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![]() NOTIZIE EST #125 - JUGOSLAVIA/KOSOVO COSA CONTIENE L'ULTIMA VERSIONE DEL PIANO HILL [Il quotidiano di Belgrado "Danas" - che attualmente, causa la censura in atto in Serbia, esce solo in Montenegro come supplemento di un altro quotidiano locale - ha cominciato a pubblicare alcuni passi dalla nuova versione del piano di pace presentata da Hill negli ultimi giorni e rifiutata sia dai serbi che dagli albanesi - a.f.] Un parlamento a due camere: Quando la maggioranza dei membri di una comunità nazionale riterrà che una decisione proposta minacci gli interessi vitali della propria comunità nazionale, per approvare tale decisione, oltre alla maggioranza dei voti nel parlamento, sarà necessaria la maggioranza dei voti dei membri presenti di tale comunità nazionale. Parlamento, Presidenza e organi di governo del Parlamento 1. Verrà creato un Parlamento, che avrà ( ) membri. a) ( ) membri del Parlamento verranno eletti direttamente in conformità all'articolo IX (6) e all'Allegato (4). b) i rimanenti ( ) membri proverranno dalle comunità nazionali che rappresenteranno almeno il ( ) per cento della popolazione del Kosovo e che eleggeranno per via democratica i propri rappresentanti in conformità alle proprie procedure. Ogni comunità nazionale che ha il diritto di essere rappresentata avrà almeno un rappresentante in Parlamento. 2. Il Parlamento sarà tenuto ad approvare una Costituzione del Kosovo e a mettere in atto le decisioni del Kosovo, ivi incluse quelle che riguardano i campi della politica, dell'economia, degli aspetti sociali, della cultura. Le autorità della repubblica [la Serbia - N.d.T.] e quelle federali non potranno modificare la Costituzione e le decisioni del Parlamento del Kosovo, nella misura in cui esse saranno conformi al presente accordo e inoltre nella misura in cui rimarranno nell'ambito delle competenze stabilite dal presente accordo sul Kosovo. a) Il Parlamento avrà le seguenti competenze nei seguenti campi: * Finanzierà le attività delle istituzioni del Kosovo sulla base delle imposte e delle tasse che verranno prescritte per il Kosovo; * Approverà il bilancio e i conti finali degli organi di governo e delle altre istituzioni del Kosovo, con l'eccezione delle istituzioni municipali e di quelle delle comunità nazionali, stante la condizione che il presente accordo non preveda altrimenti; * Approverà le norme relative all'organizzazione, alle procedure e al funzionamento degli organi amministrativi del Kosovo; * Approverà i candidati che verranno proposti dalla Presidenza del Kosovo per svolgere funzioni nel sistema giudiziario del Kosovo; * Assicurerà la libertà di movimento delle merci, dei servizi e delle persone nel rispetto delle competenze delle altre istituzioni; * Manterrà rapporti con rappresentanti stranieri e approverà gli accordi che rientrano nelle sue competenze, in conformità alle competenze previste per le istituzioni del Kosovo dal presente accordo; * Collaborerà con il parlamento federale e quello della repubblica; * In conformità al presente accordo, fisserà le regole principali dell'autogoverno locale, ivi incluse in particolare le regole relative alle elezioni, alle finanze, allo status dei funzionari eletti localmente e dei dipendenti delle autorità locali. * Quando sarà necessario, provvederà a coordinare le attività delle municipalità o delle comunità nazionali, ivi inclusa l'applicazione delle decisioni che riguardano i rapporti tra le municipalità; * Si prenderà cura della difesa dell'ambiente nelle questioni che riguardano più municipalità, e * Metterà a punto e applicherà i programmi relativi allo sviluppo economico, scientifico, tecnico, demografico, regionale e sociale, nonché i programmi per lo sviluppo dell'agricoltura e delle aree rurali. b) Il Parlamento avrà inoltre la facoltà di applicare decisioni in campi che sono di competenza delle municipalità, quando si tratta di questioni che non è possibile risolvere in maniera efficace a livello di municipalità, oppure quando le norme di una municipalità possono minacciare i diritti di altre municipalità, oppure ancora quando sono indispensabili delle misure legali uniche che garantiscano sull'intero territorio del Kosovo i diritti che sono garantiti dal presente accordo ai singoli. Qualora non vi sia una tale decisione valida del Parlamento, le municipalità conserveranno le competenze che loro spettano anche in questi casi. 3. Le decisioni del Parlamento verranno deliberate con maggioranza dei voti dei presenti, con l'eccezione dei casi regolati dall'articolo 4. (Variante 1): 4. Quando la maggior parte dei membri di una comunità nazionale eletti in conformità all'articolo 1(b) riterrà che una decisione proposta minacci gli interessi vitali della propria comunità nazionale, per l'approvazione di tale decisione, oltre alla maggioranza dei voti secondo quanto previsto dall'articolo 3, sarà necessaria anche la maggioranza dei voti dei membri presenti di tale comunità nazionale. Nel caso in cui la maggioranza dei rappresentanti di tale comunità nazionale non sia presente o non voti, verranno applicate le normali norme di voto. Qualsiasi altra comunità nazionale che desideri dimostrare che tale decisione presentata minacci anche lei, dovrà farlo entro due giorni dal momento in cui è stata presentata la prima obiezione a tale proposta di decisione. Dopo che tale termine sarà scaduto, nessuna comunità nazionale potrà più ricorrere a tale diritto di opposizione alla stessa proposta di decisione. 5. Per la soluzione delle dispute insorte in relazione al diritto di una comunità nazionale definito nell'articolo 4 verrà adottata la seguente procedura: a) La comunità nazionale, o le comunità nazionali che si avvalgono di tale diritto devono presentare al Parlamento una motivazione della propria preoccupazione. Ai membri del Parlamento che appoggiano l'approvazione di una tale decisione dovrà essere dato tempo sufficiente per fornire una risposta. La presidenza del Kosovo farà da mediatrice nelle dispute e cercherà di giungere una soluzione accettabile per tutte le comunità nazionali che hanno presentato l'obiezione. (Variante 1a: b) Se la mediazione non porterà a un reciproco accordo entro un termine di sette giorni, la proposta verrà sottoposta al voto del Parlamento. La proposta verrà approvata nel caso in cui ottenga l'appoggio (4/5) di tutti i membri del Parlamento, ivi inclusa la maggioranza semplice dei voti dei membri che rappresentano ognuna di almeno due comunità nazionali e che sono stati eletti in conformità all'articolo 1(b). (Variante 1b: b) Se la mediazione non porterà a un accordo entro un termine di sette giorni, la questione verrà sottoposta al giudizio della Corte Costituzionale. La Corte deciderà se la proposta di decisione presentata minaccia dal punto di vista legale gli interessi nazionali vitali della comunità nazionale, o delle comunità nazionali che si sono avvalse del proprio diritto di obiezione. La corte ascolterà le motivazioni ed emetterà una sentenza entro un termine di dieci giorni. c) Ogni parte potrà presentare ricorso contro la decisione della Corte Costituzionale (al direttore della Missione di verifica per il Kosovo fino a quando essa sarà presente in Kosovo, oppure a un rappresentante del paese che in quel momento presiede l'OSCE) (che presiede la Commissione Unitaria), il quale risolverà la disputa agendo come un organo giudiziario. Egli, o ella, emetterà la propria decisione entro un termine di dieci giorni. Tale sentenza sarà definitiva). (Variante 2: Le decisioni del Parlamento vanno considerate come vincolanti. Nel caso in cui la maggioranza dei membri di una comunità nazionale eletta in conformità all'articolo 1(b) dovesse ritenere che una decisione possa minacciare gli interessi vitali di tale comunità nazionale, tale delegazione potrà chiedere l'esame di tale decisione da parte della Corte Costituzionale e, dopo un ricorso, da parte (del direttore della Missione di verifica per il Kosovo fino a quando essa sarà presente in Kosovo, oppure di un rappresentante del paese che in quel momento presiede l'OSCE) (che presiede la Commissione Unitaria). Le decisioni delle quali venga determinato che sono contrarie agli interessi vitali di una comunità nazionale non verranno approvate). 6. La maggioranza dei membri costituisce il quorum. Il Parlamento approverà esso stesso il proprio regolamento. I membri del Parlamento goderanno dell'immunità a fronte di eventuali cause o procedure penali mosse contro di essi in relazione alla loro opinione espressa in Parlamento o al modo in cui hanno votato in Parlamento. 7. Il Parlamento eleggerà tra i suoi membri un presidente e due vicepresidenti, nonché le altre persone dirigenti, in conformità al regolamento approvato. Ogni comunità nazionale indicata nell'articolo 1(b) avrà un proprio rappresentante tra le persone dirigenti nel Parlamento. a) Il Presidente del Parlamento rappresenterà il Parlamento, richiamerà all'ordine nel Parlamento, presiederà le sedute, coordinerà il lavoro dei singoli comitati che il Parlamento creerà e adempierà gli altri compiti che il regolamento del Parlamento gli assegnerà. (Variante 1:b) Il Presidente del Parlamento del Kosovo non potrà appartenere alla stessa comunità nazionale alla quale appartiene la persona che presiede la Presidenza del Kosovo). (Variante 2: il testo non è formulato). La Presidenza 8. Il potere esecutivo spetterà alla Presidenza, che sarà composta da un rappresentante di ogni comunità nazionale in possesso dei requisiti per nominare un rappresentante, secondo quando riportato nell'Allegato 5. a) Ogni membro della Presidenza verrà eletto dal Parlamento per un periodo di (tre) anni. Nessuno potrà essere eletto più di due volte a membro della Presidenza. i) Vi sarà una persona nominata a presiedere la Presidenza e che verrà eletta tra i membri della Presidenza con la maggioranza dei voti del Parlamento. La persona nominata a presiedere convocherà le sedute della Presidenza, rappresenterà la Presidenza nell'ambito delle proprie competenze e ne organizzerà i lavori. ii) La Presidenza approverà un suo regolamento. Esso prevederà che i lavori si svolgano sulla base del consenso. In considerazione dei diritti di obiezione di cui al punto (a)(iii) del presente articolo, la persona che presiede potrà emettere una decisione a condizione che tutti i tentativi di raggiungere un consenso siano falliti. iii) Entro quattro giorni dal giorno in cui la Presidenza ha approvato una decisione, qualsiasi membro della Presidenza stessa potrà muovere un'obiezione se riterrà che tale decisione minacci gli interessi vitali della sua comunità nazionale. (a) Tale questione verrà immediatamente sottoposta all'attenzione della sua comunità nazionale. Se la comunità nazionale entro un termine di dieci giorni dal giorno in cui è stata approvata la decisione confermerà, mediante la sua procedura democratica, che tale decisione minaccia i suoi interessi nazionali, tale decisione verrà annullata. (Nota: il diritto di bloccare una decisione della Presidenza con la motivazione che essa minaccia gli interessi vitali di una comunità può essere limitato a determinate categorie di questioni. Ciò sarà oggetto di ulteriori discussioni). (b) I rimanenti membri della Presidenza possono chiedere alla Corte Costituzionale che la decisione venga considerata valida sulla base dell'affermazione che essa non viola gli interessi vitali della comunità nazionale che ha mosso l'obiezione. La corte emetterà la propria sentenza in merito entro un termine di dieci giorni. (c) La sentenze della Corte Costituzionale potrà essere oggetto di un ricorso (al direttore della Missione di verifica per il Kosovo fino a quando essa sarà presente in Kosovo, oppure a un rappresentante del paese che in quel momento presiede l'OSCE) (che presiede la Commissione Unitaria), i quale risolverà la disputa agendo come un organo giudiziario. Egli, o ella, emetterà la propria decisione entro un termine di dieci giorni. Tale decisione sarà definitiva. (continua) (da "Danas", 12-13 dicembre 1998 - traduzione condotta sulla versione in serbo-croato da A. Ferrario) |