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: PIU' SPAZIO A FORMAZIONE E TIROCINIO??

Con la legge di riforma del mercato del lavoro, il Governo viene delegato perché proceda al riordino della normativa che attualmente disciplina i contratti a contenuto formativo (apprendistato, contratti di formazione e lavoro, tirocini) con la precisa finalità di collegare la formazione ai sussidi di disoccupazione con il conseguente sostegno alla ricerca effettiva del lavoro. Per l'attuazione di questa delega, il Governo è autorizzato a emanare, entro sei mesi, un decreto legislativo il quale - tenendo conto delle nuove competenze conferite alle Regioni per effetto della legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001 (articolo 3) che ha modificato l'articolo 117 della Costituzione - dovrà attenersi ai principi elencati nell'articolo 2 della legge delega approvata.

Le novità che si propongono dovranno incidere profondamente, come si è accennato, in particolare sui contratti di apprendistato e su quelli di formazione. In merito ai contratti di apprendistato, questi dovranno tendere a valorizzare l'attività di formazione interna all'azienda, la quale dovrà essere finalizzata a concretizzare il necessario e ricercato raccordo tra istruzione e formazione per un più sicuro inserimento del giovane nel mondo del lavoro. Inserimento che dovrà essere ancora più efficace con i contratti di formazione e lavoro, visto come una forma di specializzazione. A questo scopo dovrà essere dato maggiore risalto all'attività degli enti bilaterali, ai quali dovranno essere riconosciuti, altresì, poteri autorizzatori, quindi anche in materia di apprendistato, fino a oggi di competenza delle direzioni provinciali del Lavoro.

L'apprendistato, peraltro, caratterizzato da «una formazione superiore», dovrà essere finalizzato non soltanto per il conseguimento di una qualifica possibilmente elevata, ma anche per l'acquisizione di esperienze e conoscenze per il «subentro nelle attività di impresa». Vengono, inoltre, riscoperti i tirocini formativi e di orientamento, anche sotto forma di stages, per i quali viene confermato il ricorso all'istituto della convenzione tra la pubblica amministrazione (così come individuata dall'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) e privati datori di lavoro. A questo proposito vengono richiamate le modalità già regolamentate con gli articoli 17 e 18 della legge 196/97. Questi tirocini - che per espressa disposizione di legge, non costituiranno rapporto di lavoro subordinato - potranno avere una durata variabile fra uno e 12 mesi, che potrà essere raddoppiata per i soggetti disabili. La durata del tirocinio sarà ragguagliata al livello di istruzione del giovane, alle caratteristiche dell'attività lavorativa, nonché al territorio di appartenenza.

Per i soggetti disabili, si farà riferimento anche alla menomazione e all'incidenza della stessa sull'eventuale allungamento dei tempi di apprendimento. Nei confronti dei tirocinanti potrà essere prevista, altresì, l'eventuale corresponsione di un sussidio. Un particolare intervento è previsto a favore delle donne lavoratrici. L'intervento legislativo è finalizzato a favorire, con i sistemi formativi ai quali si è fatto prima cenno, l'uscita e il reimpiego delle donne che per ragioni familiari decidano di abbandonare temporaneamente il lavoro e desiderino successivamente rientrarvi. Tutto dovrà essere coordinato con una differenziata rilevazione del tasso di occupazione femminile al fine di prevedere l'attribuzione di forme incentivanti per l'instaurazione, a loro favore, di contratti a contenuto formativo.

Il decreto legislativo di attuazione dell'articolo 2 della delega sul lavoro dovrà prevedere un rafforzamento degli strumenti di rilevazione e di valutazione dei dati relativi ai risultati conseguiti in materia dei tassi di occupazione sia in generale, sia in riferimento a quelli delle donne in particolare. Tuttavia, la legge delega non trascura i problemi derivanti dalle competenze regionali anche in materia di mercato del lavoro, in relazione alle norme attuative del rinnovato articolo 117 della Costituzione. Peraltro, quest'ultima disposizione, non elencando tale materia tra le competenze esclusive dello Stato né tra quelle concorrenti tra Stato e Regioni, è da presumere che in occasione dei provvedimenti attuativi della legge costituzionale dovrà essere tenuta ben presente al fine di evitare possibilità di conflitto.

Nel dare maggiore risalto, nella materia, all'attività delle parti sociali, mediante la disciplina contrattuale e la costituzione più generalizzata degli enti bilaterali, viene infine prevista l'emanazione di apposite «linee-guida e codici di comportamento» per determinare i contenuti dell'attività formativa, nonché per l'attuazione dell'attività formativa in azienda.