COMMENTI SEQUESTRO PROBATORIO

Il decreto di sequestro probatorio pubblicato, suppone commessi, attraverso una rete di comunicazione telematica, (c.d. Bullettin Board System) alcuni reati informatici da un'associazione a delinquere (tra cui frodi; abusiva duplicazione di programmi; diffusione di codici o chiavi di accesso a sistemi).
Tale il fondamento del decreto, nell'esecuzione si sottopongono a vincolo l'unità centrale ed i dischi con i quali opera la rete.
Per l'aspetto processuale va rilevato che il decreto in quanto emesso ex art. 253 cod. proc. pen., non costituisce una misura cautelare , ma un mezzo di ricerca della prova, sicchè il provvedimento deve essere motivato con espresso riferimento alle specifiche esigenze probatorie da soddisfare, anche nel caso in cui si ipotizzi il sequestro del corpo del reato (Cfr. da ultimo, Cass., Sez. un., 18 giugno 1991, Raccah, in CPMA, 1991, Il, p. 925, e F. LATTANZI, Brevi considerazioni in materia di sequestro del corpo del reato, ibidem. p. 758).
Il provvedimento pone, quindi, questioni di diritto penale sostanziale, con riguardo alla responsabilità della gestione delle BBS: e, dunque, delle responsabilità del gestore per i reati commessi dagli utenti della rete.
Va, al riguardo, rilevato che la legge regolatrice non contiene alcuna specifica previsione diretta a disciplinare o sanzionare l'attività della gestione del sistema. Non è, infatti, contemplata fattispecie accessoria alle figure principali di reato.
La responsabilità del gestore può, dunque, configurarsi soltanto ove questi sia autore del reato ovvero concorra nel reato perpetrato dagli utenti.
Tali condizioni non tollerano alcun automatismo; la premessa che un reato sia commesso attraverso la rete non consente di concludere per la responsabilità del gestore.
Ad integrare questa occorrono infatti gli elementi tipici della fattispecie concorsuale: oggettivi (contributi materiale alla realizzazione del fatto) e soggettivi (consapevolezza di partecipare e volontà di contribuire al comune scopo illecito).
De jure condendo, non appare adeguata la prospettazione di una fattispecie di omesso controllo colposo, analoga all'art. 57 cod. pen.: inesigibile il rispetto dell'obbligo di verificare la mole (anche imponente) dei dati immessi ed addirittura vietato - in forza dell'equiparazione realizzata dal art. 5 della legge n. 547/1993 - il controllo della corrispondenza elettronica.

Tale previsione si trasformerebbe in un caso di responsabilità oggettiva, contrastante con la Costituzione.

Il provvedimento e le problematiche connesse sono stati esaminati in due distinti incontri: il primo organizzato da Agorà Telematica e da questa Rivista il 27 giugno 1994 presso la Camera dei Deputati dal titolo "Sistemi telematici e diritto" il secondo organizzato dalla Cassa di Risparmio di Pesaro e dall'IPACRI su "Criminalità informatica e protezione del software: la tutela offerta dalla nuova normativa" tenutosi a Pesaro il 30 giugno 1994.


G.C.L.