CIRCOLARE N. 126
Prot. 8455 - 4 nov. 1998
Alle Direzioni Regionali del Lavoro
- Settore Politiche del Lavoro
- Settore Ispezione del Lavoro
LORO SEDI
Alle Direzioni Provinciali del Lavoro
- Servizio Politiche del Lavoro
- Servizio Ispezione del Lavoro
- LORO SEDI
Alla Provincia Autonoma di Bolzano A.A. Rip.ne 19 Lav. - Uff.
Lav.
- Ispett. Lav.
BOLZANO
Alla Provincia autonoma di Trento Assessorato al lavoro
TRENTO
Alla Provincia Autonoma Friuli V.G.
Agenzia Regionale del Lavoro
TRIESTE
Alla Direzione Regionale del Lavoro del Friuli V.G.
TRIESTE
Alla Regione Siciliana - Ass.to al Lavoro Uff. Reg. Lav. - Ispett.
Reg. Lav.
- U.S.C.L.S.
PALERMO
All'Ufficio Speciale Collocamento Lavoratori dello Spettacolo
ROMA
OGGETTO: decreto sui flussi migratori per l'anno 1998, ai sensi
dell'art. 3, comma 4 del T.U. 25.7.98, n. 286 sull'immigrazione
-
D.P.C.M. del 16 ottobre 1998.
Si trasmette, in allegato alla presente, la copia del Decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 ottobre 1998,
pubblicato sulla G.U. n. 249 del 24.10.1998 relativo alla programmazione
dei flussi migratori per l'anno 1998, che integra quella già fissata
dal precedente Decreto interministeriale 24.12.1997.
Il D.P.C.M. in oggetto èstato elaborato ai sensi dell'art. 3,
comma 4° del T.U. 25.7.98, n. 286 sull'immigrazione, nell'ambito
delle previsioni triennali definite nel documento programmatico
sulla politica della immigrazione e tenuto conto della portata
e delle implicazioni del fenomeno dell'immigrazione irregolare
in Italia, di cui alla Relazione al Parlamento sullo stesso oggetto.
Per la residua parte dell'anno 1998, si dispone sia un ampliamento
di flussi migratori in ingresso, in via preferenziale per albanesi,
marocchini e tunisini, sia una regolarizzazione per lavoro o per
ricongiungimento familiare degli stranieri già presenti in Italia
prima dell'entrata in vigore della nuova normativa sull'immigrazione
succitata.
In particolare, il decreto in oggetto stabilisce che possano essere
rilasciati per la residua parte dell'anno in corso permessi di
soggiorno per lavoro nell'ambito di una quota totale massima di
38.000 persone, in aggiunta agli ingressi previsti con il decreto
succitato del 24.12.97 ed a quelli autorizzati in base alla circolare
ministeriale n. 104/98.
Stante il carattere esaustivo delle previsioni per il 1998, nella
quota di 38.000 persone rientrano gli ingressi per lavoro che
le Direzioni Regionali avessero rilevato eventualmente in eccedenza
sul totale massimo attribuito finora con le circ. n. 75/98 e 104/98.
I permessi di soggiorno per lavoro di che trattasi possono riguardare
sia il lavoro subordinato (a tempo determinato che indeterminato),
anche a carattere stagionale, o la collaborazione non occasionale
e coordinata con l'attività del committente, sia il lavoro autonomo.
Si rammenta che, per il lavoro autonomo, la autorizzazione o la
regolarizzazione non sono di competenza del Ministero del lavoro.
Per quanto riguarda la parte di competenza di questo Ministero,
si forniscono le seguenti disposizioni.
1. INGRESSO DI CITTADINI NON APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA RESIDENTI
ALL'ESTERO
Come disposto all'art. 2 del decreto in oggetto sono prefissate
quote di ingresso a favore di cittadini albanesi (n. 3.000 ingressi
di cui 1.500 a favore di coloro che hanno accettato il rimpatrio
dopo essere stati in Italia), marocchini (n. 1.500 ingressi) e
tunisini (n. 1.500 ingressi) per effetto di accordi bilaterali
già stipulati. Per quanto concerne l'elenco dei cittadini albanesi
che hanno accettato il rimpatrio dopo essere stati in Italia,
sarà inviata quanto prima apposita nota.
Tale quota di 6.000 autorizzazioni viene ripartita in 4.000 ingressi
per lavoro subordinato e 2.000 per lavoro autonomo (rispettivamente
1.000 per l'Albania, 500 per il Marocco e 500 per la Tunisia).
Tali flussi di entrata per lavoro sono riconosciuti in via preferenziale
rispetto ai lavoratori provenienti da altre aree. Al riguardo
si ritiene ammissibile anche l'ulteriore autorizzazione di 3.000
lavoratori, solo per lavoro stagionale, provenienti da altri Paesi
extracomunitari.
Le autorizzazioni da parte di codesti Uffici, sino alla fine dell'anno,
non potranno quindi superare le 7.000 unità, comprese le 4.000
unità provenienti dai tre Stati suindicati.
A questo proposito, è allegato un prospetto di attribuzione delle
quote di autorizzazioni rilasciabili, per ogni regione, con la
quota preferenziale agli albanesi, marocchini e tunisini.
Al fine di rendere efficace la ricordata preferenza da riservare
ai Paesi con i quali sono state raggiunte le intese bilaterali,
codesti Uffici dovranno promuovere, presso i datori di lavoro,
le liste di lavoratori, già disponibili o che saranno successivamente
inoltrate, assicurando, in ogni caso, la precedenza ai lavoratori
delle liste ovvero, in carenza, ai residenti nei tre Paesi, nel
caso di richiesta di autorizzazioni non nominative.
Le Direzioni Regionali del Lavoro - Settore Politiche del Lavoro
dovranno provvedere ad assegnare le quote a ciascuna Direzione
Provinciale del Lavoro secondo le riconosciute esigenze e sono
tenute a vigilare per l'esatto adempimento della presente, provvedendo
alle dovute comunicazioni a questo Servizio.
Ferma restando la rilevazione trimestrale (AUT 1/ST e AUT 2/ST),
gli uffici in indirizzo provvederanno alle comunicazioni mensili
alla scrivente delle autorizzazioni gradualmente rilasciate, specificando
la nazionalità di appartenenza solo per albanesi, tunisini e marocchini
nonché segnalando le autorizzazioni al lavoro stagionale, come
di consueto, per aree di provenienza.
Per le Regioni autonome Friuli Venezia Giulia e Sicilia, gli Uffici
Regionali in indirizzo provvederanno a rendere noto il testo della
presente circolare alle sedi provinciali.
2. SOGGETTI CHE POSSONO BENEFICIARE DELLA REGOLARIZZAZIONE
Ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. in oggetto, è possibile ottenere
un permesso di soggiorno per lavoro anche per gli stranieri non
comunitari già presenti in Italia, su apposita richiesta alla
Questura competente, entro il 15.12.98, corredata da:
a) idonea documentazione circa l'effettiva presenza in Italia
prima del 27 marzo 1998;
b) un contratto di lavoro subordinato, a condizioni non inferiori
a quelle stabilite dai contratti collettivi di lavoro applicabili,
ovvero un contratto di collaborazione, di carattere non occasionale,
svolto senza vincolo di subordinazione, in modo prevalentemente
personale, coordinato con l'attività del committente, ed avente
ad oggetto prestazioni rese con autonomia, quantomeno operativa,
a fronte di un corrispettivo non inferiore ai minimi previsti,
per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva di settore
o della categoria affine, ovvero ai compensi medi in uso per lo
stesso ramo di attività lavorativa autonoma.
Tali contratti devono recare sottoscrizione autenticata e prevedere
la sola condizione sospensiva della concessione del permesso di
soggiorno, e devono essere verificati dalla competente Direzione
Provinciale del Lavoro;
c) idonea documentazione circa la sistemazione alloggiativa.
2.1 ADEMPIMENTI DELLE DIREZIONI PROVINCIALI DEL LAVORO RELATIVI
AL PUNTO b) SOPRA INDICATO
Lavoro subordinato
Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche
stagionale o a tempo indeterminato deve essere autenticato ai
sensi della normativa vigente in materia.
In luogo di tale autentica, nel caso di assunzione di collaboratore
familiare, il contratto di lavoro potrà essere sottoscritto anche
di fronte al funzionario della Direzione Provinciale del Lavoro,
incaricato all'uopo, che provvederà ad accertare le generalità
dei sottoscrittori ed a certificare l'avvenuta stipula in propria
presenza sulla copia.
Oltre a tale incombenza od all'accertamento della relata di autentica
sulla copia del contratto, il funzionario incaricato dovrà verificare
che nel contratto sia stata inclusa la sola condizione sospensiva
della concessione del permesso di soggiorno (in altri termini,
il lavoratore, successivamente al rilascio del permesso di soggiorno,
potrà senz'altro iniziare a svolgere le prestazioni).
Inoltre, il medesimo dovrà accertare che il livello retributivo
concordato non risulti inferiore a quello previsto dai contratti
collettivi di lavoro applicabili nonché riscontrare la conformità
agli stessi di altre condizioni eventualmente inserite.
Collaborazione non occasionale e coordinata con l'attività del
committente
Per quanto attiene alle attività di collaborazione non occasionale
e coordinata con l'attività del committente che non rientrano
nella figura del lavoro subordinato, si dovrà valutare l'effettiva
sussistenza nel contratto soggetto a verifica di tutte le clausole
ricordate nel D.P.C.M., non potendosi ovviamente effettuare in
quel momento, alcuna verifica in concreto sulle mansioni effettivamente
svolte.
Inoltre, il contratto di collaborazione di che trattasi dovrà
contenere la clausola espressa che il corrispettivo previsto non
sia inferiore ai minimi stabiliti, per prestazioni analoghe, dalla
contrattazione collettiva di settore o della categoria affine,
ovvero ai compensi medi in uso per lo stesso ramo di attività
lavorativa autonoma.
Al fine di accelerare le procedure di tali verifiche, le Direzioni
Provinciali del Lavoro potranno avvalersi anche di schemi di contratto
eventualmente predisposti all'uopo nelle singole sedi, da distribuire
in loco agli stranieri od ai committenti interessati.
Il contratto di collaborazione deve essere autenticato ai sensi
della normativa vigente.
Per la verifica della condizione sospensiva e per l'inizio delle
prestazioni, si rimanda a quanto già precisato per il lavoro subordinato.
2.2 PROCEDURE
Al termine dell'esame del testo del contratto, dovrà essere apposto
sulla copia un timbro attestante l'avvenuto controllo formale
eseguito ai sensi del D.P.C.M., con la sottoscrizione del funzionario
che ha svolto i riscontri dovuti.
A tal proposito, ciascuna Direzione provinciale del Lavoro provvederà
a mettere a disposizione delle Questure, deputate nelle province
alla ricezione delle domande di regolarizzazione, il personale
qualificato per svolgere i compiti suesposti, anche, eventualmente,
presso le sedi delle Questure medesime secondo le indicazioni
delle locali Prefetture.
Infine, si sottolinea la necessità di effettuare un costante monitoraggio
del numero di contratti verificati per ogni settimana in sede
provinciale.
A tal fine, le Direzioni Regionali del Lavoro trasmetteranno i
dati di cui sopra, distinti per categoria di contratto, come da
prospetto allegato, entro il lunedì successivo la settimana di
riferimento.
Con successive istruzioni, saranno impartite le direttive atte
a registrare i nominativi dei datori di lavoro e dei lavoratori
interessati alla regolarizzazione, al fine di valutare anche la
congruità del numero delle regolarizzazioni effettuate.
|
ANNO 1998 |
||
|
REGIONI |
1.Limiti da ripartire in ragione del 25% tra: Albanesi,Albanesi rimpatriati,Tunisini,Marocchini |
2.Autorizzazioni rilasciabili per lavoro subordinato stagionale ad altre nazionalità |
|
|
25 |
15 |
|
PIEMONTE |
250 |
190 |
|
LOMBARDIA |
190 |
140 |
|
TRENTO |
100 |
75 |
|
BOLZANO |
390 |
290 |
|
VENETO |
540 |
400 |
|
FRIULI VENEZIA G. |
240 |
180 |
|
LIGURIA |
350 |
260 |
|
EMILIA ROMAGNA |
140 |
100 |
|
TOSCANA |
270 |
200 |
|
UMBRIA |
190 |
140 |
|
MARCHE |
70 |
50 |
|
LAZIO |
240 |
180 |
|
ABRUZZO |
30 |
25 |
|
MOLISE |
30 |
25 |
|
CAMPANIA |
140 |
100 |
|
BASILICATA |
20 |
20 |
|
PUGLIA |
525 |
400 |
|
CALABRIA |
70 |
60 |
|
SICILIA |
110 |
90 |
|
SARDEGNA |
50 |
40 |
|
U.S.L.C.S. ROMA |
20 |
10 |
|
U.S.L.C.S. PALERMO |
10 |
10 |
|
TOTALE ITALIA |
4000 |
3000 |