15 luglio 1997
Nei giorni 2 e 3 luglio una delegazione del Consiglio Direttivo della Coordinatrice Nazionale dei Diritti Umani, formata da Francisco Soberón (Direttore di Aprodeh), Iván Bazan (Direttore di Fedepaz) e Sofia Macher (Segretaria Esecutiva di CNDDHH) si è recata in visita al distretto di Puno. L'oggetto e il risultato di questa visita sono presentati nella seguente relazione.
Scopo della missione
Verificare se il nuovo penitenziario di Challapanca ottempera ai Principi e alle Regole di Base dell'ONU per la protezione di tutti gli individui sottoposti a qualunque forma di detenzione o carcerazione e il trattamento a loro riservato.
Antecedenti
Il 7 aprile 1997 furono trasferiti 111 prigionieri provenienti dalle carceri di Castro Castro, Lurigancho e il Callao, in forma provvisoria al carcere La Capilla di Juliaca, per poi essere trasferiti al nuovo penitenziario costruito a Challapalca, al confine tra i distretti di Puno e Tacna. Furono scelti 120 prigionieri, ma 9 di loro si tagliarono le vene per impedire tale trasferimento. Secondo un comunicato dell'INPE il trasferimento fu effettuato in base alla Costituzione Politica per quanto riguarda la funzione di reintegrazione sociale della pena durante il periodo di detenzione e in base al regolamento sulle condizioni di vita e proseguimento della rieducazione per i detenuti di difficile reinserimento, sotto processo e/o già giudicati per delitti comuni (Supremo Decreto n. 003-96-JUS). Il Consiglio Direttivo Nazionale di CNDDHH, nel mese di febbraio 1997, venuto a conoscenza del fatto che si stesse costruendo un carcere a circa 5.000 m di altezza, prese la decisione di chiedere un parere a medici specialisti in malattie legate all'altitudine. Prima di procedere al trasferimento dei prigionieri a La Capilla in Juliaca, già si conoscevano i pareri del dott. Carlos Monge dell'Università Peruviana Cayetano Heredia e del dott. Jean Paul Richalet, Presidente della Società Internazionale di Malattie della Montagna, Francia. Entrambe le opinioni coincidevano sul fatto che la costruzione di un carcere a più di 5.000 m di altezza metteva in serio pericolo la vita non solo dei prigionieri ma anche di tutto il personale amministrativo e di sicurezza del nuovo carcere. La Federazione Medica del Perú, anch'essa interpellata, ci fornì lo studio del dott. Tulio Velásquez, specialista dell'Università Nazionale Maggiore di San Marcos. L'11 aprile, CNDDHH inviò un comunicato stampa a tutti i media nel quale segnalava il proprio rifiuto al trasferimento dei prigionieri nel nuovo carcere di Challapalca, facendo presente il pericolo per la salute di tutte le persone che lì avessero dovuto vivere. Il 6 giugno 1997, la Difesa del Popolo in un comunicato stampa chiese la revisione della decisione sul penitenziario di Challapalca, dopo la visita di ispezione fatta al penitenziario.
Breve riassunto dell'ispezione
Penitenziario di Challapalca
Il 2 luglio 1997 alle 4.30, la delegazione di CNDDHH, accompagnata da un fotografo della rivista Caretas, partì dalla città di Puno per Challapalca, arrivando alle 10.00 (5 ore e mezza di viaggio in un auto affittata). Il nuovo penitenziario si trovava dentro il Fuerte Inclán de la Caballería, a 211 km dalla città di Puno e a 10 km dall'ultimo centro abitato, Capaso. L'altezza registrata dal nostro altimetro fu di 14.400 (all'incirca) 157 piedi (circa 4.600 metri di altezza sul livello del mare). All'entrata del Fuere si trovava un'insegna con l'indicazione dell'altezza (5.020 m). Verbalmente il comandante del Fuerte ci informò che l'altezza riportata corrispondeva a quella della montagna e che il penitenziario, in realtà, si trovava a 4.800 m. Il comandante della base T.C Cab. Fernando Yanez Boluarte non ci permise di metterci in contatto diretto con il Direttore del Penitenziario, sig. Zeladita Cabanilla dell'INPE, sostenendo che, trovandosi il penitenziario all'interno del Fuerte, solo lui poteva autorizzare l'entrata allo stesso; e aggiungendo che, se non avessimo avuto un'autorizzazione della responsabile regionale dell'INPE, la signora Rosalia Paiva Cervantes, non saremmo potuti entrare. Di fronte alla nostra insistenza per poter parlare con il personale dell'INPE, essendo un'istituzione indipendente dall'esercito, ci fece entrare nel suo ufficio in caserma. Lì abbiamo avuto una conversazione di circa un'ora con il comandante Yanez e il direttore del penitenziario di Challapalca sig. Zeladita Cabanilla che rifiutò di farci visitare il penitenziario. Potemmo solo vederlo da fuori. Le risposte a tutti i nostri interrogativi ci furono fornite dal comandante e non dal direttore del penitenziario. Quando chiedemmo il numero di celle del penitenziario il comandante si rifiutò di fornircelo sostenendo che questa era "un'informazione riservata", confermando il nostro sospetto che il penitenziario fosse sotto il controllo dell'esercito e non dell'INPE. Yanez ci informò che la base militare era attiva dal 1970 e che la sua truppa godeva di ottima salute. Tuttavia, proseguendo nella conversazione, lamentandosi per il fatto che le medicine con le quali avevano fornito il penitenziario erano un privilegio del quale la sua truppa non aveva potuto usufruire, ci disse che non avevano mai assunto questo tipo di medicinali, nonostante gran parte della sua truppa avesse problemi bronchiali che non potevano essere risolti, e nonostante si "sentisse tossire tutte le mattine". Quando gli manifestammo la nostra preoccupazione per le difficoltà di accesso al nuovo penitenziario, che rendono difficile anche la visita di familiari e avvocati, il comandante ci rispose che quello non era un problema perché il servizio di microbus passava davanti all'entrata. In seguito verificammo se questa informazione era esatta. Appurammo che dal penitenziario passano solamente gli omnibus della tratta Tacna-Llave, in Puno. Questa tratta è coperta solo di notte. Questi omnibus passano da Challapalca circa all'1 di notte, il che significa che i familiari e gli avvocati devono attendere l'ora di visita all'aperto e, allo stesso modo, alla conclusione della visita devono attendere il mattino seguente per prendere l'autobus. Il servizio di microbus arriva solo fino alla città di Mazocrus, a circa 67 km da Challapalca (a 144 km dalla città di Puno).
Penitenziario La Capilla
Parlammo con il direttore, comandante Rios: ci confermò che i 111 trasferiti venivano da Lima in base al Supremo Decreto n. 003-96 JUS. In accordo con questo regolamento, art. III, disposizioni particolari, questi detenuti si trovano nel "Periodo di prigionia di massima sicurezza." Nel penitenziario non si conosce con esattezza quale sia la situazione di ognuno dei prigionieri provenienti da Lima, perché trasferiti privi di dati personali. Secondo informazioni del comandante Rios, gran parte di loro erano ancora sotto processo e senza sentenza definitiva, confermando che i processi ai quali molti di loro erano sottoposti furono bloccati. Siamo stati informati che tutti furono sottoposti a un esame medico e che alcuni risultarono essere affetti da tubercolosi, tra le altre malattie. Il direttore concordò sul fatto che non fosse possibile dare un'alimentazione adeguata ai detenuti disponendo di 1.75 soles giornalieri a persona.
Considerato che:
Le Regole di Base per il trattamento dei prigionieri, i principi per la protezione di tutte le persone sottoposte a qualunque forma di detenzione o prigionia e i principi base per il trattamento dei prigionieri, sono applicabili a tutte le forme di detenzione o prigionia, in tutti i paesi (con consenso generale della Assemblea Generale dell'ONU). Questi principi sono applicabili in ogni momento, non essendoci disposizione che permetta la sospensione di nessuno di questi. Inoltre il regime penitenziario deve orientarsi secondo quanto disposto dalla Costituzione Politica del 1993 che recita che i principi "hanno come oggetto la rieducazione, riabilitazione e reintroduzione del detenuto nella società" (art. 139, comma 22), e che (tale oggetto) deve essere regolato da quanto stabilito dal codice di procedura penale del 1991 (D.L. 654).
La missione CNDDHH conclude che:
1. Il penitenziario si trova a 4.600 m sul livello del mare, che la sua altezza e il suo clima non sono salubri, come indicano le diverse opinioni di specialisti in malattie legate all'altitudine. In questo modo si vìola quanto disposto nell'art. 139, comma 21 della Costituzione Politica del 1993 che afferma il diritto dei prigionieri e condannati a vivere in ambienti idonei. Allo stesso modo si trasgredisce a quanto disposto rispettivamente nel primo dei principi sulla protezione di tutti i detenuti e nei principi di base per il trattamento dei detenuti. 2. La salute dei prigionieri, del personale dell'INPE e dell'esercito è messa in pericolo dalle condizioni di vita inadeguate. 3. Trasferendo persone il cui processo non sia ancora concluso si vìola l'art. 11 dei "Principi per la protezione di tutte le persone detenute" il quale dice che ogni persona deve essere sottoposta senza ritardi a giudizio di un giudice o di un'autorità. Trasferiti fuori dal territorio nel quale è stato commesso il reato, in pratica, significa bloccare da parte dell'INPE il processo degli imputati per un anno e rinviarlo ogni sei mesi in base alla valutazione della loro condotta. 4. L'ubicazione del penitenziario in luogo isolato, privo di accesso per il trasporto pubblico, vìola gli articoli 17 e 18 dei "Principi per la protezione di tutte le persone detenute" per quanto riguarda l'assicurazione di un'assistenza legale al prigioniero e la possibilità di comunicazione immediata, adeguata e regolare con l'avvocato. Allo stesso modo si mette in discussione l'art. 93 delle Regole Minime per il trattamento dei detenuti, con riferimento al diritto dell'accusato di ricevere visite da parte del proprio avvocato, art. 40 del Codice di Procedura Penale. 5. L'applicazione del DS 003-96 Jus, dell'art. II del Periodo di Prigionia di Massima Sicurezza, secondo il quale è previsto un isolamento totale per un anno (con la possibilità di essere prolungato nuovamente di anno in anno) vìola il principio 15 dei "Principi per la protezione di tutte le persone detenute" il quale espressamente dice " non si dovrà tenere la persona incarcerata o detenuta senza comunicazione con il mondo esterno e in particolare con la propria famiglia e col proprio avvocato, per non più di qualche giorno". Nello stesso modo si disattende quanto disposto nelle regole 57 e 61 delle "Regole di Base per il trattamento dei detenuti" che stabilisce che il "sistema penitenziario non deve aggravare le sofferenze relative alla detenzione", e che nel "trattamento non si dovrà favorire l'esclusione dei detenuti dalla società ma, al contrario, si dovrà sottolineare che essi continuano a farne parte". 6. Il trasferimento dei 111 detenuti dalle carceri di Lima a quella di Challapalca impedisce al prigioniero di esercitare il proprio diritto ad avere contatti con i propri familiari regolarmente, violando i principi 16, 19 e 20 dei "Principi per la protezione di tutte le persone detenute". Ugualmente si contraddice con quanto disposto nelle regole 37, 79 e 92 delle "Regole di Base per il trattamento dei detenuti" e gli articoli 8, 38 e 84 del Codice di Procedura Penale. 7. Esiste un rischio per la salute di tutte le persone che saranno trasferite in questo penitenziario, tanto dei detenuti quanto del personale amministrativo e di sicurezza, non essendo abituati a vivere a quell'altitudine. Specialmente coloro che soffrono di disfunzioni cardiache o polmonari. Questo vìola quanto disposto nell'articolo 76 del Codice di Procedura Penale che regola le condizioni di vita per il mantenimento della salute. Questo problema si estende anche ai membri dell'esercito che attualmente si trovano nel Fuerte Inclán di Caballería. 8. Nel momento in cui si dispone l'allontanamento dei detenuti dalla propria famiglia e la reclusione in un penitenziario completamente isolato dal mondo esterno si ignora il contenuto della Procedura Penale e del Trattamento Penitenziario (art. II del T.P. e art. 60 del Codice di Procedimento Penale; art. 139, comma 22 della Costituzione). Allo stesso tempo si ignora quanto stabilito nella regola 80 delle "Regole di Base per il trattamento dei detenuti" e l'art. 10 dei "Principi base per il trattamento dei detenuti".Disposizioni
1) Che si dia informazione esatta di quale è la situazione legale di ognuno dei 111 detenuti provvisoriamente nel penitenziario di La Capilla, per essere trasferiti al carcere di Challapalca, e di come siano state regolate le visite dei loro avvocati e il proseguimento dei loro processi. 2) Che le autorità dell'INPE diano una spiegazione in merito al piano di reinserimento del condannato nella società previsto da questo penitenziario e come pensino di favorire le visite regolari dei loro familiari. 3) Che si sottopongano a un secondo esame medico i detenuti che devono essere trasferiti a Challapalca per accertare le loro condizioni di salute e stabilire se possono essere trasferiti in un penitenziario a 4.600 metri di altezza. L'esame deve essere esteso al personale dell'INPE e a quello di sicurezza che andrà a prestare servizio nel suddetto luogo, così come al personale dell'esercito che attualmente si trova nel Fuerte Inclán. 4) Che, se si vuole aprire il penitenziario di Challapalca, una missione di medici specialisti dia il proprio parere su: a) l'idoneità per aprire tale carcere a quell'altitudine; b) che fornisca un parere sulle conseguenze dovute alle condizioni di reclusione alle quali saranno sottoposti i detenuti in totale isolamento e con un'ora d'aria al giorno; e c) che diano un parere sulla dieta alimentare di cui avranno bisogno i detenuti. 5) Che sia vietata l'apertura del penitenziario di Challapalca.