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: ARTICOLO 9 Modifiche alla legge 3 aprile 2001, n. 142 1. Alla legge 3 aprile 2001, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, comma 3, primo periodo, le parole: e distinto sono soppresse; b) all'articolo 2, comma 1, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: L'esercizio dei diritti di cui al Titolo III della citata legge n. 300 del 1970 trova applicazione compatibilmente con lo stato di socio lavoratore, secondo quanto determinato da accordi collettivi tra associazioni nazionali del movimento cooperativo e organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative; c) all'articolo 3, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: 2-bis. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, le cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, possono corrispondere ai propri soci lavoratori un compenso proporzionato all'entità del pescato, secondo criteri e parametri stabiliti dal regolamento interno previsto dall'articolo 6; d) all'articolo 5, il comma 2 è sostituito dal seguente: 2. Il rapporto di lavoro si estingue con il recesso o l'esclusione del socio deliberati nel rispetto delle previsioni statutarie e in conformità con gli articoli 2526 e 2527 del Codice civile. Le controversie tra socio e cooperativa relative alla prestazione mutualistica sono di competenza del tribunale ordinario; e) all'articolo 6, comma 1, le parole: Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono sostituite dalle seguenti: Entro il 31 dicembre 2003; f) all'articolo 6, comma 2, dopo le parole: del comma 1, sono inserite le seguenti: nonché all'articolo 3, comma 2-bis e le parole: ai trattamenti retributivi e alle condizioni di lavoro previsti dai contratti collettivi nazionali di cui all'articolo 3 sono sostituite dalle seguenti: al solo trattamento economico minimo di cui all'articolo 3, comma 1; g) all'articolo 6 è aggiunto, in fine, il seguente comma: 2-bis. Le cooperative di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, possono definire accordi territoriali con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative per rendere compatibile l'applicazione del contratto collettivo di lavoro nazionale di riferimento all'attività svolta. Tale accordo deve essere depositato presso la direzione provinciale del lavoro competente per territorio. |