SEQUESTRO PROBATORIO COMPUTER



DIR INF 1994

GIURISPRUDENZA _ P.M. TRIB. PESARO 7 MAGGIO 1994

P.M. TRIBUNALE PESARO
7 MAGGIO 1994

P.M.: SAVOLDELLI PEDROCCHI
IMP.: PAOLOROSSO ET AL.


Informatica - Reati e Bullettin Board System - Sequestro probatorio -
Strumentazione informatica, programmi e dischi

Sono assoggettati a sequestro probatorio, in quanto cose pertinenti a reato, i dischetti magnetici e digitali, le cassette magnetiche, la strumentazione informatica atta alla riproduzione di software applicativo e ludico modem e quant'altro attinente alla commissione di reati attraverso un Bulletin Board System.

Visti gli atti del procedimento n. 237/1994 RGNR nei confronti di Paolorosso Paolo e Cardinali Rossano per il reato di cui all'art. 416 cod. pen. perpetrato in concorso con persone allo stato ignote, al fine di commettere i reati di cui agli artt. 615-ter e quater cod. pen., 640 ter cod. pen., art. 171-bis, legge 22 aprile 1941, n.633 (modificata dal d.l. 29 dicembre 1992, n. 516) e di cui agli artt. 282 e 292, d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43; poichè vi è fondato motivo di ritenere che presso le residenze, domicili, relative pertinenze ed accessori, ovvero altri luoghi e mezzi gli trasporto di cui i soggetti risultano avere la disponibilità a qualsiasi titolo, possono rinvenirsi cose pertinenti ai reati per cui si procede, ed in particolare;

continua...

Visti gli artt. 250 ss. cod. proc. pen.;
Dispone la perquisizione locale nella sede della ditta Thunderbolt Machines di Riccardo Iacobucci, sita a Pisa, via San Michele degli Scalzi n. 123, ove risulta domiciliato anche l'omonimo titolare, nato a Rionero Sannitico (IS) il 28 novembre 1964 o, alternativamente, nei luoghi ove risulti allacciata l'utenza telefonica n. 050/598631 e nei confronti di persone fisiche e giuridiche che abbiano la disponibilità, a qualsiasi titolo, della predetta utenza telefonica, ed in ogni altro luogo e/o mezzo di trasporto nella disponibilità a qualsiasi titolo del medesimo, anche fuori dai limiti temporali di cui all'art. 251 cod. proc. pen. con rimozione di eventuali ostacoli fissi, con conseguente sequestro, a norma dell'art. 252 cod. proc. pen. di quanto rinvenuto;
che copia del seguente decreto sia consegnato alla persona sottoposta alle indagini se presente, o a chi abbia l'attuale disponibilità del luogo, con avviso che ha la facoltà di farsi rappresentare o assistere da persona di fiducia; purchè questa sia prontamente reperibile e idonea a norma dell'art. 120 cod. proc. pen.;
che la consegna del predetto decreto valga anche quale informazione di garanzia nei confronti dell'indagato ai sensi dell' art. 369 cod. proc. pen., con l'invito a nominare un difensore di fiducia.

Qualora l'indagato non intenda avvalersi di tale diritto, usufruire dell'assistenza del difensore d'ufficio di turno nella data di esecuzione del presente decreto.
Delega per la perquisizione ufficiali di Polizia Giudiziaria del Comando Nucleo Regionale PT della Guardia di Finanza di Ancona con facoltà di sub-delega.