IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
		
		Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il
		testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellimmigrazione
		enorme sulla condizione dello straniero;
		Visto il documento programmatico relativo alla politica dellimmigrazione
		approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 31 luglio
		1998 ed emanato con decreto del Presidente della Repubblica 5
		agosto 1998, ai sensi dellart. 3 del predetto decreto legislativo;
		Vista la relazione sul fenomeno dellimmigrazione irregolare in
		Italia presentato al Parlamento;
		Visto il decreto interministeriale 24 dicembre 1997 e considerata
		la necessità di aggiornare le quantificazioni degli ingressi previsti;
		Considerato che il predetto documento programmatico contiene specifici
		impegni, nellambito del periodo triennale, anche per lultima
		parte dellanno 1998;
		Considerato che la programmazione dei flussi migratori deve tener
		conto del fabbisogno di manodopera stimato dal Ministero del Lavoro
		e della Previdenza Sociale per il triennio 1998-2000 e, nella
		fase di prima applicazione della nuova normativa in materia, della
		presenza in Italia di stranieri che già soddisfano i requisiti
		richiesti per il rilascio dei permessi di soggiorno per motivi
		di lavoro e per i quali può definirsi un inserimento lavorativo
		regolare in conformità del predetto documento programmatico; 
		Ritenuto di dover emanare un nuovo decreto sui flussi di ingresso
		per lanno in corso con carattere durgenza affinché si possa
		disporre dei suoi concreti effetti nellultima parte dellanno
		1998;
		Sentite le competenti Commissioni parlamentari permanenti;
		Sentiti il Ministro degli affari esteri, il Ministro dellinterno,
		il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
		il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il Ministro
		dellindustria, commercio e artigianato e il Ministro per la solidarietà
		sociale.
		
Decreta:
E consentito il rilascio del permesso di soggiorno per motivi
		di lavoro subordinato, anche a carattere stagionale o a carattere
		atipico, e di lavoro autonomo, a cittadini stranieri non comunitari
		residenti allestero e, alle condizioni prescritte nei successivi
		articoli 3 e 4, a quelli già presenti in Italia, entro una quota
		totale massima, nel 1998, aggiuntiva a quella già fissata con
		il decreto interministeriale 24 dicembre 1997, di 38.000 persone.
		
Nellambito di tale quota massima è consentito in via preferenziale
		lingresso in Italia di:
		a) fino a 3000 cittadini albanesi, di cui fino a 1500 tra coloro
		che hanno accettato il rimpatrio dopo essere stati in Italia,
		tenuto conto degli accordi bilaterali stipulati con lAlbania;
		b) fino a 1500 cittadini marocchini e fino a 1500 cittadini tunisini,
		tenuto conto degli accordi bilaterali finora stipulati con Marocco
		e Tunisia.
		
Sino al 15 dicembre 1998, possono richiedere il rilascio del permesso
		di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, anche a carattere
		stagionale o a carattere atipico, lavoratori stranieri già presenti
		in Italia prima della data di entrata in vigore della legge 6
		marzo 1998 n. 40, previa presentazione alla Questura competente
		per territorio di apposita domanda corredata da:
		a) idonea documentazione circa leffettiva presenza in Italia
		prima del 27 marzo 1998;
		b) un contratto di lavoro subordinato, a condizioni non inferiori
		a quelle stabilite dai contratti collettivi di lavoro applicabili,
		ovvero un contratto di collaborazione,di carattere non occasionale,
		svolto senza vincolo di subordinazione, in modo prevalentemente
		personale, coordinato con lattività del committente ed avente
		ad oggetto prestazioni rese con autonomia, quantomeno operativa
		a fronte di un corrispettivo non inferiore ai minimi previsti,
		per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva di settore
		o della categoria affine, ovvero ai compensi medi in uso per lo
		stesso ramo di attività lavorativa autonoma. Tali contratti devono
		recare sottoscrizione autenticata e prevedere la sola condizione
		sospensiva della concessione del permesso di soggiorno e devono
		essere verificati dalla competente commissione provinciale del
		lavoro;
		c) idonea documentazione circa la sistemazione alloggiativa.
		
Sino al 15 dicembre 1998, possono egualmente richiedere il rilascio
		del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo lavoratori
		stranieri già presente in Italia prima della data di entrata in
		vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40, , previa presentazione
		alla Questura competente per territorio di apposita domanda corredata
		da:
		a) idonea documentazione circa leffettiva presenza in Italia
		prima del 27 marzo 1998;
		b) idonea documentazione relativa al possesso dei requisiti di
		cui allart. 26 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
		dellimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero. A
		tal fine la sussistenza dei requisiti richiesti per lo svolgimento
		della specifica attività dovrà essere attestata mediante il nulla
		osta dellorgano competente per liscrizione in albi o registri,
		per il rilascio dellautorizzazione o licenza o per la ricezione
		della denuncia di inizio dellattività;
		c) idonea documentazione circa la sistemazione alloggiativa e
		il possesso delle risorse occorrenti per lattività da intraprendere.
		Si prescinde dalla documentazione relativa a dette risorse per
		lattività di commercio ambulante.
Fuori dai limiti quantitativi di cui al presente decreto, quando
		ricorrono le altre condizioni di cui allart. 29 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
		dellimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero, gli
		stranieri già presenti in Italia prima della data di entrata in
		vigore della legge n. 40 del 6 marzo 1998, possono altresì richiedere
		alla Questura territorialmente competente, sino al 15 dicembre
		1998 il permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare con
		il cittadino straniero già in possesso del permesso di soggiorno
		per uno dei motivi di cui allart. 28, commi 1 e 2 del predetto testo unico, ovvero che abbia ottenuto
		permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno, ai sensi
		degli articoli 1 o 2 del presente decreto.
		
I permessi di soggiorno di cui agli articoli precedenti sono rilasciati
		previa esibizione del passaporto o altro documento equipollente,
		ivi compresa lattestazione di identità rilasciata dalla rappresentanza
		diplomatica o consolare in Italia del Paese di appartenenza e
		previa verifica dei presupposti di cui al presente decreto, salvo
		che si tratti di persone per le quali lingresso o il soggiorno
		nel territorio dello Stato non possono essere consentiti.
		
Roma 16 ottobre 1998-11-03
Il Presidente: Prodi