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From
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asbesto <asbesto@freaknet.org>
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Date
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Tue, 22 Jan 2002 12:38:28 +0000
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Subject
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[HaCkmEeTiNg] [internot@simail.it: [Lug-Catania] Mentre altri si abboffano a pizze...]
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ne sapevate nulla ?
----- Forwarded message from interNOT <internot@simail.it> -----
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From: "interNOT" <internot@simail.it>
To: lug-catania@portamagica.it
Subject: [Lug-Catania] Mentre altri si abboffano a pizze...
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List-Post: <mailto:lug-catania@portamagica.it>
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<mailto:lug-catania-request@portamagica.it?subject=subscribe>
List-Id: La lista del nuovo Linux Users Group di Catania <lug-catania.portamagica.it>
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<mailto:lug-catania-request@portamagica.it?subject=unsubscribe>
List-Archive: <http://mailman.portamagica.it/pipermail/lug-catania/>
Date: Tue, 22 Jan 2002 08:48:44 +0100
..c'è chi lavora, e pure sul serio.
Non so se sapete, ma un gruppo di illuminati giuristi informatici sta
lavorando ad un disegno di legge sul software libero che, se almeno in
parte approvato, dovrebbe condurre il Belpaese sulla retta via (e liberarci
dai bollini).
Se vi ho fatto nascere la curiosità, leggetevelo:
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PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori: FIORELLO CORTIANA (Verdi)
Presentata il
Recante: Norme in materia di pluralismo informatico,
sulla adozione e la diffusione del software libero e
sulla portabilita' dei documenti informatici nella
Pubblica Amministrazione .
CAPO I PRINCIPI GENERALI
Art. 1
(finalità della legge)
1. Lo Stato favorisce il pluralismo informatico,
garantendo ad ogni cittadino l'accessibilità e
rendendo quindi concretamente possibile la libera
scelta di ogni piattaforma informatica, attraverso la
eliminazione di barriere create dalle differenze di
standard.
2. È favorita la diffusione e lo sviluppo del software
libero, in considerazione delle sue positive ricadute
sull'economia pubblica, sulla concorrenza e la
trasparenza del mercato, sullo sviluppo della ricerca
scientifica e tecnologica. La Pubblica
Amministrazione, in applicazione del principio
costituzionale di buon andamento, e del principio di
economicità dell'attività amministrativa, di cui
all'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n.
241, predilige l'uso di software libero.
3. La cessione gratuita di software libero non ricade
sotto normativa dell'articolo 171-bis della legge 22
aprile 1941, n. 633, così come modificato dalla legge
18 agosto 2000, n. 248.
Art. 2
(Definizioni)
Ai fini della presente legge si definiscono:
a) licenza di software libero, una licenza di diritto
di utilizzo di un programma per elaboratore
elettronico, che renda possibile all'utente, oltre
all'uso del programma medesimo: la possibilità di
accedere al codice sorgente completo e il diritto di
studiare le sue funzionalità; il diritto di diffondere
copie del programma e del codice sorgente; il diritto
di apportare modifiche al codice sorgente; il diritto
di distribuire pubblicamente il programma ed il codice
sorgente modificato.
b) software libero ogni programma per elaboratore
elettronico distribuito con una licenza di software
libero come definita nell'articolo 2, comma 1 del
presente testo di legge.
c) programma per elaboratore a codice sorgente aperto,
ogni programma per elaboratore elettronico il cui
codice sorgente completo sia disponibile all'utente,
indipendentemente dalla sua licenza di utilizzo.
d) software proprietario un programma per elaboratore,
rilasciato con licenza d'uso che non soddisfi i
requisiti descritti nell'articolo 2 comma 1 della
presente legge.
e) formati di dati liberi: i formati di salvataggio ed
interscambio di dati informatici le cui specifiche
complete di implementazione siano note, a disposizione
di ogni utente e liberamente utilizzabili per tutti
gli usi consentiti dalla legge; siano documentati in
modo completo e approfondito in modo che sia possibile
scrivere un programma per elaboratore in grado di
leggere e/o scrivere dati in tali formati sfruttando
tutte le strutture e le specifiche descritte nella
documentazione; non siano presenti restrizioni di
alcun tipo all'uso di tali formati di dati.
CAPO II PORTABILITA', ACCESSIBILITA' E SICUREZZA
Art. 3
(Diritto allo sviluppo portabile)
Chiunque ha il diritto di sviluppare, pubblicare e
utilizzare un software originale compatibile con gli
standard di comunicazione e formati di salvataggio di
un altro software, anche proprietario.
Art. 4
(Documenti)
1. Chiunque, nell'Ambito di una attività
giuridicamente doverosa, effettui la pubblicizzazione
di dati in formato elettronico è tenuto a garantirne
l'accessibilità, ricorrendo a standard di
comunicazione aperti e a formati liberi.
2. Per la diffusione in formato elettronico di
documenti (testi, carte, software, siti internet,
archivi, tabelle ecc.) di cui debba essere garantita
la pubblicità e per l'adempimento mediante scambio di
dati in forma elettronica del diritto di accesso di
cui all'Art. 22 e successivi della Legge 7 agosto
1990, n. 241, gli Uffici della Pubblica
Amministrazione soggiacciono all'obbligo di cui al
comma precedente sotto la responsabilità del
responsabile del procedimento di cui all'Art. 4 della
Legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Qualora si renda assolutamente necessario
eccezionalmente, l'uso di formati non liberi, la
Pubblica Amministrazione sarà tenuta a motivare
analiticamente questa esigenza, sotto la diretta
responsabilità del responsabile del procedimento di
cui all'Art. 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241,
dettagliando i motivi per cui è impossibile convertire
gli stessi dati in formati liberi. La Pubblica
Amministrazione è tenuta a rendere disponibile anche
una versione più vicina possibile agli stessi dati in
formato libero.
Art. 5
(Trattazione di dati personali o relativi alla
pubblica sicurezza)
1. Chiunque effettui la trattazione di dati personali
mediante l'ausilio di mezzi elettronici, secondo la
disciplina della Legge 31 dicembre 1996, n. 675 o di
dati la cui diffusione o comunicazione a terzi non
autorizzati possa comportare pregiudizio per la
pubblica sicurezza, è tenuto, in questa attività, ad
utilizzare software a sorgente aperto.
2. I codici sorgenti dei programmi per elaboratore
elettronico utilizzati da parte della Pubblica
Amministrazione per il trattamento di dati personali e
sensibili secondo la legge legge n. 675 del 31
dicembre 1996 devono essere conservati dalla Pubblica
Amministrazione stessa per permetterne future
verifiche riguardo il controllo degli standard di
sicurezza.
3.Le denominazioni e le modalità di reperimento del
codice sorgente dei vari software utilizzati
nell'ambito del trattamento di dati personali mediante
l'ausilio di mezzi elettronici rientrano nelle
informazioni da rendersi all'interessato ai sensi
dell'Art. 10 comma 1 della Legge 31 dicembre 1996, n.
675.
CAPO III SOFTWARE LIBERO
Art. 6
(Obblighi per la pubblica amministrazione)
1. La Pubblica Amministrazione è tenuta ad utilizzare,
nella propria attività, programmi per elaboratore
elettronico dei quali possieda il codice sorgente.
2. La Pubblica Amministrazione, nella scelta dei
programmi per elaboratore elettronico necessari alla
propria attività, privilegia programmi appartenenti
alla categoria del software libero o, in secondo
luogo, a codice sorgente aperto. In questo secondo
caso, il fornitore dovra' necessariamente e senza
costi aggiuntivi per l'amministrazione consentire la
modificabilita' del sorgente.
3. La Pubblica Amministrazione che intenda avvalersi
di un software non libero, deve motivare
analiticamente la ragione della scelta.
4. Della eventuale maggior spesa, derivante da una
scelta in senso contrario non appropriata, risponde
patrimonialmente il responsabile del procedimento di
cui all'Art. 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.
CAPO IV - PUBBLICA ISTRUZIONE, RICERCA E SVILUPPO
Art. 7
(Incentivazione alla ricerca e allo sviluppo)
1. Il Ministero dell'Istruzione, Università e della
Ricerca Scientifica elabora annualmente un programma
di ricerca specifico sul software libero per progetti
di ricerca da parte di enti pubblici o privati per lo
sviluppo di programmi per elaboratore da rilasciare
sotto licenza di software libero.
Art. 8
(Istruzione scolastica)
1. Il Ministero competente in materia di istruzione
recepirà il contenuto ed i principi della presente
legge nell'ordinamento scolastico e nei programmi
didattici all'interno della progressiva
informatizzazione della scuola. Gli ordinamenti
didattici nazionali riconoscono il particolare valore
formativo del software libero e lo privilegiano
nell'insegnamento.
CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 9
(Regolamenti attuativi)
1. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della
presente legge, il Governo emana i regolamenti
attuativi necessari alla sua piena applicazione.
2. Nello stesso termine il Governo emana un
regolamento che definisca gli indirizzi per l'impiego
ottimale del software libero nella pubblica
amministrazione; i programmi di valutazione tecnica ed
economica dei progetti in corso e di quelli da
adottare relativi alla progressiva adozione di
soluzioni di software libero, da parte delle
amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo
e degli enti pubblici non economici nazionali. Le
norme regolamentari non dovranno impegnare il bilancio
dello Stato.
Art. 10
(Norma transitoria)
1. Entro tre anni dall'approvazione della presente
legge gli enti della Pubblica Amministrazione adeguano
le proprie strutture e i propri programmi di
formazione del personale per gli aspetti generali
trattati all'articolo 2, il termine per l'adeguamento
è di un anno per gli aspetti trattati all'articolo 3
(trattamento dei dati sensibili) e di mesi 6 per le
indicazioni di cui all'articolo 4 (circa il formato
dei documenti della Pubblica Amministrazione).
2. Si stabilisce la formazione di un gruppo di lavoro
interministeriale per monitorare l'attuazione della
presente legge nel corso dei primi tre anni dalla sua
approvazione.
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interNOT - Giovanni Petrone
internot@simail.it
http://internot.tripod.com
ICQ UIN: 30281539
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