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: COME CAMBIA IL PART-TIME Il decreto legislativo 61/2002 sulla riforma a tempo parziale non è nato sotto una buona stella. Fin dall'inizio, infatti, sono state numerose le riserve delle aziende e delle associazioni di categoria per gli eccessivi vincoli e rigidità contenute nel provvedimento. Il timore, in parte confermato dai fatti, era che la gestione dei lavoratori part-time fosse, in conclusione, più rigida dei lavoratori full time, al punto da renderne, in alcune situazioni, non conveniente l'utilizzo. Forse ne era consapevole anche il legislatore dal momento che nell'articolo 12 del decreto legislativo fu prevista una verifica degli effetti dello stesso da effettuarsi entro il 31 dicembre 2000. La verifica, tradotta con il decreto legislativo 100/2001, portò alcune piccole modifiche che tuttavia sono considerate ancora insufficienti a caratterizzare il contratto a tempo parziale come tipologia contrattuale Un altro obiettivo indicato nella legge delega è quello di realizzare, attraverso il contratto un incremento del tasso di partecipazione delle donne, dei giovani e dei lavoratori con età superiore a 55 anni, al mercato del lavoro. Per il raggiungimento di questi obiettivi, vengono indicati i seguenti aspetti su cui intervenire con i futuri decreti legislativi. Prestazioni di lavoro supplementare. Attualmente l'articolo 3 del Dlgs prevede che le prestazioni di lavoro supplementare sono ammesse nel rispetto dei limiti giornalieri e annui e delle causali stabilite dai contratti collettivi e che, in assenza di tali previsioni, le prestazioni sono ammesse in misura non superiore al 10% dell'orario medio mensile concordato. L'indicazione del legislatore delegato è che il lavoro supplementare debba essere ulteriormente liberalizzato soprattutto nel caso di part-time orizzontale riconoscendo il giusto peso al consenso del lavoratore. Considerato cioè che i limiti sono posti a tutela del lavoratore, nel caso in cui lo stesso sia disponibile e d'accordo all'effettuazione delle prestazioni di lavoro supplementare, ulteriori vincoli non avrebbero senso, soprattutto se il contratto non li prevede. Clausole elastiche. Una delle novità più rilevanti contenute nel decreto legislativo 61/2000 è stata la previsione delle clausole di elasticità. Precedentemente il datore di lavoro non poteva assolutamente modificare in modo unilaterale la collocazione temporale della prestazione lavorativa. Con la riforma fu previsto la possibilità di stipulare un "patto" tra le parti in base al quale, a fronte di una maggiorazione economica, il datore di lavoro può modificare la collocazione dell'orario di lavoro a fronte di specifiche esigenze aziendali e a condizione che il contratto sia a tempo indeterminato oppure determinato ma per ragioni sostitutive. Anche questi accordi devono essere effettuati all'interno dei limiti stabiliti dai contratti collettivi. Nella legge delega ci si propone di liberalizzare ulteriormente questo modo di svolgere la prestazione part-time e anche in questa occasione dando la giusta rilevanza al consenso e quindi alla disponibilità del lavoratore, facendo comunque salvo il suo diritto a un trattamento economico migliorativo. Inoltre ci si propone di generalizzare tale possibilità eliminando il divieto di stipulare gli accordi ai lavoratori a tempo indeterminato. Estensione al settore agricolo. Attualmente l'articolo 7 del decreto legislativo stabilisce che le modalità di applicazione del lavoro a tempo parziale nel settore agricolo sono stabilite dai relativi contratti collettivi. La legge delega prevede invece che la disciplina debba essere integralmente applicabile anche a tale settore. Incentivi. Sia pure con una formulazione non molto chiara, il legislatore si propone di incentivare la trasformazione di contratti di lavoro a tempo pieno di lavoratori anziani in contratti a tempo parziale, in modo da favorire l'assunzione, sempre a tempo parziale di lavoratori giovani. Gli incentivi potranno essere anche di tipo previdenziale. Computo dei lavoratori part-time. Ultimo obiettivo è quello di affermare la computabilità pro rata temporis in proporzione dell'orario svolto dal lavoratore a tempo parziale in relazione a tutte le norme legislative e clausole contrattuali a loro volta collegate alla dimensione aziendale intesa come numero dei dipendenti occupati in ogni unità produttiva. Tale computo è attualmente regolamentato dall'articolo 6 del decreto legislativo 61/2000 il quale stabilisce che i lavoratori part-time sono computati in proporzione all'orario svolto rapportato al tempo pieno Le regole del part time Lavoratore dipendente che svolge la prestazione di lavoro con orario fissato dal contratto individuale che risulti comunque inferiore a quello pieno previsto dal Ccnl Quando è nato É sempre esistito, ma è stato regolamentato per la prima volta dall'articolo 5 della legge 863/84 e successivamente modificato dal decreto legislativo 61/2000 Tipologie Il part time può essere di tre tipi: è orizzontale quando la riduzione di orario è prevista rispetto all'orario normale giornaliero; verticale quando l'attività lavorativa è svolta a tempo pieno limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno; misto quando la riduzione dell'orario si presenta come una combinazione tra il part time orizzontale e verticale. Chi può svolgerlo Tutti i lavoratori dipendenti, senza distinzioni di qualifica e settori produttivi. Nel settore agricolo il part time è ammesso nei limiti stabiliti dal Ccnl. Forma e procedure É obbligatoria la forma scritta. Nel contratto deve essere obbligatoriamente indicata la distribuzione dell'orario di lavoro con riferimento al giorno, alla settimana, al mese ed all'anno. Copia del contratto deve essere inviata entro 30 giorni dall'assunzione alla Direzione provinciale del Lavoro. Limiti al superamento dell'orario concordato I lavoratori possono effettuare prestazioni supplementari nel rispetto delle regole stabilite dai Ccnl. Il lavoro supplementare non può essere svolto dai lavoratori a tempo determinato salvo il caso in cui non siano stati assunti per ragioni sostitutive. Clausola di elasticità É un accordo tra datore di lavoro e lavoratore a tempo parziale attraverso cui si stabilisce la variazione della collocazione temporale della prestazione rispetto a quella concordata nel contratto. La variazione deve essere comunicata con preavviso di 10 giorni. A fronte della stipula dell'accordo il lavoratore ha diritto a una maggiorazione economica. Trasformazione del rapporto La trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale e viceversa deve essere consensuale. Diritto di precedenza In caso di assunzione di personale a tempo pieno il datore di lavoro è tenuto a riconoscere un diritto di precedenza ai lavoratori part time adibiti alle stesse mansioni o equivalenti in unità produttive entro 50 chilometri con preferenza per chi ha trasformato il rapporto. A parità di condizioni devono essere considerati prioritariamente i carichi familiari e in secondo luogo l'anzianità aziendale. |