Testo della Legge Delega sulla scuola. 
  
  Delega 
  al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli 
  essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale. 
  Testo approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 14 marzo 2002.
Art. 1
  (Delega in materia di norme generali sull'istruzione e di livelli essenziali 
  delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale)
  1. Al fine di favorire la crescita e la valorizzazione della persona umana, 
  nel rispetto dei ritmi dell'età evolutiva, delle differenze e dell'identità 
  di ciascuno e delle scelte educative della famiglia, nel quadro della cooperazione 
  tra scuola e genitori, in coerenza con il principio di autonomia delle istituzioni 
  scolastiche e secondo i principi sanciti dalla Costituzione, il Governo è 
  delegato ad emanare entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente 
  legge, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e di Comuni 
  e Province, in relazione alle competenze conferite ai diversi soggetti istituzionali, 
  e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, uno o più decreti legislativi 
  per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali 
  delle prestazioni in materia di istruzione e di istruzione e formazione professionale. 
  
  2. Fatto salvo quanto specificamente previsto dall'articolo 4, i decreti legislativi 
  di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università 
  e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 
  con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del lavoro e delle 
  politiche sociali, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 
  28 agosto 1997, n. 281 e previo parere delle competenti Commissioni della Camera 
  dei Deputati e del Senato della Repubblica da rendere entro trenta giorni dalla 
  data di trasmissione dei relativi schemi; decorso tale termine, i decreti legislativi 
  possono essere comunque emanati. I decreti legislativi in materia di istruzione 
  e formazione professionale sono emanati previa intesa con la Conferenza unificata 
  di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281. 
  3. Per la realizzazione delle finalità della presente legge, il Ministro 
  dell'istruzione, dell'università e della ricerca predispone, entro 90 
  giorni dall'entrata in vigore della legge medesima, un piano programmatico di 
  interventi finanziari, da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei Ministri, 
  previa intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 
  1997, n.281, a sostegno: 
  a) della riforma degli ordinamenti e degli interventi connessi con la loro attuazione 
  e con lo sviluppo dell'autonomia; 
  b) dell'istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema scolastico; 
  
  c) dello sviluppo delle tecnologie multimediali e della alfabetizzazione nelle 
  tecnologie informatiche; 
  d) della valorizzazione professionale del personale docente; 
  e) delle iniziative di formazione iniziale e continua del personale; 
  f) del rimborso delle spese di autoaggiornamento sostenute dai docenti; 
  g) della valorizzazione professionale del personale amministrativo, tecnico 
  ed ausiliario (A.T.A.); 
  h) degli interventi di orientamento contro la dispersione scolastica e per assicurare 
  la realizzazione del diritto - dovere di istruzione e formazione; 
  i) degli interventi per lo sviluppo dell'istruzione e formazione tecnica superiore 
  e per l'educazione degli adulti; 
  l) degli interventi di adeguamento delle strutture di edilizia scolastica. 
  4. Ulteriori disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di 
  cui al presente articolo e all'articolo 4, possono essere adottate, con il rispetto 
  dei medesimi criteri e principi direttivi e con le stesse procedure, entro 18 
  mesi dalla data della loro entrata in vigore. 
Art. 2 
  (Sistema educativo di istruzione e di formazione) 
  1. I decreti di cui all'articolo 1 definiscono il sistema educativo di istruzione 
  e di formazione, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi: 
  
  a) è promosso l'apprendimento in tutto l'arco della vita e sono assicurate 
  a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di 
  sviluppare le capacità e le competenze, attraverso conoscenze e abilità, 
  generali e specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate 
  all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro anche con riguardo 
  alle dimensioni locali, nazionale ed europea; 
  b) sono favorite la formazione spirituale e morale, lo sviluppo della coscienza 
  storica e di appartenenza alla comunità locale, alla comunità 
  nazionale ed alla civiltà europea; 
  c) è assicurato a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione per 
  almeno 12 anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il 
  diciottesimo anno di età; l'attuazione di tale diritto si realizza nel 
  sistema di istruzione e di formazione, secondo livelli essenziali di prestazione 
  definiti su base nazionale a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera 
  m) della Costituzione e mediante i regolamenti di cui all'articolo 17, comma 
  2 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, e garantendo 
  l'integrazione delle persone in situazione di handicap a norma della legge 5 
  febbraio, n. 104 e successive modificazioni. La fruizione dell'offerta di istruzione 
  e formazione costituisce un dovere legislativamente sanzionato; nei termini 
  anzidetti di diritto all'istruzione e formazione e di correlativo dovere viene 
  ridefinito ed ampliato l'obbligo scolastico di cui all'articolo 34 della Costituzione, 
  nonché l'obbligo formativo introdotto dall'articolo 68 della legge 17 
  maggio 1999, n.144. L'attuazione graduale del diritto-dovere predetto è 
  rimessa ai decreti legislativi di cui all'articolo 1, correlativamente agli 
  interventi finanziari previsti a tal fine dal piano programmatico di cui all'articolo 
  1, comma 3, adottato previa intesa con la Conferenza unificata, e coerentemente 
  con i finanziamenti disposti a norma dell'articolo 7, comma 6; 
  d) il sistema educativo di istruzione e di formazione si articola nella scuola 
  dell'infanzia, in un primo ciclo che comprende la scuola primaria e la scuola 
  secondaria di primo grado, e in un secondo ciclo che comprende il sistema dei 
  licei ed il sistema dell'istruzione e della formazione professionale; 
  e) la scuola dell'infanzia, di durata triennale, concorre all'educazione e allo 
  sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo e sociale delle bambine e dei bambini 
  promuovendone le potenzialità di relazione, autonomia, creatività, 
  apprendimento, e ad assicurare un'effettiva eguaglianza delle opportunità 
  educative; nel rispetto dell'orientamento educativo dei genitori, essa contribuisce 
  alla formazione integrale delle bambine e dei bambini e, nella sua autonomia 
  e unitarietà didattica e pedagogica, realizza la continuità educativa 
  con il complesso dei servizi all'infanzia e con la scuola primaria. E' assicurata 
  la generalizzazione dell'offerta formativa e la possibilità di frequenza 
  della scuola dell'infanzia; alla scuola dell'infanzia possono iscriversi le 
  bambine e i bambini che compiono i 3 anni di età entro il 30 aprile dell'anno 
  scolastico di riferimento, anche in rapporto all'introduzione di nuove professionalità 
  e modalità organizzative; 
  f) il primo ciclo di istruzione è costituito dalla scuola primaria, della 
  durata di 5 anni, e dalla scuola secondaria di primo grado della durata di 3 
  anni. Ferma restando la specificità di ciascuna di esse, la scuola primaria 
  è articolata in un primo anno, teso al raggiungimento delle strumentalità 
  di base, e in due periodi didattici biennali; la scuola secondaria di primo 
  grado si articola in un biennio e in un terzo anno che completa prioritariamente 
  il percorso disciplinare ed assicura l'orientamento ed il raccordo con il secondo 
  ciclo; nel primo ciclo è assicurato altresì il raccordo con la 
  scuola dell'infanzia e con il secondo ciclo; è previsto che alla scuola 
  primaria si iscrivano le bambine e i bambini che compiono i 6 anni di età 
  entro il 31 agosto; possono iscriversi anche le bambine e i bambini che li compiono 
  entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento; la scuola primaria promuove, 
  nel rispetto delle diversità individuali, lo sviluppo della personalità, 
  ed ha il fine di far acquisire e sviluppare le conoscenze e le abilità 
  di base fino alle prime sistemazioni logico critiche, di fare apprendere i mezzi 
  espressivi, ivi inclusa l'alfabetizzazione in almeno una lingua dell'Unione 
  Europea oltre alla lingua italiana, e l'alfabetizzazione nelle tecnologie informatiche, 
  di valorizzare le capacità relazionali e di orientamento nello spazio 
  e nel tempo, di educare ai principi fondamentali della convivenza civile; la 
  scuola secondaria di primo grado, attraverso le discipline di studio, è 
  finalizzata alla crescita delle capacità autonome di studio ed al rafforzamento 
  delle attitudini alla interazione sociale; organizza ed accresce le conoscenze 
  e le abilità, anche in relazione alla tradizione culturale e alla evoluzione 
  sociale, culturale e scientifica della realtà contemporanea; è 
  caratterizzata dalla diversificazione didattica e metodologica in relazione 
  allo sviluppo della personalità dell'allievo; cura la dimensione sistematica 
  delle discipline; sviluppa progressivamente le competenze e le capacità 
  di scelta corrispondenti alle attitudini e vocazioni degli allievi, fornendo 
  strumenti adeguati alla prosecuzione delle attività di istruzione e di 
  formazione; introduce lo studio di una seconda lingua dell'Unione Europea e 
  cura l'approfondimento nelle tecnologie informatiche; il primo ciclo di istruzione 
  si conclude con un esame di Stato, dal quale deve emergere anche un'indicazione 
  orientativa non vincolante per la successiva scelta di istruzione e di formazione, 
  ed il cui superamento costituisce titolo di accesso al sistema dei licei e al 
  sistema dell'istruzione e della formazione professionale;
  g) il secondo ciclo, finalizzato alla crescita educativa, culturale e professionale 
  dei giovani attraverso il sapere, il fare e l'agire, e la riflessione critica 
  su di essi, è finalizzato a sviluppare l'autonoma capacità di 
  giudizio e l'esercizio della responsabilità personale e sociale; in tale 
  ambito, viene curato lo sviluppo delle conoscenze relative all'uso delle tecnologie 
  informatiche e delle reti; il secondo ciclo è costituito dal sistema 
  dei licei e dal sistema dell'istruzione e della formazione professionale; dal 
  compimento del quindicesimo anno di età i diplomi e le qualifiche si 
  possono conseguire in alternanza scuola-lavoro o attraverso l'apprendistato; 
  il sistema dei licei comprende i licei artistico, classico, economico, linguistico, 
  musicale, scientifico, tecnologico, delle scienze umane; i licei artistico, 
  economico e tecnologico si articolano in indirizzi per corrispondere ai diversi 
  fabbisogni formativi; i licei hanno durata quinquennale; l'attività didattica 
  si sviluppa in due periodi biennali e in un quinto anno che prioritariamente 
  completa il percorso disciplinare e prevede altresì l'approfondimento 
  delle conoscenze e delle abilità caratterizzanti il profilo educativo, 
  culturale e professionale del corso di studi; i licei si concludono con un esame 
  di Stato il cui superamento rappresenta titolo necessario per l'accesso all'università 
  e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e dà accesso all'istruzione 
  e formazione tecnica superiore;
  h) ferma restando la competenza regionale in materia di formazione e istruzione 
  professionale, i percorsi del sistema dell'istruzione e della formazione professionale 
  realizzano profili educativi, culturali e professionali, ai quali conseguono 
  titoli e qualifiche professionali di differente livello, valevoli su tutto il 
  territorio nazionale se rispondenti ai livelli essenziali di prestazione di 
  cui alla lettera c); le modalità di accertamento di tale rispondenza, 
  anche ai fini della spendibilità dei predetti titoli e delle qualifiche 
  nell'Unione Europea, sono definite con il regolamento di cui all'articolo 7, 
  comma 1, lett. c); i titoli e le qualifiche costituiscono condizione per l'accesso 
  all'istruzione e formazione tecnica superiore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 
  69 della legge 17 maggio 1999, n.144; i titoli e le qualifiche conseguiti al 
  termine dei percorsi del sistema dell'istruzione e della formazione professionale 
  di durata almeno quadriennale consentono di sostenere l'esame di Stato, utile 
  anche ai fini degli accessi all'università e all'alta formazione artistica, 
  musicale e coreutica, previa frequenza di apposito corso annuale, realizzato 
  d'intesa con le università, e ferma restando la possibilità di 
  sostenere, come privatista, l'esame di Stato anche senza tale frequenza;
  i) è assicurata e assistita la possibilità di cambiare indirizzo 
  all'interno del sistema dei licei, nonché di passare dal sistema dei 
  licei al sistema dell'istruzione e della formazione professionale, e viceversa, 
  mediante apposite iniziative didattiche, finalizzate all'acquisizione di una 
  preparazione adeguata alla nuova scelta; la frequenza positiva di qualsiasi 
  segmento del secondo ciclo comporta l'acquisizione di crediti certificati che 
  possono essere fatti valere, anche ai fini della ripresa degli studi eventualmente 
  interrotti, nei passaggi tra i diversi percorsi di cui alle lettere g) e h); 
  nel secondo ciclo, esercitazioni pratiche, esperienze formative e stage realizzati 
  in Italia o all'estero anche con periodi di inserimento nelle realtà 
  culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi, sono riconosciuti 
  con specifiche certificazioni di competenza rilasciate dalle istituzioni scolastiche 
  e formative; i licei e le istituzioni formative del sistema dell'istruzione 
  e della formazione professionale, d'intesa rispettivamente con le università, 
  con le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e con 
  il sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore, stabiliscono, con 
  riferimento all'ultimo anno del percorso di studi, specifiche modalità 
  per l'approfondimento delle conoscenze e delle abilità richieste per 
  l'accesso ai corsi di studio universitari, dell'alta formazione, ed ai percorsi 
  dell'istruzione e formazione tecnica superiore;
  l) I piani di studio, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, 
  contengono un nucleo fondamentale, omogeneo su base nazionale, che rispecchia 
  la cultura, le tradizioni e l'identità nazionale, e prevedono una quota, 
  riservata alle Regioni, relativa agli aspetti di interesse specifico delle stesse, 
  anche collegata con le realtà locali.
Art. 3 
  (Valutazione degli apprendimenti e della qualità del sistema educativo 
  di istruzione e di formazione) 
  1. Con i decreti di cui all'articolo 1 sono dettate le norme generali sulla 
  valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione e degli apprendimenti 
  degli allievi, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
  a) la valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento 
  degli allievi del sistema educativo di istruzione e di formazione, e la certificazione 
  delle competenze da essi acquisite, sono affidate ai docenti delle istituzioni 
  di istruzione e formazione frequentate; agli stessi docenti è affidata 
  la valutazione dei periodi didattici ai fini del passaggio al periodo successivo;
  b) ai fini del progressivo miglioramento della qualità del sistema di 
  istruzione e di formazione, l'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema 
  di Istruzione effettua verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze 
  e abilità degli allievi e sulla qualità complessiva dell'offerta 
  formativa delle istituzioni scolastiche e formative; in funzione dei predetti 
  compiti vengono rideterminate le funzioni e la struttura del predetto istituto;
  c) l'esame di Stato conclusivo dei cicli di istruzione considera e valuta le 
  competenze acquisite dagli allievi nel corso del ciclo e si svolge su prove 
  organizzate dalle commissioni d'esame e su prove predisposte e gestite dall'Istituto 
  Nazionale per la Valutazione del Sistema di Istruzione, sulla base degli obiettivi 
  specifici di apprendimento del corso ed in relazione alle discipline di insegnamento 
  dell'ultimo anno.
Art. 4 
  (Alternanza scuola lavoro) 
  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, 
  n. 196, al fine di assicurare agli studenti che hanno compiuto il quindicesimo 
  anno di età la possibilità di realizzare i corsi del secondo ciclo 
  in alternanza scuola-lavoro, come modalità di realizzazione del percorso 
  formativo progettata, attuata e valutata dall'istituzione scolastica e formativa 
  in collaborazione con le imprese, che assicuri ai giovani, oltre alla conoscenza 
  di base, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro, si 
  provvede con apposito decreto legislativo, da emanare di concerto con il Ministro 
  del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delle attività 
  produttive, d'intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 
  28 agosto 1997, n.281, entro il termine di 24 mesi dalla data di entrata in 
  vigore della presente legge e con le modalità di cui all'articolo 1, 
  comma 2, sentite le associazioni comparativamente rappresentative dei datori 
  di lavoro, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 
  a) svolgere l'intera formazione dai 15 ai 18 anni, attraverso l'alternanza di 
  periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità dell'istituzione 
  scolastica o formativa, sulla base di convenzioni con imprese o con le rispettive 
  associazioni di rappresentanza, o con enti pubblici e privati ivi inclusi quelli 
  del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di tirocinio 
  che non costituiscono rapporto individuale di lavoro; 
  b) fornire indicazioni generali per il reperimento e l'assegnazione delle risorse 
  finanziarie necessarie alla realizzazione dei percorsi di alternanza, ivi compresi 
  gli incentivi per le imprese e l'assistenza tutoriale; 
  c) indicare le modalità di certificazione dell'esito positivo del tirocinio 
  e di valutazione dei crediti formativi acquisiti dallo studente. 
Art. 5 
  (Formazione degli insegnanti)
  1. Con i decreti di cui all'articolo 1 sono dettate norme sulla formazione iniziale 
  dei docenti della scuola dell'infanzia, del primo ciclo e del secondo ciclo, 
  nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 
  a) la formazione iniziale è di pari dignità e durata per tutti 
  i docenti e si svolge nelle università presso i corsi di laurea specialistica, 
  il cui accesso è programmato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della 
  legge 2 agosto 1999, n. 264. La programmazione degli accessi ai corsi stessi 
  è determinata ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge, sulla base 
  dei posti effettivamente disponibili in ogni regione nei ruoli organici delle 
  istituzioni scolastiche; 
  b) con uno o più decreti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 95 
  della legge 15 maggio 1997, n. 127, anche in deroga alle disposizioni di cui 
  all'articolo 10, comma 2 e all'articolo 6, comma 4 del decreto ministeriale 
  3 novembre 1999 n. 509, sono individuate le classi dei corsi di laurea specialistica, 
  anche interfacoltà o interuniversitari, finalizzati anche alla formazione 
  degli insegnanti di cui alla lettera a). I decreti stessi disciplinano le attività 
  didattiche attinenti l'integrazione scolastica degli alunni in condizione di 
  handicap; la formazione iniziale dei docenti può prevedere stage all'estero; 
  
  c) l'accesso ai corsi di laurea specialistica per la formazione degli insegnanti 
  è subordinato al possesso dei requisiti minimi curricolari, individuati 
  per ciascuna classe di abilitazione nel decreto di cui alla lettera b) e all'adeguatezza 
  della personale preparazione dei candidati, verificata dagli Atenei; 
  d) l'esame finale per il conseguimento della laurea specialistica di cui alla 
  lettera a) ha valore abilitante per uno o più insegnamenti individuati 
  con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca; 
  
  e) coloro che hanno conseguito la laurea specialistica di cui alla lettera a), 
  ai fini dell'accesso nei ruoli organici del personale docente delle istituzioni 
  scolastiche, svolgono, previa stipula di appositi contratti di formazione lavoro, 
  specifiche attività di tirocinio. A tal fine e per la gestione dei corsi 
  di cui alla lettera a), le università definiscono nei regolamenti didattici 
  di ateneo l'istituzione e l'organizzazione di un'apposita struttura di ateneo 
  per la formazione degli insegnanti, cui sono affidati, sulla base di convenzioni, 
  anche i rapporti con le istituzioni scolastiche; 
  f) le strutture di cui alla lettera e) curano anche la formazione in servizio 
  degli insegnanti interessati ad assumere funzioni di supporto, di tutorato e 
  di coordinamento dell'attività educativa, didattica e gestionale delle 
  istituzioni scolastiche e formative. 
Art. 6 
  (Regioni a statuto speciale e Province autonome di Trento e Bolzano) 
  1. Sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province 
  autonome di Trento e Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e relative 
  norme di attuazione nonché alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, 
  n.3. 
Art. 7
  (Disposizioni finali e attuative)
  1. Mediante uno o più regolamenti da adottare a norma dell'articolo 117 
  sesto comma della Costituzione e dell'articolo 17 comma 2 della legge 23 agosto 
  1988 n. 400, sentite le Commissioni parlamentari competenti, nel rispetto dell'autonomia 
  delle istituzioni scolastiche, si provvede: 
  a) alla individuazione del nucleo essenziale dei piani di studio scolastici 
  per la quota nazionale relativamente agli obiettivi specifici di apprendimento, 
  alle discipline e alle attività costituenti la quota nazionale dei piani 
  di studio, agli orari, ai limiti di flessibilità interni nell'organizzazione 
  delle discipline, 
  b) alla determinazione delle modalità di valutazione dei crediti scolastici; 
  
  c) alla definizione degli standard minimi formativi, richiesti per la spendibilità 
  nazionale dei titoli professionali conseguiti all'esito dei percorsi formativi, 
  nonché per i passaggi dai percorsi formativi ai percorsi scolastici. 
  
  2. Le norme regolamentari di cui al comma 1, lettera c), sono definite previa 
  intesa con la Conferenza permanente Stato-Regioni di cui al decreto legislativo 
  n. 281 del 1997.