CIRCOLARE N. 10/2000 DIR. GEN. RR. LL. DIV. V DIR. GEN. AFFARI GEN. PERSONALE Prot. n. 5/25388/70/ORA
Oggetto: L. 409/98: orario di lavoro Multiperiodale, soluzioni applicative. Risposta a quesiti su ulteriori problematiche in tema di orario di lavoro |
Alle Direzioni Regionali
e Provinciali del lavoro Alle Direzioni Regionali e
Provinciali del lavoro Alle Direzioni Regionali e Provinciali del
lavoro Alla Regione Siciliana Alla Provincia Autonoma di Bolzano Alla Provincia Autonoma di Trento Al Servizio controllo interno |
1.1. Orario multiperiodale
Comè noto,
lorario multiperiodale, già previsto dallart. 4 del R.D.L. n. 692 del 1923,
era riferito alle sole lavorazioni e industrie, individuate con R.D. 10.9.1923 n. 1957 (e
successive modificazioni), per le quali, solo in presenza di esigenze tecniche o
stagionali, era consentita la facoltà di ripartire lorario massimo normale di
lavoro su periodi ultra settimanali. Lart. 13, comma 1, della Legge n. 196/97, demandando alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro la possibilità di "riferire lorario normale alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore allanno", e non contenendo alcun altro tipo di limitazioni, in effetti ha generalizzato quanto disposto dal legislatore del 23 soltanto per determinate ipotesi. Ne deriva che, fino a quando non saranno stipulati i contratti collettivi nazionali in oggetto, si dovrà fare riferimento ai limiti legali, e segnatamente a quelli derivanti dallart. 4 del R. D. del 1923. Nel confermare le istruzioni già impartite con circolari n. 125 del 28.10.97 e n. 10 dell1.2.99, si forniscono alcuni chiarimenti in ordine allapplicazione del D.M. 3.8.1999 che. emanato ai sensi dellart. 1, comma 2 bis della Legge n. 409/98, disciplina i termini e le modalità dellinformazione che le imprese industriali debbono rendere alla Direzione Provinciale del Lavoro in ordine alle prestazioni di lavoro straordinario nel caso di orario articolato su base plurisettimanale.
1.2
1.3 Lart. 2, comma 2, disciplina
invece lobbligo di informazione citato in presenza di prestazioni di lavoro
straordinario eccedenti le tre ore complessive nellarco della settimana, allorquando
lorario di lavoro programmato su base plurisettimanale eccede le 45 ore settimanali.
1.4 E appena il caso di precisare che si è in presenza di "orario multiperiodale" formalmente determinato, solo allorquando limprenditore ha programmato il predetto orario e lo ha formalizzato con le modalità di cui allart. 12 del R.D. 10.9.1923 n. 1955 (esposizione sul luogo di lavoro della tabella degli orari praticati e trasmissione della stessa al Servizio Ispezione del Lavoro).
1.5 Lart. 3, poi, dispone la possibilità di avvalersi per la comunicazione, di fax o di altro strumento telematico o informatico idoneo ad accertare la fonte di provenienza della comunicazione, senza successiva necessità di ricorrere agli ordinari mezzi postali.
2. Trasfertisti ed obbligo di comunicazione Alcune Direzioni del lavoro ed
Associazioni datoriali hanno rappresentato le difficoltà obiettive di adempiere
puntualmente allobbligo della comunicazione del superamento delle 45 ore settimanali
per le aziende che, per la natura dellattività svolta, hanno necessità di disporre
per alcuni dipendenti frequenti trasferte rientranti in ambito non solo provinciale o
regionale, ma anche nazionale od extra nazionale (c.d. "trasfertisti" ovvero
personale distaccato o in missione).
3. Motivazioni del ricorso al lavoro straordinario In sede di conversione, nel nuovo testo
dellart. 5 bis non è più previsto che la comunicazione debba contenere i motivi di
ordine tecnico-produttivo che hanno imposto il ricorso al lavoro straordinario. Tuttavia,
per consentire comunque un tempestivo ed adeguato esame della comunicazione da parte
dellorgano di vigilanza, lesposizione delle ragioni del ricorso al lavoro
straordinario appare opportuna. Solo in tal modo, infatti, lorgano ispettivo è
messo nelle condizioni di esplicare le verifiche di propria competenza in termini brevi e
senza il ricorso ad accertamento in sede aziendale per il riscontro delle circostanze di
fatto e di diritto che hanno indotto a far ricorso alle prestazioni di lavoro
straordinario.
4. Limite giornaliero o settimanale della prestazione straordinaria Nelle imprese non industriali la regola
e i limiti sono stabiliti dallart. 5 del R.D.L. 692/1923 che li individua in due ore
giornaliere e dodici settimanali. E evidente dunque, che in tali imprese non potrà
essere superato tra ordinario e straordinario il limite massimo di 52 ore
settimanali, senza alcuna limitazione legale, riferita al trimestre e/o allanno.
5. Personale direttivo Lart. 3, comma 2 del R.D. n.
1955/1923 (reg. relativo alla limitazione dellorario di lavoro) fornisce, con
riferimento alle funzioni svolte, la nozione legale di tale categoria di personale che
viene identificato in quello preposto alla direzione tecnica o amministrativa
dellazienda o di un reparto di essa con la diretta responsabilità
dellandamento dei servizi e cioè: gli institori, i gerenti, i direttori tenici o
amministrativi, i capi ufficio ed i capi reparto che partecipano solo eccezionalmente al
lavoro manuale (in quanto strumentale).
6. Lavoro effettivo In ordine alla nozione di lavoro effettivo, si fa presente che in attesa di una revisione organica della disciplina dellorario di lavoro anche in attuazione della direttiva 93/104 CE lart. 3 del R.D.L. 692/1923 è finalizzato alla quantificazione della durata giornaliera della prestazione lavorativa secondo le ipotesi esplicitamente contemplate dallart. 5 del R.D. 10.9.1923 n. 1955 (regolamento relativo alla limitazione dellorario di lavoro). Tuttavia, si ritiene di dover precisare che, ai meri fini delladempimento informativo posto dalla legge 409/88, sono da ritenersi assimilati a periodi non considerati come lavoro effettivo (art. 5 R.D. 10.9.23, n. 1955) i periodi di mancata prestazione lavorativa previsti dalla contrattazione collettiva come ad es. le assenze per malattia, per sciopero, i permessi non retribuiti, ecc.
7. Mancata determinazione del limite trimestrale o annuale Una delle innovazioni più importanti
contenute nella citata legge 409/98 è indubbiamente quella riferita a una sorta di
delegificazione della normativa per quanto attiene ai limiti temporali entro i quali è
possibile il ricorso al lavoro straordinario che sono ora individuati dalla normativa
contrattuale collettiva, la quale potrà prevedere limiti inferiori e anche superiori a
quelli legali (seppure nel rispetto del principio del contenimento). Quindi, il doppio
limite annuale e trimestrale di legge, è chiamato ad intervenire solo
"in assenza di disciplina ad opera di contratti collettivi nazionali".
8. Individuazione delle imprese industriali La categoria delle imprese industriali,
ai fini dellapplicazione della normativa in questione, deve ritenersi comprensiva di
tutte le imprese che si propongono, attraverso la trasformazione di materie prime, la
creazione di nuovi prodotti o la predisposizione di servizi anche alle imprese.
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