KIT DI SOPRAVVIVENZA DEL SUPPLENTE ANNUALE

Di Pino Patroncini, CGIL Scuola, settembre 2001


Il Ministro Moratti, attraverso tre atti, ha praticamente cambiato le regole delle supplenze.
Questi tre atti sono:

Il D.M.255 con cui ha introdotto le nomine dei supplenti annuali da parte del dirigente scolastico dalla graduatoria permanente provinciale, che prima non esistevano (dalla graduatoria permanente nominava solo il provveditore, e il dirigente scolastico nominava solo da quella di istituto.

Le note tecniche del 27 agosto 2001 con cui ha stabilito di dividere le nomine in fasi legate all'economicità della cattedra (il Regolamento attribuiva questo potere di scelta all'aspirante) e di attribuire al capo di istituto altri criteri di scelta come, per esempio, la sede (anche in questo caso il Regolamento attribuiva questo potere all'aspirante).

Le note tecniche del 30 agosto 2001 "Dettaglio delle fasi operative" con cui ha suddiviso l'accettazione in due momenti (prenotazione e accettazione) e la rinuncia in tre forme (rinuncia totale, rinuncia parziale ovvero sospensione, irreperibilità).

Rinviando ad altra sede un giudizio sul merito e sul metodo, dobbiamo farci carico della diffusione tra tutti gli aspiranti di alcune informazioni, che sarebbe stato dovere costituzionale del Ministero dare. Facciamo ciò sulla base di due note convinzioni:


LE FASI DI NOMINA

Se i capi di istituto osserveranno per filo e per segno le indicazioni del Ministero i tempi di nomina dovrebbero essere i seguenti:

 Fase  Periodo minimo  Operazione
 prima  Dal 6/9 al 12/9 Copertura posti fino al 31 agosto
 seconda  Dal 13/9 al 19/9 Copertura posti fino al termine delle attività didattiche
 terza  Dal 20/9 al 25/9  Copertura degli spezzoni

LA CONVOCAZIONE

La convocazione avviene sostanzialmente per telefono, attraverso la modalità del fonogramma (registrazione data e ora, nome di chi fa la telefonata, nome di chi la riceve, risposta) e le persone debbono perciò curare di essere in casa. Ricordiamo tuttavia che il Regolamento prevederebbe il telegramma, quindi in caso di mancato reperimento telefonico la scuola dovrebbe passare al telegramma. In questo caso l'aspirante viene considerato irreperibile sono in caso di impossibilità di consegna dello stesso (indirizzo errato, mancato ritiro in posta a seguito di avviso ecc.).
Attenzione: Irreperibilità non significa di per sé esclusione, nel caso in cui l'aspirante dovesse rendersi reperibile prima della fine delle operazioni di nomina. (vedi Risposte/rinunce).


LE RISPOSTE

ACCETTAZIONE.
Il meccanismo dell'accettazione è il più semplice. L'aspirante accetta l' offerta della scuola e da quel momento viene prenotato. I suoi dati vengono inviati al sistema per le verifiche di congruenza. In questa fase l' aspirante non può accettare altre supplenze. Nel frattempo l'aspirante ha 24 ore di tempo per formalizzare l'accettazione.

RINUNCIA.
La rinuncia è ammessa senza conseguenze di sorta. Le rinunce possono essere di tre tipi: totale e definitiva, parziale o per irreperibilità.

RINUNCIA TOTALE E DEFINITIVA.
Classica è quella di chi ha già un altro lavoro. In questo caso, sempre se viene dichiarata, comporta la segnalazione a tutte le altre scuole, attraverso il sistema informativo, dell'indisponibilità. E quindi il depennamento da tutte le graduatorie.

RINUNCIA PARZIALE.
Ne possono esistere di due tipi:

IRREPERIBILITÀ.
Se una persona è irreperibile la sua ricerca avverrà comunque in ciascuna delle tre fasi. Se risultato irreperibile nella prima fase dovesse risultare reperibile nella seconda o nella terza, otterrà la nomina per il posto in palio in quella fase.


QUALCHE CONSIGLIO

Non farsi intimorire da affermazioni come; "guardi che non può rinunciare" e nello stesso tempo essere sicuri che se si rinuncia si ha una buona probabilità di essere comunque nominati. A questo scopo conviene essere bene a conoscenza dei numeri dei posti disponibili a livello provinciale; un contatto con le sedi provinciali esistenti in provincia non guasta.

 

BUONA FORTUNA!

lavoro

home