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: STAFF LEASING: GLI SPECIALISTI IN PRESTITO
Con il voto definitivo del Senato alla delega sul lavoro viene introdotto lo staff leasing, ossia la possibilità di "affittare" lavoratori da un'agenzia o da un intermediario anche a tempo indeterminato, nei casi individuati dalla legge o dai contratti collettivi nazionali o territoriali. Spetterà ai decreti attuativi individuare nel dettaglio la casistica e le ragioni che renderanno possibile l'utilizzo di tale strumento di flessibilità, con l'intento di fornire alle imprese un valido strumento alternativo al lavoro interinale. Importato dagli Usa dove ha registrato un vero e proprio boom, lo staff leasing si differenzia nettamente dal lavoro interinale. Rispetto a quest'ultimo, infatti, si allargano le maglie che consentono l'applicabilità di tale forma di flessibilità: diventerà infatti possibile "affittare" lavoratori per soddisfare ragioni aziendali di carattere tecnico, produttivo o organizzativo. Ambito, questo, ben più ampio rispetto a quello che caratterizza il ricorso al lavoro temporaneo. Queste fondamentali ragioni, prevede la legge delega, dovranno essere specificatamente individuate dal legislatore nonché dalla contrattazione collettiva. Sono questi gli unici limiti imposti dal legislatore. Contrariamente al lavoro interinale, lo staff leasing potrà essere utilizzato anche per lunghi periodi. Ciò significa che il ricorso all'affitto di manodopera sarà consentito non solo quando si verificano esigenze momentanee, ma anche per attività aventi carattere permanente, facenti parte del ciclo produttivo aziendale, sempre in presenza delle già citate esigenze tecniche e organizzative. Un ulteriore aspetto positivo dello staff leasing è ravvisabile nella coincidenza di alcuni elementi tipici che caratterizzano il lavoro interinale. Difatti, sulla scia dell'esperienza precedentemente maturata con la legge 196/97, anche con lo staff leasing il lavoratore rimarrà alle dipendenze delle agenzie specializzate, e non dell'utilizzatore. Questo continuerà a essere un indubbio vantaggio in termini di costi per queste ultime, nei confronti delle quali il lavoratore in "affitto" rappresenterà un costo variabile. Sempre in conseguenza del rapporto di natura subordinata che lega l'agenzia specializzata al lavoratore in affitto, le pratiche amministrative inerenti l'assunzione e la successiva gestione di questo lavoratore non sono adempimenti gravanti in capo all'utilizzatore: queste incombenze, infatti, restano a carico delle stesse agenzie specializzate. Condizione necessaria perché si verifichi quanto sopra illustrato, è l'abrogazione della legge 1369 del 1960 inerente il divieto di intermediazione e interposizione di manodopera negli appalti che, diversamente, risulterebbe essere in contrasto con le finalità della legge delega stessa. É auspicabile che il legislatore, attraverso i decreti attuativi, disciplini le casistiche, le percentuali di utilizzo e quant'altro in modo differenziato tra staff leasing, job on call, job sharing, lavoro interinale e contratti a termine. Tutto ciò al fine di fornire agli imprenditori una batteria di strumenti efficaci e, soprattutto, adeguati ai tempi. UN POOL PER L'AZIENDA Caratteristiche e vinicoli dello staff leasing Affitto senza fine. Sarà possibile affittare manodopera anche a tempo indeterminato Il rinvio. Le ragioni di carattere tecnico, organizzativo e produttivo saranno individuate dalla legge e dai contratti collettivi nazionali o territoriali I soggetti. Lo staff leasing potrà essere effettuato solamente da agenzie specializzate Le agenzie specializzate. La manodopera sarà alle dipendenze delle agenzie specializzate Il costo. Il lavoratore in staff leasing rappresenterà un costo variabile e, in quanto tale, comporterà una riduzione dei costi La sperimentazione. Possibilità di sperimentare nuove aree di mercato Le pratiche. Le pratiche amministrative e di assunzione competono all'agenzia specializzata Le attività permanenti. Possibilità di utilizzare lo staff-leasing anche per attività permanenti |