DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 AGOSTO 1999, N. 394
Capo VIII Disposizioni sull'integrazione sociale
Art. 52 (Registro delle associazioni e degli enti che
svolgono attività a favore degli immigrati)
Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli
affari sociali, è istituito il registro delle associazioni, degli enti e
degli altri organismi privati che svolgono le attività a favore degli
stranieri immigrati previste dal testo unico. Il registro è diviso in tre
sezioni:
nella prima sezione sono iscritti associazioni, enti e altri organismi
privati che svolgono attività per favorire l'integrazione sociale degli
stranieri, ai sensi dell'art. 42 del testo unico;
nella seconda sono iscritti associazioni ed enti che possono essere
ammessi a prestare garanzia per l'ingresso degli stranieri per il loro
l'inserimento nel mercato del lavoro, ai sensi dell'art. 23 del testo
unico;
nella terza sezione sono iscritti associazioni, enti ed altri
organismi privati abilitati alla realizzazione dei programmi di assistenza
e protezione sociale degli stranieri di cui all'art. 18 del testo unico.
L'iscrizione al registro di cui al comma 1, lettera a), è condizione
necessaria per accedere direttamente o attraverso convenzioni con gli enti
locali o con le amministrazioni statali, al contributo del Fondo nazionale
per l'integrazione di cui all'articolo 45 del testo unico.
Non possono essere iscritti nel registro le associazioni, enti o altri
organismi privati il cui rappresentante legale o uno o più componenti degli
organi di amministrazione e di controllo, siano sottoposti a procedimenti
per l'applicazione di una misura di prevenzione o a procedimenti penali per
uno dei reati previsti dal testo unico o risultino essere stati sottoposti a
misure di prevenzione o condannati, ancorché con sentenza non definitiva,
per uno dei delitti di cui agli articoli 380 e 381 del codice di procedura
penale, salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi con un
provvedimento che esclude il reato o la responsabilità dell'interessato, e
salvi in ogni caso gli effetti della riabilitazione.
Art. 53 (Condizioni per l'iscrizione nel Registro)
Possono iscriversi nella sezione del registro di cui all'articolo 52,
comma 1, lettera a), gli organismi privati, gli enti e le associazioni che
svolgono attività per l'integrazione di cui all'articolo 42, comma 1, del
testo unico, che abbiano i seguenti requisiti:
forma giuridica compatibile con i fini sociali e di solidarietà
desumibili dall'atto costitutivo o dallo statuto in cui devono essere
espressamente previsti l'assenza di fini di lucro, il carattere
democratico dell'ordinamento interno, l'elettività delle cariche
associative, i criteri di ammissione degli aderenti, i loro obblighi e
diritti. I predetti requisiti non sono richiesti per gli organismi aventi
natura di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), ai
sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
obbligo di formazione del bilancio o del rendiconto dal quale devono
risultare i beni, i contributi o le donazioni, nonché le modalità di
approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti;
sede legale in Italia e possibilità di operatività in Italia ed
eventualmente all'estero qualunque sia la forma giuridica assunta;
esperienza almeno biennale nel settore dell'integrazione degli
stranieri e dell'educazione interculturale; della valorizzazione delle
diverse espressioni culturali, ricreative, sociali, religiose ed
artistiche; della formazione, dell'assistenza e dell'accoglienza degli
stranieri.
I soggetti di cui al comma 1, si iscrivono al registro su richiesta del
rappresentante legale, con una domanda corredata da:
copia dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli
aderenti;
dettagliata relazione sull'attività svolta negli ultimi due anni;
copia del bilancio o del rendiconto relativo agli ultimi due anni di
attività;
eventuale iscrizione all'albo regionale delle associazioni del
volontariato;
ogni altra documentazione ritenuta utile per comprovare l'adeguatezza
dell'associazione a svolgere attività nel settore dell'integrazione degli
stranieri;
dichiarazione redatta e sottoscritta ai sensi delle vigenti
disposizioni concernente l'assenza, nei confronti del legale
rappresentante e di ciascuno dei componenti degli organi di
amministrazione e di controllo dell'ente, delle condizioni interdittive di
cui al comma 3 dell'articolo 52.
Ai fini di cui all'articolo 23, comma 2, del testo unico, possono
iscriversi nel registro di cui all'articolo 52, comma 1, lettera b), gli
enti e le associazioni di volontariato operanti nel settore
dell'immigrazione da almeno tre anni, in possesso dei requisiti di cui al
comma 1, lettere a), b) e c), comprovati con la documentazione di cui al
comma 2, nonché dei seguenti ulteriori requisiti:
disponibilità di strutture alloggiative idonee, al fine di ospitare il
cittadino straniero per il quale viene prestata garanzia;
patrimonio e disponibilità economica risultante dalla documentazione
contabile e fiscale dell'ente o dell'associazione, adeguata ad assicurare
il sostentamento e l'assistenza sanitaria dello straniero per la durata
del permesso di soggiorno e l'eventuale rimpatrio.
Gli enti e le associazioni di cui al comma 3, al momento della richiesta
di cui all'art. 23, comma 1, del testo unico devono indicare il luogo dove
intendono ospitare il cittadino straniero e le relative caratteristiche
strutturali e sanitarie, certificate a norma dell'articolo 16, comma 4,
lettera b), del presente regolamento. Gli stessi soggetti devono altresì
indicare la disponibilità economica adeguata per il sostentamento dello
straniero, non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato a
norma dell'articolo 29, comma 3, lettera b), del testo unico, ovvero, per un
numero di ospiti superiore a cinque, aumentato del 75% per ciascuno di essi.
Il decreto di cui all'articolo 54, comma 1, indica il numero massimo di
garanzie annuali che possono essere presentate da ciascun ente o
associazione iscritti al registro, individuato sulla base del suo patrimonio
e della disponibilità di alloggio.
Nell'ambito del registro di cui all'articolo. 52, comma 1, lettera c),
possono iscriversi le associazioni, gli enti e gli organismi privati
abilitati alla realizzazione dei programmi di assistenza e integrazione
sociale di cui all'articolo 18, comma 3, del testo unico. Nella fase di
prima applicazione possono richiedere l'iscrizione solo gli organismi
privati che, indipendentemente dalla natura giuridica, abbiano già svolto
attività di assistenza sociale e di prestazione dei servizi in materia di
violenza contro le donne, prostituzione, tratta, violenza e abusi sui
minori, assistenza ai lavoratori in condizione di grave sfruttamento, con
particolare riferimento al lavoro minorile.
Ai fini dell'iscrizione, i soggetti di cui al comma 5 presentano un
curriculum attestante le precedenti esperienze, e una dichiarazione dalla
quale risultino:
la disponibilità, a qualsiasi titolo, di operatori competenti nelle
aree psicologica, sanitaria, educativa e dell'assistenza sociale, che
assicurino prestazioni con carattere di continuità, ancorché volontarie;
la disponibilità, a qualsiasi titolo, di strutture alloggiative
adeguate all'accoglienza e alla realizzazione del programma di assistenza
e di integrazione sociale, con la specificazione delle caratteristiche
tipologiche e della ricettività;
i rapporti instaurati con enti locali, regioni o altre istituzioni;
la descrizione del programma di assistenza e integrazione sociale che
intendano svolgere, articolato in differenti programmi personalizzati. Il
programma indica finalità, metodologia di intervento, misure specifica di
tutela fisica e psicologica, tempi costi e risorse umane impiegate;
prevede le modalità di prestazione di assistenza sanitaria e psicologica,
e le attività di formazione, finalizzate ove necessario
all'alfabetizzazione e all'apprendimento della lingua italiana, e comunque
alla formazione professionale in relazione a specifici sbocchi lavorativi;
l'adozione di procedure per la tutela dei dati personali, ai sensi
della legge 31 dicembre 1996, n. 675, anche relativi ai soggetti ospitati
nelle strutture alloggiative; f) l'assenza, nei confronti del legale
rappresentante e di ciascuno dei componenti degli organi di
amministrazione e di controllo dell'ente, delle condizioni interdittive di
cui al comma 3 dell'articolo 52.
A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in
vigore del presente regolamento possono richiedere l'iscrizione anche
organismi privati che non abbiano svolto precedentemente attività di
assistenza nei campi indicati dal comma 6, purché stabiliscano un rapporto
di partenariato con uno dei soggetti già iscritti nella sezione del registro
di cui all'articolo 52, comma 1, lettera c). Tali organismi devono
presentare una dichiarazione dalla quale risultino, oltre ai requisiti
indicati dal comma 6, lettere a), b) e d), il curriculum di ciascuno dei
componenti ed il rapporto di partenariato.
Art. 54 (Iscrizione nel Registro)
L'iscrizione degli organismi privati, degli enti e delle associazioni
nel registro di cui all'articolo 52, è disposta dal Ministro per la
solidarietà sociale, con proprio decreto, sentita la Commissione di cui
all'articolo 25, comma 2, limitatamente all'iscrizione alla sezione di cui
all'articolo 52, comma 1, lettera c).
L'iscrizione o il provvedimento di diniego dell'iscrizione è comunicato
entro 90 giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine l'iscrizione è da
ritenersi avvenuta.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari
sociali, provvede all'aggiornamento annuale del registro, di cui
all'articolo 52, comma 1. A tal fine gli organismi privati e le associazioni
e gli enti interessati trasmettono entro il 30 gennaio di ogni anno una
relazione sull'attività svolta. Ogni cambiamento sostanziale di uno dei
requisiti richiesti per l'iscrizione dovrà essere invece comunicato
tempestivamente.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari
sociali, può effettuare controlli o richiedere la trasmissione di
documentazione. La rilevazione di comportamenti non compatibili con le
finalità dei soggetti di cui al comma 1, comporta la cancellazione dal
registro, a decorrere dalla data di comunicazione all'interessato.
L'elenco degli organismi privati e delle associazioni e degli enti
iscritte al registro è comunicato annualmente alle regioni e alle province
autonome.
Art. 55 (Funzionamento della Consulta per i problemi
degli stranieri immigrati e delle loro famiglie)
La Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro
famiglie, di cui all'art. 42 del testo unico, istituita con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, ha sede presso il Dipartimento per
gli affari sociali. Con lo stesso decreto vengono nominati i componenti
della Consulta ai sensi del comma 4 del predetto articolo 42 del testo
unico.
Il Presidente della Consulta può invitare a partecipare ai lavori della
Consulta i rappresentanti dei Consigli territoriali, di cui all'articolo 3,
comma 6, del testo unico.
I componenti della Consulta rimangono in carica per tre anni.
La Consulta è convocata almeno ogni sei mesi. La Consulta si avvale di
una propria segreteria composta da personale in servizio presso il
Dipartimento per gli affari sociali, che assicura il supporto
tecnico-organizzativo.
La Consulta acquisisce le osservazioni degli enti e delle associazioni
nazionali maggiormente attivi nell'assistenza e nell'integrazione degli
immigrati ai fini della predisposizione del Documento programmatico di cui
all'articolo 3 del testo unico; in relazione alle condizioni degli
immigrati, inoltre, esamina le problematiche relative alla loro integrazione
a livello, economico, sociale e culturale; verifica lo stato di applicazione
della legge evidenziandone difficoltà e disomogeneità a livello
territoriale; elabora proposte e suggerimenti per una migliore convivenza
tra immigrati e cittadinanza locale e per la tutela dei diritti
fondamentali; assicura la diffusione delle informazioni relative alla
realizzazione di esperienze positive maturate nel settore dell'integrazione
a livello sociale, nel rispetto delle disposizioni in vigore in materia di
dati personali.
Con il decreto di cui al comma 1, sentito il Presidente del Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro, può essere nominato il Vice presidente
della Consulta e sono stabilite le modalità di raccordo e di collaborazione
con l'attività dell'organismo di cui all'articolo 56.
Art. 56 (Organismo nazionale di coordinamento)
L'Organismo nazionale di coordinamento di cui all'articolo 42, comma 3,
del testo unico opera in stretto collegamento con la Consulta per
l'immigrazione di cui al comma 4 dello stesso articolo, con i Consigli
territoriali per l'immigrazione, con i centri di osservazione, informazione
e di assistenza legale contro le discriminazioni razziali, etniche,
nazionali e religiose, con le istituzioni e gli altri organismi impegnati
nelle politiche di immigrazione a livello locale, al fine di accompagnare e
sostenere lo sviluppo dei processi locali di accoglienza ed integrazione dei
cittadini stranieri, la loro rappresentanza e partecipazione alla vita
pubblica,
La composizione dell'Organismo nazionale di cui al comma 1 è stabilita
con determinazione del Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e
del lavoro (C.N.E.L.), d'intesa con il Ministro per la solidarietà sociale.
L'Organismo nazionale si avvale di una segreteria composta da funzionari
del C.N.E.L. e personale ed esperti con contratto a tempo determinato.
Art. 57 (Istituzione dei Consigli territoriali per
l'immigrazione)
I Consigli territoriali per l'immigrazione di cui all'articolo 3, comma
6, del testo unico, con compiti di analisi delle esigenze e di promozione
degli interventi da attuare a livello locale, sono istituiti, a livello
provinciale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da
adottarsi di concerto con il Ministro dell'interno. E' responsabilità del
prefetto assicurare la formazione e il funzionamento di detti Consigli. Essi
sono così composti:
dai rappresentanti dei competenti uffici periferici delle
amministrazioni dello Stato;
dal Presidente della provincia;
da un rappresentante della regione;
dal sindaco del comune capoluogo, o da un suo delegato, nonché dal
sindaco, o da un suo delegato, dei comuni della provincia di volta in
volta interessati;
dal Presidente della camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura o da un suo delegato;
da almeno due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei
lavoratori e dei datori di lavoro;
da almeno due rappresentanti delle associazioni più rappresentative
degli stranieri extracomunitari operanti nel territorio;
da almeno due rappresentanti degli enti e delle associazioni
localmente attivi nel soccorso e nell'assistenza agli immigrati.
Possono essere invitati a partecipare alle riunioni dei Consigli i
rappresentanti delle Aziende sanitarie locali, nonché degli enti o altre
istituzioni pubbliche interessati agli argomenti in trattazione.
I Consigli territoriali per l'immigrazione operano, per la necessaria
integrazione delle rispettive attività, in collegamento con le Consulte
regionali di cui all'articolo 42, comma 6, del testo unico, eventualmente
costituite con legge regionale. Ai fini di una coordinata ed omogenea azione
di monitoraggio ed analisi delle problematiche connesse al fenomeno
dell'immigrazione e delle esigenze degli immigrati, nonché di promozione dei
relativi interventi, il prefetto assicura il raccordo dei Consigli
territoriali con la Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e
delle loro famiglie, di cui all'articolo 42, comma 4, del testo unico.
Nell'adozione del decreto di cui al comma 1 del presente articolo, il
Presidente del Consiglio dei Ministri tiene conto, ai fini dell'istituzione
dei Consigli territoriali per l'immigrazione, degli eventuali organi
costituiti, con analoghe finalità, presso i comuni. In tal caso, il prefetto
assicura il raccordo tra i predetti organi e la Consulta per i problemi
degli stranieri immigrati e delle loro famiglie.
Art. 58 (Fondo nazionale per le politiche
migratorie)
Il Ministro per la solidarietà sociale, con proprio decreto adottato di
concerto con i Ministri interessati secondo quanto disposto dall'articolo
59, comma 46, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dall'articolo 133,
comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ripartisce i
finanziamenti relativi al Fondo nazionale per le politiche migratorie di cui
all'articolo 45 del testo unico, in base alle seguenti quote percentuali:
una quota pari all'80% dei finanziamenti dell'intero Fondo è destinata
ad interventi annuali e pluriennali attivati dalle regioni e dalle
province autonome di Trento e Bolzano, nonché dagli enti locali, per
straordinarie esigenze di integrazione sociale determinate dall'afflusso
di immigrati;
una quota pari al 20% dei finanziamenti è destinata ad interventi di
carattere statale comprese le spese relative agli interventi previsti
dagli articoli 20 e 46 del testo unico.
Le somme stanziate dall'articolo 18 del testo unico per interventi di
protezione sociale confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 59, comma 44,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per essere successivamente riassegnate
al Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei
Ministri con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, adottato di
concerto con i Ministri interessati, secondo quanto previsto dall'articolo
59, comma 46, della predetta legge n. 449 e dall'articolo 129, comma 1,
lettera e), del predetto decreto legislativo n. 112 del 1998.
Le regioni possono impiegare una quota delle risorse loro attribuite ai
sensi del comma 1, lettera a), per la realizzazione di programmi
interregionali di formazione e di scambio di esperienze in materia di
servizi per l'integrazione degli immigrati.
Le risorse attribuite alle regioni ai sensi del comma 1, lettera a),
costituiscono quote di cofinanziamento dei programmi regionali relativi ad
interventi nell'ambito delle politiche per l'immigrazione. A tal fine le
regioni partecipano con risorse a carico dei propri bilanci per una quota
non inferiore al 20% del totale di ciascun programma. Le risorse attribuite
alle regioni possono altresì essere utilizzate come quota nazionale di
cofinanziamento per l'accesso ai fondi comunitari.
Il decreto di ripartizione di cui al comma 1 tiene conto, sulla base dei
dati rilevati dall'ISTAT e dal Ministero dell'interno:
della presenza degli immigrati sul territorio;
della composizione demografica della popolazione immigrata e del
rapporto tra immigrati e popolazione locale;
delle situazioni di particolare disagio nelle aree urbane e della
condizione socio-economica delle aree di riferimento.
Per la realizzazione della base informativa statistica necessaria alla
predisposizione del decreto di cui al comma 1, il Ministero dell'interno
trasmette all'ISTAT, secondo modalità concordate e nel rispetto della legge
31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni, le
informazioni di interesse statistico sui cittadini stranieri, contenute nei
propri archivi automatizzati, incluse quelle relative ai minorenni
registrati sul permesso di soggiorno o carta di soggiorno dei genitori.
Il decreto di cui al comma 1 tiene altresì conto delle priorità di
intervento e delle linee guida indicate nel documento programmatico relativo
alla politica dell'immigrazione e degli stranieri predisposto ogni tre anni
ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del testo unico.
I programmi annuali e pluriennali predisposti dalle regioni sono
finalizzati allo svolgimento di attività volte a:
favorire il riconoscimento e l'esercizio, in condizione di parità con
i cittadini italiani, dei diritti fondamentali delle persone immigrate;
promuovere l'integrazione degli stranieri favorendone l'accesso al
lavoro, all'abitazione, ai servizi sociali, alle istituzioni scolastiche;
prevenire e rimuovere ogni forma di discriminazione basata sulla
razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica o religiosa;
tutelare l'identità culturale, religiosa e linguistica degli
stranieri;
consentire un positivo reinserimento nel Paese d'origine.
Il Ministro per la solidarietà sociale predispone, con proprio decreto,
sentita la Conferenza Unificata, un apposito modello uniforme per la
comunicazione dei dati statistici e socio-economici e degli altri parametri
necessari ai fini della redazione dei programmi regionali e statali, che
devono essere trasmessi al Dipartimento per gli affari sociali ai sensi
dell'articolo 59, comma 1, e dell'articolo 60, comma 2, e per la
presentazione della relazione annuale ai sensi dell'articolo 59, comma 5, e
dell'articolo 60, comma 4.
Art. 59 (Attività delle regioni e delle province
autonome)
Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto del Ministro per
la solidarietà sociale di cui all'articolo 58, comma 1, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano sulla base delle risorse del Fondo
rispettivamente assegnate, comunicano al Dipartimento per gli affari sociali
della Presidenza del Consiglio dei Ministri i programmi annuali o
pluriennali, comunque della durata massima di tre anni, che intendono
realizzare nell'ambito delle politiche per l'immigrazione. La comunicazione
dei programmi é condizione essenziale per la erogazione del finanziamento
annuale.
Per favorire l'elaborazione dei piani territoriali anche ai fini
dell'armonizzazione con i piani di intervento nazionale, il Ministro per la
solidarietà sociale, d'intesa con la Conferenza Unificata, adotta con
proprio decreto linee guida per la predisposizione dei programmi regionali.
I programmi regionali indicano i criteri per l'attuazione delle
politiche di integrazione degli stranieri ed i compiti attribuiti ai comuni
quali soggetti preposti all'erogazione dei servizi sociali ai sensi
dell'articolo 131, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. I
programmi regionali prevedono accordi di programma con gli enti locali che
indichino gli obiettivi da perseguire, gli interventi da realizzare, le
modalità e i tempi di realizzazione, i costi e le risorse impegnate, i
risultati perseguiti, i poteri sostitutivi in caso di ritardi e
inadempienze.
Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai fini
dell'attuazione dei propri programmi, possono avvalersi della partecipazione
delle associazioni di stranieri e delle organizzazioni stabilmente operanti
in loro favore iscritte nel registro di cui all'articolo 52 comma 1, lettera
a).
Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro un anno
dalla data di erogazione del finanziamento, presentano una relazione al
Ministro per la solidarietà sociale sullo stato di attuazione degli
interventi previsti nei programmi, sulla loro efficacia, sul loro impatto
sociale, sugli obiettivi conseguiti e sulle misure da adottare per
migliorare le condizioni di vita degli stranieri sul territorio. Nello stato
di attuazione degli interventi deve essere specificato anche il grado di
avanzamento dei programmi in termini di impegni di spesa, pagamenti e
residui passivi desunti dai rispettivi bilanci.
Qualora le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano non
adempiano nei termini all'obbligo di comunicazione dei programmi che
intendono realizzare ovvero, entro dodici mesi dalla data di erogazione dei
finanziamenti, non abbiano provveduto all'impegno contabile delle rispettive
quote assegnate, il Ministro per la solidarietà sociale, sentita la
Conferenza Unificata provvede alla revoca del finanziamento e alla
ridestinazione dei fondi alle regioni e alle province autonome.
L'obbligo di comunicazione dei programmi di cui al comma 1 e quello
dell'iscrizione nel registro di cui al comma 4 e le quote di cofinanziamento
previste a carico delle regioni dall'articolo 58, comma 4, operano
relativamente alla ripartizione degli stanziamenti previsti per gli esercizi
finanziari successivi a quello di entrata in vigore del presente
regolamento.
Art. 60 (Attività delle Amministrazioni statali)
Gli interventi realizzati dalle amministrazioni statali sono finanziati
ai sensi dell'articolo 58, comma 1, lettera b), secondo le priorità indicate
dal documento programmatico di cui all'articolo 3, comma 1, del testo unico.
Il Ministro per la solidarietà sociale promuove e coordina, d'intesa con
i Ministri interessati, i programmi delle amministrazioni statali presentati
al Dipartimento per gli affari sociali entro sei mesi dalla pubblicazione
del decreto di ripartizione del Fondo.
Le amministrazioni statali predispongono i propri programmi anche
avvalendosi delle associazioni di stranieri e delle organizzazioni
stabilmente operanti in loro favore iscritte nel registro di cui
all'articolo 52, comma 1, lettera a).
Le amministrazioni statali, entro un anno dalla data di erogazione del
finanziamento, presentano una relazione al Ministro per la solidarietà
sociale sullo stato di attuazione degli interventi previsti nei rispettivi
programmi, sulla loro efficacia, sul loro impatto sociale e sugli obiettivi
conseguiti.
Art. 61 (Disposizione transitoria)
La condizione dell'iscrizione al registro di cui all'articolo 52, comma
1, è richiesta per gli interventi adottati sugli stanziamenti previsti per
gli esercizi finanziari degli anni successivi a quello di entrata in vigore
del presente regolamento. Il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.