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: IL LAVORO A CHIAMATA In arrivo il lavoro a chiamata. L'articolo 4 del provvedimento delega infatti il Governo a emanare entro un anno, decreti legislativi che disciplinino e regolino nuove tipologie di lavoro flessibile, tra i quali, appunto, il lavoro a chiamata e poi quello occasionale e accessorio nonché il lavoro a prestazioni ripartite. In particolare, l'introduzione nell'ordinamento giuridico del lavoro a chiamata era stata già auspicata nel La legge delega prevede, rifacendosi al modello olandese di job on call (o stand-by workers), il riconoscimento di una congrua indennità di disponibilità a favore del lavoratore che si obblighi nei confronti del datore di lavoro a garantire la propria disponibilità allo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente. Due sono, pertanto, le caratteristiche di questo particolare tipo di lavoro subordinato: la discontinuità e intermittenza delle prestazioni svolte dal lavoratore, su richiesta del datore di lavoro; la cosiddetta indennità di disponibilità. Per quanto riguarda la prima caratteristica, la delega precisa che le prestazioni di carattere discontinuo o intermittente dovranno essere individuate dai contratti collettivi nazionali o territoriali o, in mancanza, ma solo provvisoriamente, dal ministro del Lavoro (e ciò rappresenta un'ulteriore novità della nuova legge). In base a questo schema negoziale, dunque, il lavoratore ha l'obbligo di prestare la propria attività lavorativa su richiesta del datore di lavoro e, in più, l'obbligo di rimanere a disposizione del datore di lavoro anche successivamente alla prestazione lavorativa effettuata e fino alla chiamata successiva. La delega, poi, prevede anche l'eventuale non obbligatorietà per il lavoratore di rispondere alla chiamata del datore di lavoro, perdendo così il diritto all'indennità di disponibilità. A queste obbligazioni del lavoratore corrisponde l'obbligo del datore di lavoro di erogare, da un lato, una retribuzione a titolo di corrispettivo del lavoro effettivamente prestato e, dall'altro lato, l'indennità sopra menzionata alla seconda caratteristica, volta a compensare la disponibilità del lavoratore per il periodo di non lavoro. Nel testo definitivo, la legge delega precisa che questa indennità deve essere |