Statuto dell'Associazione TAZ

E' costituita con il presente atto l'associazione culturale " TAZ (Zone temporaneamente autonome)" essa ha sede a Como in piazza Roma, n 49.

L'associazione ha lo scopo di promuovere la diffusione di una cultura della comunicazione non commerciale ed opera nei campi: cinematografico video fotografico espressivo artistico multimediale.

Essa si propone di promuovere iniziative attraverso spettacoli pubblici, dibattiti, seminari, pubblicazioni realizzate in proprio e/o in collaborazione con altri soggetti.

L'associazione è non confessionale, non partitica e non ha fini di lucro. I suoi proventi saranno erogati per provvedere allo scopo sociale.

Soci sostenitori diventano tutti coloro che avendo presentato domanda e versato la relativa quota vengono ammessi con approvazione del Consiglio Direttivo. I soci sostenitori partecipano alla vita dell'associazione nelle forme previste dal presente statuto.

Si diventa soci ordinari attraverso il versamento di una quota annuale stabilita dal consiglio direttivo.

I soci simpatizzanti hanno solo il diritto ad usufruire dei servizi offerti dall'Associazione ed a partecipare alle attività organizzate dalla stessa.

La perdita della qualifica di socio (sostenitore o ordinario) avviene: per inosservanza del presente statuto e per attività in contrasto con i fini associativi, essa è deliberata dal Consiglio direttivo.

L'appartenenza all'associazione comporta l'impegno ad attenersi alle norme del presente statuto ed alle deliberazioni prese dagli organi dell'associazione.

Organi dell'associazione sono:

- assemblea - consiglio direttivo - presidente - segretario - sindaci revisori

Le cariche hanno durata annuale con possibilità di rinnovo e sono gratuite: possono essere rimborsate solo le spese inerenti all'espletamento dell'incarico.

L'assemblea e formata dai soci sostenitori. L'assemblea si riunisce una volta l'anno e straordinariamente ogni qual volta lo richiedano il presidente, la maggioranza del consiglio direttivo o un terzo dei soci sostenitori.

L'assemblea elegge il Consiglio direttivo che resta in carico un anno.

L'assemblea stabilisce il programma generale dell'attività, approva il rendiconto annuale delibera sulle modifiche dello statuto e sull'eventuale scioglimento dell'associazione.

Essa delibera a maggioranza assoluta dei partecipanti Non sono ammesse deleghe per la rappresentanza di altri soci

La convocazione dell'assemblea è fatta con lettera o fax o con affissione della comunicazione presso la sede sociale con un preavviso di almeno 15 giorni.

L'Assemblea è legalmente costituita in prima convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Il Consiglio direttivo, composto da 5 a 11 membri scelti dall'assemblea, coordina l'attività dell'associazione e ne cura l'amministrazione, stabilisce l'entità delle quote associative annuali, le sue deliberazioni sono considerate valide se prese dalla meta più uno dei suoi componenti. Il  consiglio direttivo nomina al suo interno il Presidente e il segretario.

Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente o su richiesta di un terzo dei consiglieri.

Il Presidente ha la rappresentanza dell'associazione e ne firma tutti gli atti. Egli convoca e presiede l'assemblea e il consiglio direttivo. In caso di impedimento è sostituito dal segretario.

Il segretario ha il compito di redigere i verbali delle riunioni dell'assemblea e del consiglio direttivo custodisce il patrimonio dell'associazione, redige annualmente entro il 31 marzo il rendiconto dell'anno precedente.

L'assemblea elegge tra i soci da uno a tre sindaci revisori che controllano gli atti amministrativi dell'associazione.

Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle quote annuali dei soci, beni mobili e immobili acquisiti in proprietà a qualsiasi titolo, donazioni lasciti, liberalità contributi e sovvenzioni pubbliche e private Il patrimonio non può essere ripartito fra i soci che non possono chiedere il rimborso della loro quota in caso di recesso In caso di scioglimento dell'associazione l'eventuale patrimonio verrà devoluto tenendo conto degli scopi associativi.

Le modifiche al presente statuto possono essere prese solo con l'approvazione dei due terzi dei soci sostenitori riuniti in assemblea.

Per ogni controversia tra i soci è competente il Consiglio direttivo

Per quanto non previsto dal presente atto si fa riferimento alle norme generali del codice civile vigenti in materia di associazioni.

11/05/96