Perchè i centri di temporanea permanenza e assistenza devono essere chiusi? (ASGI)
Questo materiale è
la rielaborazione di due documenti dell’ASGI (l’Associazione Studi Giuridici
sull’Immigrazionei) e di Magistratura democratica (mozione approvata
dal XII congresso nazionale di Magistratura Democratica) a proposito dei
centri di detenzione temporanea per immigrati clandestini.
Si può rispondere
a questa domanda in diversi modi. Gli argomenti contro questi centri possono
essere, infatti, politici, morali, etici e... giuridici.
Questi ultimi sono argomenti
formali, che di solito vengono considerati “finezze tecniche, sofismi da
addetti ai lavori”.
Sono contrario a questa
posizione.
Un percorso di riappropriazione
del pubblico e di difesa dei diritti passa anche attraverso l’utilizzo
degli strumenti offerti dal diritto esistente (cfr. l’esperienza dei ricorsi
contro numero chiuso, i ricorsi contro le espulsioni, ecc.).
Certo, “questo diritto
non ci appartiene”, ma per disconoscerlo bisogna comprenderlo, evidenziarne
gli aspetti negativi, le dissonanze, i contrasti interni, tanto più
che la misura del trattenimento coatto, prevista dalla legge, si pone in
deciso contrasto con molti principi costituzionali.
Solo limitando le misure
restrittive della libertà personale a pochi casi, gravi e ben definiti,
sarà possibile dare effettività alle misure adottate.
Il riferimento normativo
in materia di centri di detenzione è l’articolo 12 della Legge n°40/1998
( ora sostituito dall’art. 14 del Testo Unico 286/98).
Si tratta di capire se questa
norma, e le altre collegate, sono compatibili con l’ordinamento giuridico
italiano e, in particolare, con la Costituzione.
Prima di tutto, che cosa
significa essere chiuso in uno di questi centri?
Tra i tecnici del diritto
(Magistratura democratica, Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione,
ecc.) non vi è alcun dubbio: il trattenimento dello straniero in
un centro di permanenza – per un massimo di 30 giorni- è una
misura che incide sulla libertà personale.
Questo provvedimento, che
si configura come “detenzione amministrativa”, e che è adottabile
dall’autorità di P.S. ( polizia, carabinieri, ecc.) , per essere
compatibile con la nostra Costituzione, deve, quindi, rispondere a determinati
requisiti.
In primo luogo, deve rispettare
le condizioni previste dall’art.13 comma 3 della Costituzione:
· eccezionalità
· o tassatività
· o necessità
· o urgenza
· o il provvedimento
deve essere comunicato all’autorità giudiziaria entro 48 ore;
il giudice deve, poi, valutarlo, e convalidarlo, nelle 48 ore successive.
Cominciamo a dire che il
Testo Unico non indica i casi eccezionali di necessità e urgenza
in cui è possibile procedere al trattenimento dello straniero nel
centro.
Inoltre, la vaghezza dei
casi indicati dalla legge per il trattenimento (ad esempio il “procedere
al soccorso dello straniero” o il caso degli “accertamenti supplementari”)
nega anche il rispetto della condizione della tassatività della
norma (ossia, l’elencazione tassativa dei casi in cui la norma può
essere applicata).
Questo provvedimento
di privazione della libertà personale da eccezionale diventa, dunque,
nei fatti, misura ordinaria.
Le forze di P.S. , grazie
alla vaghezza della Legge, possono godere, infatti, della massima discrezionalità
nel decidere chi deve essere rinchiuso nei centri.
Si tratta di una discrezionalità
amministrativa così ampia da violare persino la riserva di legge
, prevista dall’art. 10 comma 2 della Costituzione, in materia di condizione
giuridica dello straniero (ossia, il fatto che la condizione giuridica
dello straniero debba essere disciplinata dalla legge e non, ad esempio,
dalla polizia).
In conclusione, secondo
la Legge, per rinchiudere lo straniero in questi centri è
sufficiente la sua condizione di irregolare, a prescindere da qualsiasi
valutazione in concreto della sua pericolosità sociale.
Tale mancanza di rispetto
di ogni principio di propor-zionalità e di ragionevolezza non potrà
che andare a colpire le situazioni più deboli e non già quelle
più pericolose.
Riguardo, invece, al requisito
della comunicazione e successiva convalida da parte dell’autorità
giudiziaria, la legge ne dispone espressamente il rispetto.
Nascono, però, dei
problemi a causa del breve tempo che il pretore ha a disposizione per operare
la propria valutazione sul provvedimento di trattenimento e su quello collegato
di espulsione dello straniero.
Le procedure che si svolgono
innanzi al pretore civile, secondo il rito della camera di consiglio (con
istruttoria assai scarna , prettamente cartolare e con un basso standard
di contraddittorio), applicate alla materia della libertà personale,
rischiano di risolversi in pura mistificazione e di trasformare il giudice
in un passacarte degli organi di polizia.
Problemi di legalità
costituzionale (rispetto al principio di eguaglianza previsto dall’art.3
della Costituzione) vengono anche sollevati dal diverso trattamento subito
dallo straniero che ha ricevuto un provvedimento di intimazione a
lasciare l’Italia entro 15 giorni, e quello subito da chi è già
rinchiuso nel centro.
Per questi ultimi, infatti,
il potere di verifica del pretore, rispetto alla sussistenza dei presupposti
dell’espulsione (o del respingimento alla frontiera) e dell’assenza delle
cause ostative ( impedenti) all’espulsione, subisce forti limitazioni.
Infine, è da segnalare
(sempre in contrasto con l’articolo 3) che la misura del trattenimento
coatto presso i centri è per lo straniero, una misura assai più
pesante delle altre misure custodiali previste dal nostro ordinamento:
queste, infatti, sono limitate ai delitti puniti con pene superiori ai
tre anni e sono, comunque, rapportate a principi di proporzionalità
e adeguatezza.
Il clandestino, invece,
viene privato della propria libertà personale, solo per aver compiuto
una violazione amministrativa: l’essere, appunto, clandestino.
Un altro diritto del
cittadino straniero che il Testo Unico sembra violare è quello alla
difesa e ad una piena ed effettiva tutela giurisdizionale dei propri diritti
e interessi legittimi (vedi articoli 13, 111, 24, 113 della Costituzione).
L’immigrato ha il
diritto di essere ascoltato dal pretore, che deve confermare il provvedimento
di trattenimento, ma non è prevista, in questa fase, la presenza
del suo avvocato.
Inoltre, la mancanza di
norme precise sull’ubicazione e sulla gestione dei centri , oltre a permettere
il prodursi di situazioni lesive della dignità umana, può
creare all’immigrato recluso tutta una serie di impedimenti
sostanziali nel comunicare con l’esterno, e quindi nell’agire in concreto
per la difesa della propria posizione giuridica.
Esemplare, a questo proposito,
il caso di Trieste. In questa città il centro, oltre ad essere sovraffollato
e mancare di requisiti essenziali come il riscaldamento, era situato in
un’aerea doganale, cioè un’area il cui accesso era consentito a
discrezione dell’autorità portuale.