
23 DICEMBRE '94

Si svolge l'udienza, con presidio e musica all'esterno, all'aula bunker del carcere di San Vittore. 
Non ci era permesso da ormai due anni di poter manifestare davanti a uno dei penitenziari piu' invivibili, perche' sovraffollato con centinaia di detenuti sieropositivi, extracomunitari senza possibilita' di difesa, perche' nega la possibilita' alla affettivita', alla socialita' ed alla salute. Innumerevoli volte abbiamo denunciato questo attraverso concerti, cortei e contro informazione oltre all'inutilita' e all'insostenibilita' sociale. politica ed economica delle istituzioni totali.
Processarci li' voleva dire aggiungere un'ulteriore particolarizzazione al processo, con il richiamo implicito ad altro tipo di eventi e procedimenti penali. e con il corollario delle speciali misure di sicurezza, quali perquisizioni personali ad imputati, pubblico e avvocati, volte anche e soprattutto a impedire il pi possibile l'accesso all'aula da parte del pubblico. A differenza dell'udienza precedente la provocazione non e' stata fatta a danno degli imputati ma direttamente al collegio difensivo. 
Durante l'esposizione il P.M. ha fornito come prove a carico atti di altri processi e indagini, per tentare di imporre sin dall'inizio una differenziazione delle pene. Tra questi una lista di 107 avvisi di garanzia per il corteo del 10 settembre a Milano in cui risulta indagato anche un nostro avvocato difensore. I'intero collegio difensivo, venuto a conoscenza della cosa, abbandona l'aula e rinuncia all'incarico dopo aver avuto la riconferma del limitato spazio alla difesa in questo processo. Durante tutta l'udienza il pretore ha ripetutamente minacciato gli imputati di farli allontanare dall'aula.
Gli imputati escono dall'aula scadendo slogan.

STRALCI DALLE STENOTIPIE

Il pretore da' lettura dell'ordinanza.
A. MAZZALI: La questione e' molto semplice, credo anche di facile e pronta soluzione che inerisce alla formazione del fascicolo del dibattimento; e' una prassi ormai invalsa da parte di quasi tutti i P.M., diciamo sovrabbondare nel momento in cui viene formato il fascicolo del dibattimento, cioe' di inserire gli atti che, almeno ad avviso di questo difensore, pacificamente non devono entrarvi; nel caso di specie le lamentele di questa difesa ineriscono alla presenza delle fotografie e soprattutto delle fotografie con il circolino e quindi con una individuazione.
PRETORE: Mi scusi un attimo, le persone in fondo sono imputati o pubblico? Ci dite i vostri nomi...?
A MAZZALI: Il problema e' un altro, mi scusi Sig. Pretore e' che non fanno entrare il pubblico se non entrano prima gli imputati, questo l'ho sentito io personalmente, evidentemente la mancanza del pubblico impedisce la pubblicita' dell'udienza, del processo che mi sembra sia un requisito, salvo i casi speciali di udienza a porte chiuse, che non e' questo il caso consentito, quindi faccio istanza perche' si aspetti che entrino gli imputati e si aspetti che entri il pubblico.
PRETORE: Andiamo avanti perche' il pubblico e gli imputati potevano entrare entro le 9.30 come era normale che fosse
A. PELAZZA: Sig. pretore, nel momento in cui e' impedito l'accesso all'aula agli imputati e al pubblico questa udienza non e' un'udienza, non e' un fatto processuale, ma e' un qualcosa di assolutamente estraneo ad ogni principio di civilta' giuridica, quindi a parte la questione della formale deduzione in ordine alla totale nullita' di questa riunione, che non e' un'udienza del processo, i difensori non possono, formalmente lo dicono perlomeno per quanto riguarda il sottoscritto, rendersi compartecipi di un processo che non vede la presenza dell'imputato in quanto ostacolato nel suo accesso all'aula, che non vede la presenza del pubblico in quanto, se viene fatto entrare un imputato alla volta a distanza di qualche minuto, sicuramente non puo' entrare neppure che e' pubblico; anche il sottoscritto per entrare e' stato sottoposto ad accurata perquisizione fin anche nelle tasche dei suoi indumenti. oltre che della borsa, nonostante ci fosse la qualifica di difensore risultante dal tesserino, e' quindi facilmente immaginabile la modalita' di accesso o meglio di non accesso all'aula dell'udienza e impossibilita' dei difensori di avvallare questa modalita' di conduzione del processo.
PRETORE: Le modalita' di accesso erano gia' note al Pretore: quando si viene in aula bunker si accede cosi' ed e' per tutti i processi, nessuno ha dato disposizioni che il pubblico non venisse, gli imputati potevano essere presenti qui per le 9.30 puntuali, se poi nessuno vuole entrare e questo processo non interessa a nessuno, come pare che sia, non e' un...
P.M.: Sentiamo il responsabile dell'ordine pubblico circa le modalita' di accesso.
PRETORE: E' vero che il pubblico puo' entrare solo dopo gli imputati?
CAPITANO CC PAISAN: Noi abbiamo aperto il cancello alle 8.30, tutti potevano accedere soltanto che imputati e pubblico erano radunati vicino a un furgone con un altoparlante e li abbiamo avvertiti circa un quarto d'ora fa che il processo era iniziato e cio' nonostante hanno cominciato ad entrare in questo momento.
A MAZZALI: Questo non e' assolutamente vero perche' il cancello era chiuso.
PRETORE: Adesso basta. Siccome non si riesce a sentire bene i nomi degli imputati, ma a tutti gli imputati, se non sbaglio, viene preso il nome quando entrano all'ingresso, allora io chiedo che venga preso il nome di tutti quelli che entrano e che poi l'elenco mi sia consegnato in modo che a verbale abbiamo l'elenco delle presenze senno' non riusciamo a far l'appello. In ogni caso per la prossima udienza si raccomanda la puntualita', l'appello si fa appena inizia il processo, le condizioni c'erano, adesso non ammetto piu' repliche, le condizioni c'erano perche' gli imputati entrassero e quindi e' colpa degli imputati se non sono arrivati puntuali. Andiamo avanti Avv. MAZZALI.
A MAZZALI: Non puo' non ammettere repliche sul punto, nel senso che la verbalizzazione della presenza degli imputati non la fanno i CC, questa e' una prima regola processuale che non puo' essere violata; signor Giudice, mi consenta, in ordine al fatto poi dell'identificazione anche questa e' una modalita' ad escludendum, cioe' tesa a rendere difficoltoso e non rivolto alle generalita' della gente, di chi passa in Piazza Filangeri e ha voglia di curiosare qua dentro, una volta che c'e' l'identificazione, la perquisizione, la sottoesposizione a metal detector, e' una modalita' che tiene lontano la gente dal dibattimento quindi c'e' un primo punto che la verbalizzazione delle presenze non e' fatta dai CC fuori dall'aula e non si puo' procedere all'udienza fino a che gli imputati, che in questo momento vogliono presenziare, sono tenuti lontani dall'udienza e la modalita' dell'identificazione nei confronti di quel che accade all'aula si riflette negativamente sul requisito della pubblicita', quindi anche sotto questo profilo e' eccepita la nullita' dell'udienza.
PRETORE: Avvocato, l'appello viene fatto all'inizio all'udienza, quando io sono entrata non c'era un imputato, gli imputati non sono obbligati ad essere presenti in udienza, sono considerati assenti, se poi vogliono arrivare arriveranno, ma non deve essere fatto necessariamente l'appello di qualcuno che non c'e'.
A MAZZALI: Se il processo si teneva nell'aula della pretura e arrivavano adesso potevano entrare tutti insieme e sarebbero stati qui, siccome adesso sono li' fuori, dobbiamo accertarci, pero' siccome sono identificati ognuno e quindi il ventesimo che e' la' entrera' fra quaranta minuti non perche' loro...
PRETORE: Bastava che si presentassero quaranta minuti fa.....
A MAZZALI: Non siamo cosi' folli da pretendere di aspettare che siano presenti tutti gli imputati, ma di aspettare che siano presenti tutti gli imputati che si trovano li' in attesa di essere identificati, mi sembra evidente che non stiamo aspettando la presenza dei 72, stiamo aspettando la presenza, come usuale, degli imputati che sono li' fuori, davanti che stanno aspettando di esser perquisiti, di poter entrare, perche' io continuo a ripetere, forse saro' monomaniacale. ma se il processo si fosse tenuto in pretura all'aula 5, all'aula 4 gli imputati, che sono li', sarebbero potuti entrare in questo istante.
PRETORE: Non sarebbero riusciti ad entrare ne' nell'aula 5, ne nell'aula 4 gli imputati perche' sappiamo bene che non entravano neanche nella seconda corte d'Assise.
A MAZZALI: Ma per colpa di chi?
PRETORE: Della capienza, ma le aule della pretura sono ancor piu' piccole.
A MAZZALI: Il problema non e' un problema di capienza, ma e' un problema di controlli e di identificazioni. Quando ci sono processi di criminalita' organizzata succede sempre cosi'
PRETORE: Sono gia' le 10.15, io andrei avanti
A. MAZZALI Chiedo comunque, che quando entri un imputato si dica che c'e'.
PRETORE: L'appello va fatto prima.
A MAZZALI: se uno compare successivamente evidentemente...
PRETORE: Allora ad una certa ora faremo l'appello. Faccio sapere agli imputati che il comportamento degli imputati in udienza e' un elemento di valutazione della personalita' stesso nel momento in cui si dovesse arrivare ad una sentenza di condanna (?!?); io non so se ci sara' una sentenza di condanna o di assoluzione, pero' vi invito a mantenere un comportamento disciplinato. Alla prossima volta che sentiro' delle dichiarazioni di questo tipo le persone che verranno allontanate dall'aula.
A MAZZALI: La questione atteneva alla formazione del fascicolo del dibattimento, stavo dicendo precedentemente prima di questo incidente che e' invalso l'uso da parte di molti P.M. di inserire nel fascicolo del dibattimento anche gli atti che palesemente non sono quelli ricompresi nel 431 e quindi non vi devono essere inseriti. Nel caso di specie le doglianze questa difesa attengono alla presenza nel fascicolo del dibattimento del materiale fotografico e, in aggiunta piu' che in subordine, alla presenza dei cosiddetti circolini di identificazione. Mi sembrava abbastanza chiaro, pero' vedo ormai che prassi e giurisprudenza si stanno evolvendo in senso contrario che il nuovo processo penale fosse un processo di tipo accusatorio, nel senso che il materiale probatorio si doveva formare in aula e quindi giustamente il legislatore aveva stabilito che pochi atti, comunque solo esclusivamente quelli stabili dal 431, potessero essere atti che venissero acquisiti al fascicolo del dibattimento e quindi il materiale probatorio venisse acquisito senza contraddittorie delle parti in una fase precedente, e sono gli atti che si caratterizzano in particolar modo per la certezza in ordine al luogo, data, soggetti che firmano questi medesimi atti, sono i verbali d'arresto, sono i verbali di perquisizione, sono i verbali di fermo, sono quei verbali che hanno proprio come  caratteristica, pregnante quella di avere una localizzazione di tempo, luogo e persone che compilano il materiale medesimo. Un conto, mi sembra abbastanza chiaro e' un atto irripetibile, un conto e' una fotografia, la fotografia sicuramente e' un atto irripetibile, nel senso che fissa, nel momento in cui viene scattata l'istantanea un fatto irripetibile piu' che un atto irripetibile, cioe' fissa l'immagine che non potra' piu' essere, evidentemente, ripetuta successivamente per ovvi motivi; pero' un conto e' un fatto irripetibile in quanto tale e un conto e' un fatto irripetibile che acquisisca dei requisiti, quelle formalita' di cui agli atti irripetibili, cioe' certezza sul luogo, su persona che firma il verbale medesimo e soprattutto sul momento in cui viene scattato e viene acquisito questo atto. Evidentemente quindi il 431 e' abbastanza chiaro, fa sempre riferimento a verbali di atti non ripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria, a verbali di atti non ripetibili compiuti dal P.M.; chiaramente non sto a dilungarmi sul problema, un conto e' un verbale che si caratterizza, e lo ripeto per l'ultima volta, per certezza in ordine al luogo, stato e tempo, un conto e' una fotografia che e' un documento sicuramente e non puo' essere parificato e qualificato come verbale; quindi evidentemente per questo motivo quegli atti dovranno essere restituiti al P.M. in quanto inseriti in maniera illegittima, e comunque in violazione dell'art. 431, nel fascicolo del dibattimento. il problema poi e' anche un altro: come lei avra' sicuramente visto e' avvenuto un fatto abbastanza strano, cioe' vi e' il cosiddetto circolino, cioe' sono fotografate alcune persone e viene indicato uno Trimboli, due Rago, a mo' di squadra ci calcio: cos'e' questa qui? Questa qui e' una individuazione di persona, avvenuta in una fase nella quale la difesa non vi era; siamo di fronte ad un'individuazione di persona fatta in un momento, nel chiuso delle stanze dell'ufficio politico della questura, senza che la difesa possa interloquire; se per pura ipotesi, io mi auguro che non si arrivi a tanto, ritenessimo ammissibile l'acquisizione di queste fotografie con l'identificazione gia' fatta, a questo punto noi ce ne potremmo andare tranquillamente dai nostri cari a festeggiare il Natale perche' il processo sarebbe evidentemente gia' finito, perche' avremmo avuto una identificazione di persone partecipanti a una manifestazione avvenuta in mancato totale del contraddittorio. Lei sa, Sig. Pretore, come casi di individuazione nel processo dibattimentale, avvenuti fuori dal processo dibattimentale medesimo, sono ammissibili in caso di ricognizione avvenuta nell'incidente probatorio. Perche' questo evidentemente? Perche' la ricognizione avvenuta nell'incidente probatorio, quindi al di fuori dell'udienza comunque ha come crismi, sicuramente, e come caratteristica principale il fatto che avviene come le formalita' stabilite per la ricognizione medesima, cioe' soprattutto con la presenza del difensore che, mi sembra almeno, fino a prova contraria uno dei requisiti indispensabili; quindi evidentemente siamo di fronte all'individuazione avvenuta in maniera assolutamente illegittima, non illegittima dal punto di vista della individuazione medesima, ma che comunque pacificamente non deve essere ammessa e ammissibile nel fascicolo del dibattimento perche' si tratta di un atto svolto senza la presenza della difesa e quindi assolutamente nullo. Grazie.
A. MOTTALINI: Tutti i colleghi dell'Avv. Mazzali si associano alla sua eccezione.
P.M.: Due parole perche' l'eccezione non merita veramente di piu'. E' giurisprudenza pacifica che i rilievi fotografici siano ritenuti atti non ripetibili compiuti della polizia giudiziaria, cito per tutti su un codice annotato, quindi come giurisprudenza pacifica, tribunale penale di Milano sez. VIII ordinanza 11/2/91. E' inutile dire che chi ha esperienza di processi di pretura avra' sempre visto contenuti e inseriti nel fascicolo del dibattimento tutti i rilievi fotografici attinenti, per esempio ad incidenti stradali, quindi a omicidi colposi per la violazione di norme sulla circolazione stradale o infortuni sul lavoro; questo perche'? Perche' evidentemente l'attivita' di polizia giudiziaria e' in quel senso ripetibile, la fotografia e' a una rappresentazione di un fatto esistente storicamente all'epoca, che come tale viene inquadrato e rappresentato attraverso, appunto, l'immagine fotografica e che per definizione non e' ripetibile e pertanto trova legittimo l'ingresso nel fascicolo del dibattimento. Quanto poi alla mancanza di riferimento storico, tutti gli album sono contrassegnati dall'organo che effettuati i rilievi, questura di Milano, gabinetto regionale di polizia scientifica, v e' una data "Milano, 20 Gennaio '94", vi e' un'intestazione "Rilievi fotografici inerenti al corteo, inerenti al blocco della sede stradale, inerenti al C.S. Leoncavallo"; mi pare per tanto che sotto questo profilo l'eccezione vada rigettata. Per quanto riguarda i famosi circoletti forse il difensore fa un po' di confusione, se mi e' consentito, perch innanzitutto gli istituti previsti dal codice dove e' ammessa la presenza del difensore, dove e' necessaria e' solamente la ricognizione; per esempio io le ricordo che l'istituto del 361 C.P.P.: l'individuazione fatta durante le indagini preliminari, da parte del P.M., che puo' avvenire o attraverso la presenza fisica della persona o attraverso al sua rappresentazione fotografica, non richiede alcuna presenza del difensore, ma qui in realta' non c'e' un'individuazione in senso tecnico, ne addirittura una ricognizione, si tratta di un semplice riconoscimento effettuato dagli organi di polizia giudiziaria, sulla base di rilievi fotografici. Le modalita' di questo riconoscimento verranno poi chieste ai testi che sono stati chiamati a deporre dal P.M. e che dovranno anche deporre su queste circostanze. Per cui non individuazione , dove per altro non e' prevista la richiesta del difensore, e' un atto di semplice riconoscimento, effettuato dagli organi di polizia giudiziaria ed e' un atto doveroso poiche', prima di procedere alla denuncia a carico di alcune persone, per una determinato reato, e' giusto e doveroso che chi precede attraverso la documentazione di cui e' in possesso, arrivi alla individuazione dell'autore del reato, chiedo pertanto che le eccezioni vengano rigettate.
PRETORE: I rilievi fotografici eseguiti dalla P.G. devono considerarsi atti non ripetibili ai sensi dell'articolo 431 lettera b. codice di procedura penale, in quanto aventi ad oggetto situazioni soggette a modificazioni, inoltre la fotografia deve considerarsi integrativa del verbale ( ex art. 421 lett. B) che e' fisicamente rappresentato sul retro delle foto stesse attraverso le indicazioni dell'autorita' che le ha effettuate, della data in cui sono state effettuate ecc.
Si sottoliena che i rilievi fotografici de quo non sono atti eseguiti da consulenti tecnici per conto del P.M.... per questo motivo si rigetta l'eccezione preliminari? Si dichiara aperto il dibattimento. 
Lettura del capo d'imputazione.
SEGRETARIA: Imputati del reato dell'art. 655 del Codice di procedura penale, perche' durante le operazioni di sgombero del C.S. Leoncavallo incominciate alle ore otto primariamente avanti la sede del centro, sita in Via Leoncavallo Mancinelli, quindi durante il tragitto per raggiungere la nuova sede di Via Salomone 71 ed anche nell'area contigua a tale via dove, tra l'altro, veniva aggredito Rancati Rocco, il quale riportava la frattura delle ossa nasali e la rottura di un dente con prognosi di giorni dodici; facevano parte di una radunata sediziosa di circa trecento persone, finalizzata a turbare l'ordine pubblico per l'atteggiamento e le condizioni soggettive dei partecipanti. Reato b: del rato di cui all'articolo 654 perche' nella radunata da considerarsi sediziosa di cui al capo a e nelle condizioni di luogo e personale descritto al capo che precede, tentando di aprire varchi nel cordone protettivo attuato dalle forze di polizia per consentire lo sgombero del C.S. Leoncavallo ed il passaggio degli occupanti nel vie cittadine urlando frasi quali: "LA DISOCCUPAZIONE VI HA DATO UNA BEL MESTIERE, MESTIERE DI MERDA CARABINIERE! MESTIERE D'ASSASSINO CELERINO! POLIZIA BASTARDA POLIZIA ASSASSINA! POLIZIA UGUALE A SS! DIGOS BOIA! PAGHERETE CARO PAGHERETE TUTTO!" eccetera. Compivano manifestazioni ed emettevano grida sediziose a Milano il 20 Gennaio '94."
P.M.: Sig. Pretore le produrrei il certificato di morte di Regnoni Stefano. Non e' questa la sede per ripercorrere la storia del C.S. Leoncavallo, ne' sotto il profilo sociale politico, e cio' perche' sarebbe esogeno alla dialettica di un'aula di giustizia, ne' sotto il profilo giudiziario perche' tale tema, la violazione di norme di legge attuate dai responsabili del C.S. durante il periodo di permanenza nell'area di Via Leoncavallo Mancinelli sara' oggetto di altro processo che verra' celebrato il prossimo 24 Gennaio. il tema processuale che andra' rigorosamente mantenuto nel paradigma "fatti accertati ed approvati e violazione di norme di legge penali poste a tutela della collettivita'" riguarda i fatti accaduti il 20 Gennaio 1994 in occasione dell'esecuzione di ordinanze di demolizione di opere abusive eseguite all'interno dell'area Leoncavallo Mancinelli, oggetto di occupazione illegale fin dal 16 Agosto '89. Per capire come la riunione, l'assembramento, il corteo del 20 Gennaio '94 esprimesse soltanto ribellione, sfida, insofferenza verso i pubblici poteri e gli organi dello Stato, caratteristiche queste richieste dalla giurisprudenza della suprema corte per configurare come sediziosa una radunata ai sensi dell'articolo 655 codice penale, occorre brevemente ricordare che agli occupanti abusivi del C.S. Leoncavallo era stata concessa un'altra sede, Via Salomone 71, di proprieta' della societa' Krup, requisita con un provvedimento del prefetto di Milano, poi dichiarata illegittimo dal T.A.R. della Lombardia, sede a loro gradita e che il giorno 20 gennaio era stato individuato come un giorno di semplice trasloco. In sostanza non si e' verificata ribellione verso la pubblica autorita' in occasione di un atto coercitivo come uno sgombero od una estromissione senza luoghi alternativi di ritrovo, bensi' durante un'operazione concordata con i rappresentanti istituzionali, questore, prefetto, ministro dell'interno i quali hanno deciso come scelta di tipo politico che non tocca certamente al giudice censurare, di trovare altra sede idonea a gradita agli occupanti legali dell'area di Via Leoncavallo Mancinelli. Giova altresi' ricordare che comunque l'area abusivamente occupata sarebbe stata sgomberata, esistendo due provvedimenti finalizzati alla sostanziale estromissione degli occupanti: il primo, un'ordinanza sindacale che disponeva l'abbattimento delle opere abusive costruite all'interno del centro capannone per gli spettacoli e che di fatto avrebbe smantellato il C.S. stesso. Un secondo provvedimento, costituito dall'ordinanza del 22/11/93 emessa dal tribunale di Milano in funzione di giudice di riesame, con la quale si disponeva, accogliendo l'appello di questo ufficio, il sequestro preventivo dell'intera area occupata. Tale provvedimento non risultava ancora esecutivo avendo gli interessati interposto ricorso per cassazione. In sostanza il destino di quell'area del Casoretto, oggetto di invasione abusiva, era comunque segnato. In tale contesto il prefetto di Milano si era attivamente dedicato per ricercare un'altra area dismessa da assegnare al C.S. Leoncavallo e la ricerca era stata costante e frenetica. La situazione degli avvenimenti proponeva dunque una risposta di tipo immobiliare da parte dei referenti istituzionali del ministro degli interni tempestiva ed accomodante, cosi' che gli occupanti del C.S. Leoncavallo non avevano motivo alcuno quel 20 Gennaio '94 per turbare la pacifica convivenza, per creare pericolo per l'ordine pubblico, per dileggiare i rappresentanti delle forze di polizia e dello stato, atteso che proprio da quello stato oltraggiato avevano ottenuto, con atto di requisizione firmato dal prefetto, altra sede per le loro attivita' sociali. Non vi era motivo alcuno per creare situazioni tali da turbare la pacifica convivenza, se non pretesti per cercare violenza. Si dimostrera' infatti, attraverso la formazione delle prove in sede dibattimentale, che in data 20 Gennaio '94 e' stato organizzato scientemente un presidio iniziale di 80 persone, aumentato a trecento unita' anche dopo lo sgombero dell'immobile di Via Conto Rosso 27 occupato da simpatizzanti dell'autonomia, avvenuto nella stessa mattinata in esecuzione di un provvedimento dell'autorita' giudiziaria per resistere attivamente alle forze di polizia che dovevano assicurare l'esecuzione di un'ordinanza sindacale di demolizione di opera abusiva.
PRETORE: Scusate, silenzio per favore, fate parlare il P.M.: la prossima volta che vedo qualcuno commentare verra' allontanato dall'aula.
P.M.: E' cio' perche' solitamente gli occupanti del C.S. non superavano le dieci unita'. E' stato rinvenuto materiale come bottiglie, sassi e altri oggetti destinati all'offesa delle persone sui tetti del C.S. Leoncavallo sono state ammassate decine di sedie per impedire alle ruspe del comune di Milano di abbattere le opere abusive; e' stato creato un cordone di persone, davanti all'ingresso del centro per impedire l'accesso al centro stesso. La resistenza effettuata dai soggetti non e' stata soltanto passiva, nel senso della richiesta di provocare un semplice spostamento delle persone, essendosi verificate anche attivita' di aggressione verso le forze dell'ordine. Dopo l'ingresso delle ruspe nel centro per circa due ore i rappresentanti delle forze di polizia sono rimasti schierati a ferro di cavallo per impedire un nuovo ingresso nella sede del C.S. da parte di soggetti che continuamente tentavano di aprire varchi nel contingente, utilizzando anche bastoni, travisandosi sul volto e lanciando oggetti. 
IMPUTATI: Interventi urlati da parte degli imputati nei confronti del P.M.
PRETORE: Allora, per favore, allontanate queste persone, quel signore con la giacca blu in piedi. Vi faccio uscire tutti a questo punto, questo e' in mio potere di farlo. E' l'ultimo avviso, vi faccio uscire tutti.... 
(Le proteste di noi altri continuano, i CC si schierano per portare fuori tutti gli imputati.)
...Sgombriamo l'aula. Avvocati, se voi riuscite a farli stare zitti, senno si sgombra l'aula. P.M. puo' continuare.
P.M.: Si diceva del cordone creato dalle forze di polizia per impedire i partecipanti alla riunione di appropriarsi del Centro, vedremo poi come e' stato realizzato questo tentativo di sfondare il contingente. Successivamente il responsabile dell'ordine pubblico ha concesso l'autorizzazione agli imputati ed alle altre persone presenti di sfilare in corteo da Via Leoncavallo Mancinelli fino alla nuova sede, autorizzazione che vedremo essere stata data per non creare ulteriori focolai di disordine di piazza. visto il clima gia' teso esistente. Malgrado tale concessione gli imputati e gli appartenenti alla radunata sediziosa, circa trecento persone, non hanno consentito in piazza Sire Raul alle forze di polizia di prendere la testa del corteo, secondo le normali strategie di controllo in materia di ordine pubblico. In tale contesto si sono verificati scontri con ferimento di uno dei manifestanti, Massimiliano. Durante tutto il tragitto sono state scandite frasi di natura sediziosa, secondo l'imputazione di cui al capo B. da parte degli imputati. Nei pressi della nuova sede di Via Salomone, mentre le forze di polizia si ritiravano, venivano indirizzati sputi verso un gruppo di donne del quartiere che si era posizionato davanti all'ingresso dell'area requisita e quindi veniva aggredito Rancato Rocco (donna del quartiere?!?) il quale riportava la frattura delle ossa nasali. Tali profili illegali del raduno evidenziano, nell'ipotesi accusatoria, come i partecipanti abbiano agito unanimamente e mostrandosi animati da concordanti intenzioni e' a prescindere dai ruoli particolarmente attivi ricoperti da alcuni imputati, circostanza questa che non rileva ai fini della configurabilita' il reato contestato, con cio' analizzando le due fattispecie di rilievo penale contestate, fattispecie che possono normalmente concorrere secondo la giurisprudenza uniforme della corte di cassazione. Per accertare quanto prospettato si chiede l'ammissione dei seguenti mezzi di prova: esami dei testi sulle circostanza indicate nella lista tempestivamente depositata; produzione ai sensi dell'art,. 234 Cod. Proc. Pen., cioe' come prova documentale degli indicati atti; articoli dei seguenti quotidiani del 21 Gennaio '94 rappresentanti i fatti per cui al processo: Corriere della sera, la Repubblica, il Giornale, l'Indipendente, numero 3 certificati medici relativi alle lesioni riportate da Massimiliano e Rancati Rocco; ordinanza del tribunale di Milano del 22/11/93 con la quale si disponeva il sequestro dell'area di Via Leoncavallo Mancinelli abusivamente occupata. Poiche' ai sensi dell'articolo 187 Cod. di Proc. Pen., oggetto della prova sono i fatti che si riferiscono anche alla determinazione della pena, appare opportuno valutare sotto tale profilo la posizione degli imputati con riferimento o meno alla presenza degli stessi nel contesto di altri scontri gravissimi verificatesi in Milano il 10 Settembre '94 e dal ruolo ricoperto in altri processi relativi all'occupazione del C.S. Leoncavallo. Al solo fine, quindi, di accertare se alcuno degli attuali imputati sia gia' stato denunciato o rinviato a giudizio per tali fatti, si chiede l'acquisizione come documento nella parte relativa ai dati storici dell'avvenuta denuncia del titolo di reato ascritto del giorno del commesso reato, delle comunicazioni a notizie di reato 12/2/94 digos Milano, 19/9/94 CC Milano e dei decreti di rinvio a giudizio emessi da questo P.M.: in data 3/6/94 e 4/10/94 nei procedimenti relativi all'occupazione del C.S. Leoncavallo e alla gestione di un impianto radio non autorizzato. Vorrei spendere qualche parola sul concetto di prova documentaria.
(Partono una serie di contestazioni e slogan nei confronti del P.M.: Roya)
P.M.: Questa e' la democrazia!!
PRETORE: Quel signore col giubbotto blu me lo allontanate per favore. (Arrivano i CC e lo portano via). Anche la signora che applaudisce. Il modo di gestire le cose dipende da me, voi per cortesia non siete autorizzati a commenti di questo genere: la signorina e' pregata di uscire perche' ha applaudito...
(Noi conitinuiamo con gli slogan e con le invettive al Giudice e al P.M. e ai CC).
... Tolleranza ne ho avuta molta., avete fatto anche molto chiasso, allora se state zitti... qui stiamo facendo un processo, quando il P.M. parla deve parlare senza che ci siano commenti nel pubblico. Silenzio... Ho gia' detto che faccio sgombrare l'aula, non siamo qui a far polemiche, siamo a fare un processo e voi siete gli imputati.
A. PELAZZA: Pretore su questo fatto dell'espulsionene e' un problema di sempre validita' dell'udienza, l'Avv. Pelazza ai fini del controllo della leggittimita' della conduzione dell'udienza e ai fini che siano effettivamente garantire i diritti degli imputati a presenziare all'udienza rileva la violazione dell'art. 475 C.P.P. il quale impone che l'eventuale provvedimento di allontanamento coattivo dell'imputato avvenga dopo una formale ammonizione, in questo caso, sembra di essere in una problematica di tipo sportivo piu' che di tipo dibattimentale, non c'e' stata alcuna ammonizione rivolta specificatamente ai singoli espulsi quindi i provvedimento di allontanamento manca del suo presupposto ineliminabile. Ne per altro si puo' intendere come ammonizione rivolta al singolo imputato il quale ha un diritto personalissimo proprio ed esclusivo alla presenza dell'udienza, le precedenti affermazioni del giudice in ordine ad un provvedimento generalizzato di sgombero dell'aula, che per altro non e' neppure quello previsto dal codice che prevede eventualmente l'ordine di procedere a porte chiuse. Quindi in questo contesto ai fini della regolarita' dell'udienza chiedo la riammissione immediata degli imputati teste' allontanati. Questo come controllo di legalita', a prescindere dal fatto se io sia o meno il difensore degli imputati dei quali per altro non e' neppure noto il nome. Quindi a questo scopo le chiedo l'immediata riammissione e non la riammissione ai sensi del numero 3 del 475 ma riammissione sulla base della presa d'atto della mancanza dei presupposti del provvedimento di allontanamento.
PRETORE: L'imputato che se ne e' andato, se ne e' andato non per l'intervento della forze dell'ordine, ma e' andato via da solo, tant'e' che il CC mia ha chiesto quale doveva essere...
A. PELAZZA: Sig. Giudice non penso che un imputato attenda di essere preso in braccio o spintonato fuori.
PRETORE: La signorina ha detto che piuttosto sarebbe stata portata via di peso.
A. PELAZZA: Lei ha detto "fatelo andare via" e questo ha anticipato i tempi allontanandosi, ma e' stato sulla base di un suo ordine. Illegittimo tra l'altro.
PRETORE: L'altra imputato ha detto che piuttosto si sarebbe fatta portare via di peso, quindi...
A. PELAZZA: Sono due scelte diverse.
PRETORE: Il P.M. puo' continuare.
P.M.: in ordine a questa revoca. La revoca del provvedimento di espulsione.
PRETORE: Come si chiama l'imputato che e' uscito? Giuseppe.
Il Sig Giuseppe e' riammesso in aula. Viene avvisato ai sensi dell'art. 475 che alla prossima occasione verra' allontanato definitivamente non potra' piu' partecipare al processo se non per rendere le dichiarazioni previste. il P.M. puo' finire. 
P.M.: Volevo intrattenermi sulla concezione di documento, cosi' come e' stato interpretato dalla sentenza della corte costituzionale del 30/3/92 n.142. La corte dice che l'art. 234 definisce documento qualsiasi atto in grado di rappresentare fatti o dichiarazioni. In sostanza la corte in questa sentenza pone una netta differenza fra documento e atti del procedimento. Le comunicazioni di notizia di reato dei quelli io ho chiesto l'acquisizione come documenti, sono documenti perche' rappresentano fatti storici. Tant e' che io, se il pretore e' ammissibile questa prova documentale, la produrro' solamente relativamente a fatti storici. In sostanza alle persone denunciate, al titolo di reato per i quali sono stati denunciati, al giorno in cui viene ipotizzato il reato per i quali sono stati denunciati, senza ovviamente fare riferimento a quelle che sono le valutazioni degli operanti od alcun fatto narrativo. Stesso discorso vale per i decreti di rinvio a giudizio dei quali ho chiesto l'ammissione. Ovviamente il rinvio a giudizio deve essere valutato con riferimento agli imputati, al titolo di reato contestato e alla data dell'emissione del provvedimento. Del resto si pensi, se non fossero ammissibili tali documenti, che cosa dovrebbe forse citare il P.M. o il Giudice per le indagini preliminari che ha provveduto al rinvio a giudizio. In tal senso c'e' un'ampia giurisprudenza del tribunale  di Milano sez. VIII, presidente Marra, ordinanza 3/3/92 e altra  del 26/6/92, presidente Caccamo, con il quale proprio in questa funzione, cioe' come capacita' di rappresentare dati storici oggettivi e null'altro viene ritenuta l'ammissibilita' come prova documantale di comunicazione di notizie di reato relative addirittura agli stessi procedimenti in corso, oltre che ad atti giudiziari come provvedimenti restrittivi della liberta' personale, decreti che dispongono il giudizio ed atti simili relativi ad altri procedimenti. Per quanto riguarda la richiesta di produzione di articoli di stampa, ho ritenuto di produrre questa documentazione affinche' poi vi sia un discorso di utilizzabilita' di alcuni dati. Ovviamente non potra' essere tenuto conto del racconto fatto dal giornalista, ma potra' essere utilizzato l'articolo di stampa proprio come documento nella sua capacita' di rappresentare gli avvenimenti. Per esempio lo spazio dato all'argomento, il titolo, la collocazione, apertura, taglio, lo spazio dedicato e quant'altro. Non ho ritenuto opportuno citare giornalisti cosi' come ho visto invece aver fatto la difesa, perche' ritengo che i giornalisti, pur riportando obiettivamente dei dati, essendo presenti, abbiano comunque un dovere ed un diritto di elaborazione del dato stesso e questo perche' i giornalisti, pur prescindendo dalla testata alla quale appartengono, hanno proprio una funzione tipica di creare opinione. E allora nella creazione dell'opinione ci puo' essere una rappresentazione di un fatto che cosi' come viene scritto puo' essere gia' interpretato. Chiedo pertanto l'ammissione delle prove cosi' come indicate.
SOSPENSIONE
A MAZZALI: Mazzali per tutti i miei assistiti. Vorrei veramente, non come ha fatto il P.M. che ha esordito dicendo "non si parlera' complessivamente del C.S.", in realta' poi ha prodotto addirittura atti riguardanti altri fatti e manifestazioni del C.S. medesimo. Io vorrei veramente non parlare, perche' magari ce ne sara' altra occasione e sicuramente in luoghi migliori e piu' consoni, parlare della storia del C.S. Leoncavallo. In realta' non ci vuole molta fantasia per poter intuire, com'e' nostro avviso, quella radunata non era assolutamente sediziosa, ed era solo, questa e' la mia opinione personale, non so quale sia quella dei difensori, era solo un tentativo di difesa, assolutamente pacifico in quanto non ci sono stati incidenti di rilievo di un posto che per diciotto anni avevano occupato gli attuali imputati e tante altre migliaia di persone. Parlandovi invece dei mezzi di prova richiesti del P.M. c'e' una serie di problemi: il primo attiene a una delle circostanze per il quale il P.M. chiede di sentire i testi citati nella sua lista. Io penso di invecchiare, sono monomaniacale in questo punto, pero' credo che la circostanza dove intende sentire i teste sull'individuazione degli imputati attraverso il riconoscimento visivo diretto effettuato sui luoghi mediante visione dei rilievi fotografici sia assolutamente una circostanza non ammissibile. Vado a spiegarmi: non ignoravo evidentemente quello che ha sostenuto il P.M., cioe' in realta' la presenza del difensore nella fase dell'individuazione non e' necessaria, e questo e' un dato assolutamente acquisito. Il P.M. si e' dimenticato di dirci e perche' si e' dimenticato di dirci? Evidentemente perche' gli faceva comodo e nella dialettica processuale era quello che gli interessava, si e' dimenticato di dirci qual e' la finalita' dell'individuazione? Finalita' endoprocessuale. Andiamo a vedere l'articolo dell'individuazione di persone che e' il 361, cosa ci dice? Non a caso, niente e' a caso nel c.p.p. anche se a volte ci sono cose un po' farlocche, cosa ci dice? E' inserita nel titolo quinto "attivita' del P.M.", cosa ci dice? "Quando e' necessario per la immediata prosecuzione delle indagini il P.M. procede all'individuazione di persone e di cose". Evidentemente e' attivita' del P.M., fa quello che crede, non e' necessaria la presenza del difensore. Il problema che pone la difesa e' questo; e' possibile a questo punto utilizzare un mezzo istruttorio di parte del P.M., come l'individuazione, nella fase dibattimentale? Credo che la risposta che debba dare il signor Pretore e' no. Perche' questo? Perche' nel nostro principio, alcuni dicono di si', alcuni dicono di no, vige comunque il principio della tassativita' dei mezzi di prova. Cosa significa questo? Significa che ove, come e' nel caso di specie, sussista altro mezzo di prova, che d'altra parte e' elencato sotto il titolo dei mezzi di prova, il titolo due, da 194 e seguente, altro mezzo di prova con finalita' uguale a quella dell'individuazione, ma con le tutele previste dalla legge,  cioe' la ricognizione, evidentemente e' questo il mezzo di prova che deve essere utilizzato, perche' e' un mezzo di prova che garantisce, con tutti i crismi e i requisiti previsti dall'articolo della ricognizione, sono necessarie alcune finalita' per rendere credibile a maggior tutela la ricognizione medesima, cioe' viene chiesto al soggetto che deve effettuare la ricognizione se ha gia' visto per fotografia l'imputato, vi e' partecipazione del difensore, quindi in presenza di un mezzo di prova stabilito, d'altra parte nei mezzi di prova, se lei va a vedere, sicuramente l'individuazione non c'e', l'individuazione e' strutturata come attivita' endoprocessuale del P.M. e sicuramente come attivita' endoprocessuale del P.M. va fatta al di fuori del processo e nel momento in cui si fa il dibattimento deve essere utilizzato il mezzo di prova tipico, stabilito dal codice, che e' la ricognizione. Quindi evidentemente questo escamotages del P.M., che tenta di far inserire un'individuazione fatta nelle segrete dell'ufficio politico, senza la presenza del difensore si cerca di far venire qui gli stessi operanti che hanno effettuato l'individuazione allora, senza i crismi di legalita', a ripetere davanti a noi questo e' questo a effettuare un'individuazione al posto della ricognizione, mi si consenta, e' un tentativo molto astuto ma che deve essere assolutamente respinto. Quindi c'e' opposizione sulla circostanza della individuazione di persone. Vi e' un altro problema: anche qui, il P.M. anche qui si e' parato, ha prodotto e ha fatto vedere alcune sentenze, il problema e' relativo alla produzione di quella notizia di reato dell'incidente del 10 Settembre. Vi e' un problema di merito e un problema formale. Il problema di merito qual e'?. Mi dice il P.M.:" io per valutare l'entita' della pena chiedo la produzione di questi documenti". Non so, se fosse stata una sentenza passata in giudicato niente da dire, credo che il P.M., ma anche lei Sig. Pretore, non dimentichera' l'articolo 27 della Costituzione, il principio di innocenza fino a sentenza passata in giudicato, che mi voglia produrre per valutare l'entita' della pena da infliggere una comunicazione di notizia di reato, non neanche un'emissione del decreto di citazione a giudizio ma una comunicazione di notizia di reato che attesta che io ero presente a quella manifestazione e che senza il dovuto, la doverosa istruttoria dibattimentale, la doverosa sentenza del Pretore o del tribunale questo possa essere a mio svantaggio utilizzare per aggravare la pena mi sembra assolutamente improprio, assolutamente non consentito. Ma d'altra parte, anche qui c'e' un problema di c.p.p.: i documenti relativi al giudizio sulla personalita' e quindi evidentemente quelli relativi anche all'erogazione della pena maggiore o minore, sono quelli di cui al 236 e cosa ci troviamo nell'articolo 236? "Consentita l'acquisizione dei certificati al casellario penale, dei documenti esistenti presso gli uffici del servizio sociale, nonche' delle sentenze irrevocabili di qualunque giudice italiano e delle sentenze straniere riconosciute". Evidentemente questa e' la chiusura di un discorso che stavo facendo. Per valutare il giudizio sulla personalita' di un imputato e comunque per valutare secondo i criteri del 133 una pena maggiore o inferiore, se mai vi sara' deve essere utilizzata una sentenza passata in giudicato e mai e poi mai puo' essere utilizzata una comunicazione di notizia di reato, quindi vi e' opposizione da parte della difesa alla produzione di quella documentazione. Evidentemente si chiede comunque, si insiste per l'ammissione delle prove cosi' dedotte dalla lista dei teste.
A. PELAZZA: Senz'altro, mi associo pienamente Condivido inizialmente quanto poco fa sosteneva e argomentava il collega Mazzali a proposito della inaccoglibilita' della richiesta di produzione degli avvisi di garanzia e delle comunicazioni di reato richieste dal P.M. e a questo proposito delle richieste del Sig. P.M. e a questo proposito mi permetto di osservare come, a giudizio di questo difensore, non sia corretto sul piano della metodologia l'approccio alle tematiche relative ai C.S. Il sig. P.M. ha detto "non voglio allargare il discorso perche' non e' questa la sede" e ha comunque poi sviluppato un suo discorso, riducendo in buona sostanza la presenza di una realta' viva e attiva sul piano sociale e politico come e' stato ed e' il Leoncavallo a Milano e come sono i C.S. nel panorama politico italiano, non capivo il levare gli occhi al cielo da parte della sua collaboratrice di fronte a queste mie affermazioni Sig. Giudice e per questo rallentavo un attimo la mia esposizione. Comunque, preso atto di questo levare gli occhi al cielo, dicevo che proprio e' sbagliata questo tipo di metodologia perche' se e' vero che il mondo del diritto e' il mondo nel quale filtra la realta' e ci cerca di dare alla realta' un incasellamento sul piano normativo e' essenziale e indispensabile conoscerla la realta' e allora rendersi conto di quella che e' la situazione del proletariato giovanile, cosi' come si diceva una volta, o comunque delle fasce sociali emarginate in una metropoli come Milano e di questa tematica all'interno dell'intera Europa, dell'intero nord del mondo, dove a questi problemi si danno delle risposte solo in termini repressivi, allora sulla base di questa conoscenza, della ricchezza anche sul piano culturale poi con le problematiche giuridiche, li' dentro verificare se queste parole roboanti "sediziosita', uso illegittimo di spazi che non competerebbero" se hanno un riscontro sul piano dei fatti, quali sono i fini e gli interessi che li' si sono scontrati per caso l'interesse dei proprietari immobiliari di Milano e l'interesse alla vita, a essere vivi e sociali con altre persone simili a noi, dentro un panorama disgregato com'e' la periferia milanese e se allora tutto questo puo' essere iscritto in un discorso di legalita' e illegalita', di esercizio abusivo di un bar o che so io. Ecco, bisognera' vedere queste cose nelle opportune sedi processuali, ma non si puo' connotare un'esperienza politica e sociale ricca, in questo modo assolutamente misconoscente dei dati che sono ben presenti e scritti nella storia di Milano, cosi' come, ad esempio, un tribunale di Milano ha saputo fare occupandosi delle vicende del Leoncavallo, evidentemente con un altro approccio rispetto a quello che e' del P.M.; perche' il tribunale di Milano in altro processo riconosceva che "il sopralluogo al C.S. Leoncavallo e' stato molto utile al collegio per avere una visione realistica e diretta di una fascia sociale diversa da quella, in senso lato, "borghese", uso questi termini e mi scuso ma sono i termini del tribunale, dai cui ranghi in buona parte proviene la magistratura e nella quale si muovono i suoi componenti. Senza fare ricorso ad espressioni equivoche quali "cultura diversa", e' certamente un dato di fatto che i giovani del Leoncavallo, che i mass media hanno rappresentato come un elemento di turbativa del tessuto sociale e di pericolo per la pacifica convivenza, lo stesso termine di "autonomi" che non a caso prima sentivamo usare dal P.M. viene spesso riferito a supposte attivita' di fiancheggiamento e cosi' via, si presentano come persone, eccetera. Dopo di che si dice: "il sopralluogo al Leoncavallo ha consentito al Collegio di avere un'idea,, anche se approssimativa delle attivita culturali e ricreative che nel centro si svolgono e la cui utilita' sociale giustificherebbe una concreta attivita' di sostegno economico morale da parte dell'autorita' e in questo contesto criticava l'atteggiamento del Comune e riconosceva al tribunale le attenuanti del particolare valore sociale. Ora, io non voglio addentrarmi in questo discorso, voglio solo contestare la metodologia di approccio a questi dati di realta' che il P.M. ha avuto nei confronti di questo giudice e richiamare allora il discorso a quelle problematiche esclusivamente giuridiche in ordine all'accertamento dei fatti di quella mattina del preteso trasloco, che non era un preteso trasloco quel giorno ma era un concludersi di una vicenda che aveva visto il C.S. Leoncavallo sottoposto ad opposte tensioni, a vivere le contraddizioni che si riflettevano nello scontro tra Formentini e la Lega a Milano e Mancino al ministero degli interni, a ritrovarsi dentro questi spazi come oggetto di trattativa e in quel contesto cercare di salvaguardare il proprio spazio sociale e politico a Milano. E il momento in cui il Leoncavallo si muoveva da quell'area oggetto di speculazioni immobiliari in piazza, un manifestare il proprio dissenso rispetto all'abbandono della propria sede storica che aveva visto un radicamento da piu' di 18 anni. Allora, in questo contesto a mio giudizio sono assolutamente fuori luogo le richieste di produzione di documenti tipo le comunicazioni di reato e ordinanze di sequestro. Sotto l'aspetto tecnico gia' l'Avvocato Mazzali ha fatto ampiamente giustizia a proposito dell'ingiustizia di questa richiesta e quindi cesso subito dall'affrontare questo argomento e mi fermo solo un attimo sulla contraddizione interna allo stesso discorso del Sig. P.M. in ordine all'avere la difesa richiesto l'audizione come teste di alcuni giornalisti.
Il Sig. P.M., entrando in un evidente e clamoroso contrasto con se stesso, sostiene che la stampa sarebbe facitrice di opinioni, come tale chi lavora nel mondo della stampa non avrebbe dignita' per essere sentito come teste e contemporaneamente chiede l'acquisizione agli atti del prodotto del lavoro dei giornalisti. Allora, da una parte si chiede l'acquisizione degli articoli del Corriere della Sera, l'Indipendente, del Giornale Nuovo, che quello si e' un dato cristallizzato in cui sia va a riflettere la professionalita' e l'eventuale passione o ideologica del giornalista e dall'altra parte si vorrebbe negare invece il sentire il giornalista all'interno del dibattimento, laddove il giornalista viene come portatore diretto delle conoscenza che ha dei fatti e spogliato invece di quella attivita' di costruzione dell'opinione pubblica che e' tipica del giornale. Quindi questa argomentazione del Sig. P.M. e' assolutamente priva di pregio e io chiedo l'ammissione delle prove richieste dai difensori e il rigetto delle richieste sviluppate dal P.M., non solo per i motivi che ho detto ora ma per i motivi che prima, piu' validamente, sosteneva l'Avv. Mazzali.
P.M. Io dovevo fare un'eccezione sulle richieste di ammissione di prova dei difensori. Sono stati indicati come testi Gay Umberto e X. Daniele. C'e' una compatiblita' assoluta per queste persone a testimoniare ai sensi dell'art. 197 lett. B del Cod. Proc Pen., con riferimento all'art. 371 comma II, lett B. In sostanza entrambi sono imputati, con emissione gia' esercizio dell'azione penale in atto quindi con rinvio a giudizio, in procedimenti che quanto meno sono collegati al procedimento per cui si procede. In sostanza X. Daniele dovra' rispondere, insieme ad altre undici persone, di reati attinenti all'occupazione della vecchia sede del C.S. Ed e' ovvio che, se noi lo sentiamo oggi come teste, qualsiasi dichiarazione da lui utilizzata puo' essergli di nocumento per quel processo, nel senso che la tematica di quel processo sara' di dimostrare la riferibilita' soggettiva di determinati comportamenti oggettivamente illegali a singole persone, attesa la gestione collettiva del C.S. Leoncavallo. Lo stesso discorso vale per Umberto Gay. Anche Umberto Gay e' stato rinviato a giudizio in qualita' di custode giudiziario per le vicende della radio, mi sembra ONDA DIRETTA, comunque la radio installata nel C.S. Leoncavallo e anche per Gay rileva un profilo attinente alla sua posizione soggettiva. E' stato, e' vero contestato un reato di natura colposa, ma la contestazione fatta riguarda anche una condotta di agevolazione ed e' quindi ovvio che e' importante, sara' importante in quel processo capire anche qual era il suo ruolo soggettivo in tutte le vicende del C.S. Leoncavallo. Quindi queste persone non possono essere sentiti come testimoni per questa incompatibilita' assoluta. A mio modo di vedere quindi la difesa decade dalla possiblita' di sentire Gay e X in qualsiasi modo, ritengo pero' ovviamente per dare spazio a qualsiasi tipo di tematica processuale, purche' rimanga nell'oggetto del processo, cioe' i fatti del 20 Gennaio, che il loro difetto possa essere sanato semplicemente per l'interesse stesso di Gay e X, invece di essere sentiti come persone imputati di procedimento collegato e quindi con tutte le garanzie del 210 Cod. Proc. Pen., ivi compresa la facolta' di non rispondere, ripeto, essere di loro nocumento. Una breve battuta sul discorso dell'individuazione e della ricognizione in senso tecnico, io dovro' chiedere agli operanti perche' di trecento persone sono state denunciate 72 persone e in che modo sono state identificate. Non e' una ricognizione, non e' un'individuazione, e' semplicemente un chiedere, alla base di una notizia di reato, in quale modo la polizia giudiziaria ha ritenuto di denunciare 72 nomi e perche' ha denunciato 72 nomi.
A MAZZALI: Brevemente sul punto, sull'eccezione del P.M. Questa eccezione e' originale quanto meno, cioe' mi si viene a dire: io difesa dovevo sapere, perche' probabilmente e' un fatto notorio, ma al sottoscritto no, che X e Gay sono imputati o indagati di un reato connesso. Diamo anche atto che puo' essere questo e sicuramente e' questo. Innanzitutto il P.M. ci deve provare, innanzitutto, che cio' e' vero producendoci i documenti che attestano, forse l'ha fatto, sicuramente per X. non so per Gay. Ci deve provare poi la connessione perche' il 197, anche qui, io vorrei che il P.M. leggesse sempre tutto perche' senno' se lo leggiamo sempre a meta' a questo punto.
P.M. Chiedo scusa, il collegamento non la connessione
A. MAZZALI: Parla di connessione.
P.M.: Si ma e' in riferimento a Imputato di reato collegato anche, e' estensiva la...
A MAZZALI: O comunque e' stato di Imputati di reato collegato, parla di imputati e non comunque di indagati, in ogni caso sicuramente, questo bisogna darna atto onestamente al P.M., il problema e' facilemente superabile, comunque potrebbero essere sentiti ai sensi del 210 quindi non c'e' sicuramente nessuna decadenza da parte della difesa che non era tenuta a sapere nel momento in cui deposita la lista teste che Gay e X. erano imputati di reato connesso o collegato, quindi direi che l'eccezione vada comuqnue respinta perche' non vi e' violazione del 197, comunque possa essere recuparata con 210.
P.M.: Questi sono i decreti.
A. PELAZZA: Mi associo a quanto esposto dal collega Mazzali e rilevo la paradossalita' dell'opposizione da parte del Sig. P.M. La questione della connessione o del collegamento di reati in una situazione come questa deve assolutamente essere valutatat in modo rigoroso e restrittivo. Il collegamento e' fre reati, non all'interno di uno spazio politico di un ambito sociale, o csi' oeprando il Sig- P.M. che e' assai solerte nel colpire con avvisi di garanzia e con decreti di citazione a giudizio decine, centinaia di persone che si sono trovate ad avere a che fare con il C.S. Leoncavallo, priverebbe nel modo piu' totale il diritto alla prova in ordine a qualsivoglia fatto che attiene la vita del C.S. Leoncavallo e questa pretesa del Sig. P.M. di non consentire la prova richiesta dai difensori di alcuni egli imputati oggi a giudizio e' anche violativa della convenzione cosiddetta di Strasburgo che prevede debba essere garantito all'imputato tratto a giudizio il massimo ascolto in ordine alle sue richieste difensive e ai mezzi istruttori che egli richiede. Quindi la lettura degli articoli del C.P.P. combinata con la convenzione di Strasburgo che fa parte del nostro ordinamento interno, essendo stata ratificata, non puo' che consentire un'univoca interpretazione che e' nel senso della piena ammissibilita' delle testimonianze richieste.
PRETORE: Avete avuto le fotocopie? Ci sono rilievi da fare? Prendo atto che non e' stato chiesto l'esame degli imputati. Il pretore sospende l'udienza per qualche minuto.
PRETORE: Rilevato che il Cod. Proc. Pen. prevede non solo l'ammissibilita' di mmezzi di prova tipici, ma anche di mezzi di prova atipici ex art.189, considerato comunque che la testimonianza in ordien ai criteri seuguiti per l'identificazione avvenuta a mezzo foto non solo e' ammissibile, ma anche opportuna al fine di permettere nel merito una valutazione sulle modalita' e sull'esattezza della individuazione stessa, tenuto conto della diversa capacita' probatoria di tale identificazione rispetto alla ricognizione, sull'acquisibilita' delle notizie di reato, considerato che ex art 234 Cod. Proc. Pen., e' prova documentale qualunque scritto che rappresenti ingresso nel dibattimento purche' la loro utilizzazione sia limitata all'idoneita' a rappresentare un certo accadimento storico con esclusione tassativa di utilizzabilita' di giudizi ivi contenuti. Quanto alla possibilita' di produrre quali mezzi di prova docuementale articoli di giornale si ripete che in quanto documenti atti a ricostruire una realta' storica dei fatti sono ammissibili ed utilizzabili. Resta esclusa la possibilita' di tener conto di giudizi di qualunque natura, ivi riportati. Appare opportuna anche, in questo caso, la produzione documentale al fine di poter inquadrare anche nella globale realta' storica dei luoghi i fatti e l'importanza degli stessi. Infine si ritengono per tanto ammissibili le prove richieste dal P.M. considreato che i testi della difesa Gay e X. risultano imputati di reati collegati con le garanzie previste dall'art 210 cod. proc. pen. Vengono ammesse quindi tutte le prove richieste.
A MAZZALI: Ho appreso, Berlusconi lo apprende dai giornali, io ho appreso in diretta di avere una comunicazione di notizia di reato per un rato tra l'altro analogo a questo. Mi sia consentito di non aggravare probabilmente la mia posizione nell'esprimere un giudizio sull'inziativa del P.M. che produce un maniera a mio avviso arbitraria prima, in maniera a mio avviso ancora piu' arbitraria adesso una comunicazione di notizie di reato dove io risulto, almeno mi sembra indagati per i reati 654 e655. Avevo pensato di non darci peso, ma in realta' evidentemente lei capisce che nonn si puo' non dare peso a un fatto cosi', non tanto per la gravita' del reato, sara' oggetto in altro momento il fatto se io ero o meno alla manifestazione, quando me ne sono andato, che cosa ho fatto e perche' c'ero. Sicuramente questa mossa del P.M. e di conseguenza la sua decisione di acquisire una comunicazione di notizia di reato dove io, il sottoscritto risulta, quanto meno non ho capito, non credo indagato perche' non ho ricevuto nessun avviso di garanzia, mi crea comunque problemi dal punto di vista personale e dal punto di vista anche processuale. La conseguenza dolorosa di questa mia considerazione e' che intendo rinunciare al mandato per tutti gli assisstiti.
PRETORE: Non sono ammessi dei commenti, Se non smettete di commentare verra' sgomberta l'aula. In quale di questi due e' indagato l'Avv. Mazzali? Non e' quindi una produzione mia, io non ho notizia qui. Io ho ammesso le prove, pero' non le ho ancora avute. Io ho ammesso la produzione, ma la produzione non c'e' stata.
A. MOTTALINI: Sig. Pretore vorrei fare una dichiarazione a nome dei difensori in queto processo. I difensori PELAZZA, MOTTALINI, CLEMENTI, COCCIA, CAMANO, GALLEANO, CIARLETTA, MARRADI, rilevato che dalla notizia di reato di cui il P.M. ha chiesto la produzione risulta indagato anche il collega Mirko Mazzali, ravvisano nella incomprensibile richiesta istruttoria del P.M. un'inqualificabile tntativo di intimidire il collega Mazzali e l'intero Collegio difensivo. L'assoluta incosistenza e l'infondatezza sul piano giuridico della richiesta del P.M., la possibilita' per altro,a cneh all'interno della logica che sorregge la richiesta di scegliere numerose altre notizie di reato, comporva, la strumentalita' della richiesta acquisizione. i sottoscritti difensori esprimono la loro totale e incodizionata solidarieta' all'Avv. Mazzali e stigmatizzano il comportamento del P.M.
PRETORE: Dobbiamo nominare un difensore. Chi aveva l'Avv. Mazzali come difensore di fiducia puo' nominare un altro difensore d'ufficio. Allora X  Marco viene difeso d'uffico dall'Avv. Galleano.
A. GALLEANO: Mi scusi noi dobbiamo ancora vedere nell'elenco che sono gli assistiti del Mazzali.
PRETORE: Li sto vedendo io. Allora quelli che non sono presenti avranno un Avvocato d'ufficio, Siete sempre in tempo a nominare un Avvocato di fiducia. Sceglietelo, ve l'ho chiesto.
A. PELAZZA: Sig. Pretore a me sembra che non si puo' comprimenre il tempo necessario anche a un imputato di poter valutare se e chi nominare come difensore. Non e' una questione che si puo' risolvere ne' ad minutos e ne ad horas; quindi giunti a questa fase mi sembra che l'unica scelta ragionevole sia quella di rinviare a prossima udienza e a quella fase chi era difeso dall'Avv. Mazzali avra' deicso, avendoci potuto riflettere perche' e' una questione che coinvolge numerosi aspetti di presenza nel processo se ha un senso essere ancora presenti nel processo, se ha un senso esserci ancora e come esserci, con che tipoi di difensore, difensore di fiducia o difensore d'ufficio, tutto questo uno non puo' fare "snap" e deciderlo; quindi questi profili io chiedo che venga rinviato a congrua udienza in la' nel tempo.
PRETORE: Io no posso lasciare nessun imputato senza un avvocato, per cui e' necessario anche provvisoriamente nominare una difesa d'ufficio, salvo poi...
A. PELAZZA: Per il rinvio non mi sembre Giudice, non c'e' alcuna attivita' processuale nel rinvio.
PRETORE: Ma non e' stato disposto nessun rinvio.
A. PELAZZA: E' quello che chiediamo.
PRETORE: Oggi non si fanno rinvii, Non c'e' la condanna, dobbiamo fare delle prove.
A. PELAZZA: Sig. Pretore non e' tollerabile che lei dica di fronte ad una richiesta del difensore "oggi non si fanno rinvii", senza alcun tipo di motivazione.
PRETORE: Io non ho detto che adesso facciamo le prove. Facciamo un rinvio alle 14.30
A. PELAZZA: No, non esiste. A questo punto io signor Giudice ritengo la mia presenza in aula assolutamente superflua e la saluto e le auguro buone feste.
GLI IMPUTATI URLANO "la vostra repressione non ci fa paura la nostra lotta sara' sempre piu' dura"
P.M.: Prendiamo atto della situazione. Dobbiamo dare atto dell'abbandono totale dei difensori, quindi chiedo che venga dato atto di questo verbale che venga trasmesso il verbale di udienza al mio ufficio per la valutazione di eventuali ipotesi di reato e chiedo altresi' che il Si.g. Pretore voglia segnalare ai sensi dell'art 105 Cod. Proc. Pen. l'abbandono e rifiuto della difesa al Consiglio dell'Ordine Forense in Milano.
PRETORE: Non c'e' nessun difensore in aula , faremo delle citazioni, delle notifiche. il Pretore, da atto che tutti i difensori si sono allontanati, compare adesso l'Avv. Camano.
Avv. Camano Volevo dare atto che rinuncio al mandato per conto del mio assistito.
.... ore 15.00
PRETORE: L'avv. Galleano formalizza in nome di tutti i difensori la rinuncia al mandato.
A. GALLEANO E faccio presente che alcuni imputati volevano consegnare la richiesta di rinvio.
PRETORE: Non e' da loro che mi deve arrivare la richiesta di rinvio.
A. GALLEANO: Se li fa entrare.
PRETORE: Si, ma voglio dire, processualmente non sono gli imputati che mi devono chiedere ilrinvio. Comunque diamo atto della presenza dell'Avv. Galleano che presenta questa formalizzazione della revoca al mandato, del Dorr. Proc. Schietti, delegato dal presidente del Consiglio dell'Ordine, nominato difensore d'ufficio di tutti gli imputati. Allora,preso atto, senza alcuna necessita' di richiesta da parte degli imputati, il processo viene rinviato all'udienza del 10 Gennaio 95 ore 9.30 presso l'aula I della Corte d'Assise e d'Appello. Il 10 Gennaio valuteremo poi le posizioni degli imputati, degli eventuali difensori e disporremo degli altri rinvii. 
D'altra parte io oggi avevo a disposizione questa data per il rinvio,... avere un'aula cosi' grande non dipende da me,... non e' che io posso alzarmi al mattimo e dire "oggi facciamo il processo in quest'aula";... e' stata concordata questa data con chi poteva disporre dell'aula e poi in quella sede vedremo eventualmente se ci sara' necessita' di un ulteriore rinvio.... Comunque l'istanza degli imputati non credo che indichi anche una data per il rinvio,... io, putroppo, non posso darvi una data congrua perche' devo concordarla..., il 10 Gennaio la concorderemo..., valuteremo la nuova data... 
Il 10 Gennaio verra' comunque il difensore Schietti per poter concordare la data dell'ulteriore rinvio..... 


