Commento
al Progetto di legge del governo
"Norme concernenti gli organi di governo delle istituzioni
scolastiche"
Questo progetto sconvolge gli attuali assetti organizzativi della scuola. Quelli che sono attualmente in vigore non sono entusiasmanti, ma si scopre che ci può essere qualcosa di peggio. Si potrà pensare ad esempio che l'attuale Consiglio di Istituto è spesso un organismo dove la rappresentanza di insegnanti e studenti è più formale che altro, altri ancora potranno suggerire che gli attuali Consigli di Classe spesso non sono i luoghi di dibattito e progettazione della didattica che la riforma degli organi collegiali aveva assegnato loro. In molte scuole però i lavoratori della scuola (e a volte anche studenti e genitori) hanno influito positivamente sul governo della scuola anche "usando" quegli organismi. Con il progetto di legge della Moratti invece si sancisce l'impossibilità anche teorica di poter svolgere tale azione. Vediamo in sintesi i punti salienti.
Il Consiglio di Amministrazione (C. d'A)
Nucleo portante del progetto,
il C. d'A. (art. 3) sostituisce il Consiglio di Istituto. Non
cambia solo il nome, ma la sostanza. Sarà composto da un
numero di membri non superiore a 11 di cui obbligatoriamente:
il Dirigente, un rappresentante dell'Ente proprietario dei locali
della scuola, e un massimo di 3 "esperti in ambito educativo,
tecnico o gestionale" (art. 4). Docenti, studenti e genitori
nel migliore dei casi dovrebbero spartirsi i rimanenti sei posti
(meno se il C. d'A. fosse composto da un numero inferiore agli
11). La presenza degli ATA non è prevista.
Il carattere antidemocratico di questo organismo è evidente:
non risponde a nessuno. Il C. d'A. stabilisce da sé non
solo le proprie regole di funzionamento ma anche di elezione (o
cooptazione, o "designazione"). Non vi è scritto
da nessuna parte infatti che le rappresentanze risicate di docenti,
studenti e genitori debbano essere elette: potrebbero semplicemente
essere designate (il C. d'A. "delibera il regolamento relativo
al proprio funzionamento, comprese le modalità di elezione,
sostituzione e designazione dei suoi membri" art. 3 comma
1 lettera a). Il regolamento interno che esso stesso si impone,
se resta all'interno dei blandi confini stabiliti da questo progetto,
può essere dei più pazzeschi senza che vi sia un
organismo che possa contestarlo. Le riunioni possono essere convocate
anche dai due terzi dei suoi membri (art. 4 comma 3), ma si noti
che i rappresentanti di docenti, studenti e genitori anche nella
migliore delle ipotesi non raggiungono i due terzi. Quindi vi
è un limite teorico alla possibilità che chi la
scuola la vive possa influire sul suo governo.
Possiamo pensare al caso limite di un C. d'A. costituito da otto
membri: tre esterni, il dirigente, il rappresentante della Provincia,
un genitore, un insegnante, e uno studente (gli ultimi 3 designati
dallo stesso dirigente). Questi 8 (o la loro maggioranza) potrebbero
costruirsi un regolamento a propria misura, che consenta loro
di autoconfermarsi per decenni. Il C. d'A. può essere sciolto
solo dal dirigente dell'Ufficio scolastico provinciale "Nel
caso di persistenti e gravi irregolarità o di impossibilità
di funzionamento o di continuata inattività" (art.
3 comma 4).
Ma chi stabilisce il primo regolamento (quello che inaugura il
primo C. d'A.)? Il Consiglio di Istituto uscente, ma, già
dopo 6 mesi, il C. d'A. può cambiarsi da solo le proprie
regole. Nulla impedisce ad esempio che faccia decadere dei membri
varando un regolamento ad hoc.
La sparizione dei Consigli di Classe
I Consigli di Classe non figurano tra gli "organi delle istituzioni scolastiche" (art. 2). Riguardo alla valutazione degli alunni si stabilisce la loro valutazione collegiale (art. 6) ma senza definirne gli ambiti. Si potrebbe obiettare che nulla impedisce alla scuola di dotarsi di Consigli di Classe. Ma: a parte il fatto che l'esistenza di un Consiglio di Classe cioè di uno spazio di progettazione unitaria della didattica e non solo di valutazione dovrebbe essere considerato un diritto soprattutto degli studenti, in ogni caso l'esistenza di qualcosa di simile ai Consigli di Classe dipenderà dal regolamento di Istituto che dovrà essere deliberato dall'onnipotente C. d'A. (art. 3 comma 1 lettera d).
L'eterno concorsone
Lo stesso onnipotente C. d'A. provvede, tramite il regolamento di istituto da esso deliberato, alla costituzione di un organismo con maggioranza di membri esterni alla scuola dal nome "nucleo di valutazione del funzionamento della scuola e della qualità complessiva del servizio scolastico" (art. 7) deputato dunque anche a valutare, dall'esterno, per l'appunto, il lavoro di ATA e docenti.
Il Collegio dei Docenti
Non "delibera" più: scompare la sua sovranità in merito alle scelte organizzative e didattiche (anche grazie alla espressa separazione tra funzioni di gestione e funzioni di indirizzo). Inoltre non ha più il diritto di autoconvocarsi.
Il Dirigente scolastico
Vi è una stretta relazione tra i nuovi poteri assegnati alla dirigenza e quelli che si vorrebbero assegnare al C. d'A.: il dirigente "propone" tutti i contenuti in discussione delle riunioni del C. d'A., convoca e presiede le riunioni del C. d'A., e ne fissa l'odg. Nei fatti il C. d'A. viene a configurarsi come uno staff di supporto al Dirigente scolastico, in termini se vogliamo anche peggiori di quel che accade nei Consigli d'Amministrazione "veri" dove gli Amministratori Delegati sono comunque sottoposti ad un certo controllo, e, in caso di perdite, possono essere rimossi.
Michele Corsi delegato RSU ITSOS Albe Steiner; Danilo Molinari delegato RSU ITC Gadda