TITOLO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO
Articolo 1.
(Risultati differenziali)
1. Per l'anno 2002, il livello massimo del saldo netto da finanziare
resta determinato in termini di competenza in 33.157 milioni di
euro, al netto di 14.574 milioni di euro per regolazioni debitorie.
Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello
massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo
11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni,
ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo
non superiore a 2.066 milioni di euro relativo ad interventi non
considerati nel bilancio di previsione per il 2002, resta fissato,
in termini di competenza, in 224.636 milioni di euro per l'anno
finanziario 2002.
2. Per gli anni 2003 e 2004 il livello massimo del saldo netto
da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente,
tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato,
rispettivamente, in 31.659 milioni di euro ed in 29.800 milioni
di euro, al netto di 5.016 milioni di euro per l'anno 2003 e 3.099
milioni di euro per l'anno 2004, per le regolazioni debitorie;
il livello massimo del ricorso al mercato è determinato,
rispettivamente, in 219.367 milioni di euro ed in 225.684 milioni
di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2003 e 2004,
il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato,
rispettivamente, in 29.955 milioni di euro ed in 26.339 milioni
di euro ed il livello massimo del ricorso al mercato è
determinato, rispettivamente, in 219.367 milioni di euro ed in
225.648 milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni
2003 e 2004, il livello massimo del saldo netto da finanziare
è determinato, rispettivamente, in 29.955 milioni di euro
e in 26.339 milioni di euro e il livello massimo di ricorso al
mercato è determinato, rispettivamente, in 217.633 milioni
di euro e in 222.223 milioni di euro.
3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono
al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima
della scadenza o ristrutturare passività preesistenti con
ammortamento a carico dello Stato.
4. Le risorse del fondo di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, sono parzialmente destinate al finanziamento dell'eventuale
onere derivante dalle minori entrate connesse con le riduzioni
di imposta previste dall'articolo 4 della legge 18 ottobre 2001,
n. 383, e comunque per un ammontare pari ad un massimo di 1.503
milioni di euro per ciascuno degli anni 2002 e 2003.
5. A seguito dell'approvazione degli atti di cui all'articolo
17, commi primo e secondo, della legge 5 agosto 1978, n. 468,
si provvederà a verificare l'andamento del gettito dell'imposta
sul valore aggiunto (IVA) e, qualora esso non dovesse risultare
in linea con le previsioni di bilancio, alla copertura del relativo
minor gettito si provvederà mediante utilizzo del fondo
di cui all'articolo 5 della citata legge n. 388 del 2000.
6. Per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, le maggiori entrate
rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente sono
interamente utilizzate per reintegrare il fondo di cui all'articolo
5 della citata legge n. 388 del 2000, entro i limiti indicati
al comma 4 del presente articolo e per la riduzione del saldo
netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura
finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per
fronteggiare calamità naturali, improrogabili esigenze
connesse con la tutela della sicurezza del Paese, situazioni di
emergenza economico-finanziaria ovvero riduzioni della pressione
fiscale finalizzate al conseguimento degli obiettivi indicati
nel Documento di programmazione economico-finanziaria.
TITOLO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA
Articolo 2.
(Modifiche alla disciplina dell'IRPEF per le famiglie e della
deducibilità delle spese per le imprese del settore farmaceutico)
1. La detrazione prevista ai fini dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche (IRPEF) per ciascun figlio a carico ai sensi dell'articolo
12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è
elevata all'importo di 516,46 euro se il reddito complessivo non
supera 36.151,98 euro. La stessa detrazione di 516,46 euro spetta:
ai contribuenti con reddito complessivo superiore a 36.151,98
euro e inferiore a 41.316,55 euro e con due o più figli
a carico; ai contribuenti con reddito complessivo superiore a
41.316,55 euro e inferiore a 46.481,12 euro e con tre o più
figli a carico; ai contribuenti con reddito complessivo superiore
a 46.481,12 euro con più di tre figli a carico. In tutti
gli altri casi, per i figli a carico rimane in vigore la detrazione
prevista dal citato articolo 12. Per ogni figlio portatore di
handicap la detrazione stessa viene aumentata a 774,69 euro.
2. Le modalità di applicazione e i criteri di identificazione
dei soggetti per i quali spetta la detrazione di cui al comma
1 restano gli stessi previsti ai sensi dell'articolo 12 del citato
testo unico.
3. All'articolo 12, comma 2, del citato testo unico delle imposte
sui redditi le parole: "la detrazione prevista dalla lettera
a) del comma 1 si applica per il primo figlio" sono sostituite
dalle seguenti: " la detrazione prevista dalla lettera a)
del comma 1 si applica, se più conveniente, per il primo
figlio".
4. Le spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti
riconosciuti sordomuti, ai sensi della legge 26 maggio 1970, n.381,
sono detraibili ai fini dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche.
5. L'articolo 19, comma 14, della legge 11 marzo 1988, n. 67,
e successive modificazioni, concernente la deducibilità
delle spese sostenute da imprese produttrici di medicinali per
promuovere ed organizzare congressi, convegni e viaggi ad essi
collegati è abrogato.
6. All'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il comma
13 è sostituito dal seguente:
"13. Le spese di pubblicità di medicinali comunque
effettuata dalle aziende farmaceutiche, ai sensi del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 541, attraverso convegni e congressi, sono
deducibili nella misura del 20 per cento ai fini della determinazione
del reddito di impresa. La deducibilità della spesa è
subordinata all'ottenimento da parte dell'azienda della prescritta
autorizzazione ministeriale alla partecipazione al convegno o
al congresso in forma espressa, ovvero nelle forme del silenzio-assenso
nei casi previsti dalla legge".
7. Il disposto dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge
23 dicembre 2000, n. 388, è sospeso per l'anno 2002.
Articolo 3.
(Ulteriori termini per l'effettuazione della rivalutazione dei
beni di impresa)
1. La rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni,
di cui alla sezione II della legge 21 novembre 2000, n. 342, può
essere eseguita anche con riferimento a beni risultanti dal bilancio
relativo all'esercizio chiuso entro la data del 31 dicembre 2000,
nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo, per il quale
il termine di approvazione scade successivamente alla data di
entrata in vigore della presente legge.
2. Il maggiore valore attribuito in sede di rivalutazione si considera
fiscalmente riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta
regionale sulle attività produttive (IRAP) a decorrere
dal secondo esercizio successivo a quello con riferimento al quale
è stata eseguita.
3. I soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b),
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, se si avvalgono
della facoltà prevista dal comma 1 del presente articolo,
computano l'importo dell'imposta sostituiva liquidata nell'ammontare
delle imposte di cui all'articolo 105, commi 2 e 3, del predetto
testo unico delle imposte sui redditi, recante adempimenti per
l'attribuzione del credito di imposta ai soci o partecipanti sugli
utili distribuiti.
Articolo 4.
(Rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non
negoziate nei mercati regolamentati)
1. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze
di cui alle lettere c) e c-bis) del comma 1 dell'articolo 81 del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,
per i titoli, le quote o i diritti non negoziati nei mercati regolamentati,
posseduti alla data del 1º gennaio 2002, può essere
assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a
tale data della frazione del patrimonio netto della società,
associazione o ente, determinato sulla base di una perizia giurata
di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura
civile, redatta da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti,
dei ragionieri e periti commerciali, nonchè nell'elenco
dei revisori contabili, a condizione che il predetto valore sia
assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi,
secondo quanto disposto nei commi da 2 a 7.
2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è pari al 4
per cento, per le partecipazioni che risultano qualificate, ai
sensi dell'articolo 81, comma 1, lettera c), del citato testo
unico delle imposte sui redditi, alla data del 1º gennaio
2002, e al 2 per cento per quelle che, alla predetta data, non
risultano qualificate ai sensi della lettera c-bis) dello stesso
comma 1 dell'articolo 81 ed è versata, con le modalità
previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, entro il 30 settembre 2002.
3. L'imposta sostitutiva può essere rateizzata fino ad
un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dalla
predetta data del 30 settembre 2002. Sull'importo delle rate successive
alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento
annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata.
4. Il valore periziato è riferito all'intero patrimonio
sociale; la perizia, unitamente ai dati identificativi dell'estensore
della perizia e al codice fiscale della società periziata,
nonchè alle ricevute di versamento dell'imposta sostitutiva,
sono conservati dal contribuente ed esibiti o trasmessi a richiesta
dell'Amministrazione finanziaria. In ogni caso la redazione ed
il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il
termine del 30 settembre 2002.
5. Se la relazione giurata di stima è predisposta per conto
della stessa società od ente nel quale la partecipazione
è posseduta, la relativa spesa è deducibile dal
reddito d'impresa in quote costanti nell'esercizio in cui è
stata sostenuta e nei quattro successivi. Se la relazione giurata
di stima è predisposta per conto di tutti o di alcuni dei
possessori dei titoli, quote o diritti alla data del 1º gennaio
2002, la relativa spesa è portata in aumento del valore
di acquisto della partecipazione in proporzione al costo effettivamente
sostenuto da ciascuno dei possessori.
6. L'assunzione del valore di cui ai commi da 1 a 5 quale valore
di acquisto non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili
ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 82 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917.
7. Per i titoli, le quote o i diritti non negoziati nei mercati
regolamentati, posseduti alla data del 1º gennaio 2002, per
i quali il contribuente si è avvalso della facoltà
di cui al comma 1, gli intermediari abilitati all'applicazione
dell'imposta sostitutiva a norma degli articoli 6 e 7 del decreto
legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modificazioni,
tengono conto del nuovo valore, in luogo di quello del costo o
del valore di acquisto, soltanto se prima della realizzazione
delle plusvalenze e delle minusvalenze ricevono copia della perizia,
unitamente ai dati identificativi dell'estensore della perizia
stessa e al codice fiscale della società periziata.
Articolo 5.
(Rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili)
1. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze
di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 81 del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,
per i terreni edificabili posseduti alla data del 1º gennaio
2002, può essere assunto, in luogo del costo o valore di
acquisto, il valore a tale data determinato sulla base di una
perizia giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice
di procedura civile, redatta da soggetti iscritti all'albo degli
ingegneri, degli architetti e dei geometri, a condizione che il
predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle
imposte sui redditi, secondo quanto disposto nei commi da 2 a
6.
2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è pari al 4
per cento del valore determinato a norma del comma 1 ed è
versata, con le modalità previste dal capo III del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 30 settembre 2002.
3. L'imposta sostitutiva può essere rateizzata fino ad
un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dalla
predetta data del 30 settembre 2002. Sull'importo delle rate successive
alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento
annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata.
4. La perizia, unitamente ai dati identificativi dell'estensore
della perizia e al codice fiscale della società periziata,
nonchè alle ricevute di versamento dell'imposta sostitutiva,
è conservata dal contribuente ed esibita o trasmessa a
richiesta dell'Amministrazione finanziaria. In ogni caso la redazione
ed il giuramento della perizia devono essere effettuati entro
il termine del 30 settembre 2002.
5. Il costo per la relazione giurata di stima è portato
in aumento del valore di acquisto del terreno edificabile nella
misura in cui è stato effettivamente sostenuto ed è
rimasto a carico.
6. La rideterminazione del valore di acquisto dei terreni edificabili
di cui ai commi da 1 a 5 costituisce valore normale minimo di
riferimento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta di
registro e dell'imposta ipotecaria e catastale.
Articolo 6.
(Soppressione dell'imposta comunale sull'incremento di valore
degli immobili)
1. L'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 643, non è dovuta per i presupposti che si verificano
a decorrere dal 1º gennaio 2002.
Articolo 7.
(Ulteriori effetti di precedenti disposizioni fiscali)
1. All'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
e successive modificazioni, dopo le parole: "del 1º
gennaio degli anni 2000 e 2001," sono inserite le seguenti:
"nonchè fino al 30 giugno 2002,".
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, l'incentivo fiscale previsto dall'articolo 1 della legge
27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, si applica
anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo
e di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 31, primo comma,
lettera c) e d) della legge 5 agosto 1978, n457, riguardanti interi
fabbricati, eseguiti entro il 31 dicembre 2002 da imprese di costruzione
o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che
provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile
entro il 30 giugno 2003. In questo caso, la detrazione dall'imposta
sul reddito delle persone fisiche relativa ai lavori di ristrutturazione
eseguiti spetta a favore del successivo acquirente delle singole
unità immobiliari, in ragione di un'aliquota del 36 per
cento del valore degli interventi eseguiti, che si assume pari
al 25 per cento del prezzo dell'unità immobiliare risultante
nell'atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque,
entro l'importo massimo previsto dal medesimo articolo 1, comma
1, della citata legge n. 449 del 1997.
3. All'alinea del comma 1 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre
1999, n. 488, e successive modificazioni, le parole: "31
dicembre 2001" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno
2002".
4. All'articolo 30, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, le parole: "31 dicembre 2001" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 2002".
Articolo 8.
(Modificazioni all'imposta sulle insegne di esercizio)
1. Al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507,
recante disposizioni in materia di imposta comunale sulla pubblicità
e di diritto sulle pubbliche affissioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 5, concernente l'applicazione delle modifiche
alla tariffa dell'imposta sulla pubblicità, le parole:
"si applicano le tariffe di cui al presente capo" sono
sostituite dalle seguenti: "si intendono prorogate di anno
in anno";
b) all'articolo 4, comma 1, concernente la facoltà di determinazione
delle tariffe da parte dei comuni, sono soppresse le seguenti
parole: "delle prime tre classi";
c) all'articolo 17, comma 1, concernente le fattispecie esenti
dall'imposta sulla
pubblicità, nella lettera a) le parole da: "ad eccezione
delle insegne" fino alla fine sono sostituite dalle seguenti:
"comprese le insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte
di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti
all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro
insieme, la superficie complessiva di un metro quadrato per ciascuna
vetrina o ingresso", e nella lettera d) le parole: "escluse
le insegne" sono sostituite dalle seguenti: "comprese
le insegne che non superino la superficie di due metri quadrati
per ciascuna facciata esterna, vetrina o ingresso, con un limite
complessivo per ciascun esercizio di cinque metri quadrati";
d) all'articolo 24, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
"5-bis. I comuni ai fini dell'azione di contrasto del fenomeno
dell'installazione di impianti pubblicitari e dell'esposizione
di mezzi pubblicitari abusivi, adottano un piano specifico di
repressione dell'abusivismo, di recupero e riqualificazione con
interventi di arredo urbano, e disciplinano nel proprio regolamento
misure di definizione bonaria di accertamenti e contenziosi in
materia di imposta di pubblicità, che tendano a favorire
l'emersione volontaria dell'abusivismo anche attraverso l'applicazione
di sanzioni ridotte o sostituite da prescrizioni di recupero e
riqualificazione a carico dei responsabili. A tal fine, il funzionario
responsabile e i concessionari di cui all'articolo 11, rispettivamente
commi 1 e 3, possono utilizzare, previa convenzione non onerosa,
le banche dati in titolarità o gestione di soggetti pubblici
o loro concessionari utili agli accertamenti incrociati per assicurare
tempestività ed efficienza dell'azione di contrasto ai
fenomeni abusivi. I concessionari di cui all'articolo 11, comma
3, sono tenuti, a richiesta del comune e previa integrazione contrattuale,
a fornire assistenza alla formazione e redazione del piano ed
a svolgere le conseguenti attività di servizi e forniture,
anche di arredo urbano. Gli accertamenti non definitivi e i procedimenti
contenziosi pendenti concernenti violazioni in materia di imposta
di pubblicità commesse fino al 30 settembre 2001 posso
essere definiti bonariamente ai sensi del presente comma".
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, i trasferimenti erariali ai comuni sono incrementati in
misura corrispondente agli accertamenti di competenza relativi
alle fattispecie di cui al comma 1, risultanti dal conto consuntivo
dell'anno precedente debitamente deliberato dal Consiglio comunale,
che gli enti debbono attestare con apposita certificazione da
trasmettere al Ministero dell'interno entro il 31 luglio di ciascun
anno. La certificazione è sottoscritta dal sindaco e dal
responsabile del servizio finanziario.
3. In relazione alle competenze attribuite alle regioni a statuto
speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia
di finanza locale, i trasferimenti erariali di cui al comma 2
sono disposti a favore dei citati enti, che provvedono all'attribuzione
delle quote dovute ai comuni compresi nei rispettivi territori
nel rispetto dello statuto speciale e delle norme di attuazione.
Articolo 9
(Riduzione delle aliquote delle accise sui prodotti petroliferi)
1. Il regime agevolato previsto dall'articolo 7, comma 1-ter,
del decreto-legge 30 dicembre 1991, n.417, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 febbraio 1992, n.66, concernete il gasolio destinato
al fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della provincia
di Udine, già individuati dal decreto del Ministro delle
finanze 30 luglio 1993, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.227
del 27 settembre 1993, è ripristinato per l'anno 2002.
Il quantitativo è stabilito in litri 23 milioni per la
provincia di Trieste ed in litri 5 milioni per i comuni della
provincia di Udine. Il costo complessivo è fissato in 12
milioni di euro.
Articolo 10
1. In funzione del completamento progressivo del processo di armonizzazione
tariffaria e riavvicinamento delle aliquote, al fine di ridurre
gli squilibri tariffari esistenti tra le diverse zone geografiche
del Paese, con decreto da emanare entro il 31 gennaio 2002, il
Ministro dell'economia e delle finanze procede, nel limite degli
importi di cui al comma 2, ad interventi di riduzione dell'imposta
di consumo sul gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento
individuale applicata in territori diversi da quelli di cui all'articolo
1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978,
n.218.
2. A tal fine è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro
per gli anni 2002 e 2003 e di 50 milioni di euro per il 2004.
A decorrere dal 2005 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma
3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive
modificazioni.
TITOLO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA
Capo I
ONERI DI PERSONALE
Articolo 11.
(Rinnovi contrattuali)
1. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 48, comma 1, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per il biennio 2002-2003 gli
oneri posti a carico del bilancio statale derivanti dalla contrattazione
collettiva nazionale, determinati in ragione dei tassi di inflazione
programmata, e le risorse da destinare alla contrattazione integrativa,
comportanti ulteriori incrementi nel limite massimo dello 0,5
per cento per ciascuno degli anni del biennio, sono quantificati,
complessivamente, in 1.110,90 milioni di euro per l'anno 2002
ed in 2.035,36 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e
2004. Restano a carico delle risorse dei fondi unici di amministrazione,
e comunque di quelle destinate alla contrattazione integrativa,
gli oneri relativi ai passaggi all'interno delle aree in attuazione
del nuovo ordinamento del personale.
2. Le somme occorrenti per corrispondere i miglioramenti economici
al rimanente personale statale in regime di diritto pubblico sono
determinate in 406,45 milioni di euro per l'anno 2002 e in 746,28
milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, con specifica
destinazione, rispettivamente, di 378,05 milioni di euro e 694,12
milioni di euro per il personale militare e delle Forze di polizia
di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive
modificazioni.
3. Per la prosecuzione delle iniziative dirette alla valorizzazione
professionale del personale docente della scuola, ed in aggiunta
a quanto previsto dal comma 1, l'apposito fondo costituito ai
sensi dell'articolo 50, comma 3, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, da utilizzare in sede di contrattazione integrativa, è
incrementato di 108,46 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002.
Il predetto fondo è incrementato, per l'anno 2003, di 381,35
milioni di euro e, a decorrere dall'anno 2004, della somma complessiva
di 726,75 milioni di euro, subordinatamente al conseguimento delle
economie derivanti dal processo attuativo delle disposizioni contenute
nei commi 1 e 4 dell'articolo 13 della presente legge. Eventuali
economie di spesa, da verificarsi annualmente, derivanti dalla
riduzione della consistenza numerica del personale amministrativo,
tecnico e ausiliario, non conseguenti a terziarizzazione del servizio,
sono destinate ad incrementare le risorse per il trattamento accessorio
del medesimo personale. Un'ulteriore somma di 35 milioni di euro
per l'anno 2002 è destinata, secondo i criteri e le modalità
fissate nella contrattazione integrativa, al rimborso delle spese
di autoaggiornamento, debitamente documentate, sostenute dai docenti.
In relazione alle esigenze determinate dal processo di attuazione
dell'autonomia scolastica, ed in aggiunta a quanto previsto dal
comma 1, è stanziata, per ciascuno degli anni 2002, 2003
e 2004, la somma di 20,66 milioni di euro destinata al personale
dirigente delle istituzioni scolastiche.
4. In aggiunta a quanto previsto dal comma 2 è stanziata,
per l'anno 2002, la somma di 273,72 milioni di euro e, a decorrere
dal 2003, la somma di 480,30 milioni di euro da destinare al trattamento
accessorio del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia
di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive
modificazioni, impiegato direttamente in operazioni di contrasto
alla criminalità e di tutela dell'ordine e della sicurezza
pubblica che presentano un elevato grado di rischio ovvero in
operazioni militari finalizzate alla predisposizione di interventi
anche in campo internazionale.
5. A decorrere dall'anno 2002, in aggiunta a quanto previsto dal
comma 2, sono stanziate le somme di 5,16 milioni di euro e di
9,30 milioni di euro da destinare, rispettivamente, al personale
della carriera diplomatica ed al personale della carriera prefettizia.
6. Le somme di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, comprensive degli
oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'IRAP di cui al
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, costituiscono l'importo
complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo
5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.
7. Ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali
per il biennio 2002-2003 del personale dei comparti degli enti
pubblici non economici, delle regioni, delle autonomie locali,
del Servizio sanitario nazionale, delle istituzioni e degli enti
di ricerca e sperimentazione e delle università, nonchè
degli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e gli oneri per la corresponsione dei miglioramenti
economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono a carico delle amministrazioni
di competenza nell'ambito delle disponibilità dei rispettivi
bilanci. I comitati di settore, in sede di deliberazione degli
atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si attengono, anche per la
contrattazione integrativa, ai criteri indicati per il personale
delle amministrazioni di cui al comma 1 e provvedono alla quantificazione
delle risorse necessarie per i rinnovi contrattuali.
Articolo 12.
(Compatibilità della spesa in materia di contrattazione
collettiva nazionale
ed integrativa)
1. Al comma 3 dell'articolo 47 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per
le amministrazioni di cui all'articolo 41, comma 3, l'esame delle
ipotesi di accordo è effettuato dal competente comitato
di settore e dal Presidente del Consiglio dei ministri, che si
esprime attraverso il Ministro per la funzione pubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri. In caso di divergenza
nella valutazione degli oneri e ove il comitato di settore disponga
comunque per l'ulteriore corso dell'accordo, resta in ogni caso
escluso qualsiasi concorso dello Stato alla copertura delle spese
derivanti dalle disposizioni sulle quali il Governo ha formulato
osservazioni".
2. Dopo l'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, è inserito il seguente:
"Articolo 40-bis. - (Compatibilità della spesa in
materia di contrattazione integrativa). - 1. Per le amministrazioni
pubbliche indicate all'articolo 1, comma 2, i comitati di settore
ed il Governo procedono a verifiche congiunte in merito alle implicazioni
finanziarie complessive della contrattazione integrativa di comparto
definendo metodologie e criteri di riscontro anche a campione
sui contratti integrativi delle singole amministrazioni. Resta
fermo quanto previsto dall'articolo 39, comma 3-ter, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
2. Gli organi di controllo interno indicati all'articolo 48, comma
6, inviano annualmente specifiche informazioni sui costi della
contrattazione integrativa al Ministero dell'economia e delle
finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di
rilevazione, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri
- Dipartimento della funzione pubblica.
3. Nel caso in cui i controlli e le rilevazioni di cui ai commi
1 e 2 evidenzino costi non compatibili con i vincoli di bilancio,
secondo quanto prescritto dall'articolo 40, comma 3, le relative
clausole dell'accordo integrativo sono nulle di diritto.
4. Tra gli enti pubblici non economici di cui all'articolo 39,
comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni, si intendono ricompresi anche quelli di cui all'articolo
70, comma 4, del presente decreto legislativo".
Articolo 13.
(Riordino degli organismi collegiali)
1. Ai fini del contenimento della spesa e di maggiore funzionalità
dei servizi e delle procedure, è fatto divieto alle pubbliche
amministrazioni di istituire comitati, commissioni, consigli ed
altri organismi collegiali, ad eccezione di quelli di carattere
tecnico e ad elevata specializzazione indispensabili per la realizzazione
di obiettivi istituzionali non perseguibili attraverso l'utilizzazione
del proprio personale.
2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono individuati gli organismi tecnici e ad elevata
specializzazione già operanti nelle pubbliche amministrazioni
ritenuti indispensabili ai sensi del comma 1. Per le amministrazioni
statali si provvede con decreto di natura non regolamentare del
Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione
pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per
le restanti amministrazioni pubbliche, si provvede con atto dell'organo
di direzione politica responsabile, da sottoporre all'approvazione
dell'amministrazione vigilante e alla verifica degli organi interni
di controllo. Gli organismi collegiali non individuati come indispensabili
dai predetti provvedimenti sono conseguentemente soppressi.
3. Scaduto il termine di cui al comma 2 senza che si sia provveduto
agli adempimenti ivi previsti, è fatto divieto di corrispondere
alcun compenso ai componenti degli organismi collegiali.
Articolo 14.
(Assunzioni di personale)
1. Per l'anno 2002, alle amministrazioni dello Stato anche ad
ordinamento autonomo, alle agenzie, agli enti pubblici non economici,
alle università, limitatamente al personale tecnico ed
amministrativo, agli enti di ricerca ed alle province, ai comuni,
alle comunità montane ed ai consorzi di enti locali che
non abbiano rispettato le disposizioni del patto di stabilità
interno per l'anno 2001 è fatto divieto di procedere ad
assunzioni di personale a tempo indeterminato. Sono consentite
le assunzioni connesse al passaggio di funzioni e competenze agli
enti locali il cui onere sia coperto dai trasferimenti erariali
compensativi della mancata assegnazione delle unità di
personale. Il divieto non si applica al comparto scuola. Sono
fatte salve le assunzioni di personale relative a figure professionali
non fungibili la cui consistenza organica non sia superiore all'unità,
nonché quelle relative alle categorie protette e quelle
relative ai vincitori del secondo corso-concorso di formazione
dirigenziale indetto dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione
di cui al bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 marzo
1997, IV serie speciale, n. 22. Alla copertura dei posti disponibili
si può provvedere mediante ricorso alle procedure di mobilità
previste dalle disposizioni legislative e contrattuali, tenendo
conto degli attuali processi di riordino e di accorpamento delle
strutture nonchè di trasferimento di funzioni. Il divieto
non si applica ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili
nonché agli avvocati e procuratori dello Stato. In deroga
al divieto di assunzioni, il Ministero della giustizia, con riferimento
alle specifiche esigenze del settore, definisce per l'anno 2002
un programma straordinario di assunzioni nel limite di 500 unità
di personale appartenente alle figure professionali strettamente
necessarie ad assicurare la funzionalità dell'apparato
giudiziario. Il programma di assunzioni va presentato per la successiva
approvazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed al
Ministro dell'economia e delle finanze. Alla copertura dei posti
disponibili si può provvedere mediante ricorso alle procedure
di mobilità previste dalle disposizioni legislative e contrattuali,
tenendo conto degli attuali processi di riordino e di accorpamento
delle strutture nonché di trasferimento di funzioni. I
termini di validità delle graduatorie per l'assunzione
di personale presso le Amministrazioni pubbliche sottoposte al
divieto di cui al comma 1 sono prorogati di un anno. Si può
ricorrere alle procedure di mobilità fuori dalla regione
di appartenenza dell'ente locale, solo nell'ipotesi in cui il
comune ricevente abbia un rapporto dipendenti-popolazione inferiore
a quello previsto dall'articolo 119 del decreto legislativo 25
febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, maggiorato del
50 per cento. Il termine di cui all'articolo 18, comma 3, della
legge 12 marzo 1999, n. 68, è differito di 18 mesi a partire
dalla sua scadenza.
2. All'articolo 39, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, l'ultimo periodo, introdotto dalla lettera a) del comma 1
dell'articolo 51 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è
sostituito dal seguente: "Per ciascuno degli anni 2003 e
2004, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo,
le agenzie e gli enti pubblici non economici con organico superiore
a 200 unità sono tenuti a realizzare una riduzione di personale
non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al
31 dicembre 2002".
3. Per il triennio 2002-2004, in deroga alla disciplina di cui
all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni, le Forze armate e i Corpi di polizia nonchè
il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco predispongono specifici
piani annuali con l'indicazione:
a) delle iniziative da adottare per un più razionale impiego
delle risorse umane, con particolare riferimento alla riallocazione
del personale esclusivamente in compiti di natura tecnico-operativa;
b) dei compiti strumentali o non propriamente istituzionali il
cui svolgimento può essere garantito mediante l'assegnazione
delle relative funzioni a personale di altre amministrazioni pubbliche,
o il cui affidamento all'esterno risulti economicamente più
vantaggioso nonchè delle conseguenti iniziative che si
intendono assumere;
c) delle eventuali richieste di nuove assunzioni che, fatte salve
quelle derivanti da provvedimenti di incremento di organico per
le quali sia indicata apposita copertura finanziaria, non possono,
comunque, superare le cessazioni dal servizio verificatesi al
31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.
4. I piani di cui al comma 3 sono presentati entro il 31 gennaio
di ciascun anno alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
per la funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
per la successiva approvazione del Consiglio dei ministri. Le
amministrazioni procedono autonomamente alle assunzioni di personale
in attuazione dei piani annuali e ne danno comunicazione, per
la conseguente verifica, alla Presidenza del Consiglio dei ministri
- Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia
e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato al termine di ciascun quadrimestre.
5. Fino al conseguimento delle dotazioni organiche indicate nella
tabella "A" allegata al decreto legislativo 8 maggio
2001, n. 215, alle procedure di reclutamento dei volontari in
servizio permanente e in ferma volontaria delle Forze armate non
si applicano le disposizioni del presente articolo. Resta fermo
quanto previsto dall'articolo 29, comma 2, del citato decreto
legislativo n. 215 del 2001.
6. Le assunzioni effettuate in violazione delle disposizioni del
presente articolo sono nulle di diritto.
7. A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile
degli enti locali di cui all'articolo 2 del citato testo unico
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano
che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale
siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva
della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a
tale principio siano analiticamente motivate.
8. I comandi in atto del personale della società per azioni
Poste italiane presso le pubbliche amministrazioni, disciplinati
dall'articolo 45, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
sono prorogati al 31 dicembre 2002.
9. I medici di base iscritti negli elenchi mutualistici di medicina
generale del sistema sanitario nazionale, con almeno dieci anni
di servizio, in possesso di titoli di specializzazione riconosciuti
dalla Comunità europea, possono, a richiesta e secondo
la disponibilità dei posti, essere inseriti nella medicina
specialistica ambulatoriale e sul territorio, rinunciando all'incarico
di medico di base.
10. I laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante
la loro iscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi di
formazione specifica in medicina generale, possono sostituire
a tempo determinato, medici di medicina generale convenzionati
con il Servizio sanitario nazionale ed essere iscritti negli elenchi
della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica
turistica
11. Il medico che s'iscrive ai corsi di formazione specifica in
medicina generale, previo svolgimento di regolare concorso, può
partecipare successivamente, a fine corso o interrompendo lo stesso,
ai concorsi per le scuole universitarie di specializzazione in
medicina e chirurgia per il conseguimento dei titoli di specializzazione
riconosciuti dalla Comunità europea. Il medico che si iscrive
alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia
per il conseguimento dei titoli di specializzazione riconosciuti
dall'Unione europea può partecipare successivamente, a
fine corso o interrompendo lo stesso, ai concorsi per i corsi
di formazione specifica in medicina generale.
Articolo 15.
(Disposizioni in materia di organizzazione scolastica)
1. Nel quadro della piena valorizzazione dell'autonomia e di una
migliore qualificazione dei servizi scolastici, le dotazioni organiche
del personale docente delle istituzioni scolastiche autonome sono
costituite sulla base del numero degli alunni iscritti, delle
caratteristiche e delle entità orarie dei curricoli obbligatori
relativi ad ogni ordine e grado di scuola, nonchè nel rispetto
di criteri e di priorità che tengano conto della specificità
dei diversi contesti territoriali, delle condizioni di funzionamento
delle singole istituzioni e della necessità di garantire
interventi a sostegno degli alunni in particolari situazioni.
2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca definisce con proprio decreto, emanato di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, i parametri per l'attuazione
di quanto previsto nel comma 1 e provvede alla determinazione
della consistenza complessiva degli organici del personale docente
ed alla sua ripartizione su base regionale.
3. Le dotazioni organiche di cui al comma 1 sono definite, nell'ambito
di ciascuna regione, dal dirigente preposto all'ufficio scolastico
regionale, su proposta formulata dai dirigenti delle istituzioni
scolastiche interessate, sentiti i competenti organi collegiali
delle medesime istituzioni, nel limite dell'organico regionale
assegnato con il decreto di cui al comma 2.
4. Nel rispetto dell'orario di lavoro definito dai contratti collettivi
vigenti, i dirigenti scolastici attribuiscono ai docenti in servizio
nell'istituzione scolastica, prioritariamente e con il loro consenso,
le frazioni inferiori a quelle stabilite contrattualmente come
ore aggiuntive di insegnamento oltre l'orario d'obbligo fino ad
un massimo di 24 ore settimanali.
5. L'insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare
viene prioritariamente assicurato all'interno del piano di studi
obbligatorio e dell'organico di istituto.
6. Le istituzioni scolastiche autonome, ad eccezione delle scuole
dell'infanzia e delle scuole elementari, possono provvedere alla
sostituzione del personale assente utilizzando, in coerenza con
il piano dell'offerta formativa, le proprie risorse di personale
docente, anche oltre i limiti temporali previsti dalle disposizioni
vigenti e fino a un massimo di 15 giorni. Le conseguenti economie
di risorse finanziarie concorrono ad incrementare il fondo di
istituto.
7. La commissione di cui all'articolo 4 della legge 10 dicembre
1997, n. 425, è composta dagli insegnanti delle materie
di esame della classe del candidato per le scuole del servizio
nazionale di istruzione. Il dirigente regionale competente nomina
il presidente tra il personale docente e dirigente delle scuole
secondarie superiori, per ogni sede di esame. Con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
si provvede alla determinazione del numero dei componenti la commissione
di esame. Per la corresponsione dei compensi previsti dall'articolo
4, comma 5, della citata legge n. 425 del 1997, il limite di spesa
è fissato in 40,24 milioni di euro.
Articolo 16.
(Riduzione dei compensi per i Ministri e contenimento delle spese
di personale)
1. Il trattamento economico complessivo dei Ministri previsto
dall'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212,
e successive modificazioni, è ridotto del 10 per cento
a decorrere dal 1º gennaio 2002.
2. L'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 1989,
n. 413, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1990, n. 37, si interpreta nel senso che per effetto del conglobamento
della quota di indennità integrativa speciale di 558,29
euro annui lordi nello stipendio iniziale delle categorie di personale
ivi indicate e della contestuale riduzione della misura dell'indennità
integrativa speciale sono conseguentemente modificati tutti i
rapporti percentuali fissati tra gli stipendi delle qualifiche
dei docenti e ricercatori universitari anche in relazione al regime
di impegno già previsti dall'articolo 36 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dall'articolo
2 del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 aprile 1987, n. 158. È fatta salva l'esecuzione
dei giudicati alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Per il triennio 2002-2004 è fatto divieto a tutte le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di adottare provvedimenti
per l'estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di
giudicato, o comunque divenute esecutive, in materia di personale
delle amministrazioni pubbliche.