Il documento dell'Associazione
ASGI sui
Centri di temporanea permanenza ed assistenza
OTTOBRE 1999
I centri di permanenza temporanea ed assistenza sono dei luoghi di detenzione previsti dalla legge 40/98 ed istituiti con decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con i Ministeri per la solidarietà sociale, del tesoro e del bilancio.
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Essi servono
a trattenere i cittadini di paesi non appartenenti all’Unione Europea e
gli apolidi nei cui confronti sia stata:
1. decretata l’espulsione
mediante accompagnamento alla frontiera;
2. adottato il respingimento
alla frontiera;
sempre che tali misure non
possano essere eseguite con immediatezza per uno o più dei seguenti
motivi:
1. perché occorre
procedere al soccorso dello straniero (è il caso, ad esempio, dello
straniero ripescato in mare che non può essere immediatamente rimpatriato
perché necessita di cure);
2. perché occorre
procedere ad accertamenti supplementari in ordine alla identità
o nazionalità dello straniero (è il caso, frequentissimo,
di chi non ha documenti di identità ovvero che rifiuta di
fornire indicazioni al riguardo);
3. perché occorre
procedere all’acquisizione di documenti per il viaggio;
4. per l’indisponibilità
immediata del vettore o di altro mezzo di trasporto idoneo.
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Per meglio comprendere
i presupposti del trattenimento nei centri di permanenza temporanea, occorre
spendere qualche parola in tema di espulsioni.
Limitando la
nostra attenzione alla espulsione amministrativa (è quella che maggiormente
interessa), occorre sapere che essa è disposta:
1. dal Ministero dell’Interno
con decreto motivato per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato;
2. dal Prefetto, con decreto
motivato, nei casi tassativamente previsti dalla legge.
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Siccome il presupposto
per il trattenimento nei centri di permanenza in questione è l’espulsione
da attuarsi con la prima delle modalità sopra indicate (cioè
espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica)
e non anche l’espulsione con intimazione ad abbandonare il territorio nazionale,
è utile avere un quadro completo dei casi, previsti tassativamente
dalla legge, di espulsione con accompagnamento alla frontiera.
CASI DI ESPULSIONE CON ACCOMPAGNAMENTO ALLA FRONTIERA
A) Qualora l’espulsione sia
disposta direttamente dal Ministro dell’Interno per motivi di ordine pubblico
o sicurezza dello Stato;
B) qualora lo straniero
espulso con intimazione non abbia ottemperato all’intimazione stessa e,
quindi, non abbia abbandonato il territorio dello Stato entro 15 giorni
dalla notificazione del decreto espulsivo (con il che si vede come anche
l’espulsione con intimazione può tradursi in un caso di espulsione
con accompagnamento);
C) espulsione per c.d. “pericolosità
sociale” riguarda:
1) coloro che debba ritenersi
siano abitualmente dediti a traffici illeciti;
2) coloro che per la condotta
e il tenore di vita debba ritenersi che vivano abitualmente, anche in parte,
con i proventi di attività delittuose;
3) coloro che, per il loro
comportamento, debba ritenersi che siano dediti alla commissione di reati
che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale
dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità
pubblica;
4) coloro che siano indiziati
di appartenere ad associazioni di tipo mafioso.
In tutti questi
casi, si procede all’espulsione con le forme dell’accompagnamento immediato,
qualora il Prefetto rilevi, sulla base di circostanze oggettive, il concreto
pericolo che lo straniero si sottragga all’esecuzione del provvedimento
(qualora, beninteso, questo venisse adottato con le modalità esecutive
dell’intimazione).
D) Espulsione per “ingresso
clandestino”.
Riguarda coloro
che siano entrati nel territorio nazionale sottraendosi ai controlli di
frontiera e (ovviamente) non siano stati respinti.
In tale caso
si procede all’esecuzione dell’espulsione con le forme dell’accompagnamento
immediato qualora lo straniero sia privo di valido documento ed il Prefetto
rilevi, tenuto conto dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo,
un concreto pericolo che lo straniero si sottragga all’esecuzione del provvedimento
espulsivo.
E) Espulsione per “mancanza
del permesso di soggiorno”.
Si verifica
qualora lo straniero si sia trattenuto in Italia senza aver chiesto il
permesso di soggiorno nel termine di otto giorni lavorativi dal suo ingresso,
ovvero quando il permesso di soggiorno è stato revocato, annullato,
ovvero scaduto da più di 60 giorni e non è stato rinnovato
ed il Prefetto rilevi un concreto pericolo che il soggetto si sottragga
all’esecuzione dell’espulsione.
In tutti i
cinque casi sopra indicati, il Questore dispone il trattenimento nei centri
di permanenza temporanea qualora risultino le esigenze relative:
A) al soccorso dello straniero;
B) ad accertamenti circa
l’identità e nazionalità;
C) all’acquisizione di documenti
per il viaggio;
D) all’indisponibilità
immediata del vettore.
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Come si è
detto, è un decreto motivato dalla autorità amministrativa
il presupposto giuridico per la restrizione della libertà personale
nei centri in questione.
Poiché
i casi sono predeterminati dalla legge, trattasi – quantomeno apparentemente
– di una attività vincolata della pubblica amministrazione.
E’ tuttavia
evidente che l’adozione dei provvedimenti di espulsione, con le modalità
dell’accompagnamento immediato, lascia alle Prefetture un ampio margine
di discrezionalità.
Valutazioni
quali:
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Se dunque il
decreto che dispone l’espulsione con accompagnamento alla frontiera per
il tramite della forza pubblica è un provvedimento prefettizio in
parte discrezionale, il provvedimento con il quale si dispone il trattenimento
nei centri in questione è un provvedimento del Questore che si pone
in rapporto di consequenzialità rispetto all’antecedente decreto
di espulsione.
Quanto alle
modalità di esecuzione del trattenimento, la legge prevede che:
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Poiché la permanenza coatta nei centri in questione è pur sempre una forma di restrizione della libertà personale e, in quanto tale costituzionalmente possibile solo se disposta con atto motivato dall’autorità giudiziaria, per armonizzare il dettato legislativo con la normativa costituzionale si è previsto che:
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Il decreto di
espulsione, il provvedimento di adozione del trattenimento presso il centro
di permanenza, nonché ogni altro atto concernente l’espulsione (intimazione,
decreto di convalida, decreto di proroga) sono comunicati all’interessato
– unitamente alle modalità di impugnazione – con una traduzione
in una lingua da lui conosciuta ovvero, ove non sia possibile, in lingua
inglese, francese o spagnola.
Lo straniero
espulso è rinviato allo stato di appartenenza, ovvero a quello di
provenienza.
Lo straniero
espulso non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale
autorizzazione del Ministero dell’Interno; in caso di trasgressione è
punito con l’arresto da 2 a 6 mesi ed è nuovamente espulso con accompagnamento
immediato.
Durata: il
divieto di rientrare in Italia opera per 5 anni, riducibili a tre da parte
dell’autorità giudiziaria a seguito di ricorso avverso l’espulsione.
In nessun caso
può disporsi l’espulsione verso uno Stato in cui lo straniero possa
essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, sesso, lingua, cittadinanza,
religione, opinioni politiche, condizioni personali o sociali, ovvero possa
rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto
dalla persecuzione.
Ad eccezione
dell’espulsione disposta dal Ministero dell’Interno per motivi di ordine
pubblico o sicurezza dello Stato, non è consentita l’espulsione
nei confronti:
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Infine, quanto
ai rimedi giurisdizionali, contro il decreto di espulsione è data
la possibilità di ricorrere al giudice ordinario del luogo in cui
ha sede il Prefetto che l’ha disposta entro 5 giorni dalla comunicazione.
Se il ricorso
contro l’espulsione del Prefetto è stato proposto prima della convalida
del provvedimento questorile che dispone il trattenimento nel centro, il
giudice può decidere di valutare congiuntamente convalida e ricorso
purché il tutto avvenga nel termine delle 48 ore successive al ricevimento
degli atti.
Contro il provvedimento
del giudice che respinge il ricorso, così come contro quello che
convalida il trattenimento è solo possibile il ricorso per Cassazione,
senza efficacia sospensiva (il che vuol dire che l’espulsione viene comunque
eseguita).
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La normativa,
così come sommariamente delineata, presenta, ad avviso dello scrivente,
alcuni profili di illegittimità costituzionale.
Un primo profilo
di illegittimità costituzionale riguarda la mancata previsione della
obbligatoria assistenza di un difensore all’udienza di convalida del provvedimento
di trattenimento presso il centro.
Il che parrebbe
in contrasto con l’art. 24, comma II, della Costituzione laddove è
prescritto che “la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e
grado del procedimento”, con ciò intendendosi qualunque tipo di
procedimento, sia penale, civile o amministrativo. Né dovrebbero
sussistere dubbi circa l’applicabilità del precetto costituzionale
ai cittadini di paesi non appartenenti all’Unione Europea ed agli apolidi
per, quantomeno, due ordine di ragioni:
1) per consolidata giurisprudenza,
l’art. 24 Cost. si applica in qualsiasi tipo di procedimento, indipendentemente
dalla nazionalità della persona sottoposta;
2) la legge 40/98 prevede,
all’art. 2 (diritti e doveri dello straniero) che “allo straniero comunque
presente alla frontiera o nel territorio dello Stato” (e dunque anche al
clandestino) “sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana
previsti dalle norme di diritto interno …” e non v’è dubbio alcuno
che il diritto di difesa rientri nel novero dei diritti fondamentali delle
persone.
La stessa norma
prevede inoltre che “allo straniero è riconosciuta parità
di trattamento con il cittadino relativamente alla tutela giurisdizionale
dei diritti e degli interessi legittimi, nei rapporti con la pubblica amministrazione
…”.
Per tali motivi,
mi pare che la mancata previsione della presenza obbligatoria di un difensore
all’udienza di convalida di un provvedimento che limita la libertà
personale, violi l’art. 24 Cost.
Vero è
che il regolamento di attuazione della Legge 40/98 sembrerebbe prevedere
la presenza del difensore a tale udienza, tuttavia non solo a tutt’oggi
il regolamento non è ancora stato emanato, ma, quand’anche lo fosse,
è dubbio che una norma regolamentare, dunque di rango inferiore
alla legge, possa supplire ad un deficit di costituzionalità proprio
della legge.
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Vi è
poi un secondo profilo di possibile illegittimità costituzionale
che merita attenzione e che riguarda il titolo in forza del quale viene
disposta la restrizione della libertà personale.
Punto di partenza
del ragionamento deve essere l’art. 13 Cost.
Tale norma,
al II comma, prescrive che “non è ammessa forma alcuna di detenzione
… né qualsiasi altra forma di restrizione della libertà personale
se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria”. Il che significa
che, se manca un provvedimento motivato di un giudice, non si può
restringere la libertà di alcuno.
Il III comma
dell’art. 13 Cost. prevede che
“in casi eccezionali
di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla
legge, l’autorità
di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori,
che devono essere
comunicati entro 48 ore all’autorità giudiziaria e, se
questa non li convalida
nelle successive 48 ore, si intendono revocati e
perdono di efficacia”.
Dall’esame
della normativa in questione dianzi esposta, emerge chiaramente come il
provvedimento che determina la restrizione nel centro di permanenza temporanea
sia un atto amministrativo del Questore che è consequenziale rispetto
ad un altro atto amministrativo del Prefetto. Infatti, come abbiamo visto,
il provvedimento del Questore non è che una modalità di attuazione
di quella particolare forma di espulsione che va sotto il nome di “espulsione
con accompagnamento alla frontiera”. Quindi, manca quel provvedimento motivato
dell’autorità giudiziaria che, a norma dell’art. 13, comma II, Cost.
può consentire una corretta restrizione della libertà personale.
In altre parole
manca un titolo valido di detenzione.
Tuttavia, è
prevista la convalida del giudice che deve avere ad oggetto, secondo il
dettato normativo, sia i presupposti dell’espulsione che quelli del trattenimento.
Ma ciò, a ben vedere, non muta il quadro di sospetta incostituzionalità.
Invero, convalidare
significa attribuire validità ad una azione o ad un atto precedentemente
compiuto. Convalidare è, pertanto, sinonimo di ratificare, sanare
qualcosa che è già accaduto e che, senza, appunto, la “convalida”
non potrebbe avere validità e tale accezione è quella recepita
dall’art. 13, III comma, Cost.
Nel caso di
specie, pertanto, il provvedimento di convalida, serve ad attribuire validità
alla restrizione della libertà personale avvenuta non più
tardi delle precedenti 96 ore (48 + 48).
Ma che accade
per il tempo successivo alle 96 ore?
Può,
in altri termini, un provvedimento di convalida sanare l’attività
precedentemente compiuta dalla pubblica sicurezza e, al tempo stesso, attribuire
validità per la stessa attività per i successivi 16 giorni?
(20 giorni – 96 ore = 16 giorni)
Si noti, inoltre,
che è la legge a prescrivere che “la convalida comporta la permanenza
nel centro per un periodo di complessivi 20 giorni”.
Il che significa
che la permanenza (cioè la restrizione della libertà personale)
non è autonoma conseguenza del provvedimento del giudice, ma è
conseguenza prevista dalla legge.
Se così
è manca il titolo di detenzione costituzionalmente legittimo, cioè
il provvedimento motivato del giudice, essendo il titolo di detenzione
un effetto consequenziale della convalida secondo il dettato normativo.
Quindi la restrizione
della libertà personale non è altro che una conseguenza per
legge (e non per atto motivato della autorità giudiziaria) della
convalida dell’attività di P.S. compiuta nelle prime 96 ore.
La cosa non
è di poco conto sotto il profilo pratico. Infatti, supponiamo che
Tizio, espulso con accompagnamento immediato, venga trattenuto nel centro
con provvedimento del Questore perché manca il vettore, per tale
motivo, la libertà personale di Tizio viene sacrificata per 20 giorni.
Ma chi ci dice
se l’indisponibilità del vettore perdura effettivamente per tutti
i 20 giorni?
E quindi che
controllo giurisdizionale c’è sulla legittimità della corrispondente
privazione della sua libertà?
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Venendo poi
a trattare della gestione pratica della convalida, con riferimento a quanto
accade al Centro di permanenza temporanea di Torino, la situazione è
a dir poco allarmante. Non solo, come si è detto, essa non avviene
alla presenza di un difensore (perché non è prevista dalla
legge), ma avviene altresì quasi sempre in assenza di un interprete.
Se a ciò
si aggiunge che il recluso normalmente non viene informato da nessuno circa
il tipo di udienza cui viene condotto e che il giudice spesso nulla conosce
della sua situazione, perché gli atti gli vengono forniti sul momento
dalla polizia, è evidente che il giudice si troverà a decidere
unicamente sul materiale cartaceo fornitogli dalla Questura dopo aver sentito,
sommariamente senza interprete e senza difensore, lo straniero ristretto.
Va da sé
che, in tale contesto normativo e fattuale, la convalida rischia di tradursi
in un atto di mero avallo acritico dell’operato della Questura.
Quindi, il
controllo di legittimità e di merito che il giudice è chiamato
ad operare rischia, nei fatti, di essere più virtuale che reale.
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Alla luce di
quanto sinora esposto, pare evidente che, tra le tante novità previste
dalla legge n. 40/98 (talune pure di segno positivo) vi sia l’introduzione
surrettizia della detenzione amministrativa mascherata da un simulacro
di provvedimento giurisdizionale.
E siccome,
una volta convalidato il trattenimento, l’espulsione può avvenire
in qualsiasi istante, è evidente come l’udienza di convalida del
trattenimento sia l’unico momento in cui è utilmente possibile far
valere eventuali ragioni che siano di ostacolo all’allontanamento coattivo
dal nostro paese.
C’è
da domandarsi che senso abbia prevedere, sulla carta, delle categorie protette
di soggetti inespellibili, se poi questi difficilmente possono far valere
le loro condizioni. Si pensi, ad esempio, ad una donna in stato di iniziale
gravidanza (per legge inespellibile): o questa per puro caso ha con sé,
al momento del “fermo”, documentazione medica attestante la sua condizione,
ovvero difficilmente riuscirà a provarla nel breve termine entro
il quale avverrà la convalida.
Si pensi ancora,
ai tanti che, in forza della recente “sanatoria”, hanno presentato domanda
di regolarizzazione magari presso una Questura diversa rispetto al luogo
in cui ha sede il Prefetto che dispone l’espulsione e non abbiano con sé
la “ricevuta” al momento del fermo e del loro trattenimento: anche per
costoro sarà arduo riuscire a dimostrare di aver richiesto un permesso
di soggiorno in sanatoria.
Certo, con
l’ausilio di un avvocato, dopo la convalida (e prima della partenza) potranno
sempre fare un ricorso … tardivo, perché privo di efficacia sospensiva.
In alternativa,
la legge consentirà loro di presentare ricorso – entro il comodo
termine di 30 giorni – direttamente presso le rappresentanze consolari
o diplomatiche italiane all’estero.
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Qualora lo straniero
da espellere sia sottoposto a procedimento penale, la legge richiede il
nulla osta della autorità giudiziaria, che deve essere concesso,
salvo che sussistano inderogabili esigenze processuali. Tale norma risponde
ad un criterio di garanzia e ragionevolezza: prima di espellere un imputato,
è utile sentire il suo giudice per verificare se non vi siano esigenze
processuale che ostino al suo allontanamento.
Ma, come spesso
accade, la prassi riesce a stravolgere anche le migliori intenzioni del
legislatore. Infatti, se inizialmente il nulla osta è stato richiesto
al Pubblico Ministero, spesse volte addirittura al P.M. di “turno” per
gli arrestati e, quindi, nemmeno al P.M. titolare delle indagini (che,
presumibilmente, dovrebbe avere una certa conoscenza del fascicolo processuale
dell’imputato) invece che ad un giudice terzo, che meglio garantirebbe
una obiettiva valutazione circa la sussistenza di eventuali ostacoli di
natura processuale, dell’accusa così come della difesa, all’esecuzione
dell’espulsione di un imputato, da ultimo, invece, sulla scorta di una
isolata pronuncia di un giudice di merito (Pretura di Bolgona 3.7.1998),
è invalsa la prassi – non prevista dalla legge – del c.d. “nulla
osta tacito”. Con ciò intendendosi che, ogniqualvolta l’autorità
giudiziaria (cioè la Procura della Repubblica) dimentica di comunicare
il nulla osta all’espulsione di un imputato, lo stesso si considera virtualmente
acquisito a meno che l’autorità giudiziaria non comunichi l’esistenza
di cause ostative. E così, sull’altare dell’efficienza – intesa
come sbrigativa e superficiale celerità – si sacrifica lo spirito
di una norma volta a tutelare il corretto andamento del processo penale,
salvaguardando le inderogabili esigenze processuali dell’accusa, della
difesa e, perché no, anche della parte offesa.
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Altra questione
di notevole rilevanza riguarda la possibilità di reiterare la permanenza
nel centro qualora, nonostante la proroga a 30 giorni del “soggiorno”,
non si riescano a rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla esecuzione
dell’espulsione (perché, ad esempio, non si riesce ad identificare
lo straniero per scarsa collaborazione delle rappresentanze consolari estere).
In tal caso, alla scadenza del 30° giorno, l’espellendo dovrà
essere sicuramente rilasciato. Tuttavia continuerà a gravare nei
suoi confronti il decreto di espulsione del Prefetto con accompagnamento
immediato: occorre tenere ben presente, infatti, che, decorso il termine
massimo del trattenimento, è solo questo a venir meno, non certo
l’espulsione che continua la sua efficacia. Pertanto, qualora lo straniero
non ottemperi spontaneamente all’espulsione, si pone il problema
della possibilità di reiterare la permanenza coatta, dopo averlo
temporaneamente liberato.
E siccome la
legge nulla dice al riguardo, sarà la prassi di ogni singola questura
a dettare legge.
Con un duplice
rischio:
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L’esistenza
ed il concreto funzionamento dei centri di permanenza italiani è
argomento di cui poco si conosce e si parla. Assai di rado ne riferiscono
le cronache, ditalchè l’opinione pubblica non ne è informata,
né la materia è oggetto di discussione da parte di chi, per
competenza professionale ovvero per interesse culturale o politico, a vario
titolo si occupa di immigrazione, sicurezza urbana, garanzie, certezza
della pena e quant’altro.
Nemmeno l’avvocatura
associata che, a torto od a ragione non importa, rivendica da anni una
soggettività politica asseritamente derivantegli dal suo ruolo di
mediazione e garanzia nel conflitto tra individuo ed istituzione, ha sinora
mostrato un qualche interesse per la questione che ci occupa. Tant’è
che il risultato di questa generale disattenzione comporta la collocazione
dei centri di permanenza in una sorta di limbo, non certo dorato, dimenticato
dai più ed avvolto da una cortina di riservatezza che ne fa un luogo
“separato”.
Separato dal
carcere, separato dalla società civile, separato dalle garanzie,
separato – ovviamente – per via della diversa e spesso ignota cittadinanza
di chi lo occupa. Non a caso luogo prodromico a quella separazione definitiva
dall’occidente europeo che va sotto il nome di espulsione.
Separatezza
significa mancanza di trasparenza, e quindi di controllo e di informazione
ove la discrezionalità può diventare arbitrio senza che nessuno
se ne accorga, tranne chi lo subisce.
L’informazione
è dunque un grimaldello essenziale per infrangere la separatezza.
L’informazione
ha due facce: riguarda l’esterno e l’interno e presuppone una condizione:
il diritto di accesso.
Saputo dell’esistenza
di un regolamento interno del centro di permanenza di Torino, il Presidente
dell’ASGI chiedeva, in forza della c.d. legge sulla “trasparenza amministrativa”,
di accedere al regolamento.
Significativa
è la risposta della locale Prefettura:
“… si comunica che
il Ministero dell’Interno, interpellato da
questa Prefettura,
ha ritenuto non sussistere nel caso in esame,
il diritto di accesso
in quanto non emerge l’interesse per la tutela
di situazioni giuridicamente
rilevanti che costituisce il diritto
in parola …”.
Né ovviamente,
per le stesse ragioni il regolamento è reso noto mediante affissione
in bacheca o altrove agli “ospiti” del Centro di Torino. Dunque esso è
segreto.
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Infine, sempre
in tema di informazione, è opportuno ricordare che la legge impone
la notificazione agli interessati degli atti concernenti l’espulsione,
il trattenimento e l’eventuale proroga tradotti “in una lingua da lui (cioè
dallo straniero) conosciuta ovvero, ove ciò non sia possibile in
lingua inglese, francese o spagnola”.
Ebbene, tutti
gli atti in questione sono esclusivamente tradotti in una delle lingue
europee indicate dalla legge solo in via subordinata. Nonostante Torino
sia sede di istituti universitari e nonostante che interpreti giudiziari
frequentino quotidianamente le aule di giustizia, l’amministrazione non
è in grado di provvedere alla traduzione ed alla stampa di moduli
tradotti in lingua araba, albanese o rumena.
Ed allora la
disinformazione riguarda anche il versante interno al centro, riguarda
gli utenti che non sono messi in condizione di esercitare i loro peraltro
già esigui diritti.
Se all’ingresso
nel centro non viene comunicato all’”ospite” che può contattare
un avvocato, che entro 96 ore sarà sentito da un magistrato e che,
nelle more, può ricorrere al giudice il quale valuterà il
suo ricorso unitamente alla convalida del suo trattenimento, è ovvio
che la tutela giurisdizionale resterà una facoltà inespressa,
con l’unico vantaggio di non creare ulteriori intoppi alla esecuzione della
sua espulsione.
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La separatezza
determina incomunicabilità e, questa è necessariamente bilaterale.
Se vi è
un deficit di informazione da parte dell’istituzione, analogo sarà
il comportamento dell’utente che non solo ometterà di fornire i
documenti o declinare le sue esatte generalità, ma potrebbe pure
non comunicare eventuali patologie. Vero è che, all’ingresso, l”’ospite”
viene sottoposto ad una visita medica, ma è ben possibile che da
un superficiale esame obiettivo non specificamente mirato non emergano
patologie (TBC, AIDS, ecc…) che potrebbero essere incompatibili con la
detenzione e, d’altro canto, pericolose per gli altri internatiati.
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Queste brevi
considerazioni, lungi dal voler essere esaustive, sono un contributo di
riflessione sui centri di permanenza temporanea rivolte a tutti coloro
che, a vario titolo, si occupano di migranti. Con una avvertenza: può
apparire, forse, più utile fare ricerca sul campo, predisporre progetti
di formazione e di inserimento o di accoglienza per gli extracomunitari
“buoni”, quelli che lavorano, quelli che in qualche misura accettano la
legalità e non mettono a repentaglio più di tanto la sicurezza
dei nostri quartieri.
Sappiate, però,
che il confine tra regolarità ed irregolarità è assai
labile: mentre è difficile diventare regolari da clandestini (se
non tramite le periodiche sanatorie che costituiscono, al di là
delle ipocrisie, l’unico vero strumento di controllo del fenomeno migratorio),
è molto facile il percorso inverso. E l’espulsione potrebbe sempre
essere una alternativa non voluta ma possibile. Per questo, la soglia di
attenzione per l’effettività delle garanzie e dei diritti di tutti
non deve scendere fino all’accettazione della separatezza, neppure se questa
pare necessitata dalle sinistre sirene emergenziali che, quotidianamente,
ci assordano.
Torino, 29 settembre 1999
Guido Savio