Precari: L'ultima vergogna

CUB Scuola, aprile 2001

Se si chiedesse a un cittadino qualsiasi chi è l'autore della seguente affermazione:
"... l'interesse del gestore privato di offrire un servizio che non pregiudichi il prestigio dell'istituto, che attiri nuovi clienti e che costituisca una soddisfacente remunerazione del capitale investito, induce all'arruolamento del personale migliore reperibile sul mercato (quali i giovani brillantemente laureati che non hanno possibilità di trovare occupazione immediata nella scuola pubblica). Altrettanto non può dirsi per la scuola pubblica nella quale, fino alla svolta impressa dalla legge 124 del 1999, abbondavano più i docenti sanati che quelli veramente meritevoli".

Costui risponderebbe probabilmente:

  • un imprenditore del settore dell'intrattenimento;
  • una persona che ha alzato il gomito;
  • un addetto allo sfascio della scuola pubblica.
  • Il nostro ipotetico cittadino resterebbe decisamente stupito scoprendo che gli autori di queste ardite affermazioni sono i giudici del TAR del Lazio, sezione III bis, nella recente sentenza sulle graduatorie permanenti. Se, infatti, qualcuno affermasse che i giudici dovrebbero essere arruolati sul mercato sulla base della capacità di attrarre nuovi clienti questi stessi giudici, con ogni probabilità, inorridirebbero. Ma tant'è, ognuno ha del merito l'opinione che ritiene di avere ed è uno sport alla moda quello di insultare gli insegnanti della scuola pubblica.

    Noi riteniamo inaccettabile questo rovesciamento della realtà di fatto: gli insegnanti precari, dopo essere stati mantenuti per anni in una condizione di insicurezza, dopo essere stati penalizzati dal punto di vista retributivo e normativo vengono vergognosamente considerati dei "sanati" ad opera di quella stessa amministrazione che ha metodicamente ha negato e nega i loro diritti.

    L'essenziale oggi è non accettare operazioni strumentali e rivendicare con forza:

  • che il servizio prestato nella scuola pubblica non sia equiparato a quello prestato nella scuola privata dove il reclutamento avviene ad arbitrio dei proprietari cosa che lo stesso TAR del Lazio, bontà sua, riconosce;
  • che le immissioni in ruolo avvengano nei tempi previsti attraverso lo scorrimento delle graduatorie esistenti;
  • che vengano coperti tutti i posti effettivamente disponibili con la nomina a tempo indeterminato di tutti i colleghi che ne hanno maturato il diritto;
  • che il Consiglio di Stato si esprima nella direzione della sospensiva e del conseguente annullamento della sentenza del TAR del Lazio.


  •  

    Promemoria per i colleghi assunti a tempo indeterminato

    Coloro che vengono assunti a tempo indeterminato devono perfezionare il loro contratto presentando i documenti atti a certificare le condizioni civili e professionali possedute. Quelli riguardanti i requisiti civili vengono comunemente definiti DOCUMENTI DI RITO.

    I documenti di rito, tutti in carta semplice, la cui presentazione è obbligatoria entro 30 giorni dall'assunzione in servizio, e cioè entro il 30 settembre 2001 (dato che l'assegnazione a tempo indeterminato è economica dal 1/9/2001, solo giuridica dal 1/9/2000), pena decadenza sono:

  • estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine. Questo documento non può essere sostituito con il certificato di nascita.
  • certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica (è possibile una dichiarazione sostitutiva con firma sottoscritta all'atto della presentazione in cui si dichiara di non aver riportato condanne penali).
  • certificato di sana e robusta costituzione.
  • certificato di cittadinanza Italiana (è possibile l'autocertificazione).
  • certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal sindaco del Comune di residenza o di origine (è possibile l'autocertificazione).
  • copia del foglio matricolare. E' sufficiente il certificato di esito della leva per coloro che sono stati riformati dal consiglio di leva (è possibile una dichiarazione sostitutiva con firma sottoscritta all'atto della presentazione).
  • I certificati indicati ai punti 3, 4 e 5 sono soggetti a scadenza e non possono essere stati rilasciati da più di 6 mesi. Al riguardo ricordiamo che anche i certificati scaduti però possono essere legittimamente utilizzati ove gli interessati dichiarino in fondo al documento che le informazioni contenute negli stessi non hanno subito variazioni.

    Insieme ai documenti di rito vanno presentati obbligatoriamente:

    1) titolo originale di studio di accesso (o copia autentica del diploma originale o dichiarazione sostitutiva con firma sottoscritta all'atto della presentazione).
    2) dichiarazione scritta di tutti i servizi prestati , di ruolo e non di ruolo, presso lo Stato o altri enti pubblici, compreso il servizio militare. La dichiarazione va presentata, anche se negativa, in carta libera e deve essere successivamente corredata dai relativi certificati di servizio (in carta libera). Per i servizi scolastici è possibile, ai sensi dell'art. 18 della legge 241/90, chiedere all'amministrazione di acquisire d'ufficio la relativa certificazione indicando esattamente i periodi di servizio e le scuole.
    3) certificato di abilitazione ove prescritto (è possibile una dichiarazione sostitutiva con firma sottoscritta all'atto della presentazione). Questo certificato non si presenta: per la scuola elementare, perché il diploma magistrale è già abilitante, né da parte di educatori ed insegnanti tecnico-pratici.
    4) dichiarazione di inesistenza di altri rapporti di impiego o di incompatibilità.
    5) dichiarazione circa l'eventuale godimento di pensione.

    lavoro

    home