Al diritto all'unità familiare e alla tutela dei minori è dedicato il capitolo IV della nuova legge sull'immigrazione (L. 40/1998). La legge Martelli (L.943/1986) si limitava unicamente a sancire la possibilità di ingresso del coniuge e dei figli considerati minori dalla legge italiana dei lavoratori extracomunitari (art.4),lasciando poi che l'intera materia venisse regolata tramite le varie circolari ministeriali, ciò fino al 1995 anno a partire dal quale si sono susseguiti vari decreti legge che hanno contribuito a rendere più organica la disciplina in materia. Si sentiva quindi la necessità di una legge che regolamentasse il fenomeno immigrazione nei suoi vari aspetti e tutelasse maggiormente il diritto all'unità familiare con una disciplina chiara e veloce.
Disciplina - Possono chiedere il ricongiungimento familiare coloro che sono
titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata
non inferiore ad un anno, rilasciato per lavoro subordinato o
per lavoro autonomo, oppure per asilo, per studio o per motivi
religiosi (art.26). Lo straniero può chiedere il ricongiungimento
per: il coniuge non legalmente separato; figli minori a carico,
anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati oppure
legalmente separati, a condizione che l'altro genitore, qualora
esistente, abbia dato il suo consenso; genitori a carico; parenti
entro il terzo grado, a carico, inabili al lavoro secondo la legislazione
italiana (art.27 c.1).
E' possibile attuare il ricongiungimento inoltre coi familiari
stranieri di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione
europea.
Requisiti - Lo straniero, salvo che si tratti di rifugiato, deve avere la disponibilità di un alloggio, in linea con i parametri minimi previsti per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, e deve percepire un reddito annuo rapportato all'assegno sociale, o a multipli di quest'ultimo, a seconda del nucleo di familiari per cui si chiede il ricongiungimento. E' importante sottolineare che ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente (art. 27 c.3). La domanda va presentata alla questura del luogo di dimora del richiedente; con la presentazione della domanda inizia un procedimento destinato a chiudersi in tempi rapidi, poiché, verificata d'ufficio la sussistenza delle condizioni di legge, il provvedimento di accoglimento o di diniego deve essere pronunciato entro 90 giorni. Pertanto, qualora in questo arco di tempo nessun provvedimento venga adottato l'interessato potrà ottenere il visto d'ingresso direttamente dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, presentando copia degli atti contrassegnati dalla questura e da cui risulti la data in cui la domanda è stata presentata (art. 27 c.7,8).
Permesso di soggiorno per motivi familiari (art.28) - Consente al titolare l'accesso ai servizi assistenziali, l'iscrizione
a corsi di studio o di formazione professionale, l'iscrizione
nelle liste di collocamento, lo svolgimento di lavoro subordinato
o autonomo, fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento
di attività di lavoro. Notevole l'innovazione, soprattutto riguardo
la possibilità dell'immediato ingresso nel mondo del lavoro, se
si considera che la legge Martelli riconosceva ai titolari di
permesso di soggiorno per motivi familiari líautorizzazione al
lavoro solo dopo un anno di soggiorno regolare nello Stato. Obbiettivo
del legislatore non è quindi solo quello di garantire il diritto
all'unità familiare, ma favorire la piena integrazione dei familiari
del cittadino straniero. A tal proposito è dettato il comma 5
dell'art.28 che sancisce che in caso di separazione legale o di
scioglimento del matrimonio o, per il figlio che non possa ottenere
la carta di soggiorno, al compimento del diciottesimo anno di
età, il permesso di soggiorno può essere convertito in permesso
per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per studio.
Il permesso di soggiorno per motivi familiari ha la stessa durata
del permesso di soggiorno del familiare straniero ed è rinnovabile
insieme con quest'ultimo. Allo straniero che effettua il ricongiungimento
con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea,
oppure con straniero titolare della carta di soggiorno è rilasciata
una carta di soggiorno.
Disposizioni a favore dei minori - l'art.29 è interamente dedicato alla condizione giuridica del
minore. Il figlio minore dello straniero con questi convivente
e regolarmente soggiornante è iscritto nel permesso di soggiorno
o nella carta di soggiorno di uno o di entrambi i genitori fino
al compimento del quattordicesimo anno di età. Al compimento del
quattordicesimo anno di età il minore stesso diviene titolare
di un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino al
compimento della maggiore età, oppure una carta di soggiorno.
In considerazione delle preminenti esigenze del minore, per il
quale si delinei una grave situazione connessa allo sviluppo psicofisico,
il Tribunale per i minorenni potrà autorizzare l'ingresso o la
permanenza di un familiare per un periodo di tempo determinato,
anche in deroga alle disposizioni della L. 40/1998.
Al compimento della maggiore età può essere rilasciato un permesso
di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, di lavoro
subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura.
Alessandra De Chaud