Art. 1
Istituzione del patrocinio.
1. è assicurato il patrocinio a spese dello Stato nel procedimento
penale ovvero penale militare per la difesa del cittadino non
abbiente, imputato, persona offesa da reato, danneggiato che intenda
costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente
obbligato per la pena pecuniaria.
2. Il patrocinio è altresì assicurato nei procedimenti civili
relativamente all'esercizio dell'azione per il risarcimento del
danno e le restituzioni derivanti da reato, sempreché le ragioni
del non abbiente risultino non manifestamente infondate.
3. Nei procedimenti penali l'ammissione al patrocinio a spese
dello Stato giova per tutti i gradi del procedimento.
4. Nei procedimenti di cui al comma 2 l'ammissione al patrocinio
a spese dello Stato ha effetto per tutti i gradi di giurisdizione
qualora la parte ammessa risulti totalmente vittoriosa.
5. Nel processo penale a carico di minorenni, quando l'interessato
non vi abbia provveduto, l'autorità procedente nomina un difensore
cui è corrisposto il compenso nella misura e secondo le modalità
previste dalla presente legge. Lo Stato ha diritto di ripetere
le somme pagate nei confronti del minorenne e dei familiari che
superano i limiti di reddito di cui all'art. 3.
6. Il trattamento riservato dalla presente legge al cittadino
italiano è assicurato altresì allo straniero e all'apolide residente
nello Stato.
7. Le disposizioni della presente legge si applicano fino alla
data di entrata in vigore della disciplina generale del patrocinio
dei non abbienti avanti ad ogni giurisdizione.
8. La disposizione del comma 1 non si applica ai procedimenti
penali concernenti contravvenzioni. Tuttavia il patrocinio a spese
dello Stato è assicurato anche relativamente a detti procedimenti
quando essi:
a) sono riuniti a procedimenti per delitti;
b) sono connessi a procedimenti per delitti ancorché non riuniti.
9. In ogni caso, la disposizione del comma 1 non si applica nei
confronti dell'imputato per reati commessi in violazione delle
norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui
redditi e sul valore aggiunto.
Art. 2.
Istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
1. In ogni stato e grado del procedimento l'interessato che si
trovi nelle condizioni indicate nell'art. 3 può chiedere di essere
ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
2. La relativa istanza, a pena di inammissibilità, deve essere
sottoscritta dall'interessato. La sottoscrizione è autenticata
dal difensore designato ovvero dal funzionario che la riceve.
Per il richiedente detenuto, internato in un istituto, in stato
di arresto o di detenzione domiciliare ovvero custodito in un
luogo di cura si applica l'art. 123 del codice di procedura penale.
3. Fuori dei casi di cui all'art. 123 del codice di procedura
penale, l'istanza è presentata esclusivamente dall'interessato
o dal difensore ovvero inviata a mezzo raccomandata alla cancelleria
del giudice che procede, ovvero, nelle ipotesi di cui all'art.
1, comma 2, del giudice innanzi al quale pende il procedimento
ovvero del giudice competente a conoscere del merito.
L'istanza può essere presentata dal difensore direttamente in
udienza. Se procede la Corte di cassazione o se davanti a detta
Corte pende uno dei procedimenti di cui all'art. 1, comma 2, l'istanza
è presentata al giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.
Art. 3.
Condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
1. Può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato chi è
titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale
sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore
a lire otto milioni nell'anno 1990 e dal 1991 a lire dieci milioni.
2. Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari,
il reddito ai fini del presente articolo è costituito dalla somma
dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente
della famiglia ivi compreso l'istante. In tal caso, i limiti indicati
al comma 1 sono elevati di lire due milioni per ognuno dei familiari
conviventi con l'interessato.
3. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito indicati
nel comma 1 si tiene conto anche dei redditi che per legge sono
esenti dall'IRPEF o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a
titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.
4. Si tiene conto del solo reddito personale nei procedimenti
in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli
degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.
5. Ogni due anni, con decreto del Ministro di grazia e giustizia,
emanato di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze,
può essere adeguata la misura del reddito di cui al comma 1 in
relazione alla variazione, accertata dall'Istituto centrale di
statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie
di operai e impiegati, verificatasi nel biennio precedente.
Art. 4.
Effetti dell'ammissione al patrocinio.
1. L'ammissione al beneficio produce i seguenti effetti:
a) l'annotazione a debito dell'imposta di bollo e di registro
e di qualsiasi altra tassa o diritto di ogni specie o natura,
relativamente ad atti, documenti e provvedimenti concernenti il
giudizio;
b) il rilascio gratuito, senza percezione di diritti o altre spese,
delle copie degli atti processuali strettamente necessarie per
l'esercizio della difesa;
c) l'anticipazione da parte dello Stato delle spese effettivamente
sostenute dai difensori, consulenti tecnici e consulenti tecnici
di parte, ausiliari, notai e pubblici ufficiali che abbiano prestato
la loro opera nel processo nonché delle spese ed indennità necessarie
per l'audizione dei testimoni e di quelle da corrispondersi ad
imprese editrici di giornali per la pubblicazione di provvedimenti;
d) l'annotazione a debito degli onorari dovuti nonché delle spese
e indennità anticipate dallo Stato, ai sensi della lettera c );
e) l'esenzione dall'imposta di bollo relativa alle autocertificazioni
previste dalla presente legge.
2. Per i consulenti tecnici gli effetti di cui al comma 1 si producono
limitatamente ai casi in cui è disposta perizia. Gli effetti stessi
non si producono relativamente ai soggetti che svolgono investigazioni
per ricercare e individuare elementi di prova di cui all'art.
38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale.
3. L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato non può essere
concessa se il richiedente è assistito da più di un difensore;
in ogni caso gli effetti dell'ammissione cessano a partire dal
momento in cui la persona alla quale il beneficio è stato concesso
nomina un secondo difensore di fiducia.
4. Nella stessa fase o grado del giudizio il difensore può essere
sostituito soltanto per giustificato motivo e previa autorizzazione
del giudice che procede, ovvero, nelle ipotesi di cui all'art.
1, comma 2, del giudice innanzi al quale pende il procedimento
ovvero del giudice competente a conoscere del merito. La sostituzione
non autorizzata comporta la cessazione degli effetti dell'ammissione
al beneficio.
5. Gli effetti di cui al comma 1 decorrono dalla data in cui l'istanza
è stata presentata o è pervenuta alla cancelleria o dal primo
atto in cui interviene il difensore se l'interessato fa riserva
di presentare l'istanza e questa è presentata entro i venti giorni
successivi.
Art. 5.
Contenuto dell'istanza.
1. L'istanza prevista dall'art. 2 deve essere redatta in carta
semplice e contenere, oltre alla richiesta di ammissione al patrocinio
a spese dello Stato ed all'indicazione del processo cui si riferisce:
a) l'indicazione delle generalità dell'interessato e dei componenti
la sua famiglia anagrafica;
b) un'autocertificazione dell'interessato attestante la sussistenza
delle condizioni di reddito previste per l'ammissione al patrocinio
a spese dello Stato, con specifica determinazione del reddito
complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità
indicate nell'art. 3;
c) l'impegno a comunicare entro trenta giorni dalla scadenza del
termine di un anno, a far tempo dalla data di presentazione dell'istanza
o della comunicazione precedente e fino a che il procedimento
non sia definito, le eventuali variazioni dei limiti di reddito,
verificatesi nell'anno precedente, rilevanti ai fini della concessione
del beneficio.
2. All'istanza devono inoltre essere allegati:
a) una dichiarazione indicante analiticamente, per ciascuno dei
soggetti il cui reddito debba essere considerato ai sensi dell'art.
3:
1) il numero del codice fiscale;
2) il reddito di lavoro;
3) i redditi diversi da quelli di lavoro, anche se esenti da IRPEF
o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ovvero ad
imposta sostitutiva, di cui l'interessato abbia, direttamente
o indirettamente, la libera disponibilità, o comunque il godimento;
4) i beni immobili e i beni mobili registrati in ordine ai quali
l'interessato sia titolare di un diritto reale;
b) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi o certificati modello
101 o 201 eventualmente presentati all'Amministrazione finanziaria
dagli interessati ai fini della determinazione dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche, o, in difetto, una dichiarazione
che attesti la mancata presentazione;
c) un certificato di stato di famiglia dell'interessato rilasciato
dall'ufficio di anagrafe del comune di ultima residenza.
3. Se l'istante è straniero, per i redditi prodotti all'estero
è sufficiente l'autocertificazione di cui alla lettera b) del
comma 1, accompagnata da una attestazione dell'autorità consolare
competente dalla quale risulti che, per quanto a conoscenza della
predetta autorità, la suddetta autocertificazione non è mendace.
4. Se l'interessato è detenuto, internato per l'esecuzione di
una misura di sicurezza, in stato di arresto o di detenzione domiciliare
ovvero è custodito in un luogo di cura, la documentazione prevista
dai commi 2 e 3 può anche essere prodotta, entro venti giorni
dalla data di presentazione dell'istanza, dal difensore o da un
componente della famiglia dell'interessato.
5. Il giudice, ove le circostanze lo richiedano, può concedere
agli interessati un termine non superiore a due mesi per la presentazione
o la integrazione della documentazione prevista dai commi 2 e
3. 6. La mancanza delle dichiarazioni, delle indicazioni e delle
allegazioni previste dal presente articolo è causa di inammissibilità
dell'istanza; tuttavia nei casi di cui ai commi 4 e 5 il giudice
provvede egualmente sull'istanza ma il provvedimento di ammissione
al patrocinio a spese dello Stato è revocato se non vengono osservati
i termini stabiliti.
7. La falsità o le omissioni nell'autocertificazione, nelle dichiarazioni,
nelle indicazioni o nelle comunicazioni previste dai commi 1 e
2 sono punite con le sanzioni previste dalle norme del titolo
VII del libro secondo del codice penale; la condanna importa la
decadenza prevista dall'art. 10 e il recupero delle somme corrisposte
dallo Stato a carico del responsabile.
Art. 6.
Procedura per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
1. Nei dieci giorni successivi a quello in cui è presentata o
pervenuta l'istanza prevista dall'art. 2, ovvero immediatamente
se la stessa è presentata in udienza, il giudice procedente o,
nell'ipotesi di cui all'art. 1, comma 2, il giudice innanzi al
quale pende il procedimento o il giudice competente a conoscere
del merito ovvero il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato
se procede la Corte di cassazione o dinanzi a detta Corte pende
uno dei procedimenti di cui all'art. 1, comma 2, verificata l'ammissibilità
dell'istanza, ammette l'interessato al patrocinio a spese dello
Stato se, alla stregua dell'autocertificazione prevista dalla
lettera b) del comma 1 dell'art. 5, ricorrono le condizioni di
reddito cui l'ammissione al beneficio è subordinata. Il provvedimento
con il quale il giudice dichiara inammissibile l'istanza, ovvero
concede o nega l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato,
è dato con decreto motivato che viene depositato nella cancelleria
del giudice, con facoltà per l'interessato o per il suo difensore
di estrarne copia; del deposito è dato avviso all'interessato.
Nei procedimenti penali, del decreto pronunciato in udienza è
data lettura ed esso è inserito nel processo verbale. La lettura
sostituisce l'avviso di deposito se l'interessato è presente all'udienza.
2. Fuori dei casi previsti dall'ultimo periodo del comma 1, se
l'interessato è detenuto, internato, in stato di arresto o di
detenzione domiciliare ovvero è custodito in un luogo di cura,
la notificazione di copia del decreto è eseguita a norma dell'art.
156 del codice di procedura penale.
3. Copia dell'istanza dell'interessato e del decreto previsto
dal comma 1 nonché le dichiarazioni e la documentazione allegate
sono trasmesse, a mezzo posta e a cura della cancelleria del giudice
procedente o, nelle ipotesi di cui all'art. 1, comma 2, del giudice
innanzi al quale pende il procedimento ovvero del giudice competente
a conoscere del merito, all'intendente di finanza nell'ambito
della cui competenza territoriale è situato l'ufficio del predetto
giudice. L'intendente di finanza verifica la esattezza, alla stregua
delle dichiarazioni, indicazioni ed allegazioni previste dall'art.
5, dell'ammontare del reddito attestato dall'interessato, nonché
la compatibilità dei dati indicati con le risultanze dell'anagrafe
tributaria e può altresì disporre che sia effettuata a cura della
Guardia di finanza la verifica della posizione fiscale dell'istante
e degli altri soggetti indicati nell'art. 3. Se risulta che il
beneficio è stato erroneamente concesso, l'intendente di finanza
richiede i provvedimenti previsti dal comma 2 dell'art. 10.
4. Entro venti giorni da quello in cui ha ricevuto l'avviso di
deposito di cui al comma 1 ovvero copia del decreto nei casi di
cui al comma 2, l'interessato può proporre ricorso davanti al
tribunale o alla corte d'appello ai quali appartiene il giudice
che ha emesso il decreto di rigetto dell'istanza. Avverso i provvedimenti
emessi dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura
o dal pretore il ricorso è proposto al tribunale nel cui circondario
hanno sede. Il ricorso è notificato all'intendente di finanza
che è parte nel relativo procedimento. Il giudice provvede a norma
dell'art. 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794.
5. L'ordinanza che decide sul ricorso è notificata entro dieci
giorni, a cura della cancelleria, all'interessato e all'intendente
di finanza, che nei venti giorni successivi a quello in cui è
avvenuta la notifica possono proporre ricorso per cassazione per
violazione di legge. Il ricorso non sospende l'esecuzione del
provvedimento.
Art. 7.
Indagini preliminari.
1. L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato può essere chiesta
anche nella fase delle indagini preliminari. In tal caso l'istanza
deve essere presentata al giudice per le indagini preliminari
competente per il fatto per cui si procede. Il giudice, se l'istanza
è accolta, provvede alla liquidazione del compenso ai sensi dell'art.
12 anche nel caso che l'azione penale non venga esercitata. 2.
Il giudice per le indagini preliminari è competente, altresì,
per i provvedimenti di cui agli articoli 4, comma 4, 10 e 12.
Art. 8.
Procedura in caso di nomina di un difensore d'ufficio.
1. Nei casi in cui si debba procedere alla nomina di un difensore
d'ufficio il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria
informano la persona interessata delle disposizioni in materia
di patrocinio a spese dello Stato. Ove non ricorrano i presupposti
per l'ammissione a tale beneficio, l'interessato viene informato
dell'obbligo di retribuire il difensore che eventualmente gli
venga nominato d'ufficio.
Art. 9.
Nomina del difensore.
1. Chi è ammesso al patrocinio a spese dello Stato può nominare
un difensore scelto tra gli iscritti ad uno degli albi degli avvocati
e procuratori del distretto di corte di appello nel quale ha sede
il giudice davanti al quale pende il procedimento. Art. 10.
Modifica o revoca del decreto di ammissione al patrocinio a spese
dello Stato.
1. Se nei termini previsti dai commi 1, lettera c), 4 e 5 dell'art.
5 l'interessato non provvede a comunicare le eventuali variazioni
dei limiti di reddito o a presentare la prescritta documentazione
ovvero se, a seguito della comunicazione prevista dalla lettera
c) del comma 1 dell'art. 5, le condizioni di reddito risultano
variate in misura tale da escludere l'ammissione al patrocinio
a spese dello Stato, il giudice con decreto motivato revoca o
modifica il provvedimento di ammissione al patrocinio a spese
dello Stato. Competente a provvedere è il giudice che procede
al momento della scadenza dei termini suddetti ovvero al momento
in cui la comunicazione è effettuata o, se procede la Corte di
cassazione, il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.
Copia del provvedimento è comunicata o trasmessa con le modalità
indicate nell'art. 6 ai soggetti ivi previsti. Si applicano le
disposizioni dei commi 4 e 5 dell'art. 6.
2. La revoca o la modifica del provvedimento di ammissione può
altresì essere disposta in ogni momento, su richiesta dell'intendente
di finanza competente ai sensi dell'art. 6, dal giudice indicato
nel comma 4 del predetto articolo e con le modalità ivi previste,
quando risulti provata la mancanza, originaria o sopravvenuta,
ovvero la modificazione delle condizioni di reddito di cui all'art.
3. Contro l'ordinanza che decide sulla richiesta può essere proposto
ricorso per cassazione, senza effetto sospensivo, ai sensi del
comma 5 dell'art. 6.
3. La revoca o la modifica di cui al comma 2 non possono più essere
richieste dall'intendente di finanza decorsi cinque anni dalla
definizione del procedimento per il quale l'interessato è stato
ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Art. 11.
Effetti della modifica o della revoca del provvedimento di ammissione.
1. La modifica del provvedimento di ammissione al patrocinio a
spese dello Stato, disposta a seguito della mancata comunicazione
di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 5 ovvero dell'accertamento
delle mutate condizioni di reddito in conseguenza della comunicazione
stessa ha effetto rispettivamente dalla scadenza del termine fissato
per la comunicazione ovvero dalla data in cui la comunicazione
è pervenuta alla cancelleria del giudice competente. Negli altri
casi previsti dall'art. 10 la revoca del provvedimento di ammissione
al beneficio comporta la decadenza dallo stesso con efficacia
retroattiva. Lo Stato ha, in ogni caso, diritto di recuperare
in danno dell'interessato le somme eventualmente corrisposte successivamente
alla modifica o alla perdita di efficacia del provvedimento.
Art. 12.
Liquidazione dei compensi al difensore e al consulente tecnico.
1. I compensi spettanti al difensore o al consulente tecnico della
persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato ed al consulente
tecnico di ufficio sono liquidati dall'autorità giudiziaria osservando,
rispettivamente, la tariffa professionale e le tabelle ed i criteri
previsti dalla legge 8 luglio 1980, n. 319, in modo che, in ogni
caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali
vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità. 2. La liquidazione
è effettuata con decreto motivato, al termine di ciascuna fase
o grado del procedimento o comunque all'atto della cessazione
dell'incarico, dall'autorità giudiziaria che ha proceduto; per
il giudizio di cassazione, alla liquidazione procede il giudice
di rinvio ovvero quello che ha pronunciato la sentenza irrevocabile.
In ogni caso, il giudice competente può provvedere anche alla
liquidazione dei compensi dovuti per le fasi o i gradi anteriori
del procedimento se il provvedimento di ammissione al patrocinio
a spese dello Stato è divenuto esecutivo dopo la loro definizione.
3. I provvedimenti di liquidazione sono comunicati al difensore,
al consulente tecnico, a ciascuna delle parti, al querelante e
al pubblico ministero, mediante avviso di deposito del decreto
in cancelleria. Il decreto di liquidazione emesso dal pretore
è trasmesso in copia al procuratore della Repubblica.
4. Gli stessi soggetti indicati nel comma 3 possono proporre ricorso
avverso il decreto di liquidazione, entro venti giorni dall'avvenuta
comunicazione, davanti al tribunale o alla corte d'appello alla
quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto. Avverso
i provvedimenti emessi dal giudice per le indagini preliminari
presso la pretura o dal pretore il ricorso è proposto al tribunale
nel cui circondario hanno sede.
5. Il procedimento è regolato dall'art. 29 della legge 13 giugno
1942, n. 794.
6. Il tribunale o la corte possono chiedere all'ufficio giudiziario
presso cui si trova il fascicolo processuale gli atti, i documenti
e le informazioni necessari ai fini della decisione, eccettuati
quelli coperti da segreto.
Art. 13.
Divieto di percepire compensi o rimborsi.
1. Il difensore o il consulente tecnico della persona ammessa
al patrocinio a spese dello Stato non possono percepire dal proprio
assistito compensi o rimborsi a qualsiasi titolo.
2. Ogni patto contrario è nullo.
Art. 14.
Pagamento delle spese in favore dello Stato.
1. Qualora si tratti di reato punibile a querela della persona
offesa, nel caso di sentenza di non luogo a procedere ovvero di
assoluzione dell'imputato ammesso al patrocinio a spese dello
Stato perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso,
il giudice, se condanna il querelante al pagamento delle spese
in favore dell'imputato, ne dispone il pagamento in favore dello
Stato. 2. Se si tratta di reato per il quale si procede d'ufficio,
il giudice, se rigetta la domanda di restituzione o di risarcimento
del danno o assolve l'imputato ammesso al beneficio per cause
diverse dal difetto di imputabilità e condanna la parte civile
non ammessa al beneficio al pagamento delle spese processuali
in favore dell'imputato, ne dispone il pagamento in favore dello
Stato. 3. Con la sentenza che accoglie la domanda di restituzione
o di risarcimento del danno il giudice, se condanna l'imputato
non ammesso al beneficio al pagamento delle spese in favore della
parte civile ammessa al beneficio, ne dispone il pagamento in
favore dello Stato. 4. Nelle controversie civili la sentenza che
condanna la parte soccombente alla rifusione degli onorari e delle
spese processuali dispone che il relativo pagamento sia eseguito
a favore dello Stato quando l'altra parte sia stata ammessa al
beneficio previsto dalla presente legge.
Art. 15.
Ammissione al patrocinio in altri casi.
1. Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano, in
quanto compatibili, anche nella fase dell'esecuzione, nel procedimento
di revisione, nonché nei procedimenti relativi all'applicazione
di misure di sicurezza o di prevenzione o per quelli di competenza
del tribunale di sorveglianza, sempreché l'interessato debba o
possa essere assistito da un difensore o da un consulente. 2.
Competente a ricevere l'istanza prevista dall'art. 2, ad adottare
i provvedimenti relativi all'ammissione al patrocinio a spese
dello Stato ed a liquidare i compensi è, a seconda dei casi, il
giudice dell'esecuzione o l'autorità giudiziaria procedente; tuttavia,
se procede la Corte di cassazione, la competenza spetta all'autorità
giudiziaria che ha emesso il provvedimento impugnato, ovvero,
nel caso di revisione, al giudice dell'esecuzione. Art. 16.
Disposizione transitoria.
1. L'ammissione al gratuito patrocinio deliberata anteriormente
alla data di entrata in vigore della presente legge rimane valida
ed i suoi effetti sono disciplinati dalla presente legge.
Art. 17.
Norme regolamentari.
1. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi
di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro entro trenta
giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella
Gazzetta Ufficiale, saranno determinate le modalità da osservarsi
per il pagamento delle somme dovute ai soggetti indicati nel comma
1 dell'art. 12 e per il recupero delle medesime e delle spese
di cui all'art. 4, nei casi in cui sia previsto.
Art. 18.
Relazione al Parlamento.
1. Il Ministro di grazia e giustizia ogni due anni, a decorrere
dal secondo anno successivo alla data di entrata in vigore della
presente legge, trasmette al Parlamento una relazione sulla applicazione
della nuova normativa sul patrocinio a spese dello Stato per i
non abbienti, che consenta di valutarne tutti gli effetti ai fini
di ogni necessaria e tempestiva modifica della legge.
Art. 19.
Onere finanziario.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato
complessivamente in lire 75 miliardi per l'anno 1990 ed in lire
180 miliardi a decorrere dall'anno 1991, si provvede mediante
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno 1990 all'uopo utilizzando l'accantonamento
"Gratuito patrocinio".
Art. 20.
Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il novantesimo giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.