LABORATORI DI SOCIETA' #3

Perchè i centri di temporanea permanenza e assistenza devono essere chiusi? (ASGI)

a cura di Alex.Zip

Questo materiale è la rielaborazione di due documenti dell’ASGI (l’Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazionei) e di  Magistratura democratica (mozione approvata dal XII congresso nazionale di Magistratura Democratica) a proposito dei centri di detenzione temporanea per immigrati clandestini.
Si può rispondere a questa domanda in diversi modi. Gli argomenti contro questi centri possono essere, infatti, politici, morali, etici e... giuridici.
Questi ultimi sono argomenti formali, che di solito vengono considerati “finezze tecniche, sofismi da addetti ai lavori”.
Sono contrario a questa posizione.
Un percorso di riappropriazione  del pubblico e di difesa dei diritti passa anche attraverso l’utilizzo degli strumenti offerti dal diritto esistente (cfr. l’esperienza dei ricorsi contro numero chiuso, i ricorsi contro le espulsioni, ecc.).
Certo, “questo diritto non ci appartiene”, ma per disconoscerlo bisogna comprenderlo, evidenziarne gli aspetti negativi, le dissonanze, i contrasti interni, tanto più che la misura del trattenimento coatto, prevista dalla legge, si pone in deciso contrasto con molti principi costituzionali.
Solo limitando le misure restrittive della libertà personale a pochi casi, gravi e ben definiti, sarà possibile dare effettività alle misure adottate.

Il riferimento normativo in materia di centri di detenzione è l’articolo 12 della Legge n°40/1998 ( ora sostituito dall’art. 14 del Testo Unico 286/98).
Si tratta di capire se questa norma, e le altre collegate, sono compatibili con l’ordinamento giuridico italiano e, in particolare, con la Costituzione.
Prima di tutto, che cosa significa essere chiuso in uno di questi centri?
Tra i tecnici del diritto (Magistratura democratica, Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione, ecc.) non vi è alcun dubbio: il trattenimento dello straniero in un centro di permanenza –  per un massimo di 30 giorni- è una misura che incide sulla libertà personale.
Questo provvedimento, che si configura come “detenzione amministrativa”, e che è adottabile dall’autorità di P.S. ( polizia, carabinieri, ecc.) , per essere compatibile con la nostra Costituzione, deve, quindi, rispondere a determinati requisiti.
In primo luogo, deve rispettare le condizioni previste  dall’art.13 comma 3 della Costituzione:
· eccezionalità
· o tassatività
· o  necessità
· o urgenza
· o il provvedimento deve essere comunicato all’autorità giudiziaria entro 48 ore;  il giudice deve, poi, valutarlo, e convalidarlo, nelle 48 ore successive.

Cominciamo a dire che il Testo Unico non indica i casi eccezionali di necessità e urgenza in cui è possibile procedere al trattenimento dello straniero nel centro.
Inoltre, la vaghezza dei casi indicati dalla legge per il trattenimento (ad esempio il “procedere al soccorso dello straniero” o il caso degli “accertamenti supplementari”) nega anche il rispetto della condizione della tassatività della norma (ossia, l’elencazione tassativa dei casi in cui la norma può essere applicata).
 Questo provvedimento di privazione della libertà personale da eccezionale diventa, dunque, nei fatti, misura ordinaria.
Le forze di P.S. , grazie alla vaghezza della Legge, possono godere, infatti, della massima discrezionalità nel decidere  chi deve essere rinchiuso nei centri.
Si tratta di una discrezionalità amministrativa così ampia da violare persino la riserva di legge , prevista dall’art. 10 comma 2 della Costituzione, in materia di condizione giuridica dello straniero (ossia, il fatto che la condizione giuridica dello straniero debba essere disciplinata dalla legge e non, ad esempio, dalla polizia).
In conclusione, secondo la Legge, per rinchiudere lo straniero  in questi centri è sufficiente la sua condizione di  irregolare, a prescindere da qualsiasi valutazione in concreto della sua pericolosità sociale.
Tale mancanza di rispetto  di ogni principio di propor-zionalità e di ragionevolezza non potrà che andare a colpire le situazioni più deboli e non già quelle più pericolose.

Riguardo, invece, al requisito della comunicazione e successiva convalida da parte dell’autorità giudiziaria, la legge ne dispone espressamente il rispetto.
Nascono, però, dei problemi a causa del breve tempo che il pretore ha a disposizione per operare la propria valutazione sul provvedimento di trattenimento e su quello collegato di espulsione dello straniero.
Le procedure che si svolgono innanzi al pretore civile, secondo il rito della camera di consiglio (con istruttoria assai scarna , prettamente cartolare e con un basso standard di contraddittorio), applicate alla materia della libertà personale, rischiano di risolversi in pura mistificazione e di trasformare il giudice in un passacarte degli organi di polizia.

Problemi di legalità costituzionale (rispetto al principio di eguaglianza previsto dall’art.3 della Costituzione) vengono anche sollevati dal diverso trattamento subito dallo  straniero che ha ricevuto un provvedimento di intimazione a lasciare l’Italia entro 15 giorni, e quello subito da chi è già rinchiuso nel centro.
Per questi ultimi, infatti,  il potere di verifica del pretore, rispetto alla sussistenza dei presupposti dell’espulsione (o del respingimento alla frontiera) e dell’assenza delle cause ostative ( impedenti) all’espulsione, subisce forti limitazioni.
Infine, è da segnalare (sempre in contrasto con l’articolo 3) che la misura del trattenimento coatto presso i centri è per lo straniero, una misura assai più pesante delle altre misure custodiali previste dal nostro ordinamento: queste, infatti, sono limitate ai delitti puniti con pene superiori ai tre anni e sono, comunque, rapportate a principi di proporzionalità e adeguatezza.
Il clandestino, invece, viene privato della propria libertà personale, solo per aver compiuto una violazione amministrativa: l’essere, appunto, clandestino.

Un altro  diritto del cittadino straniero che il Testo Unico sembra violare è quello alla difesa e ad una piena ed effettiva tutela giurisdizionale dei propri diritti e interessi legittimi (vedi articoli 13, 111, 24, 113 della Costituzione).
L’immigrato ha il  diritto di essere ascoltato dal pretore, che deve confermare il provvedimento di trattenimento, ma non è prevista, in questa fase, la presenza del suo avvocato.
Inoltre, la mancanza di norme precise sull’ubicazione e sulla gestione dei centri , oltre a permettere il prodursi di situazioni lesive della dignità umana, può creare all’immigrato recluso tutta  una serie di  impedimenti sostanziali nel comunicare con l’esterno, e quindi nell’agire in concreto per la difesa della propria posizione giuridica.
Esemplare, a questo proposito, il caso di Trieste. In questa città il centro, oltre ad essere sovraffollato e mancare di requisiti essenziali come il riscaldamento, era situato in un’aerea doganale, cioè un’area il cui accesso era consentito a discrezione  dell’autorità portuale.

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