NORME TECNICHE PER L’UTILIZZAZIONE DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI COME
COMBUSTIBILI O COME ALTRO MEZZO PER PRODURRE ENERGIA.
1. Tipologia: Combustibile derivato da rifiuti (CDR)[190501]
Combustibile ottenuto da rifiuti con le seguenti caratteristiche:
P.C.I. minimo sul tal quale 15.000 kJ/kg
Umidità in massa max 25%
Cloro " " 0.9%
Zolfo " " 0.6%
Ceneri sul secco in massa " 20%
Pb (volatile) " " 200 mg/kg
Cr " " 100 mg/kg
Cu (composti solubili) " " 300 mg/kg
Mn " " 400mg/kg
Ni " " 40 mg/kg
As " " 9 mg/kg
Cd+Hg " " 7 mg/kg
Per ciascuna partita di CDR deve essere certificata la temperatura
di rammollimento delle ceneri.
1.3 Attività e metodi di recupero:
Il recupero energetico del rifiuto di cui al punto 1 può essere effettuata attraverso la combustione alle seguenti condizioni:
- impianti dedicati a recupero energetico dei rifiuti di potenza termica nominale non inferiore a
10 MW:
- impianti industriali di potenza termica nominale non inferiore a 20 MW per la cocombustione.
Gli impianti devono essere provvisti di:
- bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido (non richiesto nei forni industriali),:
- alimentazione automatica del combustibile;
- regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento (non richiesto nel forni industriali);
- controllo in continuo dell'ossigeno, del monossido di carbonio, delle polveri, ossidi di azoto. acido cloridrico, della temperatura nell'effluente gassoso, nonchè degli altri inquinanti di cui al suballegato 2, paragrafo 1, lettera a) nonchè della temperatura nella camera di combustione;
Devono inoltre garantire in tutte le condizioni di esercizio i seguenti requisiti minimi operativi:
- temperatura minima dei gas nella camera di combustione di 850° C raggiunta anche in prossimità della parete interna;
- tempo di permanenza minimo dei gas nella camera di combustione di 2 secondi;
- tenore di ossigeno nei fumi min. 6% in volume
e rispettare i seguenti valori limite alle emissioni riferiti ad
un tenore di ossigeno nei fumi anidri dell'11 % in volume:
Zn* 5 mg/Nm ®
Ossidi di azoto (come valore medio giomaliero) 200 mg/Nm®
PCDD+ PCDF (come diossina equivalente) 0, 1 ng/Nm3
(come valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 8 ore)
Idrocarburi policiclici aromatici (I.P.A.) 0,01 mg/Nm3
(come valore medio rilevato per un periodo di campionamento
di 8 ore)
*come valore medio rilevato per un periodo di campionamento di I h
per gli altri inquinanti si applicano i valori limite di emissione fissati nel suballegato 2 del presente allegato.
Nel caso di impiego simultaneo in impianti industriali con combustibili autorizzati il calore prodotto dal rifiuto non deve eccedere il 60% del calore totale prodotto dall'impianto in qualsiasi fase di funzionamento; i valori limite di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati come indicato alla suballegato 3 del presente allegato.
La co-combustione non è consentita nei forni per
la produzione di calce alimentare.
2. Tipologia: Biogas [ 190599]
2.1 Provenienza: Fermentazione anaerobica metanogenica di rifiuti a matrice organica in processi
di cui al punto 15 dell'Allegato 1 o da discarica.
2.2 Caratteristiche del gas:
Gas combustibile avente le seguenti caratteristiche:
Metano min. 30% vol
H2S max 1.5% vol
P.C.I. sul tal quale min 12.500 kJ/Nm3
2.3 Attività e metodi di recupero:
L'utilizzazione di biogas è consentita in impianti di conversione energetica di potenza termica nominale superiore a 0,5 MW, anche integrati con il sistema di produzione del gas, con le caratteristiche di seguito indicate
a) motori fissi a combustione interna che rispettano i seguenti valori limite di emissione riferiti ad un tenore di ossigeno nei fumi anidri pari al 5% in volume:
Polveri (valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 1 ora) 10 mg/Nm3;
HCI " 10 mg/Nm3;
Carbonio Organico Totale " 150 mg/Nm3;
HF " 2 mg/Nm3;
NOx " 450 mg/Nm3;
Monossido di carbonio " 500 mg/Nm3;
Per gli altri inquinanti si applicano i valori limite minimi di emissione fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n° 203/1988 per le corrispondenti tipologie d'impianti che utilizzano combustibili gassosi.
Negli impianti dedicati oltre i 6 MWt deve essere effettuato il controllo in continuo di monossido di carbonio
ossidi di azoto
ossidi di zolfo
b) impianti dedicati al recupero energetico di rifiuti o impianti industriali che garantiscano in tutte le condizioni di esercizio una efficienza di combustione (C02/CO+CO2) minima del 99.0%
- che abbiano il controllo in continuo dell'ossigeno, del monossido di carbonio e della temperatura nell'effluente gassoso; negli impianti oltre i 6 MWt controllo in continuo anche degli ossidi di azoto e degli altri inquinanti di cui al suballegato 2, paragrafo 1. lettera a) e che rispettino i valori limite di emissione fissati nel suballegato 2 del presente allegato riferiti ad un tenore di ossigeno nei fumi anidri pari al 3% in volume.
Non si applica il limite per le emissioni di ossido di
zolfo. Il limite di Nox è fissato in 200 mg/Nm3.
Nel caso di impiego simultaneo in impianti industriali con combustibili autorizzati, il calore prodotto dal rifiuto non deve eccedere il 60% del calore totale prodotto dall'impianto in qualsiasi fase di funzionamento; i valori limite di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati come indicato alla suballegato 3 del presente allegato.
La cocombustione non è consentita nel forni per
la produzione di calce alimentare.
3 Tipologia: Scarti vegetali [020103] [020107] [020301] [020303] [020304] [020701] [020704] .
3.1 Provenienza: Attività agricole, forestali e di prima lavorazione di prodotti agroalimentari; impianti di estrazione di olio di vinaccioli, industria distillatoria, industria enologica e ortofrutticola, produzione di succhi di frutta e affini, industria olearia.
3.2 Carafferistiche del rifiuto: Residui colturali pagliosi (cereali. leguminose da granella piante oleaginose, ecc); residui colturali legnosi (samenti di vite, residui di potature di piante da frutto, ecc.); residui da estrazione forestale; residui-colturali diversi (stocchi e tutoli di mais. steli di sorgo, di tabacco, di girasole, di canapa, di cisto, ecc.); residui di lavorazione (pula, lolla, residui fini di trebbiatura, gusci, ecc.), sanse esauste, vinacce esauste, vinaccioli, farina di vinaccioli, residui di frutta, buccette e altri residui vegetali.
3.3 Attività e metodi di recupero:
Il recupero energetico del rifiuto di cui al punto 3 può essere effettuato attraverso la combustione alle seguenti condizioni:
- bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido (non richiesto nei forni industriali),
- alimentazione automatica del combustibile;
- regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento (non richiesto nel forni industriali);
- controllo in continuo del monossido di carbonio, dell'ossigeno e della temperatura nell'effluente gassoso (non obbligatorio per gli impianti di potenza termica nominale inferiore a 1 MW);
- negli impianti oltre i 6 MWt controllo in continuo anche deoli ossidi di azoto e degli altri inquinanti di cui al suballegato 2, paragrafo 1, lettera a), ad esclusione del fluoruro di idrogeno, per le altre emissioni devono essere rispettati i valori limite di emissioni fissati nel suballeoato 2 del presente allegato e i seguenti limiti con un tenore di ossigeno nei fumi
anidri dell'11% in volume:
NOx (come valore medio giornaliero) 200 mg/Nm3
NOx (come valore medio orario) ove non previsto il controllo in continuo 400 mg/Nm3
Per gli impianti con potenza termica nominale inferiore a 1 MW il limite di emissione delle
polveri è di 50 mg/NM3 e il limite di emissione di CO è di 100 mg/Nm3 come valori medi giornalieri, per le attività stagionali di durata non superiore a 120 giorni il limite alle emissioni di CO è di 300 mg/Nm3.
Nel caso di impiego simultaneo in impianti industriali
con combustibili autorizzati. il calore prodotto dal rifiuto non deve eccedere
il 60% del calore totale prodotto dall'impianto in qualsiasi fase di funzionamento;
i valori limite di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati
come indicato alla suballegato 3 del presente allegato.
4 Tipologia: Rifiuti della lavorazione del legno e affini non trattati [030101] [030102] [030103] [030301] [150103] [170201] [200107] .
4.1 Provenienza: industria della carta, del sughero e del legno (1^ e II^ lavorazione, produzione pannelli di particelle, di fibra e compensati, mobili, semilavorati per il mobile, articoli per l'edilizia, pallets ed imballaggi, ecc.).
4.2 Caratteristiche del rifiuto:
Scarti anche in polvere a base esclusivamente di legno vergine o sughero vergine o componenti di legno vergine.
4.3 Attività e metodi di recupero:
Il recupero energetico del rifiuto di cui al punto 4 può essere effettuato attraverso la combustione alle seguenti condizioni:
- bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido (non richiesto nei forni industriali);
- alimentazione automatica del combustibile;
- regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento (non richiesto nei forni industriali);
- controllo in continuo del monossido di carbonio, dell'ossigeno e della temperatura nell'effluente gassoso (non obbligatorio per gli impianti di potenza termica nominale inferiore a 1 MW).
- negli impianti oltre i 6 MWt controllo in continuo anche degli ossidi di azoto e altri inquinanti di cui al suballegato 2, paragrafo 1, lettera a) ad esclusione del fluoruro di idrogeno, per le altre emissioni devono essere rispettati i valori limite di emissioni fissati nel suballegato 2 del presente allegato e i seguenti limiti con un tenore di ossigeno nei fumi anidri dell'11% in volume:
NOx (come valore medio giornaliero) 200 mg/Nm3
NOx (come valore medio orario) ove non previsto il controllo in continuo 400 mg/Nm3
Per gli impianti di potenza termica nominale inferiore a 1 MW il limite di emissione delle polveri è di 50 mg/Nm3 e il limite di emissione di CO è di 100 mg/Nm3 come valori medi giornalieri
Nel caso di impiego simultaneo in impianti industriali
con combustibili autorizzati, il calore prodotto dal rifiuto non deve eccedere
il 60% del calore totale prodotto dall'impianto in qualsiasi fase di funzionamento;
i valori limite di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati
come indicato al suballegato 3 del presente allegato.
5 Tipologia: rifiuti da fibra tessile [040201] [040203]
5.1 Provenienza: industria tessile
5.2 Caratteristiche del rifiuto:
Scarti, anche in polvere, di fibre tessili di origine animale o vegetale derivanti dalla filatura e tessitura
5.3 Attività e metodi di recupero:
Il recupero eneròzetico del rifiuto di cui al punto 5 può essere effettuato attraverso la combustione alle seguenti condizioni:
- bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido (non richiesto nei forni industriali);
- alimentazione automatica del combustibile;
- regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento (non richiesto nei forni industriali);
- controllo in continuo del monossido di carbonio, dell'ossigeno e della temperatura nell'effluente gassoso (non obbligatorio per gli impianti di potenza termica nominale inferiore a 1MW).
- negli impianti oltre i 6 MWt controllo in continuo anche degli ossidi di azoto e degli altri inquinanti di cui al suballegato 2, paragrafo 1, lettera a), ad esclusione del fluoruro di idrogeno, per le altre emissioni devono essere rispettati i valori limite di emissioni fissati nel suballegato 2 del presente allegato e i seguenti limiti con un tenore di ossigeno nel fumi anidri dell'11% in volume:
NOx (come valore medio giornaliero) 200 mg/Nm3
NOx (come valore medio orario) ove non previsto il controllo in continuo 400mg/Nm3
Per gli impianti di potenza termica nominale inferiore a 1MW il limite di emissione delle polveri è di 50 mg/Nm3 e il limite di emissione di CO è di 100 mg/Nm3, come valori medi giornalieri
Nel caso di impiego simultaneo in impianti industriali
con combustibili autorizzati, il calore prodotto dal rifiuto non deve eccedere
il 60% del calore totale prodotto dall'impianto in qualsiasi fase di funzionamento;
i valori limite di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati
come indicato al suballegato 3 del presente allegato.
6 Tipologia: rifiuti della lavorazione del legno e affini trattati [030102] [030103] [200107]
6.1 Provenienza: industria del legno (1^ e II^ lavorazione, produzione pannelli di particelle, di fibra e compensati, mobili, semilavorati per il mobile, articoli per l'edilizia, ecc.)
6.2 Caratteristiche del rifiuto:
Scarti e agglomerati anche in polvere a base esclusivamente legnosa e vegetale contenenti un massimo di resine fenoliche dell' 1% e privi di impregnanti a base di olio di catrame o sali CCA, aventi inoltre le seguenti caratteristiche:
- un contenuto massimo di resine urea-formaldeide o melanina-formaldeide o urea-melanina- formaldeide del 20% (come massa secca/massa secca di pannello),
- un contenuto massimo di resina a base di difenilmetandissocianato dell' 8% (come massa secca/massa secca di pannello);
- un contenuto massimo di Cloro dello 0,9% in massa
- un contenuto massimo di additivi ( solfato di ammonio, urea-esametilentetrammina) del 10% (come massa secca/massa secca di resina).
6.3 Attività e metodi di recupero:
Il recupero energetico del rifiuto di cui al punto 6 puï essere effettuata attraverso la combustione alle seguenti condizioni:
impianti dedicati al recupero energetico di rifiuti o impianti industriali di potenza termica nominale non inferiore a I MW.
Detti impianti devono essere provvisti di:
- bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido (non richiesto nei forni industriali).
- alimentazione automatica del combustibile;
- regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento (non richiesto nei forni industriali);
Devono inoltre rispettare i seguenti valori limite alle
emissioni riferiti ad un tenore di ossigeno dei fumi anidri dell'11% in
volume:
NOx (come valore medio giornaliero) 200 mg/Nm3
NOx (come valore medio orario) ove non previsto il controllo in continuo 400 mg/Nm3
PCDD+ PCDF (come diossina equivalente) 0,1 ng/Nm3
(come valore medio rilevato per un periodo di campionamento
di 8 ore)
Idrocarburi policiclici aromatici (I.P.A.) 0,01 mg/Nm3
(conte valore niedio rilevato per un periodo di campionamento di 8 ore)
per gli altri inquinanti si applicano i valori limite di emissione fissati nel suballegato 2 del presente allegato.
Nel caso di impiego simultaneo in impianti industriali con combustibili autorizzati, il calore prodotto dal rifiuto non deve eccedere il 60% del calore totale prodotto dall'impianto in qualsiasi fase di funzionamento; i valori limite di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati come indicato al suballegato 3 del presente allegato.
La cocombustione non è consentita nei forni per
la produzione di calce alimentare
7 Tipologia: rifiuti della lavorazione del tabacco [020304].
7.1 Provenienza: trasformazione industriale del tabacco e la fabbricazione di prodotti da fumo
7.2 Caratteristiche del rifiuto:
Scarti e cascami di lavorazioni costituiti dalle polveri, fresami e costoline di tabacco vergine e rigenerato. provenienti dalla trasformazione industriale del tabacco e dalla fabbricazione di prodotti da fumo aventi un P.C.I. (potere calorifico inferiore) sul secco minimo di 8.000 kJ/kg ed una umidità massima del 16%.
7.3 Attività e metodi di recupero:
Il recupero energetico del rifiuto di cui al punto 7 può essere effettuata attraverso la combustione alle seguenti condizioni:
- bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido (non richiesto nei forni industriali);
- alimentazione automatica del combustibile;
- regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento (non richiesto nei forni industriali);
- controllo in continuo dell'ossigeno, del monossido di carbonio e della temperatura nell'effluente gassoso(non obbligatorio per gli impianti di potenza termica nominale inferiore a 1 MW)
- negli impianti oltre i 6 MWt controllo in continuo degli ossidi di azoto e degli altri inquinanti di cui al suballegato 2, paragrafo 1, lettera a) ad esclusione del fluoruro di idrogeno;...
Devono inoltre rispettare i seguenti valori limite alle
emissioni riferiti ad un tenore di ossiogeno dei fumi anidri dell'11 %
in volume:
NOx (come valore medio giornaliero) 200 mg/Nm3
NOx (come valore medio orario) ove non previsto il controllo in continuo 400 mg/Nm3
PCDD + PCDF (come diossina equivalente) 0, 1 ng/Nm3
(come valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 8 ore)
Idrocarburi policiclici aromatici (I. P.A.) 0,01 mg/Nm3
(come valore medio rilevato per un periodo di campionaniento di 8 ore)
per gli altri inquinanti si applicano i valori limite di emissione fissati nel suballegato 2 del presente allegato.
Nel caso di impiego simultaneo in impianti industriali con combustibili autorizzati, il calore prodotto dal rifiuto non deve eccedere il 60% del calore totale prodotto dall'impianto in qualsiasi fase di funzionamento; i valori limite di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati come indicato al suballegato 3 del presente allegato.
La cocombustione non è consentita nel forni per
la produzione di calce alimentare.
8 Tipologia: rifiuti di legno impregnato con preservante a base di creosoto e con preservante a base di sali [17020I].
8.1 Provenienza: attività di disinstallazione di infrastrutture quali linee ferroviarie, linee di telecomunicazioni e linee elettriche;
8.2 Caratteristiche del rifiuto:
Rifiuti di legno impregnato con olio di catrame oppure con sali CCA (rame, cromo e arsenico)
8.3 Attività e metodi di recupero:
Il recupero energetico del rifiuto di cui al punto 8 può essere effettuata attraverso la combustione in impianti dedicati al recupero energetico di rifiuti di potenza termica nominale non inferiore a 6 MW.
Gli impianti devono essere provvisti di:
- bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido;
- alimentazione automatica del combustibile;
- regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento;
- controllo continuo dell'ossigeno, dell'ossido di carbonio, ossidi di azoto e della temperatura nell'effluente gassoso, degli altri inquinanti di cui al suballegato 2, paragrafo 1 lettera a) nonché della temperatura nella camera di combustione.
Gli impianti devono garantire in tutte le condizioni di esercizio i seguenti requisiti minimi operativi:
- temperatura minima dei gas nella camera di combustione di 850°C raggiunta anche in prossimità della parete interna;
- tempo di permanenza minimo dei gas nella camera di combustione di 2 secondi;
- tenore di ossigeno nei fumi min. 6% in volume
e rispettare i seguenti valori limite alle emissioni riferiti ad un tenore di ossigeno nei fumi anidri dell" l1% in volume:
Ossidi di azoto (come valore medio giornaliero) 200 mg/Nm3
PCDD + PCDF (come diossina equivalente) 0,1 ng/Nm3
(come valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 8 ore)
Idrocarburi policiclici aromatici (I.P.A.) 0,01 mg/Nm3
(come valore medio rilevato per un periodo di campionamento
di 8 ore)
per gli altri inquinanti si applicano i valori limite
di emissione fissati nel suballegato 2 del presente allegato.
9 Tipologia: Scarti di pulper [030307]
9.1 Provenienza: industria della carta
9.2 Caratteristiche del rifiuto:
Scarti di cartiera, derivanti dallo spappolamento della carta da macero costituiti da una miscela di materiali plastici, legno, residui di carta, frammenti di vetro, materiale ghiaioso e metallico aventi le seguenti caratteristiche:
Umidità in massa max 30%
P.C.I. minimo sul tal quale 12.500 kJ/kg
Ceneri " in massa max 10%
Cloro " " " 0.9%
Zolfo " " " 0.5%
Pb+Cr+Cu+Mn+Zn " " " 900 mg/kg
Pb sul secco " 200 mg/kg
Cr " " 50 mg/kg
Cu " " 300 mg/kg
Mn " " 150 mg/kg
Ni " " 20 mg/kg
As " " 9 mg/kg
Cd+Hg " " 7 mg/kg
9.3 Attività e metodi di recupero:
Il recupero energetico del rifiuto di cui al punto 9 può essere effettuato attraverso la combustione in impianti dedicati al recupero energetico di rifiuti di potenza termica nominale non inferiore a 6 MW.
Detti impianti devono essere provvisti di:
- bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido;
- alimentazione automatica di combustibile;
- controllo continuo dell'ossigeno, del monossido di carbonio, ossidi di azoto, della temperatura nell'effluente gassoso, degli altri inquinanti di cui al suballegato 2, paragrafo 1, lettera a) nonchè della temperatura nella camera di combustione.
- temperatura minima dei gas nella camera di combustione di 850°C raggiunta anche in prossimità della parete intema;
- tempo di permanenza minimo dei gas nella camera di combustione di 2 secondi;
Ossidi di azoto (come valore medio giornaliero) 200 "
PCDD + PCDF (come diossina equivalente) 0. 1 ng/Nm3
(come valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 8 ore)
Idrocarburi policiclici aromatici (I.P.A.) 0,01 mg/Nm3
(come valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 8 ore)
per gli altri inquinanti si applicano i valori limite di emissione fissati nel suballegato 2 del presente allegato.
* Come valore medio rilevato per un periodo di campionamento
di I h
10. Tipologia:Fanghi essiccati di depurazione di acque reflue [190805].
10.1 Provenienza: processi di depurazione:
10.2 Caratteristiche del rifiuto:
Fanghi con le seguenti caratteristiche:
Umidità in massa max 20%
P.C.I. minimo sul tal quale min. 8.500 kJ/kg
Zolfo in massa max 0.6%
Cloro organico sul secco 1 mg/kc,
Pb " " 200 mg/kg
Cr " " 100 mg/kg
Cu " " 300 mg/kg
Mn " " 400 mg/kg
Ni " " 40 mg/kg
As " " 9 mg/kg
Cd+Hg " " 7 mg/kg
10.3 Attività e metodi di recupero:
Il recupero energetico del rifiuto di cui al punto 10 può essere effettuata attraverso la combustione in impianti dedicati al recupero energetico di rifiuti di potenza termica nominale non inferiore a 6 MW.
Detti impianti devono essere provvisti di:
- bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido; alimentazione automatica di combustibile;
- regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento; controllo continuo dell'ossigeno, del monossido di carbonio, ossidi di azoto e della temperatura nell'effluente gassoso, degli altri inquinanti di cui al suballegato 2, paragrafo 1. lettera a) e della temperatura nella camera di combustione.
- Gli impianti devono Garantire in tutte le condizioni di esercizio i seguenti requisiti minimi operativi:
- temperatura minima dei gas nella camera di combustione. di 850°C raggiunta anche in prossimità della parete interna,
- tempo di permanenza minimo del gas nella camera di combustione di 2 secondi;
- tenore di ossigeno nei fumi min. 6% in volume
e rispettare i secuenti valori limite alle emissioni riferiti
ad un tenore di ossigeno nei fumi anidri dell'11% in volume:
Zinco 5 mg/Nm®
Ossidi di azoto (come valore medio giornaliero) 200
PCDD + PCDF (come diossina equivalente) 0,1 ng/Nm3
(come valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 8 ore)
Idrocarburi policielici aromatici (I.P.A.) 0.01 mg/Nm3
(come valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 8 ore)
per gli altri inquinanti si applicano i valori limite di emissione fissati nel suballecato 2 del presente allegato.
* Come valore medio rilevato per uu periodo di campionamento
di 1h
11 Tipologia: Gas derivati [ 190199 ]
11. 1 Provenienza: impianti di pirolisi e/o gassificazione di rifiuti di cui al punto 17 dell'Allegato 1
11. 2 Caratteristiche del gas:
Gas derivante da processi di pirolisi e/o di gassificazione
aventi le seguenti caratteristiche:
P. C. 1. min. 4.500 kJ/Nm3 gas secco
H2S 2 mg/Nm3 "
Polveri 10 mg/Nm3 "
HCI 5 mg/Nm3 "
NH3 1 mg/Nm3 "
11.3 Attività e metodi di recupero:
L'utilizzazione di gas derivati è consentita in impianti di conversione energetica di potenza termica nominale superiore a 6 MW, anche integrati con il sistema di produzione del gas,
con le caratteristiche di seguito indicate:
a) turbina a gas:
si applicano i seguenti valori limite di emissione riferiti
ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso anidro del 15%:
Monossido di carbonio (media eviomaliera) 80 mg/Nm3 *
Ossidi di azoto 80 mg/Nm3 **
Polveri (media oraria) 5 mg/Nm3
HCI 5 mg/Nm3
HF 2 mg/Nm3
Cd+TI 0,05 mg/Nm3
Hg 0,05 mg/Nm3
Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V+Sn (media oraria) 0.5 mg/Nm3
Carbonio organico totale 10 mg/Nm3
PCDD + PCDF (come diossina equivalente) 0, I ng/Nm3
(come valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 8 ore)
Idrocarburi policiclici aromatici (I.P.A.) 0.01 mg/Nm3
(come valore medio rilevato per un periodo di campionaniento di 8 ore)
per gli altri inquinanti si applicano i valori limite minimi di emissione fissati ai sensi dell'art. 3 gomma 2 del D.P.R. n° 203/88 per le corrispondenti tipologie di impianti.
Deve essere effettuato il controllo in continuo di CO e Nox;
* Il limite à ridotto a 70 nigNm3per impianti di potenza termica superiore a 15 MW
**Il limite à ridotto a 60 nig/Nm3per impianti
di potenza termica superiore a 15 MW
b) motori fissi a combustione intema si applicano i seguenti valori limite di emissione riferiti ad un tenore di ossigeno nei fumi anidri pari al 5% in volume:
Polveri (media oraria) 10 mg/Nm3
Monossido di carbonio (media giornaliera) 300 mg/Nm3
HCI (media oraria) 10 mg/Nm3
HF " 2 mg/Nm3
Cd+TI " 0.05 mg/Nm3
Hg " 0.05 mg/Nm3
Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V+Sn (media oraria) 0,5 mg/Nm3
Ossidi di azoto (media giornaliera) 450 mg/Nm3
Carbonio Organico Totale (media oraria) 150 mg/Nm3
PCDD+ PCDF (come diossina equivalente) 0,1 ng/Nm3
(conte valore medio rilevato per un periodo di canipionamento di 8 ore)
Idrocarburi policiclici aromatici (I.P.A.) 0,01 mg/Nm3
(conte valore inedio rilevato per un periodo di campionamento di 8 ore)
per gli altri inquinanti si applicano i valori limite minimi di emissione fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n° 203/1988 per le corrispondenti tipologie d'impianti.
Negli impianti oltre i 6 MWt deve essere effettuato il
controllo in continuo del monossido di carbonio e degli ossidi di azoto.
c) altri impianti di combustione:
Detti impianti devono essere provvisti di:
- controllo continuo dell'ossigeno, del monossçdo di carbonio, ossidi di azoto e della temperatura nell'effluente gassoso anidro, degli altri inquinanti di cui al suballegato 2, paragrafo 1, lettera a)-
Si applicano altresì i seguenti valori limite di emissione riferiti a un tenore di ossigeno nel fumi pari al 3% in volume:
PCDD+ PCDF (come diossina equivalente) 0, 1 ng/Nm3
(come valore medio rilevato per un periodo di carnpionamento di 8 ore)
NOx (come valore medio giornaliero) 200 mg/Nm3
Idrocarburi policiclici aromatici (I.P.A.) 0,01 mg/Nm3
(come valore medio rilevato per un periodo di campionamento
di 8 ore)
per gli altri inquinanti si applicano i valori limite di emissione fissati al suballegato 2 del presente allegato.
Nel caso di impiego simultaneo con combustibili autorizzati, il calore prodotto dal rifiuto non deve eccedere il 60% del calore totale prodotto dall'impianto in qualsiasi fase di funzionamento; i valori limite di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati come indicato alla suballegato 3 del presente allegato.
La cocombustione non è consentita nei forni per
la produzione di calce alimentare
12. Tipologia: Fanghi essiccati di depuratone di acque dell'industria cartaria, fanghi oleosi dell'industria petrolifera, [030302] [030304] [030305] [030306] [050106].
12.1 Provenienza: processi di depurazione:
12.2 Caratteristiche del rifiuto:
Fanghi con le seguenti caratteristiche:
Umidità in massa max 20%
P.C.I. minimo sul tal quale 6.000 kJ/kg
Zolfo in massa max 0.6%
Cloro organico sul tal quale in massa " 0,9 mg/kg
Pb sul secco " 200 mg/kg
Cr " " 100 mg/kg
Cu " " 300 mg/kg
Mn " " 300 mg/kg
Ni " " 30 mg/kg
As " " 10 mg/kg
Cd+Hg " " 7 mg/kg
12.3 Attività e metodi di recupero:
Il recupero enercretico del rifiuto di cui al punto 11 può essere effettuata attraverso la combustione in impianti dedicati al recupero energetico di rifiuti di potenza termica nominale non inferiore a 6 MW.
Detti impianti devono essere provvisti di:
- bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido;
- alimentazione automatica di combustibile;
- regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento;
- controllo continuo dell'ossigeno, del monossido di carbonio,
ossidi di azoto e della temperatura nell'effluente gassoso, degli altri
inquinanti di cui al suballegato 2, paragrafo 1 lettera a) e della temperatura
della camera di combustione.
Gli impianti devono garantire in tutte le condizioni di
esercizio i seguenti requisiti minimi operativi:
- temperatura minima dei gas nella camera di combustione. di 850°C raggiunta anche in prossimità della parete intema;
- tempo di permanenza minimo dei gas nella camera di combustione di 2 secondi;
- tenore di ossigeno nei fumi min. 6% in volume
e aspettare i seguenti valori limite alle emissioni riferiti
ad un tenore di ossigeno nei fumi anidri dell'11% in volume:
Zinco * 5 mg/Nm ®
Ossidi di azoto (come valore medio tzlornaliero) 200 "
PCDD+ PCDF (come diossina equivalente) 0, 1 ng/Nm3
(come valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 8 ore)
Idrocarburi policiclici aromatici (I.P.A.) 0.01 mg/Nm3
(come valore medio rilevato per un periodo di campionamento
di 8 ore)
per gli altri inquinanti si applicano i valori limite minimi di emissione fissati nel suballegato 2 del presente allegato.
13 Tipologia: Residuo di carbon fossile, residui di coke metallurgico [160302]
13.1 Provenienza:Industria siderurgica.
13.2 Caratteristiche del rifiuto: carbon fossile e coke in varia pezzatura compreso polveri, con presenza di terreno o materiali inerti.
P.C.I. min 16.000 kJ/kg;
Umidità < 8% in massa per il residuo di carbon fossile
< 6% in massa per i residui di coke metallurgico
Zolfo max 2% in massa per il residuo di carbon fossile;
max 1,5% in massa per i residui di coke
13.3 Attività e metodi di recupero: il recupero energetico del rifiuto di cui al punto 14 può essere
effettuato attraverso la combustione:
- in impianti dedicati al recupero energetico dei rifiuti di potenza termica nominale non inferiore a 20 MW;
- in altri impianti industriali di potenza termica nominale non inferiore a 50 MW; alle seguenti condizioni:
- temperatura minima dei gas nella camera di combustione. di 850°C raggiunta anche in prossimità della parete intema;
- tempo di permanenza minimo dei gas nella camera di combustione di 2 secondi;
- tenore di ossigeno nei fumi min. 6% in volume
- deve essere Garantito il controllo in continuo dell'ossigeno, del monossido di carbonio degli ossidi di azoto e della temperatura nell' effluente gassoso, nonchè degli altri inquinanti di cui al suballegato 2, , paragrafo 1, lettera a) nonchè della temperatura della camera di combustione;
e rispettare i seguenti valori limite alle emissioni riferiti ad un tenore di ossigeno nei fumi
anidri del 6% in volume:
Ossidi di azoto (come valore medio giornaliero) 200 mg/Nm3
PCDD+ PCDF (come diossina equivalente) 0, I ng/Nm3
(come valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 8 ore)
Idrocarburi policielici aromatici (I.P.A.) 0,01 mg/Nm3
(come valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 8 ore)
per .,li altri inquinanti si applicano i valori limite di emissione fissati nel suballegato 2 del presente allegato.
Nel caso di impiego simultaneo con combustibili autorizzati,
il calore prodotto dal rifiuto non deve eccedere il 40 % del calore totale
prodotto dall'impianto in qualsiasi fase di funzionamento: i valori limite
di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati come indicato
alla suballegato 3 del presente allegato. La coccombustione è consentita
solo in impianti dotati di sistemi di abbattimento degli ossidi di zolfo.
14 Tipologia: Pollina [020106]
14.1 Provenienza: allevamenti avicoli
14.2 Caratteristiche del rifiuto:
Residuo organico costituito da escrementi del pollame e materiale di lettiera a base vegetale avente le seguenti caratteristiche al momento dell'impiego:
P.C.I. minimo sul tal quale 8.000 kJ/kg
Cu (composti solubili) sul tal quale max 35 mg/kg
Cd " " " 2 mg/kg
Pb " " " 25 mg/kg
Ni " " " 15 mglkg
14.3 Attività di recupero e condizioni:
Il recupero energetico del rifiuto di cui al punto 14 può essere effettuata attraverso la combustione in impianti dedicati al recupero energetico di rifiuti di potenza termica nominale non inferiore a 6 MW.
Detti impianti devono essere provvisti di:
- bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido;
- alimentazione automatica del combustibile;
- regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento
- controllo in continuo dell'ossigeno, del monossido di
carbonio, degli ossidi di azoto e della temperatura nell'effluente gassoso,
nonchè degli altri inquinanti di cui al suballegato 2, paragrafo
1, lettera a);
Gli impianti devono rispettare i seguenti valori limite alle emissioni riferiti ad un tenore di
ossigeno dei fumi anidri dell'11% in volume-
Zn 5 mg/Nm3
NOx (come valore medio giornaliero) 200 mg/Nm3
PCDD+ PCDF (come diossina equivalente) 0,1 ng/Nm3
(come valore medio rilevato per un periodo di campionarnento di 8 ore)
Idrocarbun' policiclici aromatici (I.P.A.) 0,01 mg/Nm3
(come valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 8 ore)
per gli altri inquinanti si applicano i valori limite
minimi di emissione fissati nel suballegato 2 del presente allegato.
*come valore medio rilevato per un periodo di campionamento
di 1 h
ALLEGATO2
Suballegato 2
DETERMINAZIONE DEI VALORI LIMITE E PRESCRIZIONI PER LE
EMISSIONI IN ATMOSFERA DELLE ATTIVITA' Dl RECUPERO DI ENERGIA DAI RIFIUTI
NON PERICOLOSI
1. Durante il funzionamento degli impianti non devono essere superati:
a) valori medi giornalieri:
1) polvere totale 10 mg/m®
2) sostanze organiche sotto forma di gas e vapori, espresse
come carbonio organico totale (COT) 10 mg/m®
3) cloruro di idrogeno (HCI) 10 rng/m®
4) floruro di idrogeno (HF) 1 mg/m®
5) biossido di zolfo (SQ) 50 mg/m®
b) valori medi su 30 minuti:
A B
1) polvere totale 30 mg/m® 10 mg/m®
2) sostanze organiche sotto forma di gas e vapori,
espresse come carbonio organico totale (COT) 20 rng/m® 10 mg/m®
3) cloruro di idrogeno (HCI) 60 rng/m® 10 rng/m®
4) floruro di idrogeno (HF) 4 rng/m® 2 rng/m®
5) biossido di zolfo (SQ) 200 rng/m®
50 rng/m®
c) tutti i valori medi durante il periodo di campionamento
di 1 ora
1) Cadmio e i suoi composti, espressi come cadmio (Cd) totale
2) Tallio e i suoi composti, espressi come tallio (TI)
0,05 mg/m®
3) Mercurio e i suoi composti, espressi come mercurio
0,05 mg/m®
| 4) Antimonio e suoi composti, espressi come antinionio (Sb) | |
| 5) Arsenico e suoi conposi, espressi come arsenico (As) | |
| 6) Piombo e suoi composti, espressi come piombo (Pb) | |
| 7) Cromo e suoi composti, espressi come cromo (Cr) | |
| 8) Cobalto e suoi composti, espressi come cobalto (Co | totale |
| 9) Rame e suoi composti, espressi come rame (Cu) | 0,5 mg/m® |
| 10) Manganese e suoi composti, espressi come manganese (Mn) | |
| 11) Nichel e suoi composti, espressi come nichel (Ni | |
| 12) Vanadio e suoi composti, espressi come vanadio (V) | |
| 13) Stagno e suoi composti, espressi come stagno (Sn) |
Questi valori medi si applicano anche ai metalli ed ai
loro composti presenti nelle emissioni in forma di gas o vapori.
2. Durante il funzionamento degli impianti non devono essere superati i seguenti valori limite nelle emissioni per le concentrazioni di monossido di carbonio (CO), se non diversamente indicato nel suballegato 1:
a)50 mg/Nm3 di gas di combustione determinati come valore medio giornaliero;
b)100 mg/Nm3 di gas di combustione di tutte le misurazioni determinate come valori medi su 30 minuti.
3. I valori limite di emissione sono rispettati:
- se tutti i valori medi giomalieri non superano i valori limite di emissione stabilito al paragrafo 2 lett. a) e al paragrafo 1 lett. a) e
- tutti i valori medi su 30 minuti non superano i valori limite di emissione di cui alla colonna A,
paragrafo 1 lett. b) ovvero il 97% dei valori medi su 30 minuti rilevati nel corso dell'anno non
superano i valori limite di emissione di cui alla colonna B, paragrafo 1, lett. b)
- se tutti i valori medi rilevati nel periodo di campionamento di cui al paragrafo 1, lett. c), non
superano i valori limite di emissione stabiliti in tale paragrafo.
- se è rispettata la disposizione di cui al paragrafo 2, lett. b.
4. Per il tenore di ossigeno di riferimento è comunque fatto salvo quanto disposto all'art. 3 comma 2 del D.M. 12 luglio 1990.
5. Per il calcolo del valore di emissione di PCDD+PCDF come diossina equivalente si fa riferimento all'allegato 1 della direttiva 94/67/CE;
6. Il valore limite di emissione per gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) si riferisce alla somma del seguenti:
- Benz [ a ] antracene
- Dibenz [ a,h ] antracene
- Benzo [ b ] fluorantene
- Benzo [ j ] fluorantene
- Benzo [ k ] fluorantene
- Benzo [ a ] pirene
- Dibenzo [ a,e ] pirene
- Dibenzo [ i,h ] pirene
- Dibenzo [ a,i ] pirene
- Dibenzo [ a.l ] pirene
- Indeno[ l,2,3 -cd ]pirene
7.Fermo restando quanto disposto dalla decisione della
Commissione concemente i metodi di misurazione armonizzati per la determinazione
delle concentrazioni di massa di diossine e furani (C (97) 1159 def), relativamente
ai metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni e per
la periodicità dei controlli si applica quanto previsto nei decreti
di attuazione del DPR 24 maggio 1988 n° 203: Per il campionamento e
le analisi caratteristiche dei rifiuti valgono i metodi di cui alle norme
UNI 9903. Al fine della verifica del rispetto delle concentrazioni degli
inquinanti e degli altri parametri previsti per i rifiuti solidi, il confronto
va effettuato con i valori medi ottenuti statisticamente mediante determinazioni
su un numero di campioni rappresentativo del lotto in esame non inferiore
a cinque. Nel caso di approvvigionamento non discontinuo i valori medi
si riferiscono a determinazioni effettuate su sei campioni distribuiti
uniformemente nell'arco delle 24 h.
ALLEGATO 2
Suballegato 3
DETERMINAZIONE DEI VALORI LIMITE PER LE EMISSIONI DOVUTE AL RECUPERO DI RIFIUTI COME COMBUSTIBILE 0 ALTRO MEZZO PER PRODURRE ENERGIA TRAMITE COMBUSTIONE MISTA DI RIFIUTI E COMBUSTIBILI TRADIZIONALI.
1.1 valori limite per ciascun inquinante e per il monossido
di carbonio risultanti dalla cocombustione di rifiuti e combustibili devono
essere calcolati come segue:
V rifiuto x C rifiuto + V processo x C processo
C = -------------------------------------------------------------------
V rifiuto + V processo
V rifiuto = volume dei gas emessi derivante dalla combustione dei soli rifiuti in quantità corrispondente alla massima prevista nella comunicazione, determinato in base ai rifiuti che hanno il più basso potere calorifico.
Se il calore prodotto risultante dall'incenerimento di
rifiuti è inferiore al 10% del calore totale prodotto dall'impianto,
V rifiuti va calcolato dalla quantità (fittizia) di rifiuti che,
combusti, equivalgono ad un calore prodotto del 10%, a calore totale dell'impianto
costante.
C rifiuto = valori limite di emissione stabiliti
nelle singole voci del suballegato 1 e nel suballegato 2 per gli impianti
destinati ad utilizzare soltanto rifiuti.
V processo = volume del cias emessi derivanti dal
processo inclusa la combustione del combustibili ammessi ai sensi della
normativa vigente (esclusi i rifiuti) del tipo e nella quantità
minima prevista nella comunicazione, determinato sulla base del tenore
di ossigeno, al quale le emissioni devono essere normalizzate come stabilito
nelle norme nazionali.
C processo = valori limite di emissione dei relativi
inquinanti e del monossido di carbonio nei gas emessi dall'impianto quando
vengono utilizzati i combustibili ammessi al sensi della normativa vigente
(esclusi i rifiuti) conformi ai valori minimi contenuti nelle disposizioni
nazionali legislative, regolamentari e legislative ridotte del 10%.Nel
caso siano pió restrittivi si applicano i valori limite di emissione
che figurano nell'autorizzazione ex DPR 203/88 ridotti del 10%. Se i valori
degli inquinanti, di CO e di COT non sono fissati, si utilizzano le emissioni
reali ridotte del 10%;i valori di processo sono riferiti allo stesso tempo
di mediazione di cui al suballegato 2 ed alle singole voci del suballegato
1.
C valore = limite totale delle emissioni per CO
e per gli altri inquinanti riferiti allo stesso tempo di mediazione di
cui al suballegato 2 ed alle singole voci del suballegato 1. Il tenore
di ossigeno di riferimento è calcolato sulla base del tenore di
riferimento relativo al rifiuto e quello relativo al processo, come individuato
dal D.M. 12/7/90, rispettando il rapporto dei volumi parziali.
2. Durante il funzionamento degli impianti non devono essere superatç i seguenti valori limite nelle emissioni per le concentrazioni di monossido di carbonio (CO) se non diversamente indicato nel suballegato I:
a) 50 mg/Nm3 di gas di combustione determinati come valore medio giornaliero;
b)100 mg/Nm3 di gas di combustione di tutte le misurazioni
determinate come valori medi su 30 minuti.
5.Per il tenore di ossigeno di riferimento è comunque fatto salvo quanto disposto all'art. 3 comma 2 del D.M. 12 luglio 1990.
6.Per il calcolo del valore di emissione di PCDD+PCDF come diossina equivalente si fa riferimento all'allegato 1 della direttiva 94/67/CE;
7.Il valore limite di emissione per gli idrocarburi policiclici
aromatici (IPA) si riferisce alla somma dei seguenti:
- Benz [ a ] antracene
- Dibenz [ a,h ] antracene
- Benzo [ b ] fluorantene
- Benzo [ j ] fluorantene
- Benzo [ k ] fluorantene
- Benzo [ a ] pirene
- Dibenzo [ a,e ] pirene
- Dibenzo [ a,h ] pirene
- Dibenzo [ a,i ] pirene
- Dibenzo [ a,l ] pirene
- Indeno [ 1,2,3 - cd] pirene
8.Fermo restando quanto disposto dalla decisione della
Commissione concemente i metodi di misurazione armonizzati per la determinazione
delle concentrazioni di massa di diossine e furani (C (97) 1159 def), relativamente
al metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni e per
la periodicità dei controlli si applica quanto previsto nei decreti
di attuazione del DPR 24 maggio 1988 n° 203: Per il campionamento e
le analisi caratteristiche dei rifiuti valgono i metodi di cui alle norme
UNI 9903. Al fine della verifica del rispetto delle concentrazioni degli
inquinanti e degli altri parametri previsti per i rifiuti solidi, il confronto
va effettuato con i valori medi ottenuti statisticamente mediante determinazioni
su un numero di campioni rappresentativo del lotto in esame non inferiore
a cinque. Nel caso di approvvigionamento non discontinuo i valori medi
si riferiscono a determinazioni effettuate su sei campioni distribuiti
uniformemente nell'arco delle 24 h.