per la gestione dei rifiuti;
d) l'adozione delle norme tecniche per la gestione di specifiche
tipologie di rifiuti;
e) la determinazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,
di misure dirette a limitare la produzione dei rifiuti, anche
mediante il ricorso a forme di deposito cauzionale sui beni immessi
sul mercato;
f) la determinazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di
Bolzano e le associazioni delle autonomie locali, di criteri generali
per l'organizzazione e l'attuazione della raccolta differenziata
dei rifiuti urbani;
g) la determinazione dei limiti di accettabilità e delle
caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche di talune sostanze
contenute nei rifiuti in relazione a specifiche utilizzazioni
degli stessi;
h) la determinazione dei criteri qualitativi e quantitativi per
l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei
rifiuti speciali ai rifiuti urbani;
i) la definizione dei contenuti della relazione da allegare alla
comunicazione di cui agli articoli 31, 32 e 33;
j) la definizione dei contenuti del formulario di identificazione
di cui agli articoli 28, comma 6, e 33, comma 4;
k) la definizione dei metodi e delle procedure per il campionamento
e l'analisi dei rifiuti;
l) la determinazione dei requisiti soggettivi, delle capacità
tecniche e finanziarie, e dei criteri generali per il rilascio
delle autorizzazioni previste dal presente decreto;
m) la determinazione, con appositi atti di indirizzo, dei criteri
generali per la elaborazione dei piani regionali di cui all'articolo
22, ed il coordinamento dei piani stessi, anche ai fini della
costruzione di una rete nazionale integrata e adeguata di impianti
di smaltimento e l'integrazione di tale rete nella rete comunitaria
di impianti di smaltimento dei rifiuti;
n) l'individuazione dei criteri generali relativi alle caratteristiche
delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento
dei rifiuti;
o) la riorganizzazione e la tenuta del Catasto nazionale dei rifiuti
e la pubblicazione dei relativi dati;
p) la regolamentazione del trasporto dei rifiuti sul territorio
nazionale;
q) la determinazione degli standards di bonifica dei siti contaminati;
r) la determinazione dei criteri generali e delle misure appropriate
per la realizzazione di una rete nazionale integrata ed adeguata
di impianti di smaltimento e l'integrazione di tale rete nella
rete comunitaria di impianti di smaltimento dei rifiuti;
s) la redazione di comunicazioni e di periodiche relazioni sulla
situazione della gestione dei rifiuti alla Commissione dell'Unione
europea.
Art. 18
Competenze delle regioni
1. Sono di competenza delle regioni, nel rispetto
dei principi previsti dalla normativa vigente e dal presente decreto:
a) la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento, sentiti le
province ed i comuni, dei piani regionali di gestione dei rifiuti
di cui all'articolo 23;
b) la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti,
ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche
pericolosi, con l'obiettivo prioritario della separazione dei
rifiuti di provenienza alimentare, degli scarti di prodotti vegetali
e animali, o comunque ad alto tasso di umidità, dai restanti
rifiuti;
c) l'individuazione, ai sensi del decreto-legge 4 dicembre 1993,
n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio
1994, n. 61, dell'organo tecnico competente in ambito regionale
ad effettuare l'accertamento dell'idoneità tecnica dei
progetti degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
d) l'elaborazione, l'approvazione e l'aggiornamento dei piani
per la bonifica di aree inquinate, avvalendosi a tale scopo degli
organismi individuati ai sensi del decreto-legge 4 dicembre 1993,
n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio
1994, n. 61;
e) l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione
dei rifiuti, anche pericolosi, e l'autorizzazione alle modifiche
degli impianti esistenti;
f) l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento
e di recupero dei rifiuti, anche pericolosi;
g) le attività in materia di spedizioni transfrontaliere
dei rifiuti che il regolamento CEE n. 259/93 attribuisce alle
autorità competenti di spedizione e di destinazione;
h) la delimitazione degli ambiti ottimali per la gestione dei
rifiuti urbani e assimilati ai sensi dell'articolo 23;
i) l'approvazione dei progetti di bonifica e di messa in sicurezza;
l) l'elaborazione delle procedure di approvazione dei progetti
di bonifica e di messa in sicurezza;
m) l'incentivazione alla riduzione della produzione dei rifiuti
ed al recupero degli stessi.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 le regioni
si avvalgono anche degli organismi individuati ai sensi del decreto
-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61;
3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto
le regioni emanano norme affinché gli uffici pubblici coprano
il fabbisogno annuale di carta con una quota di carta riciclata
pari almeno al quaranta per cento del fabbisogno stesso.
Art. 19
Competenze della province
1. In attuazione dell'articolo 14 della legge 8 giugno
1990, n. 142, alle province competono, in particolare:
a) le funzioni amministrative concernenti la programmazione e
l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale;
b) il controllo e la verifica degli interventi di bonifica e del
monitoraggio ad essi conseguenti;
c) il controllo su tutte la attività di gestione dei rifiuti,
ivi compreso l'accertamento delle violazioni del presente decreto;
d) la verifica ed il controllo del rispetto dei requisiti previsti
per l'applicazione delle procedure semplificate di cui al Capo
V.
2. Per l'esercizio delle attività di controllo sulla gestione
dei rifiuti le province possono avvalersi anche delle strutture
di cui all'articolo 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, come sostituito dall'articolo 8 del decreto legislativo
7 dicembre 1993, n. 517, con le modalità di cui al comma
3, nonché degli organismi individuati ai sensi del decreto
legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.
3. Ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni le province possono
altresÏ avvalersi di organismi pubblici con specifiche esperienze
e competenze tecniche in materia, con i quali stipulano apposite
convenzioni.
4. Gli addetti al controllo sono autorizzati ad effettuare ispezioni,
verifiche e prelievi di campioni all' interno di stabilimenti,
impianti o imprese che producono o che svolgono attività
di gestione dei rifiuti. Il segreto industriale non può
essere opposto agli addetti al controllo, che sono tenuti all'obbligo
della riservatezza ai sensi della normativa vigente.
5. Il personale appartenente al Nucleo Operativo Ecologico dell'Arma
dei Carabinieri è autorizzato ad effettuare le ispezioni
e le verifiche necessarie ai fini dell'espletamento delle funzioni
di cui all'articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349. Restano
ferme le altre disposizioni vigenti in materia di vigilanza e
controllo.
Art. 20
Competenze dei comuni
I comuni effettuano la gestione dei rifiuti urbani
in regime di privativa e nelle forme di cui all'articolo 22, comma
3, della legge 8 giugno 1990, n_ 142.
2. I comuni disciplinano la gestione dei rifiuti urbani con appositi
regolamenti che nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia
ed economicità, stabiliscono in particolare;
a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria
in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei
rifiuti urbani;
c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata
e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta
gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero
degli stessi;
d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione
dei rifiuti urbani pericolosi;
e) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento,
raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia
con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da
rispettare;
f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani
prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
g) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti
speciali ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento
sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'articolo 17, comma
1, lettera h).
3. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, i comuni
si possono avvalere della collaborazione delle associazioni di
volontariato e, della partecipazione dei cittadini e delle loro
associazioni;.
4. I comuni possono istituire, nelle forme previste dalla legge
8 giugno 1990, n 142, e successive modificazioni, servizi integrativi
per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti
urbani.
5. I comuni sono tenuti a fornire alle regioni ed alla provincia
tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani dalle
stesse richieste.
6. La privativa di cui al comma 1 non si applica alle attività
di recupero dei rifiuti sottoposti ad operazioni di preselezione
e/o di pretrattamento, purché tali attività rientrino
nell'accordo di programma di cui all'articolo 22, comma 10.
Capo III
Piani di gestione dei rifiuti
Art. 21
Piano nazionale
1. Il Piano nazionale per la gestione dei rifiuti
è lo strumento fondamentale per l'attuazione degli obiettivi
di cui all'articolo 2, in conformità ai criteri stabiliti
dall'Unione Europea. Il Piano è approvato con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, e della sanità, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano.
2. In particolare il Piano nazionale:
a) promuove la riduzione delle quantità, dei volumi e della
pericolosità dei rifiuti;
b) fissa gli obiettivi della qualità dei servizi di gestione
dei rifiuti;
c) assicura la gestione integrata dei rifiuti, intesa come il
complesso delle attività volte a ottimizzare il riutilizzo,
il riciclaggio, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti;
d) definisce le misure atte a promuovere la raccolta differenziata
nonché la razionalizzazione della raccolta , della cernita
e del trattamento dei rifiuti;
e) individua i tipi, la quantità e l'origine dei rifiuti
da recuperare e da smaltire;.
3. Per l'attuazione degli obiettivi del piano il Ministro dell'ambiente,
di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato
può stipulare accordi e contratti di programma aventi ad
oggetto in particolare:
a) la sperimentazione e la promozione di processi produttivi idonei
a prevenire o ridurre la produzione di rifiuti e la loro pericolosità
e a ottimizzarne il recupero;
b) la sperimentazione e la promozione di prodotti progettati,
confezionati e messi in commercio in modo da ridurre la quantità
dei rifiuti e i rischi di inquinamento;
c) la sperimentazione, la promozione e l'attuazione di attività
di riutilizzo, riciclaggio e recupero di rifiuti;
d) lo sviluppo di tecniche appropriate per la riduzione e l'eliminazione
dei rifiuti;
e) lo sviluppo di sistemi di controllo della riduzione o del recupero
dei rifiuti;
4. Il programma triennale di tutela dell'ambiente di cui alla
legge 28 agosto 1989, n_ 305, individua le risorse finanziarie
da destinarsi, sulla base di apposite disposizioni legislative
di finanziamento, agli accordi e ai contratti di programma di
cui al comma 3, e fissa le modalità della stipula dei medesimi.
Art. 22
Gestione dei rifiuti urbani in ambiti territoriali ottimali
1. Le regioni, sentite le province ed i comuni, nel
rispetto dei principi e delle finalità di cui ali articoli
1 e 2, in attuazione del piano nazionale ed in conformità
ai criteri stabiliti dal presente articolo, predispongono piani
regionali di gestione dei rifiuti assicurando adeguata pubblicità
e la massima partecipazione dei cittadini, ai sensi dell'articolo
25 della legge 7 agosto 1990, n_ 241.
2. I piani regionali di gestione dei rifiuti promuovono la riduzione
delle quantità, dei volumi e della pericolosità
dei rifiuti.
3. Il piano regionale di gestione dei rifiuti prevede inoltre:
a) le condizioni ed i criteri tecnici in base ai quali, nel rispetto
delle disposizioni vigenti in materia, tutti gli impianti per
la gestione dei rifiuti, ad eccezione delle discariche, possono
essere localizzati nelle aree destinate ad insediamenti produttivi;
b) l'organizzazione delle attività di raccolta differenziata
dei rifiuti urbani e assimilati sulla base di ambiti territoriali
ottimali delimitati ai sensi dell'articolo 23.
c) la tipologia ed il complesso degli impianti di smaltimento
e di recupero dei rifiuti urbani da realizzare nella regione,
tenendo conto dell'obiettivo di assicurare la gestione dei rifiuti
stessi nei luoghi prossimi a quello di produzione ed all'interno
degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 23, nonché
dell'offerta di smaltimento e di recupero da parte del sistema
industriale;
d) il complesso delle attività e degli impianti necessari
a garantire la gestione dei rifiuti speciali secondo criteri di
efficienza, economicità ed autosufficienza e ad assicurare
lo smaltimento dei rifiuti in luoghi prossimi a quelli di produzione
e comunque, ove possibile, all'interno di ciascuno degli ambiti
territoriali ottimali di cui all'articolo 23;
e) la stima dei costi delle operazioni di recupero e di smaltimento;
f) l'individuazione sulla base delle previsioni del piano territoriale
di coordinamento di cui all'articolo 15, comma 2, della legge
8 giugno 1990, n_ 142, ove già adottati, sentiti i comuni
e le province, delle zone idonee alla localizzazione di impianti
di smaltimento e di recupero dei rifiuti, con indicazioni plurime
per ogni tipo di impianto, nonché delle zone non idonee;
g) le iniziative dirette a limitare la produzione dei rifiuti
ed a favorire il riutilizzo il riciclaggio ed il recupero dei
rifiuti;
h) le iniziative dirette a favorire il recupero dai rifiuti di
materiali e, previe idonee operazioni di preselezione e/o pretrattamento,
di energia;
i) le misure atte a promuovere la regionalizzazione della raccolta,
della cernita e dello smaltimento dei rifiuti;
l) le norme tecniche generali.
4. Il piano regionale di gestione dei rifiuti è coordinato
con gli altri piani di competenza regionale previsti dalla normativa
vigente, ove adottati.
5. Costituiscono parte integrante del piano regionale i piani
per la bonifica delle aree inquinate che devono prevedere:
a) l'ordine di priorità degli interventi;
b) l'individuazione dei siti da bonificare e delle caratteristiche
generali degli inquinamenti presenti;
c) le modalità per l'intervento di bonifica e risanamento
ambientale;
d) la stima degli oneri finanziari;
e) le modalità di smaltimento dei materiali da asportare.
6. L'approvazione del piano regionale o il suo adeguamento è
condizione necessaria per accedere ai finanziamenti nazionali.
7. La regione approva od adegua il piano entro un anno dall'approvazione
del piano nazionale di cui all'articolo 21. In caso di inutile
decorso del termine e di accertata inattività, il Ministro
dell'Ambiente diffida gli organi regionali competenti adempiere
entro un congruo termine e, in caso di protrazione dell'inerzia,
adotta, in via sostitutiva, i provvedimenti necessari alla elaborazione
del piano regionale o all'adeguamento dello stesso al piano nazionale.
8. Qualora le autorità competenti non realizzino gli interventi
previsti dal piano regionale nei termini e con le modalità
stabiliti, il Ministro dell'ambiente diffida le autorità
inadempienti a provvedere entro un termine non inferiore ai 180
giorni. Decorso inutilmente detto termine, il Ministro dell'ambiente
può adottare, in via sostitutiva, tutti i provvedimenti
necessari ed idonei per l'attuazione degli interventi contenuti
nel piano. A tal fine può avvalersi anche di commissari
delegati.
9. I provvedimenti di cui al comma 8 possono riguardare interventi
finalizzati a:
a) attuare la raccolta differenziata dei rifiuti;
b) provvedere al reimpiego, al recupero e al riciclaggio degli
imballaggi secondari e terziari;
c) introdurre sistemi di deposito cauzionale obbligatorio sui
contenitori;
d) favorire operazioni di preselezione e/o pretrattamento dei
rifiuti urbani;
e) favorire la realizzazione e l'utilizzo di impianti per il recupero
di materie dai rifiuti solidi urbani.
10. La costruzione all'interno di insediamenti industriali esistenti
di impianti di recupero, anche ai fini della produzione di energia,
di rifiuti non pericolosi sottoposti a preventive operazioni di
preselezione e/o pretrattamento, è autorizzata anche in
deroga al piano regionale, sulla base di appositi accordi di programma
stipulati con il Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato. L'esercizio
dei predetti impianti e lo svolgimento delle relative attività
di recupero sono sottoposti alle procedure semplificative previste
dall'articolo 32.
11. Le regioni provvedono all'adeguamento dei piani regionali
esistenti alle disposizioni del presente decreto entro un anno
dalla data di entrata in vigore del decreto stesso. In attesa
di tale adeguamento restano in vigore i piani regionali vigenti.
Art. 23
Gestione dei rifiuti urbani in ambiti territoriali ottimali
1. Entro il termine di sei mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, le regioni, sentite le province
interessate, d'intesa con le province autonome di Trento e di
Bolzano, provvedono alla delimitazione degli ambiti territoriali
ottimali secondo i seguenti criteri:
a) superamento della frammentazione delle gestioni nella predisposizione
dei piani di gestione dei rifiuti; b) conseguimento di adeguate
dimensioni gestionali, definite sulla base di parametri fisici,
demografici , tecnici, assumendo in linea di massima l'ambito
provinciale.
2. I comuni di ciascun ambito territoriale ottimale di cui al
comma 1, entro il termine perentorio di sei mesi dalla delimitazione
dell'ambito medesimo, organizzano la gestione dei rifiuti urbani
secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità.
3. I comuni provvedono alla gestione dei rifiuti urbani mediante
le forme, anche obbligatorie, previste dalla legge 8 giugno 1990,
n. 142, come integrata dall'articolo 12 della legge 23 dicembre
1992, n. 498.
4. Per le finalità di cui ai commi 1, 2 e 3 le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine
di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
disciplinano con legge regionale, ai sensi della legge 8 giugno
1990, n. 142 e successive modificazioni, le forme ed i modi della
cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito
ottimale. Nei casi in cui la forma di cooperazione sia attuata
per gli effetti dell'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n.
142, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
individuano gli enti locali partecipanti, l'ente locale responsabile
del coordinamento, gli adempimenti ed i termini previsti per l'assicurazione
delle convenzioni di cui all'articolo 24, comma 1, della legge
8 giugno 1990, n. 142. Dette convenzioni determinano in particolare
le procedure che dovranno essere adottate per l'assegnazione del
servizio di gestione dei rifiuti, le forme di vigilanza e di controllo,
nonché gli altri elementi indicati all'articolo 24, comma
2, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Decorso inutilmente il termine
fissato dalle regioni e dalle province autonome, provvedono queste
ultime in sostituzione degli enti inadempienti. 5. La regione
provvede alla delimitazione degli ambiti territoriali ottimali
entro il termine di cui al comma 1. Trascorso inutilmente detto
termine il Ministro dell'ambiente, previa diffida agli organi
regionali competenti ad adempiere entro un congruo termine, adotta,
in via sostitutiva, i provvedimenti omessi o comunque necessari,
anche avvalendosi di appositi commissari delegati.
Art. 24
Contributo per lo smaltimento di rifiuti in discarica
1. In ogni ambito territoriale ottimale deve essere
assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari
alle seguenti percentuali di rifiuti prodotti:
a) 10% entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto;
b) 25% entro quattro anni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto;
c) 35% a partire dal sesto anno successivo entrata in vigore del
presente decreto.
2. Il coefficiente di correzione di cui all'articolo della legge
28 dicembre 1995, n. 549, è determinato anche in relazione
al conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1.
Art. 25
Flusso dei rifiuti, piani di settore, accordi e contratti
di programmi e incentivi
1. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità,
d'intesa con le regioni:
a) individuale iniziative e le misure per ridurre le quantità,
i volumi e la pericolosità dei rifiuti, tenendo in particolare
conto delle disposizioni in materia di ecolabel ed ecoaudit;
b) individua i flussi omogenei di produzione dei rifiuti con più
elevato impatto ambientale che presentano le maggiori difficoltà
di smaltimento o particolari possibilità di recupero, sia
per le sostanze impiegate nei prodotti base sia per la quantità
complessiva dei rifiuti medesimi;
c) definisce i piani di settore per la riduzione, il recupero
e l'ottimizzazione dei flussi di rifiuti.
2. I piani di settore sono attuati mediante accordi e contratti
di programma stipulati dal Ministro dell'ambiente di concerto
con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
con le imprese maggiormente presenti sul mercato nazionale e/o
con le associazioni di categoria.
3. I contratti e gli accordi di programma di cui al comma 2 prevedono:
a) lo studio, la sperimentazione, la promozione e l'attuazione
dei processi produttivi idonei a prevenire o ridurre la produzione
di rifiuti e la loro pericolosità ed a ottimizzare il recupero;
b) lo sviluppo di tecnologie pulite per la riduzione dei flussi
di produzione dei rifiuti con maggiore impatto ambientale;
c) lo sviluppo di innovazioni nei sistemi produttivi per favorire
metodi di produzione dei beni con impiego di materiali meno inquinanti
e comunque riciclabili;
d) l'adozione di tecniche per il riciclo dei residui nell'impianto
o per il loro reimpiego;
e) le modifiche del ciclo produttivo e la riprogettazione di componenti,
macchine e strumenti di controllo;
f) la realizzazione di prodotti progettati, confezionati e messi
in commercio in modo da ridurre al massimo la quantità
dei rifiuti e i rischi di inquinamento;
g) lo sviluppo di tecniche appropriate per l'eliminazione di sostanze
pericolose contenute nei rifiuti;
h) i sistemi di controllo della riduzione o del recupero dei rifiuti.
4. Al fine di ridurre il flusso di rifiuti destinati allo smaltimento,
il Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato può altresÏ stipulare
appositi accordi di programma con i produttori che si impegnano
a ritirare i beni di consumo da essi prodotti al termine del ciclo
di utilità degli stessi e ad avviarli ad attività
di riutilizzo e di riciclaggio. L'accordo di programma è
aperto alla partecipazione dei produttori di beni della medesima
natura e può prevedere procedure semplificate per la raccolta
ed il trasporto dei rifiuti, garantendo comunque un elevato livello
di protezione dell'ambiente. La presente diposizione non si applica
ai rifiuti pericolosi.
5. Per conseguire gli obiettivi stabiliti negli accordi e nei
contratti di programma, con l'approvazione del programma triennale
di tutela dell' ambiente, ai sensi della legge 28 agosto 1989,
n. 305, sono individuate le risorse finanziarie previste da apposite
disposizioni finanziarie previste da apposite leggi di finanziamento
Capo IV
Autorizzazioni e iscrizioni
Art. 26
Approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione
degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti
1. I soggetti che intendono realizzare nuovi impianti
di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, devono
presentare apposita domanda alla regione competente per territorio,
allegando il progetto definitivo dell'impianto e la documentazione
tecnica prevista dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica,
di tutela ambientale e di igiene pubblica per la realizzazione
del progetto stesso. Ove l'impianto debba essere sottoposto alla
procedura di valutazione di impatto ambientale statale ai sensi
della normativa vigente, alla domanda è altresÏ allegata
la comunicazione del progetto all'autorità competente ai
predetti fini ed il termine di cui al comma 3 resta sospeso fino
all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale
ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 8 luglio 1986,
n. 349.
2. Entro 20 giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma
1, la regione convoca una apposita conferenza cui partecipano
i responsabili degli uffici regionali competenti, il rappresentante
dell'organo tecnico di cui all'articolo 18, comma 1, lett. c),
i rappresentanti degli enti locali interessati. Alla conferenza
può essere invitato a partecipare anche il richiedente
l'autorizzazione o un suo rappresentante al fine di acquisire
informazioni e chiarimenti.
3. Entro 90 giorni dalla sua convocazione, la conferenza:
a) procede alla valutazione dei progetti;
b) acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla compatibilità
del progetto con le esigenze ambientali e territoriali e, ove
previsto dalla normativa vigente, acquisisce il giudizio sulla
compatibilità ambientale;
c) trasmette le proprie conclusioni con i relativi atti alla giunta
regionale.
4. Per l'istruttoria tecnica della domanda la regione può
avvalersi dell'organo tecnico di cui all'articolo 18, comma 1,
lett. c).
5. Entro 30 giorni dal ricevimento delle conclusioni della conferenza,
e sulla base delle risultanze della stessa, la regione approva
il progetto e autorizza la realizzazione dell'impianto.
L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni
e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali. L'approvazione
stessa costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico
comunale, e comporta la dichiarazione di pubblica utilità,
urgenza ed indefferibilità dei lavori.
6. Nel caso in cui il progetto approvato riguardi aree vincolate
ai sensi della legge 29 giugno 1939, n_ 1497, e del decreto-legge
27 giugno 1985, n_ 312, convertito con modificazioni, dalla legge
8 agosto 1985, n_ 431, si applicano le disposizioni di cui al
comma 9 dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n_ 616, come modificato del D.L. 27 giugno 1985,
n_ 312.
7. Le regioni emanano le norme necessarie per disciplinare l'intervento
sostitutivo in caso di mancato rispetto del termine complessivo
di cui ai commi 2, 3 e 4.
8. Le procedure di cui al presente articolo si applicano anche
per la realizzazione di varianti sostanziali in corso di esercizio,
che comportano modifiche a seguito delle quali gli impianti non
sono più conformi all'autorizzazione rilasciata.
9. Contestualmente alla domanda di cui al comma 1 può essere
presentata domanda di autorizzazione all'esercizio delle operazioni
di smaltimento e di recupero di cui all'articolo 27. In tal caso
la regione autorizza le operazioni di smaltimento e di recupero
contestualmente all'adozione del provvedimento che autorizza la
realizzazione dell'impianto.
Art. 27
Autorizzazione allo smaltimento e al recupero
1. L'esercizio delle operazioni elencate negli allegati
B e C è autorizzato dalla regione competente per territorio
entro 90 giorni dalla presentazione della relativa istanza da
parte dell'interessato. L'autorizzazione individua le condizioni
e le prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei principi
di cui all'articolo 2, ed in particolare:
a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti da smaltire o da recuperare;
b) i requisiti tecnici, con particolare riferimento alla compatibilità
del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi
massimi di rifiuti, ed alla conformità dell'impianto al
progetto approvato;
c) le precauzioni da prendere in materia di sicurezza;
d) il luogo di smaltimento;
e) il metodo di trattamento e di recupero;
f) i limiti di emissione in atmosfera;
g) le prescrizioni per le operazioni di messa in sicurezza, chiusura
dell'impianto e ripristino del sito;
h) le garanzie finanziarie;
i) l'idoneità del soggetto richiedente;
l) i mezzi utilizzati per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti.
2. I rifiuti pericolosi possono essere smaltiti in discarica solo
se preventivamente catalogati ed identificati secondo le modalità
fissate dal Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro
della dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa per un
periodo di quattro anni ed è rinnovabile. A tale fine,
entro 180 giorni dalla scadenza dell'autorizzazione, deve essere
presentata apposita domanda alla regione che decide prima della
scadenza dell'autorizzazione stessa.
4. Quando a seguito di controlli successivi all'avviamento degli
impianti questi
non risultino conformi all'autorizzazione di cui all'articolo
26, ovvero non siano soddisfatte le condizioni e le prescrizioni
contenute nell'atto di autorizzazione all'esercizio delle operazioni
di cui al comma 1, quest'ultima è sospesa, previa diffida,
per un periodo massimo di dodici mesi. Decorso tale termine senza
che il titolare abbia provveduto a rendere quest'ultimo conforme
all'autorizzazione, l'autorizzazione stessa è revocata.
Art. 28
Imprese sottoposte ad iscrizione
1. Le imprese che svolgono a titolo professionale
attività di raccolta e trasporto dei rifiuti, di bonifica
dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio
ed intermediazione dei rifiuti, nonché le imprese che gestiscono
impianti di smaltimento e di recupero di titolarità di
terzi devono essere iscritti presso la Camera di Commercio, industria,
artigianato e agricoltura del capoluogo della regione ove ha sede
legale l'interessato. L'iscrizione sostituisce l'autorizzazione
di cui all'articolo 27 e deve essere rinnovata ogni 4 anni.
2. L'iscrizione di cui al comma 1 è deliberata, in conformità
alla normativa vigente e alle direttive emesse dal Comitato di
cui al comma 3, da apposite commissioni regionali istituite con
decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato presso le Camere
di Commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo
di regione e composte:
a) dal presidente della Camera di Commercio del capoluogo ragionale
o da un membro del Consiglio camerale all'uopo designato con funzioni
di presidente;
b) da un funzionario o dirigente esperto designato dal presidente
della giunta regionale con funzioni di vicepresidente; c) da un
funzionario o dirigente esperto per ciascuna provincia designato
dal presidente della provincia;
d) da un esperto designato dal Ministero dell'ambiente.
3. Presso il Ministero dell'ambiente è istituito un apposito
comitato tecnico-amministrativo per il coordinamento delle attività
delle commissioni regionali, composto da 11 membri esperti nella
materia. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità,
stabilisce le attribuzioni e le modalità organizzative
del predetto comitato e procede alla nomina dei suoi membri. 4.
Con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono stabiliti
i requisiti, i termini, le modalità ed i diritti di iscrizione
nonché le modalità e gli importi delle garanzie
finanziarie che devono essere prestate, a favore dello Stato,
dalle
imprese di cui al comma 1.
5. Il Comitato tecnico-amministrativo di cui al comma 3 succede
nelle funzioni e nelle competenze del Comitato Nazionale dell'Albo
Nazionale delle Imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti
istituito ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto
1987, n. 361, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre
1987, n. 441. Restano valide ed efficaci le iscrizioni già
effettuate in applicazione del suddetto articolo 10 della legge
29 ottobre 1987, n. 441 e successive modifiche ed integrazioni,
e delle relativa disposizioni di attuazione.
6. Durante il trasporto i rifiuti devono essere accompagnati da
un formulario di identificazione dal quale devono risultare in
particolare i seguenti dati:
a) nome ed indirizzo del produttore o del detentore;
b) origine, tipologia e quantità del rifiuto;
c) impianto di destinazione;
d) data e percorso dell'istradamento;
e) nome ed indirizzo del destinatario.
7. Il formulario di identificazione di cui al comma 6 deve essere
redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal
produttore o dal detentore di rifiuti, e controfirmato dal trasportatore.
Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore o
detentore, una copia deve essere consegnata al trasportatore dei
rifiuti e le altre due copie, controfirmate e datate in arrivo
dal destinatario, sono acquisite dal destinatario medesimo che
provvede a trasmetterne una al produttore o detentore. Le copie
del formulario devono essere conservate almeno per cinque anni.
8. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità
adotta un modello uniforme di formulario di identificazione.
9. Durante la raccolta e il trasporto i rifiuti pericolosi sono
imballati ed etichettati in conformità alle vigenti norme
in materia di trasporto di merci pericolose.
10. Agli oneri per il funzionamento del Comitato di cui al comma
3 e delle Commissioni regionali di cui al comma 2 si provvede
con le entrate derivanti dai diritti di iscrizione.
11. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 4 continuano
ad applicarsi le disposizioni vigenti.
Art. 29
Autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione
1. I termini di cui all'articolo 26 sono ridotti alla
metà per l'approvazione e l'autorizzazione alla realizzazione
dei progetti di impianti di ricerca e di sperimentazione qualora
siano rispettate le seguenti condizioni:
a) le attività di gestione degli impianti non comportino
utile economico;
b) gli impianti abbiano una potenzialità non superiore
a 5 tonnellate al giorno, salvo deroghe ove gli impianti siano
caratterizzati da innovazioni che giustificano l'esigenza di effettuare
prove.
2. La durata dell'autorizzazione di cui al comma 1 è di
un anno, salvo proroga che può essere concessa previa verifica
annuale dei risultati raggiunti e non può comunque superare
i due anni.
3. Qualora il progetto o la realizzazione dell'impianto non siano
stati approvati e autorizzati entro il termine di cui al comma
1, l'interessato può presentare istanza al Ministero dell'ambiente,
che si esprime nei successivi 60 giorni di concerto con i Ministri
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della ricerca
scientifica. La garanzia finanziaria in tal caso è prestata
a favore dello Stato.
4. Qualora vi sia il rischio di agenti patogeni o di sostanze
sconosciute e pericolose dal punto di vista sanitario l'autorizzazione
di cui al comma 1 è rilasciata dal Ministro dell' ambiente
di concerto con i Ministri dell'industria del commercio e dell'
artigianato, della sanità e della ricerca scientifica.
Capo V
Procedure semplificate
Art. 30
Determinazione delle attività e delle caratteristiche
dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate
1. Con decreti del Ministro dell'ambiente di concerto
con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato
e della sanità, sono adottate per ciascun tipo di attività
le norme, che fissano i tipi e le quantità di rifiuti,
e le condizioni in base alle quali le attività di smaltimento
di rifiuti non pericolosi effettuate dai produttori nei luoghi
di produzione degli stessi e le attività di recupero di
cui all'allegato C sono sottoposte alle procedure semplificate
di cui agli articoli 31, 32, 33. Con la medesima procedura si
provvede all'aggiornamento delle predette norme tecniche e condizioni.
2. Le norme e le condizioni di cui al comma 1 sono individuate
entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e devono garantire che i tipi o le quantità di
rifiuti ed i procedimenti e metodi di smaltimento o di recupero
siano tali da non costituire un pericolo per la salute dell'uomo
e da non recare pregiudizio all'ambiente.
3. Alle denunce e alle domande disciplinate dal presente Capo
si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al
Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300
e successive modifiche ed integrazioni. Si applicano, altresÏ,
le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 7 agosto 1990,
n. 241.
Art. 31
Autosmaltimento
1. Le attività di smaltimento di rifiuti non
pericolosi effettuate nel luogo di produzione degli stessi possono
essere intraprese decorsi 90 giorni dalla comunicazione di inizio
di attività alla regione territorialmente competente, a
condizione che siano rispettate le norme tecniche e le condizioni
specifiche adottate ai sensi dei commi 1 e 2 dellíarticolo
30, che prevedono in particolare:
a) il tipo, la quantità, e le caratteristiche dei rifiuti
da smaltire;
b) il ciclo di provenienza dei rifiuti;
c) le condizioni per la realizzazione e líesercizio degli
impianti;
d) le caratteristiche dellíimpianto di smaltimento;
e) la qualità delle emissioni nellíambiente.
2. La regione iscrive in un apposito elenco le imprese che effettuano
la denunzia di inizio di attività ed entro il termine di
cui al comma 1 verifica díufficio la sussistenza dei presupposti
e dei requisiti richiesti. A tal fine alla denunzia di inizio
di attività è allegata una relazione dalla quale
deve risultare:
a) il rispetto delle condizioni e delle norme tecniche specifiche
di cui al comma 1;
b) il rispetto delle norme tecniche di sicurezza e delle procedure
autorizzative previste dalla normativa vigente.
3. Qualora la regione accerti il mancato rispetto delle norme
tecniche e delle condizioni di cui al comma 1 dispone con provvedimento
motivato il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dellíattività,
salvo che líinteressato non provveda a conformare alla
normativa vigente dette attività ed i suoi effetti entro
il termine prefissato dallíamministrazione.
4. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata ogni
quattro anni e, comunque, in caso di variazione dei requisiti
richieste.
5. Restano sottoposte alle disposizioni di cui agli articoli 26
e 27 le attività di autosmaltimento di rifiuti pericolosi
e la discarica di rifiuti.
Art. 32
Attività di recupero
1. Líesercizio delle operazioni di recupero
dei rifiuti possono essere intrapresi decorsi 90 giorni dalla
comunicazione di inizio di attività alla regione territorialmente
competente qualora siano rispettate le norme e le condizioni adottate
ai sensi dei commi 1 e 2 dellíarticolo 30, che per ciascun
tipo di attività prevedono, in particolare:
a) per i rifiuti non pericolosi:
1. le quantità massime impiegabili;
2. la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti utilizzabili
nonché le condizioni specifiche alle quali le attività
medesime sono sottoposte alla disciplina prevista dal presente
articolo;
3. le prescrizioni necessarie per assicurare che , in relazione
ai tipi e alle quantità dei rifiuti ed ai metodi di recupero,
i rifiuti stessi siano recuperati senza pericolo per la salute
dellíuomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero
recare pregiudizio allíambiente;
b) per i rifiuti pericolosi:
1. le quantità massime impiegabili;
2. provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti;
3. le condizioni specifiche riferite ai valori limite di sostanze
pericolose contenute nei rifiuti, ai valori limite di emissione
di ogni tipo di rifiuto e al tipo di attività e di impianto
utilizzato, anche in relazione alle altre emissioni presenti in
sito;
4. altri requisiti necessari per effettuare forme diverse di recupero;
5. le prescrizioni necessarie per assicurare che, in relazione
al tipo ed alle quantità di sostanze pericolose contenute
nei rifiuti ed ai metodi di recupero, i rifiuti stessi siano recuperati
senza pericolo per la salute dellíuomo e senza usare procedimenti
e metodi che potrebbero recare pregiudizio allíambiente.
2. La regione iscrive in un apposito elenco le imprese che effettuano
la comunicazione di inizio di attività ed entro il termine
di cui al comma 1 verifica díufficio la sussistenza dei
presupposti e dei requisiti richiesti. A tal fine alla denunzia
di inizio di attività è allegata una relazione dalla
quale deve risultare:
a) il rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche
di cui al comma 1;
b) il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per la gestione
dei rifiuti;
c) le attività di recupero che si intendono svolgere;
d) stabilimento, capacità di recupero e ciclo di trattamento
o di combustione nel quale i rifiuti stessi sono destinati ad
essere recuperati;
e) le caratteristiche merceologiche dei prodotti derivanti dai
cicli di recupero.
3. Qualora la regione accerti il mancato rispetto delle norme
tecniche e delle condizioni di cui al comma 1 dispone con provvedimento
motivato il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dellíattività,
salvo che líinteressato non provveda a conformare alla
normativa vigente dette attività ed i suoi effetti entro
il termine prefissato dallíamministrazione.
4. La comunicazione di cui al comma 2 deve essere rinnovata ogni
4 anni e comunque in caso di modifica sostanziale delle operazione
di recupero.
5. Sino allíadozione delle norme tecniche e delle condizioni
di cui al comma 1 e comunque non oltre 120 giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, le procedure di cui ai
commi 1 e 2 si applicano a chiunque effettui operazioni di recupero
dei rifiuti elencati rispettivamente nellíallegato 3 al
decreto del Ministro dellíambiente 5 settembre 1994, pubblicato
nel supplemento ordinario n. 126 alla Gazzetta Ufficiale 10 settembre
1994, n. 212, e nellíAllegato A al decreto del Ministro
dellíambiente 16 gennaio 1995, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 1995, n. 24, nel
rispetto delle prescrizioni ivi contenute. Líutilizzazione
delle categorie di rifiuti individuate ai punti 21 e 22 del predetto
decreto 16 gennaio 1995 è consentita.
6. La procedura semplificata di cui al presente articolo si applica
esclusivamente agli impianti che utilizzano rifiuti sottoposti
a operazioni di preselezione o di pretrattamento nel rispetto
delle norme tecniche di cui al comma 1 .
7. Ferme restando le vigenti disposizioni sui limiti alle emissioni
inquinanti gli altri vincoli a tutela dei profili sanitari e ambientali,
il Ministro dellíindustria, del commercio e dellíartigianato,
di concerto con il Ministro dellíambiente, con proprio
decreto da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto legislativo, determina modalità, condizioni
e misure relative alla concessione di incentivi finanziari per
la produzione di energia elettrica, tenuto anche conto del prevalente
interesse pubblico alla utilizzazione nelle centrali di rifiuti
provenienti da operazioni di preselezione o di pretrattamento
rispetto agli altri rifiuti.
Art. 33
Raccolta e trasporto di rifiuti destinati a recupero
1. La raccolta e il trasporto dei rifiuti destinati
ad essere recuperati nel rispetto delle norme tecniche e delle
condizioni di cui allíarticolo 30, possono essere intraprese
sullíintero territorio nazionale su comunicazione di inizio
delle attività stesse da parte dellíinteressato
alla commissione regionale di cui allíarticolo 28, comma
2, presso la Camera di Commercio del capoluogo della regione nel
cui territorio líimpresa o il soggetto richiedente hanno
la sede legale o la residenza.
2. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere corredata da
una relazione dalla quale risultino i seguenti elementi :
a) la quantità, la natura, líorigine e la destinazione
dei rifiuti;
b) la frequenza media della raccolta;
c) la tipologia del mezzo di trasporto;
d) il possesso dei requisiti soggettivi dellíinteressato
previsti dalla normativa vigente per le attività di raccolta
e trasporto dei rifiuti.
3. Le imprese e i soggetti di cui al comma 2 sono registrate dalla
Camera di Commercio in un apposito elenco.
4. Durante il trasporto i rifiuti di cui al presente articolo
sono accompagnati da un formulario di identificazione dal quale
devono risultare:
a) nome e indirizzo del produttore o del detentore;
b) origine, composizione e quantità del rifiuto destinato
a recupero;
c) destinazione, con particolare riferimento alle operazioni di
recupero;
d) data del trasporto;
e) nome ed indirizzo del destinatario.
5. La commissione regionale di cui allíarticolo 28, comma
2, verifica díufficio la sussistenza dei presupposti e
dei requisiti richiesti e, se del caso, dispone, con provvedimento
motivato, il divieto di prosecuzione dellíattività,
salvo che líinteressato non provveda a conformare alla
normativa vigente dette attività e di effetti entro il
termine prefissato dallíamministrazione.
6. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata ogni
quattro anni e, comunque, in casi di variazione dei requisiti
richiesti.
7. Le attività disciplinate dal presente articolo non sono
sottoposte alle garanzie finanziarie di cui allíarticolo
28, comma 4.
8. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 dellíarticolo
28.
Titolo II
Gestione degli imballaggi
Art. 34
Ambito di applicazione
1. Il presente Titolo disciplina la gestione degli
imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sia per prevenirne e ridurne
l'impatto sull'ambiente ed assicurare un elevato livello di tutela
dell'ambiente, sia per garantire il funzionamento del mercato
e prevenire l'insorgere di ostacoli agli scambi nonché
distorsione e restrizione alla concorrenza ai sensi della direttiva
94/62/CE.
2. La disciplina di cui al comma 1 riguarda la gestione di tutti
gli imballaggi immessi sul mercato nazionale e di tutti i rifiuti
di imballaggio derivanti dal loro impiego, utilizzati o prodotti
da industrie, esercizi commerciali, uffici, negozi, servizi, nuclei
domestici qualunque siano i materiali che il compongono.
3. Restano fermi i vigenti requisiti in materia di qualità
degli imballaggi, quali quelli relativi alla sicurezza, alla protezione
della salute e all'igiene dei prodotti imballati, nonché
le vigenti disposizioni in materia di trasporto e sui rifiuti
pericolosi.
Art. 35
Definizioni
1. Ai fini dellíapplicazione del presente Titolo
si intende per:
a) imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi
natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci,
dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione
e la loro consegna dal produttore al consumatore o allíutilizzatore,
e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli
a perdere usati allo stesso scopo;
b) imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggio
concepito in modo da costituire, nel punto di vendita per líutente
finale o per il consumatore;
c) imballaggio multiplo o imballaggio secondario: imballaggio
concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento
di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente
dal fatto che sia venduto come tale allíutente finale o
al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento
degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso
dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
d) imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: imballaggio
concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto
di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi
multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi
al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari,
marittimi ed aerei;
e) rifiuto di imballaggio: ogni imballaggio o materiale di imballaggio,
rientrante nella definizione di rifiuto, esclusi i residui della
produzione;
f) gestione dei rifiuti di imballaggio: le attività di
gestione di cui allíarticolo 3, lett. d);
g) prevenzione: riduzione, in particolare attraverso lo sviluppo
di prodotti e di tecnologie non inquinanti, della quantità
e della nocività per líambiente sia delle materie
e delle sostanze utilizzate negli imballaggi e nei rifiuti di
imballaggio, sia degli imballaggi e rifiuti di imballaggio nella
fase del processo di produzione, nonché in quella della
commercializzazione, della distribuzione, dellíutilizzazione
e della gestione post-consumo;
h) riutilizzo: qualsiasi operazione nella quale líimballaggio
concepito e progettato per poter compiere, durante il suo ciclo
di vita, un numero minimo di spostamenti o rotazioni è
riempito di nuovo o reimpiegato per un uso identico a quello per
il quale è stato concepito, con o senza il supporto di
prodotti ausiliari presenti sul mercato che consentano il riempimento
dellíimballaggio stesso; tale imballaggio riutilizzato
diventa rifiuto di imballaggio quando cessa di essere reimpiegato;
i) riciclaggio: ritrattamento in un processo di produzione dei
rifiuti di imballaggio per la loro funzione originaria o per altri
fini, compreso il riciclaggio organico ed ad esclusione di energia;
l) recupero dei rifiuti generati da imballaggi: tutte le pertinenti
operazioni previste dallíallegato C al presente decreto;
Art. 36
Criteri informatori dell'attività di gestione dei
rifiuti di imballaggio
1. L'attività di gestione degli imballaggi
e dei rifiuti di imballaggio deve uniformarsi ai seguenti principi
generali:
a) incentivazione, anche mediante l'introduzione di strumenti
finanziari, in conformità ai principi del diritto comunitario,
di forme di prevenzione alla fonte della quanità e della
pericolosità degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio,
soprattutto attraverso lo sviluppo di tecnologie pulite e di azioni
volte a ridurre a monte la produzione e l'utilizzazione degli
imballaggi;
b) responsabilizzazione degli operatori economici conformemente
al principio "chi inquina paga" e cooperazione degli
stessi secondo il principio della "responsabilità
condivisa";
c) incentivazione e promozione del riutilizzo, del riciclaggio
e delle altre forme di recupero, anche attraverso lo sviluppo
di opportunità di mercato per i materiali ottenuti da imballaggi
riciclati, al fine di ridurre il flusso dei rifiuti di imballaggi
avviati allo smaltimento finale;
d) promozione di forme di cooperazione tra i soggetti istituzionali
ed economici;
e) informazione degli utenti degli imballaggi, in particolare
dei consumatori;
f) favorire la restituzione degli imballaggi usati e/o dei rifiuti
di imballaggio;
g) garantire la raccolta differenziata di rifiuti di imballaggio
al fine di realizzare un alto grado di riciclaggio ed evitare
problemi di ordine sanitario e di sicurezza;
2. In conformità alle determinazioni assunte dalla Commissione
dell'Unione Europea, con decreto del Ministro dell'ambiente e
del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato,
sono adottate le misure tecniche che dovessero risultare necessarie
nell'applicazione delle disposizioni del presente Titolo, con
particolare riferimento agli imballaggi primari di apparecchiature
mediche e prodotti farmaceutici, ai piccoli imballaggi ad agli
imballaggi di lusso. Qualora siano interessati aspetti sanitari
il predetto decreto è adottato di concerto con il Ministro
della sanità.
3. Al fine di facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero
ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché al fine di dare
corretta informazione ai consumatori sulle loro destinazioni finali,
tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati
secondo le modalità stabilite dalla Commissione dell'Unione
europea. Fino alla definizione del sistema di identificazione
europeo si applica, agli imballaggi per i liquidi, la normativa
vigente in materia di etichettatura.
Art. 37
Programma generale per la gestione degli imballaggi e dei
rifiuti di imballaggio
1. Sulla base dei criteri di cui all'articolo 36,
l'Organismo di cui all'articolo 40 elabora un Programma generale
per la prevenzione della formazione dei rifiuti di imballaggio
e per il riutilizzo degli imballaggi nonché per il riciclaggio
e per la altre forme di recupero dei rifiuti di imballaggio. In
particolare, il Programma:
a) determina le misure per prevenire la formazione dei rifiuti
di imballaggio;
b) individua la percentuale in peso dei rifiuti di imballaggio
da recuperare in un quinquennio, e nell'ambito di questo obiettivo
globale determina, sulla base della stessa scadenza, la percentuale
in peso da riciclare di tutti i materiali di imballaggio che rientrano
nei rifiuti di imballaggio, con un minimo percentuale in peso
per ciascun materiale di imballaggio;
c) indica obiettivi intermedi di recupero e riciclaggio rispetto
agli obiettivi di cui alla lettera b);
d) indica le misure appropriate per realizzare gli obiettivi di
recupero e riciclaggio;
e) definisce le necessarie integrazioni con il Piano nazionale
per la gestione dei rifiuti.
2. Il Programma generale è adottato con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente
e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e l'ANCI.
Con la medesima procedura si provvede alle eventuali modificazioni
ed integrazioni del programma.
3. Nel caso in cui il Programma generale non sia predisposto entro
il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto e successivamente dall'inizio del quinquennio
di riferimento, lo stesso è predisposto in via sostitutiva
dal Ministro dell'ambiente e dal Ministro dell'industria, del
commercio e dell' artigianato. In tal caso gli obiettivi di recupero
e riciclaggio sono quelli massimi previsti ai sensi della direttiva
94/62/CE.
4. I piani regionali di cui all'articolo 22 sono integrati con
un apposito capitolo relativo alla gestione degli imballaggi e
dei rifiuti di imballaggio in attuazione delle disposizioni del
programma di cui al comma 2.
Art. 38
Obiettivi di Recupero e di riciclaggio
1. Gli obiettivi di recupero e riciclaggio di cui
al comma 1, lettera b), dell'articolo 37 sono determinati nel
rispetto dei limiti fissati per ogni quinquennio dal Consiglio
dell'Unione Europea, e sono riferiti alla quantità di rifiuti
di imballaggi generati nel mercato nazionale.
2 Il Ministro dell'ambiente e il Ministro dell'industria verificano
l'attuazione dal Programma Generale di cui all'articolo 37 ad
il raggiungimento degli obiettivi di recupero e di riciclaggio
e svolgono la relativa funzioni di vigilanza.
3. Qualora gli obiettivi di recupero e riciclaggio non siano raggiunti
entro 30 giorni dalla scadenze previste, con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e del Ministro
dell'industria del commercio e dell'Artigianato, alle diverse
tipologie di imballaggi sono applicate misure di natura economica
proporzionate al mancato raggiungimento di singoli obiettivi,
ivi comprese misure di carattere pecuniario il cui Introito è
destinato agli enti locali per la attività di raccolta
differenziata, riciclaggio e recupero dei rifiuti. I proventi
derivanti dall'applicazione delle predette misure sono accantonati
in un apposito capitolo del bilancio dello Stato per essere trasferiti,
entro l'anno solare successivo, alle regioni.
4. Al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma
1 si considerano globalmente tutti i sistemi di recupero e riciclaggio
al netto degli scarti.
5. Le attività di raccolta dei rifiuti di imballaggi, diverse
da quelle realizzate su superfici private direttamente dai soggetti
coinvolti nella produzione, nell'uso, nell'importazione e nella
distribuzione degli imballaggi e di prodotti imballati, sono esercitate
dai comuni secondo criteri che privilegino l'economicità
e il coordinamento con la gestione degli altri rifiuti urbani.
A tal fine può essere stipulato un accordo di programma
su base nazionale tra l'ANCI e l'Organismo di cui all'articolo
40.
6. L'accordo di programma di cui al coma 5 è approvato
dal Ministro dell'ambiente i dal Ministro dell'industria del commercio
e dell'artigianato e garantisce l'attuazione del principio di
corresponsabilità gestionale tra produttori, distributori,
utilizzatori e pubblica amministrazione. L'accordo di programma
stabilisce, in particolare:
a) l'entità del contributo ai costi della raccolta differenziata
dei rifiuti di imballaggio da versare ai comuni;
b) gli obblighi e le sanzioni posti a carico delle parti contraenti;
c) le modalità di raccolta ai fini del recupero e riciclo
dei rifiuti da imballaggio, anche in base a raccolte differenziate
rispetto ai rifiuti solidi urbani e assimilati;
d) i costi delle operazioni di cui alla precedente lettera c);
e) le modalità di calcolo del minor costo di smaltimento
e l'incidenza dello stesso sulla tassa rifiuti;
f) gli eventuali maggiori oneri gravanti sugli operatori privati
per effetto della raccolta differenziata.
7. Nel caso in cui il comune non attivi entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto la raccolta differenziata
dei rifiuti di imballaggi primari soggetti coinvolti nella produzione,
nell'uso, nell' importazione e nella distribuzione di imballaggi
e di, prodotti imballati, organizzano direttamente le attività
di raccolta differenziata su superfici pubbliche.
Art. 39
Consorzi
1. Al fine di razionalizzare ed organizzare la gestione
dei rifiuti di imballaggio secondo criteri di efficacia, efficienza
ed economicità, nonché perseguire gli obiettivi
di recupero e di riciclaggio previsti , entro 180 giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto devono essere costituiti
i seguenti consorzi tra i produttori della rispettive tipologie
di materiali di imballaggio:
a) Consorzio per la raccolta, il riciclaggio ed il recupero di
rifiuti di imballaggio in carta;
b) Consorzio per la raccolta, il riciclaggio ed il recupero di
rifiuti di imballaggio in vetro;
c)Consorzio per la raccolta, il riciclaggio ed il recupero di
rifiuti di imballaggio in plastica;
d) Consorzio per la raccolta, il riciclaggio ed il recupero di
rifiuti di imballaggio alluminio;
e) Consorzio per la raccolta, il riciclaggio ed il recupero di
rifiuti di imballaggio acciaio;
f) Consorzio per la raccolta, il riciclaggio ed il recupero di
rifiuti di imballaggio in legno.
2. I Consorzi di cui al comma 1 hanno personalità giuridica
non hanno fini di lucro, sono disciplinati dalle disposizioni
del codice civile in quanto compatibili con quelle previste dal
presente decreto, e si finanziano esclusivamente con contributi
dei consorziati.
3. I consorzi delle diverse tipologie di materiali di imballaggio
sono obbligati a partecipare al relativo consorzio. I produttori
di imballaggi di materiali compositi sono tenuti ad aderire al
Consorzio del materiale prevalente nella tipologia di imballaggio
da essi prodotta. La partecipazione ai Consorzi dei produttori,
degli utilizzatori di imballaggi.
4. La partecipazione ai Consorzi dei produttori, degli utilizzatori
e dei distributori deva essere garantita e non può essere
limitata o comunque sottoposta a particolari vincoli o condizioni.
5. Ciascun Consorzio predispone un proprio programma specifico
che costituisce la base per l'elaborazione del Programma generale
di cui all'articolo 37 ed è obbligato al raggiungimento
degli obiettivi previsti per la corrispondente tipologia di materiale
che rappresentano la quota percentuale in peso dell'obiettivo
globale.
7. Entro il trenta giugno di ogni anno i Consorzi trasmettono
al Ministro dell'ambiente e al Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato una relazione sulla gestione contenente l'elenco
degli associati, i quantitativi di imballaggio riutilizzati, riciclati
e recuperati, nonché le altre informazioni richieste nella
relazione devono essere evidenziati i problemi inerenti il raggiungimento
degli scopi istituzionali ed eventuali proposte di adeguamento
della normativa. I Consorzi possono provvedere a tale adempimento
anche tramite l'organismo di cui all'articolo 40.
8. Sulla base delle relazioni di cui al comma 7, i Ministri dell'ambiente
e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, redigono entro
il 31 dicembre di ogni anno un rapporto generale sulla gestione
degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio da trasmettere alla
Camera dei Deputati, al Senato della Repubblica e alla Commissione
Europea.
9. In caso di mancata costituzione dei Consorzi obbligatori entro
il termine di cui al comma 1, il Ministro dell'ambiente e il Ministro,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato fissano un contributo
annuo di riciclaggio a carico degli operatori economici interessati,
che confluisce nel fondo di cui all'articolo 38, comma 3, per
le medesime finalità.
10. I consorzi obbligatori esistenti alla data di entrata in vigore
della presente legge, previsti dall'articolo 9 quater, del decreto
legge 9 settembre 1988, n. 397 convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, cessano di funzionare all'atto
della costituzione dei corrispondenti consorzi di cui al comma
1 e comunque entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto. I consorzi di cui al comma I subentrano negli
obblighi assunti verso i terzi dai consorzi obbligatori di cui
all'articolo 9 quater, del decreto-legge 9 settembre 1988, n.
397 convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 1988,
n. 475, ed utilizzano gli eventuali patrimoni di questi ultimi
per il raggiungimento delle specifiche finalità nelle quali
gli stessi sono stati costituiti. Restano ferme le norme del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 95 e successive modificazioni,
e dei relativi decreti di attuazione per la disciplina del consorzio
degli oli usati.
Art. 40
Organismo unico di coordinamento dei consorzi
1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi globali
di recupero e diriciclaggio i produttori da una parte ed i distributori
e gli utilizzatori dall'altra costituiscono in forma paritaria
un Organismo di coordinamento dei Consorzi.
2. L'organismo di cui al comma 1 svolge le seguenti funzioni:
a) definisce in accordo con le ragioni e con i comuni interessati
gli ambiti territoriali in cui rendere operante un sistema integrato
che comprenda la raccolta, la selezione e il trasporto dei materiali
selezionati a centri di raccolta o di smistamento;
b) definisce con i Comuni o loro consorzi appartenenti ai singoli
sistemi integrati di cui alla lettera a) le condizioni generali
di ritiro da parte dei Consorzi dei rifiuti selezionati provenienti
dalla raccolta differenziata;
c) garantisce tramite accordi di programma con le imprese esercenti
il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani,
la raccolta dei rifiuti di imballlaggio generati dai produttori
e dai distributori nei propri centri di produzione o distribuzione;
d) elabola, anche sulla base diaccordi stabiliti con i comuni
e le regioni, il programma generale ed i successivi aggiornamenti
e modifiche;
e) promuove accordi di programma con le regioni e gli enti locali
per favorire il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti di imballagio,
e ne garantisce l'attuazione;
f) assicura il coordinamento dell'attivià dei Consorzi;
g) garantisce il necessario raccordo tra l'amministrazione pubblica,
i Consorzi e gli altri operatori economici;
h) organizza le campagne di informazione ritenute utili ai fini
dell'attuazione del Programma generale.
2. L'organismo determina le proprie modalità di organizzazione
e di finanziamento, ed è costituito solo a seguito dell'adesione
di tutti i Consorzi.
Art. 41
Comunicazione dati
1. A partire dal 1997, i produttori e gli importatori
di materie prime destinate alla produzione di imballaggi, i produttori
e gli importatori di imballaggi vuoti, i confezionatori e gli
importatori di imballaggi
pieni nonché i soggetti impegnati nelle attività
di
riciclaggio e di recupero comunicano annualmente Ï dati relativi
all'anno precedente secondo le modalità previste dalla
legge 25 gennaio 1994, n. 70.
2. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2 della legge 25 gennaio 1994,
n. 70, le informazioni di cui al comma 1 sono trasmesse all'ANPA
3. I confezionatori e importatori di imballaggi pieni possono
presentare dichiarazioni per il tramite delle associazioni di
categoria.
Art. 42
Divieti
1. È vietato lo smaltimento in discarica degli
imballaggi e dei contenitori recuperati, ad eccezione degli scarti
derivanti dalle operazioni di selezione, riciclo e recupero dei
rifiuti di imballaggio.
2. A decorrere dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore
del presente decreto è vietato ai produttori ed ai distributori
dei prodotti ai quali gli imballaggi sono destinati ad immettere
nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi
secondari o terziari di qualsiasi natura.
3. A decorrere dal 31 dicembre 1997 possono essere commercializzati
solo imballaggi rispondenti agli standard europei fissati dal
CEN in conformità ai requisiti essenziali stabiliti dall'articolo
9 della direttiva 94/62 CEE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 20 dicembre 1994 e dall'Allegato II alla direttiva stessa.
4. È vietato immettere sul mercato imballaggi o componenti
di imballaggio, ad eccezione degli imballaggi interamente costituiti
di cristallo, con livelli totali di concentrazione di piombo,
mercurio, cadmio e cromo esavalente superiore a:
a) 600 parti per milione (ppm) in peso a partire dal 30 giugno
1998;
b) 250 ppm in peso a partire dal 30 giugno 2001.
5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e del Ministro in conformità
alle decisioni dell'Unione Europea:
a) le condizioni alle quali i livelli di concentrazione di cui
al comma 4 non si applicano ai materiali riciclati e ai circuiti
di produzione localizzati in una catena chiusa e controllata;
b) le tipologie di imballaggio esonerate dal requisito di cui
al comma 4, lettera c).
Titolo III
Gestione di particolari categorie di rifiuti
Art. 43
Beni durevoli
1. I beni durevoli per uso domestico rientranti nelle
seguenti tipologie:
a) frigoriferi, surgelatori e congelatori;
c) computers;
d) lavatrici e lavastoviglie;
e) condizionatori d'aria.
devono essere raccolti , al termine della loro durata operativa
e a cura di chi li detiene, dalle imprese pubbliche o private
che gestiscono la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti ovvero
devono essere conferiti agli appositi centri di raccolta individuati
ai sensi del comma 2 .
2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con n il Ministro del
commercio e dell'artigianato, promuove accordi di programma tra
le imprese che producono i beni i cui al comma 1, quelle che li
immettono al consumo anche in qualità di importatori e
soggetti, pubblici e privati, che ne gestiscono la raccolta, il
recupero, il riciclaggio, e lo smaltimento. Gli accordi prevedono
a) la messa a punto dei prodotti per le finalità di cui
all'articolo 2, comma 5;
b) l'individuazione di centri di raccolta, diffusi su tutto il
territorio nazionale
c) il recupero ed i1 riciclo dei materiali costituenti i beni;
d) lo smaltimento di quanto non recuperabile da parte dei soggetti
che gestiscono il servizio pubblico.
3. Decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, nel caso si manifestino particolari necessità
di tutela della salute pubblica e dell'ambiente relativamente
allo smaltimento dei rifiuti costituiti dai beni oggetto del presente
articolo al termine della loro vita operativa, può essere
introdotto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dellíartigianato, un sistema
di cauzionamento obbligatorio. La cauzione, in misura pari al
10% del prezzo effettivo di vendita del prodotto e con il limite
massimo di lire 200.000, è svincolata all'atto della restituzione,
debitamente documentata, di un bene oggetto del presente articolo
ai centri di raccolta ai servizi pubblici di nettezza urbana o
ad un venditore autorizzato. Non sono tenuti a versare la cauzione
gli acquirenti che, contestualmente all'acquisto, provvedano alla
restituzione al venditore di un bene durevole di tipologia equivalente.
Art. 44
1. Il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di
rifiuti sanitari pericolosi deve essere effettuato in condizioni
tali da non causare alterazioni che comportino per la salute può
avere una durata massima di 48 ore. Per quantitativi non superiori
a 100 litri detto deposito temporaneo può raggiungere i
trenta giorni, alle
predette condizioni.
2. Al direttore o responsabile sanitario della struttura pubblica
o privata compete la sorveglianza ed il rispetto della disposizione
di cui al comma 1, nonché gli altri rifiuti di cui all'articolo
4, comma 3, lettera h) , fino al conferimento dei rifiuti all'operatore
autorizzato al trasporto verso l'impianto di smaltimento.
3. I rifiuti di cui al comma 1 devono essere smaltiti mediante
termodistruzione presso impianti autorizzati ai sensi del presente
decreto
4. Con decreto del Ministro dell'ambiente in concerto con il Ministro
della sanità sono individuati i rifiuti sanitari pericolosi
di cui al comma 1 e sono definite le norme tecniche di raccolta,
disinfezione, sterilizzazione, trasporto, recupero e smaltimento.
5. il Ministro dell'ambiente e il Ministro della sanità,
sentita con la Conferenza permanente per i rapporti per lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, individuano
sul territorio nazionale gli impianti di incenerimento per lo
smaltimento dei rifiuti sanitari raccolti dalle aziende sanitarie
locali ovvero prodotti da altre istituzioni pubbliche.
Art. 45
Veicoli a motore
1. Il proprietario di un veicolo a motore che intenda
procedere alla demolizione dello stesso deve consegnarlo ad un
centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione,
il recupero dei materiali e la rottamazione, autorizzato ai sensi
degli articoli 26 e 27. Tali centri di raccolta possono ricevere
anche rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore.
2. Il proprietario di un veicolo a motore destinato alla demolizione
può altresÏ consegnarlo ai concessionari o alle succursali
della casa costruttrice per la consegna successiva ai centri di
cui al comma 1 qualora intenda cedere in permuta il predetto veicolo
per acquistarne un altro.
3. I veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici
dai ai sensi degli articoli 927-929 del codice civile sono conferiti
ai centri di raccolta di cui al comma 1 nei casi e
con le procedure determinate con decreto del Ministro dell'interno
in concerto con il Ministro del tesoro.
4. I centri di raccolta ovvero i concessionari o le succursali
rilasciano al proprietario del veicolo consegnato per la demolizione
un certificato dal quale deve risultare la data della consegna,
gli estremi dell'autorizzazione del centro, le generalità
del proprietario e gli estremi di identificazione del veicolo
nonché l'assunzione da parte del gestore del centro stesso
ovvero del concessionario o del titolare della succursale dell'impegno
a provvedere direttamente alle pratiche di registro Automobilistico
(PRA).
5. La cancellazione dal Pubblico registro Automobilistico (PRA)
avviene a cura del titolare del centro di raccolta o del concessionario
o del titolare della succursale senza oneri di agenzia a carico
del proprietario del veicolo.
6. Il possesso del certificato di cui al comma 4 libera il proprietario
del veicolo dalla responsabilità civile, penale e amministrativa
connessa con la proprietà dello stesso.
7. È consentito il commercio delle parti di ricambio recuperate
dalla demolizione dei veicoli a motore ad esclusione di quelle
che abbiano attinenza con la sicurezza dei veicoli.
8. Le parti i ricambio di cui al comma 7 sono cedute solo agli
iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione,
di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, e sono utilizzate se
sottoposte alle operazioni di revisione singola previste dall'articolo
80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
9. L'utilizzazione delle parti di ricambio cui ai commi 7 e 8
da parte delle imprese esercenti attività di autoriparazione
deve risultare dalle fatture rilasciate al cliente. 10. Entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
con decreto del Ministro dell'ambiente in concerto con i Ministri
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei trasporti
e della navigazione, sono dettate le norme tecniche relative alle
caratteristiche degli impianti di demolizione, alle operazioni
di messa in sicurezza e all'individuazione delle parti di ricambio
attinenti la sicurezza che non possono essere commercializzati..
Art. 46
Commercializzazione e marcatura delle Pile
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto
è fatto divieto di commercializzare pile alcaline al manganese
contenenti più dello 0,025 in peso di mercurio; in caso
di utilizzazione prolungata delle predette pile in condizioni
estreme il contenuto in peso di mercurio non può superare
lo 0,05 %. Sono escluse da tale divieto le pile alcaline al manganese
del tipo a bottone e le pile composte di elementi del tipo a bottone.
2. A decorrere dal centoventesimo giorno dalla data di entrata
in vigore del presente decreto è vietata la commercializzazione
degli apparecchi incorporanti pile e accumulatori che non possono
essere estratti dal consumatore dopo l'utilizzo. Tale divieto
non si applica agli apparecchi indicati nell'allegato I.
3. Sono soggetti all'obbligo i marcatura, secondo le modalità
indicate negli allegati II e III le pile e gli accumulatori contenenti:
a) oltre 25 mg di mercurio per elemento
b) oltre lo 0, 025 % in peso di cadmio
c) oltre lo 0,4 % in peso di piombo
d) fino allo 0,025 in peso di mercurio per le pile alcaline al
manganese.
4. Con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro
della sanità vengono adeguate le norme tecniche di cui
all'allegato II agli aggiornamenti delle direttive comunitarie
in materia.
Titolo IV
Tabella per la gestione dei rifiuti
Art. 47
Istituzione della tariffa
1. La tassa per lo smaltimento dei rifiuti di cui
alla sezione II del Capo XVIII del titolo III del testo unico
della finanza locale, approvato con Regio Decreto 14 settembre
1931, n. 1175, come sostituito dall'articolo 21 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, ed al capo
III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è
soppressa a decorrere dal 1_ gennaio 1998.
2. I costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani
e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle
strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, sono coperte
dai Comuni mediante l'istituzione di una tariffa.
3. La tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque
occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non
costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi
uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale.
4. La tariffa è composta da una quota fissa determinata
in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio
e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti
conferiti da ciascun utente sulla base di parametri deliberati
dai Comuni.
5. La tariffa è determinata tenendo conto della quantità
dei rifiuti conferiti e del servizio fornito, delle opere e degli
adeguamenti necessari, e dell'entità dei costi di gestione,
in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costÏ
di investimento e di esercizio.
6. Il Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'
Industria del Commercio e dell'Artigianato, sentita la Conferenza
permanente per il i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano elabora un metodo normalizzato per
definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento.
7. La tariffa di riferimento è articolata per fasce di
utenza e territoriali.
8. La tariffa dÏ riferimento costituisce la base per la determinazione
della tariffa nonché per orientare e graduare nel tempo
gli adeguamenti tariffari derivanti dall'applicazione del presente
decreto.
9. L
adl@ecn.org. ![]() | ![]() |
![]() |